Alle direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza: Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Al Comando generale della Guardia di finanza Alla Banca d'Italia Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Alla regione siciliana - Assessorato bilancio e finanze Alle Poste italiane Alla SO.GE.I. All'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine U.N.I.R.E. Alla Societa' nazionale per l'incremento della razza canina da corsa Alla Societa' italiana autori ed editori S.I.A.E. Allo S.N.A.I. - Sindacato nazionale agenzie ippiche Allo SNAI - Servizi spazio gioco S.r.l. All'Ariston servizi S.r.l. All'U.N.A.S. Alla SISAL S.p.a. Alla S.P.A.T.I. S.r.l. Alla Consortris S.p.a. Al Sindacato nazionale allibratori Alla Federippodromi Al Segretariato generale Alla S.E.C.I.T. 1. Premessa e quadro normativo di riferimento. Nella Gazzetta Ufficiale n. 27, del 3 febbraio 1999, e' stato pubblicato il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, emanato in esecuzione della delega conferita al Governo con l'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, e concernente il riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Tale decreto legislativo e' entrato in vigore il 18 febbraio 1999. Si ricorda che, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, qualora siano connessi con manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo degli enti predetti. Gli stessi enti erano tenuti, per le attivita' sopra cennate, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi. Con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' stata istituita, in sostituzione della tassa di lotteria, l'imposta unica sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo n. 496 del 1948, con l'aliquota proporzionale del 23%, poi elevata al 26,80%, con legge 15 novembre 1973, n. 764. La struttura dell'imposta unica, originariamente riguardante i soli concorsi pronostici e' rimasta pressoche' immutata fino all'emanazione della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, che ne ha esteso l'applicazione, con aliquote differenziate, anche alle scommesse sulle corse dei cavalli, fino a quel momento soggette all'imposta sugli spettacoli. E' stato allora emanato il decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 150, per regolamentare l'applicazione dell'imposta unica, nel quale sono stati mutuati taluni istituti dell'imposta sugli spettacoli, gia' applicata alle scommesse ippiche, adattandoli al sistema impositivo del tributo unico modulato invece sui concorsi pronostici che, come e' noto, presentano tipicita' e frequenze ben diverse dalle scommesse. Con la legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, si e' provveduto, infine, ad assoggettare anche le scommesse cosiddette sportive all'imposta unica. In questo quadro, la legge 3 agosto 1998, n. 288, risponde alle esigenze di una revisione e razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, che, applicata prima solo ai concorsi pronostici, e' ora estesa a tutte le scommesse. Nell'esercizio della delega e nel rispetto dei criteri direttivi stabiliti nella citata legge n. 288 del 1998, il decreto legislativo, che si compone di nove articoli, provvede al riordino dell'imposta unica. Nel nuovo assetto particolarmente rilevante e' la commisurazione del tributo non piu' all'ammontare delle scommesse, bensi' alle quote di prelievo. Cio' ha comportato la necessita' di rideterminare le quote stesse relativamente sia alle scommesse sulle corse dei cavalli sia alle scommesse sportive. A cio' si e' provveduto con due distinti decreti ministeriali del 15 febbraio 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999, che, in sostituzione dei precedenti decreti ministeriali del 15 e del 22 giugno 1998, stabiliscono le nuove quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse rispettivamente sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E. e sulle scommesse sportive a favore del C.O.N.I. Alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo n. 504 del 1998 in materia di scommesse, nonche' dai due decreti ministeriali predetti e nell'attesa che gli adempimenti dei soggetti passivi dell'imposta unica siano ridisciplinati - come disposto dall'art. 6 del ripetuto decreto legislativo n. 504 - con apposite norme regolamentari, si forniscono, qui di seguito, le necessarie istruzioni per la corretta applicazione del tributo sulle scommesse nel periodo transitorio. 