L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 febbraio 1999,
  Premesso che:
  la legge 14 novembre 1995, n.  481 (di seguito: legge n. 481/1995),
prevede, tra  l'altro, che l'Autorita'  per l'energia elettrica  e il
gas    (di   seguito:    l'Autorita')    definisca   le    condizioni
tecnicoeconomiche di accesso e interconnessione alle reti;
  lo schema di decreto legislativo,  approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri  nella riunione del 10  novembre 1998, recante
la  prima  attuazione  della  direttiva  96  /92/CE,  richiamando  le
funzioni dell'Autorita' di  cui all'art. 2, comma 12,  della legge n.
481/1995, richiede che la stessa determini i corrispettivi di accesso
e di  uso della  rete di  trasmissione nazionale  anche a  fini della
copertura  degli oneri  afferenti  al  sistema elettrico,  prevedendo
peraltro  l'individuazione di  tali  oneri con  decreto del  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
su proposta dell'Autorita';
  Visti:
   la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  il testo unico  delle leggi delle province autonome di  Trento e di
Bolzano,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  i decreti del Presidente della Repubblica  22 marzo 1974, n. 381, e
26  marzo 1977,  n. 235,  recanti norme  di attuazione  dello statuto
speciale della regione TrentinoAlto Adige;
   l'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 529;
  gli articoli  20, 22  e 23  della legge  9 gennaio  1991, n.  9 (di
seguito: legge n. 9/1991);
   la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per  il  mercato  interno
dell'energia  elettrica, pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale  delle
Comunita'  europee -  n. L  27  - del  30 gennaio  1997 (di  seguito:
direttiva europea 96/92/CE);
  l'art. 36 della legge 24 aprile  1998, n. 128 (di seguito: legge n.
128/1998);
  Visti:
  il  provvedimento del  Comitato  interministeriale  dei prezzi  (di
seguito:  CIP)   19  dicembre   1990,  n.  45/1990,   pubblicato  nel
supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n.
302 del 29 dicembre 1990;
  il provvedimento  del CIP  29 aprile 1992,  n. 6,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 109 del 12  maggio 1992, e
successive modificazioni  ed integrazioni (di  seguito: provvedimento
n. 6/1992);
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato  25   settembre  1992,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato   19  dicembre   1995,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato  28   dicembre  1995,  pubblicato   nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale -  serie generale  - n. 39  del 16
febbraio 1996;
  la  deliberazione   dell'Autorita'  26   giugno  1997,   n.  70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 150 del 30
giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
  la  deliberazione  dell'Autorita'  28   ottobre  1997,  n.  108/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 255 del 31
ottobre 1997;
  la  deliberazione   dell'Autorita'  12   giugno  1998,   n.  58/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 140 del 18
giugno 1998 (di seguito: deliberazione dell'Autorita' n. 58/98);
  Considerato che, con l'emanazione  dei decreti legislativi previsti
dall'art. 36  della legge  n. 128/1998,  verra' attuata  la direttiva
europea  96/92/CE   che  definisce,  tra   l'altro,  l'organizzazione
dell'accesso alla  rete e  introduce la  possibilita', per  i clienti
finali con  consumi annui  superiori a  determinate soglie,  di poter
concludere   contratti  di   fornitura   con  qualsiasi   produttore,
distributore o grossista;
  Considerati:
  l'esito  del procedimento  avviato con  delibera dell'Autorita'  30
maggio 1997, n.  57/97, ed in particolare gli  elementi acquisiti nel
corso delle audizioni;
  gli ulteriori  elementi acquisiti,  a seguito della  diffusione, in
data 1 dicembre 1998, dello schema di provvedimento;
  Ritenuto che sia opportuno:
  definire una  disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche  per il
vettoriamento  dell'energia  elettrica,  al   fine  di  garantire  la
promozione  della  concorrenza  e   dell'efficienza  nei  servizi  di
pubblica utilita' del settore  elettrico, nonche' adeguati livelli di
qualita'  nei  servizi  medesimi  in  condizioni  di  economicita'  e
redditivita', assicurandone  altresi' la fluibilita' e  la diffusione
in  modo  omogeneo  sull'intero territorio  nazionale,  definendo  un
sistema   tariffario  certo,   trasparente   e   basato  su   criteri
predefiniti,  promuovendo  la  tutela  degli interessi  di  utenti  e
consumatori  e  salvaguardando  la  sicurezza  di  funzionamento  del
sistema elettrico nazionale;
  definire,  in via  transitoria  e sino  all'adozione  di una  nuova
disciplina sovranazionale, le condizioni tecnicoeconomiche di accesso
alle  reti   e  di   loro  uso   con  riferimento   ai  vettoriamenti
internazionali   e   a  quelli   tra   porzioni   non  contigue,   ma
interconnesse, del territorio nazionale;
  definire una  disciplina delle  condizioni tecnicoeconomiche  per i
servizi dinamici di rete e per  la garanzia di riserva di potenza per
i produttori di energia elettrica;
  prevedere modalita'  di scambio, sino alla  entrata in operativita'
del   previsto  mercato   dell'energia   elettrica,  per   assicurare
competitivita' anche  agli impianti vincolati a  specifici profili di
produzione per  le caratteristiche di regolarita'  e programmabilita'
della fonte di energia utilizzata;
  prevedere condizioni  favorevoli per il  vettoriamento dell'energia
elettrica  prodotta da  nuovi impianti  utilizzanti fonti  di energia
rinnovabili e assimilate;
  rinviare a  successiva deliberazione, da assumersi  in relazione ai
decreti legislativi previsti dall'art. 36 della legge n. 128/1998, la
determinazione  della decorrenza  delle  disposizioni  in materia  di
condizioni economiche  del vettoriamento  per la  partecipazione alla
copertura  sia   degli  oneri  connessi  alla   sospensione  ed  alla
interruzione  dei lavori  per la  realizzazione di  centrali nucleari
nonche' alla loro chiusura,  di cui alla deliberazione dell'Autorita'
n.  58/98, sia  degli  oneri  connessi al  provvedimento  del CIP  n.
6/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai fini  della presente deliberazione si  applicano le seguenti
definizioni:
  a) l'Autorita'  e' l'Autorita'  per l'energia  elettrica e  il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  b)  il  vettoriamento  e'  il servizio  di  trasporto  dell'energia
elettrica da  uno o  piu' punti di  consegna ad uno  o piu'  punti di
riconsegna;
  c)  lo  scambio e'  la  modalita'  di riconciliazione  tra  energia
elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata, applicata nel
caso  in  cui la  consegna  e  la riconsegna  dell'energia  elettrica
vettoriata non avvengano simultaneamente;
  d) il  punto di  consegna e'  il punto  in cui  l'energia elettrica
vettoriata viene immessa in rete;
  e) il  punto di riconsegna e'  il punto in cui  l'energia elettrica
vettoriata viene prelevata dalla rete;
  f)  l'eneria  elettrica vettoriabile  e'  la  massima quantita'  di
energia elettrica  che puo' essere  vettoriata in un dato  periodo di
tempo,  senza  eccedere in  alcun  momento  il limite  della  potenza
impegnata;
  g) la bassa tensione (BT) e'  una tensione nominale tra le fasi non
superiore a 1 kV;
  h) la  media tensione  (MT) e'  una tensione  nominale tra  le fasi
superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
  i)  l'alta tensione  (AT)  e'  una tensione  nominale  tra le  fasi
superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;
  j) l'altissima tensione (AAT) e'  una tensione nominale tra le fasi
superiore a 150 kV;
  k) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media
o bassa  tensione, sono le  fasce definite  dal titolo II,  comma 2),
paragrafo   b),   punto   1),    del   provvedimento   del   Comitato
interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