2. Disposizioni generali. Occorre, innanzi tutto, chiarire che l'imposta unica e' dovuta sia per i concorsi pronostici riservati al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. che per le scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque avvenimento, anche se svolto all'estero. Con la nuova disciplina sono ricomprese nel nuovo regime tributario e quindi assoggettate ad imposta unica, anche le scommesse diverse da quelle ippiche e sportive, sinora sottoposte all'imposta sugli spettacoli, che sono piu' avanti esaminate. Soggetti passivi dell'imposta unica sono tutti coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. Particolare rilievo assumono le disposizioni recate dall'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998, che stabiliscono le nuove aliquote dell'imposta, differenziando i concorsi pronostici dalle scommesse. Per i concorsi pronostici, fino all'entrata in vigore di un successivo decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della ripetuta legge n. 288 del 1998, l'aliquota dell'imposta viene confermata nella misura del 26,80% della base imponibile, costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco, al netto dei diritti fissi e dei compensi ai ricevitori. Quanto alle scommesse, l'imposta e', ora, cosi' determinata: per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la misura dell'aliquota, a decorrere dal 1 gennaio 2000, e' fissata nel 25% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Per l'anno 1999 la detta aliquota e' stabilita nella misura del 32%; per ogni altro tipo di scommessa la misura dell'aliquota e' del 20,20% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Nulla e' mutato relativamente all'imputazione del provento dell'imposta unica nei capitoli di entrata del bilancio dello Stato e pertanto il tributo continuera' ad affluire nei capitoli 1805 per il 40 per cento, 1007 per il 35 per cento e 1213 per il 25 per cento. Per quanto riguarda, in particolare, i concorsi pronostici il diritto fisso erariale di cui all'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e il provento del 40% del Totogol vanno versati, rispettivamente, sui capitoli 1809 e 1811. Nessuna variazione e' intervenuta in ordine all'attribuzione alla regione siciliana delle proprie spettanze. 3. Scommesse relative alle corse dei cavalli organizzate dall'U.N.I.R.E. Con la circolare n. 153/E del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141, del 19 giugno 1998, sono state illustrate le disposizioni in materia di scommesse ippiche recate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Nel confermare, in linea generale, il permanere della validita' delle precisazioni a suo tempo fornite, si riportano qui di seguito, i necessari aggiornamenti della circolare in discorso. 3.1. Certificazione delle operazioni di scommesse sulle corse dei cavalli. Ai concessionari che si avvalgono di strutture informatiche, e' fatto obbligo di inviare all'anagrafe tributaria, a conclusione di ogni giornata di corse, in via telematica, oltre ai dati di tutte le operazioni gestionali svolte, anche gli schemi di calcolo dell'imposta unica, secondo il tracciato di cui agli allegati 1 e 2 della presente circolare, per le scommesse a totalizzatore (Tris inclusa) e a quota fissa. 3.2. Liquidazione dell'imposta. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la liquidazione dell'imposta deve essere effettuata utilizzando i tracciati allegati 1 e 2, e riportando i totali nel prospetto allegato 3. I predetti prospetti devono essere conservati, a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, unitamente alle ricevute annullate, a quelle rimborsate, all'elenco delle ricevute non rimborsate e a quelle pagate per vincite. Non sussiste l'obbligo di conservazione dei prospetti allegati 1 e 2 per i soggetti che li hanno gia' inviati in via telematica all'anagrafe tributaria. Riguardo all'entita' della sanzione indicata nella ripetuta circolare n. 153/E, si osserva che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1998, nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta e' dovuta ora la sanzione amministrativa nella misura del 30% degli importi non pagati nel termine prescritto. 3.3. Versamento dell'imposta relativa alle scommesse ippiche raccolte in Sicilia. Sostanzialmente mutata risulta, invece, l'attribuzione dell'imposta unica sugli importi delle scommesse ippiche raccolte in Sicilia, mentre nessuna variazione e' intervenuta relativamente alle scommesse ippiche raccolte nel restante territorio nazionale. Per le scommesse ippiche raccolte in Sicilia l'attribuzione avverra' ora come segue: alla regione siciliana, spetta il 60% dell'imposta applicata con l'aliquota del 20,20%; allo Stato, il restante 40%, nonche' l'aumento derivante dalla maggiorazione dell'aliquota della scommessa Tris (dal 20,20% al 32% per l'anno 1999 e dal 20,20% al 25% per gli anni successivi). Per la ripartizione dell'imposta predetta tra lo Stato e la regione siciliana occorre innanzitutto calcolare l'ammontare complessivo dell'imposta unica del 20,20% sulle scommesse, compresa la parte, sempre nei limiti del 20,20%, relativa alla scommessa Tris. Il detto ammontare complessivo va ripartito con le seguenti modalita': regione siciliana: 35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana; 25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio; erario: 40% dell'ammontare complessivo di cui sopra, unitamente - per l'anno 1999 - all'11,80% (eccedente il 20,20%) della scommessa Tris. Tali quote rientrano nella ripartizione per capitoli, secondo i criteri in atto. Pertanto nella regione siciliana i soggetti passivi continueranno ad effettuare due distinti versamenti, come specificato nella circolare n. 153/E in rassegna. 3.4. Scommessa Tris raccolta nelle ricevitorie. Nulla e' mutato, sotto il profilo procedimentale, per la scommessa Tris raccolta nelle ricevitorie. Per essa: il versamento dell'imposta unica continua ad effettuarsi cumulativamente per tutti i punti di raccolta; per la tris raccolta nelle ricevitorie del territorio siciliano occorre effettuare due distinti versamenti secondo le modalita' in precedenza indicate; la documentazione relativa va conservata nei luoghi indicati. 4. Scommesse relative alle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I. La nuova disciplina applicativa dell'imposta unica dettata dal decreto legislativo n. 504, non comporta nessuna sostanziale modifica negli adempimenti dei soggetti di imposta, atteso che la liquidazione del tributo, sulla base della nuova normativa, sulle scommesse relative alle gare sportive e' effettuata dal sistema centrale, il quale provvede, alla chiusura di ogni giornata di gara, alla stampa del prospetto di liquidazione. Quanto al versamento dell'imposta e' utile osservare che ora la sanzione amministrativa per le ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504, e' pari al 30% degli importi non pagati nei termini prescritti. 5.Scommesse diverse da quelle relative alle corse dei cavalli organizzate dall'U.N.I.R.E. e alle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del C.O.N.I. Come in precedenza accennato, la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 504 del 1998, sottopone all'imposta unica, a decorrere dal 18 febbraio 1999, anche le scommesse relative ad avvenimenti diversi dalle corse dei cavalli organizzate dall'U.N.I.R.E. e dalle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del C.O.N.I. Pertanto sono assoggettate all'imposta unica anche, ad esempio, le scommesse sulle corse dei levrieri, sulle gare della pelota basca, di tamburello ecc. Con l'entrata in vigore del provvedimento anzidetto vengono, quindi, meno i poteri di accertamento, liquidazione e riscossione, attribuiti alla SIAE per il settore, in materia d'imposta sugli spettacoli. Conseguentemente gli assuntori delle scommesse in considerazione non saranno piu' tenuti ad utilizzare ricevute per scommesse recanti il contrassegno SIAE e non dovranno piu' tenere il registro di carico e scarico delle dette ricevute o dei rotoli in uso per le gestioni automatizzate. Tali assuntori potranno, tuttavia, utilizzare fino ad esaurimento i biglietti e i rotoli in dotazione. La societa' autori verifica, a conclusione del proprio mandato, l'esattezza delle registrazioni di scarico delle ricevute o dei rotoli in carico, utilizzati dagli operatori del settore sino all'ultima giornata di attivita' sottoposta alla previgente normativa, nonche' la quantita' dei biglietti o dei rotoli in dotazione non utilizzati e di quelli che non risultano ancora consegnati all'interessato e quindi non risultano ancora assunti formalmente in carico, pur essendosi autorizzata la stampa prima del 18 febbraio 1999. Detta societa' fara', infine, pervenire, con la massima sollecitudine, gli elenchi degli assuntori delle scommesse in discorso, distinti per capoluogo di provincia, specificandone il codice fiscale, l'ubicazione e gli altri elementi di identificazione. 