  l) le  fasce orarie  F1, F2,  F3 e  F4, nel  caso di  riconsegna in
altissima  o alta  tensione, sono  le fasce  definite dal  titolo II,
comma  2), paragrafo  b), punto  2), del  provvedimento del  Comitato
interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
  m) il sistema elettrico nazionale e' il complesso degli impianti di
produzione, delle  reti di  trasmissione e di  distribuzione, nonche'
dei  servizi  ausiliari  e  dei  dispositivi  di  interconnessione  e
dispacciamento ubicati sul territorio nazionale;
  n)  la trasmissione  e' l'attivita'  di trasporto  e trasformazione
dell'energia elettrica sulla rete  interconnessa ad altissima ed alta
tensione;
  o) la distribuzione e' l'attivita' di trasporto e di trasformazione
di  energia elettrica  sulle reti  di distribuzione  a media  e bassa
tensione;
  p)  il produttore  e' la  persona  fisica o  giuridica che  produce
energia elettrica,  indipendentemente dalla  proprieta' dell'impianto
di produzione;
  q) la rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni
di  trasformazione  e  delle  linee  elettriche  di  trasmissione  ad
altissima  ed   alta  tensione   sul  territorio   nazionale  gestite
unitariamente;
  r) il  gestore della rete  di trasmissione nazionale e'  la persona
giuridica  responsabile  della   trasmissione  e  del  dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di trasmissione  nazionale, indipendentemente dalla  proprieta' della
rete stessa;
  s)  il  gestore  della  rete  e'  la  persona  fisica  o  giuridica
responsabile della gestione della  rete di trasmissione nazionale, di
una  porzione   della  stessa  o   di  una  rete   di  distribuzione,
indipendentemente dalla proprieta' della rete stessa;
  t)   il  dispacciamento   e'  l'attivita'   diretta  ad   impartire
disposizioni  per  l'utilizzazione  e  l'esercizio  coordinati  degli
impianti di  produzione, della rete  di trasmissione nazionale  e dei
servizi ausiliari;
  u) i servizi ausiliari sono i  servizi necessari per la gestione di
una rete;
  v)  il dispositivo  di  interconnessione  e' l'apparecchiatura  per
collegare le reti elettriche;
  w) gli  impianti alimentati da fonti  rinnovabili non programmabili
sono  quelli che  utilizzano  l'energia del  sole,  del vento,  delle
maree,  del  moto  ondoso  o l'energia  idraulica,  limitatamente  in
quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
  x) gli impianti alimentati  da fonti rinnovabili programmabili sono
quelli  che utilizzano  le risorse  geotermiche, l'energia  derivante
dalla trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti
vegetali, nonche'  l'energia idraulica, esclusi in  quest'ultimo caso
gli impianti ad acqua fluente;
  y)  gli impianti  alimentati da  fonti assimilate  sono quelli  che
utilizzano  fonti di  energia  assimilate alle  fonti rinnovabili  di
energia, come  definite all'art.  1, comma 3,  della legge  9 gennaio
1991, n.  10, per i  quali risulta soddisfatta la  condizione tecnica
per  l'assimilabilita' prevista  dal titolo  I del  provvedimento del
Comitato interministeriale  dei prezzi 29  aprile 1992, n.  6/1992, e
successive modificazioni e integrazioni;
  z) il cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che, ai sensi
della direttiva 96/92/CE  del Parlamento europeo e  del Consiglio del
19 dicembre  1996, concernente  norme comuni  per il  mercato interno
dell'energia  elettrica,  e  per   effetto  dei  decreti  legislativi
previsti  dall'art. 36  della legge  24 aprile  1998, n.  128, ha  la
capacita'  di   stipulare  contratti   di  fornitura   con  qualsiasi
produttore, distributore  o grossista, sia in  Italia che all'estero,
anche al fine della rivendita ad altri clienti o acquirenti;
  aa)  l'ora fissa  e' il  periodo  di sessanta  minuti primi  avente
inizio al minuto 00 di un'ora;
  bb) il  periodo di  quindici minuti  primi fissi  e' un  periodo di
quindici minuti primi  avente inizio al minuto 00, o  al minuto 15, o
al minuto 30, o al minuto 45, di un'ora.