5.1. Obblighi documentali. Relativamente alle scommesse in esame, gli allibratori e i soggetti che non dispongono di sistemi informatici devono: munirsi di ricevute per scommesse a due sezioni, recanti, a stampa, la numerazione progressiva e i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinte per i diversi tipi di scommessa (fino ad esaurimento potranno essere utilizzati i biglietti scommessa gia' in dotazione); sottoporre le ricevute predette a vidimazione dell'ufficio competente (l'ufficio delle entrate o, se non attivato, l'ufficio I.V.A.) il quale provvedera' alla bollatura di ciascuna ricevuta in modo che il bollo apposto comprenda le due sezioni della ricevuta. L'ufficio rilascia, poi, attestazione della quantita' di ricevute per scommessa vidimate, specificando il numero di ciascuna serie; conservare le attestazioni dell'ufficio per esibirle a richiesta degli organi di accertamento; riportare, all'atto del rilascio della ricevuta, sulle due sezioni della medesima, l'indicazione - se non gia' prestampata - del luogo e del giorno di svolgimento dell'avvenimento (almeno sul primo biglietto della giornata), del numero della gara, del nome (anche siglato) o del numero dell'evento cui la scommessa stessa si riferisce, della somma accettata come scommessa, nonche' dell'importo da pagare in caso di vincita; compilare, per ciascuna gara un foglio riepilogativo delle scommesse accettate (foglio di allibramento per gli allibratori) indicando il proprio codice fiscale. Come gia' previsto nelle precedenti circolari con riferimento alle altre tipologie di scommesse, tale foglio viene ritirato dalla Guardia di finanza all'inizio della gara medesima, per il successivo invio all'anagrafe tributaria, che provvedera' all'acquisizione dei dati in esso contenuti. Successivamente la stessa anagrafe provvedera' a verificare la corrispondenza di questi ultimi dati con quelli relativi ai versamenti, segnalando le anomalie riscontrate all'ufficio competente, per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Tutti i documenti considerati (compresa la matrice delle ricevute utilizzate) devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e conservati per il periodo di dieci anni. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici devono inviare all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o in via telematica, le registrazioni di tutte le operazioni svolte (accettazione delle scommesse, annulli delle ricevute, rimborsi, pagamenti per vincite, ecc.), nonche' di quelle di liquidazione giornaliera dell'imposta di cui si dira' appresso. Ritenuto che le prescrizioni suddescritte, adottate per la fase transitoria, appaiono idonee a garantire l'esatta certificazione delle operazioni svolte mediante il rilascio delle ricevute compilate manualmente o a mezzo di sistemi informatici autorizzati, si fa presente che, anche per le operazioni in discorso - come gia' chiarito nella circolare n. 153/E del 15 giugno 1998 - non sussistono ulteriori obblighi di certificazione. 5.2. Dichiarazione di inizio di attivita'. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare, la dichiarazione di inizio di attivita', utilizzando, con gli opportuni adattamenti, uno stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 111, alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998) per i concessionari delle scommesse sportive, all'ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta. In questa fase transitoria non sono tenuti a tali adempimenti i soggetti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto. Al riguardo si fa, peraltro, riserva di far pervenire sollecitamente agli uffici competenti l'elenco degli assuntori delle scommesse in considerazione operanti nelle circoscrizioni territoriali di competenza. Eventuali nuove attivita' o variazioni dei dati di quelle in atto, nella detta fase transitoria, andranno comunicate dai soggetti interessati all'ufficio competente esclusivamente in formato cartaceo. 5.3. Liquidazione dell'imposta. Nella fase transitoria, la liquidazione dell'imposta unica sulle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive innanzi specificate e' effettuata, dai soggetti passivi d'imposta, sulla scorta dei prospetti allegati 1, 2 e 3 riproducibili mediante fotocopia e compilati per la parte di competenza, per ogni giornata di accettazione di scommesse. L'allegato 3 e' poi sottoscritto dall'interessato. Gli assuntori delle scommesse in discorso devono liquidare l'imposta unica, relativa alle scommesse a totalizzatore sulle quote di prelievo fissate dai singoli regolamenti di gioco approvati ai sensi dell'art. 161 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quella relativa alle scommesse a quota fissa sull'importo giornaliero di concessione corrisposto dall'allibratore. I predetti documenti, con allegate le ricevute annullate, quelle rimborsate, l'elenco delle ricevute non rimborsate, nonche' di quelle pagate per vincite devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su richiesta del contribuente e' ammesso l'impiego di sistemi fotografici o ottici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria. Le scritture contabili e la documentazione relativa alla gestione delle scommesse e ai versamenti dell'imposta possono essere conservati o tenuti anche presso soggetti abilitati, previa comunicazione all'ufficio competente. 5.4. Versamento dell'imposta. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il decimo giorno successivo a quello nel quale gli avvenimenti oggetto delle scommesse hanno avuto luogo. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento e' applicata una sanzione amministrativa nella misura del 30% degli importi non pagati nel termine prescritto. a) Scommesse raccolte nel territorio nazionale con esclusione della Sicilia. Il versamento dell'imposta unica sulle scommesse in esame (diverse da quelle ippiche e sportive) si effettua sull'apposito conto corrente postale n. 43035005 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, denominato: "imposta unica sulle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive". Per tali versamenti devono essere utilizzati bollettini postali a nome del soggetto d'imposta, con l'indicazione, nello spazio riservato per la causale del versamento, del proprio codice fiscale. Le poste provvedono all'accredito dei versamenti sul citato conto corrente, all'invio dei certificati di accreditamento ed a tutte le altre operazioni con le stesse cadenze gia' indicate nelle precedenti circolari. Analogamente l'anagrafe tributaria procedera' ai riscontri di rito. In base all'art. 8 del decreto legislativo predetto l'ammontare dell'imposta unica riscossa nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, e' cosi' imputato al bilancio dello Stato: per il 40 per cento, al capo V, capitolo 1805, denominato "quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici"; per il 35 per cento, al capo VI, capitolo 1007, denominato "quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici"; per il 25 per cento, al capo VIII, capitolo 1213, denominato "quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici". b) Scommesse raccolte in Sicilia. L'imposta unica sugli importi delle scommesse raccolte in Sicilia e' attribuita come segue: alla regione siciliana, il 60 per cento dell'imposta cosi' ripartito: 35 per cento sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana; 25 per cento sul capitolo 1213 del medesimo bilancio; allo Stato, il restante 40 per cento secondo la ripartizione per capitolo indicata al punto a) del presente paragrafo. Pertanto nella regione siciliana i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare due distinti versamenti: uno per la quota d'imposta di competenza della regione, sul conto corrente postale n. 20636908 con la seguente intestazione: "Regione Sicilia - Imposta unica scommesse - Gestione Banco Sicilia - Palermo" in conto entrata al bilancio regionale con imputazione al capo VI, capitolo 1007, per la quota 35% e al capo VIII, capitolo 1213 per la quota del 25%; un altro, per la quota di spettanza all'erario (40% dell'ammontare complessivo) sul conto corrente postale n. 43035005 intestato "Tesoreria provinciale di Viterbo - Imposta unica sulle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive". 6. Accertamenti e controlli. Competente per l'accertamento dell'imposta unica e' l'ufficio delle entrate (o, se non istituito, l'ufficio I.V.A.) nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse relative alle gare in considerazione. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse. La Guardia di finanza effettuera' verifiche di massa e controlli a campione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, al fine di accertare l'esatto versamento del tributo e il rispetto delle norme che regolano la materia. La stessa provvedera' poi a trasmettere all'ufficio competente (ufficio delle entrate o se non attivato, all'ufficio I.V.A.) il verbale delle infrazioni constatate, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria pari al 30 % degli importi non pagati nel termine prescritto. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 del citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Il direttore centrale per gli affari amministrativi del Dipartimento delle entrate Ferranti