Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alla Banca d'Italia
                                  Al  Ministero   del   tesoro,   del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica  -   Dipartimento   della
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Alla     regione     siciliana    -
                                  Assessorato bilancio e finanze
                                  Alle Poste italiane
                                  Alla SO.GE.I.
                                  All'Unione      nazionale       per
                                  l'incremento   delle  razze  equine
                                  U.N.I.R.E.
                                  Alla   Societa'    nazionale    per
                                  l'incremento  della razza canina da
                                  corsa
                                  Alla Societa'  italiana  autori  ed
                                  editori S.I.A.E.
                                  Allo S.N.A.I. - Sindacato nazionale
                                  agenzie ippiche
                                  Allo  SNAI  -  Servizi spazio gioco
                                  S.r.l.
                                  All'Ariston servizi S.r.l.
                                  All'U.N.A.S.
                                  Alla SISAL S.p.a.
                                  Alla S.P.A.T.I. S.r.l.
                                  Alla Consortris S.p.a.
                                  Al Sindacato nazionale allibratori
                                  Alla Federippodromi
                                  Al Segretariato generale
                                  Alla S.E.C.I.T.
  1. Premessa e quadro normativo di riferimento.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  n. 27,  del  3 febbraio  1999, e'  stato
pubblicato il decreto  legislativo 23 dicembre 1998,  n. 504, emanato
in esecuzione della  delega conferita al Governo con  l'art. 1, comma
2,  della legge  3 agosto  1998, n.  288, e  concernente il  riordino
dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
  Tale decreto legislativo e' entrato in vigore il 18 febbraio 1999.
  Si ricorda  che, ai sensi del  primo comma dell'art. 6  del decreto
legislativo 14 aprile  1948, n. 496, e'  riservato rispettivamente al
Comitato   olimpico  nazionale   italiano  (C.O.N.I.)   e  all'Unione
nazionale  incremento   razze  equine  (U.N.I.R.E.)   l'esercizio  di
concorsi pronostici,  per i  quali si  corrisponda una  ricompensa di
qualsiasi  natura  e  per  la cui  partecipazione  sia  richiesto  il
pagamento  di  una  posta  in  denaro,  qualora  siano  connessi  con
manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo degli
enti predetti.
  Gli stessi  enti erano  tenuti, per le  attivita' sopra  cennate, a
corrispondere allo Stato  una tassa di lotteria pari al  16% di tutti
gli introiti lordi.
  Con la  legge 22  dicembre 1951,  n. 1379,  e' stata  istituita, in
sostituzione della  tassa di  lotteria, l'imposta unica  sui concorsi
pronostici disciplinati dal decreto legislativo  n. 496 del 1948, con
l'aliquota proporzionale del 23%, poi elevata al 26,80%, con legge 15
novembre 1973, n. 764.
  La struttura dell'imposta unica, originariamente riguardante i soli
concorsi   pronostici    e'   rimasta   pressoche'    immutata   fino
all'emanazione della legge finanziaria 23  dicembre 1996, n. 662, che
ne ha  esteso l'applicazione, con aliquote  differenziate, anche alle
scommesse  sulle corse  dei  cavalli, fino  a  quel momento  soggette
all'imposta sugli spettacoli.
  E' stato allora emanato il  decreto ministeriale 16 maggio 1997, n.
150, per  regolamentare l'applicazione dell'imposta unica,  nel quale
sono  stati mutuati  taluni istituti  dell'imposta sugli  spettacoli,
gia'  applicata  alle  scommesse   ippiche,  adattandoli  al  sistema
impositivo del tributo unico  modulato invece sui concorsi pronostici
che, come e' noto, presentano tipicita' e frequenze ben diverse dalle
scommesse.
  Con  la  legge  finanziaria  27   dicembre  1997,  n.  449,  si  e'
provveduto,  infine, ad  assoggettare anche  le scommesse  cosiddette
sportive all'imposta unica.
  In questo  quadro, la legge  3 agosto  1998, n. 288,  risponde alle
esigenze  di  una  revisione   e  razionalizzazione  del  sistema  di
accertamento,  controllo,  liquidazione  e  riscossione  dell'imposta
unica,  che, applicata  prima  solo ai  concorsi  pronostici, e'  ora
estesa a tutte le scommesse.
  Nell'esercizio della  delega e  nel rispetto dei  criteri direttivi
stabiliti nella citata legge n. 288 del 1998, il decreto legislativo,
che si  compone di nove  articoli, provvede al  riordino dell'imposta
unica.
  Nel nuovo  assetto particolarmente  rilevante e'  la commisurazione
del tributo non piu' all'ammontare delle scommesse, bensi' alle quote
di prelievo.
  Cio' ha comportato  la necessita' di rideterminare  le quote stesse
relativamente sia  alle scommesse  sulle corse  dei cavalli  sia alle
scommesse sportive.
  A cio' si  e' provveduto con due distinti  decreti ministeriali del
15 febbraio  1999, pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale n. 40  del 18
febbraio   1999,  che,   in  sostituzione   dei  precedenti   decreti
ministeriali del 15 e del 22 giugno 1998, stabiliscono le nuove quote
di prelievo sull'introito lordo delle scommesse rispettivamente sulle
corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E. e sulle scommesse sportive
a favore del C.O.N.I.
  Alla luce  delle nuove disposizioni recate  dal decreto legislativo
n. 504  del 1998  in materia  di scommesse,  nonche' dai  due decreti
ministeriali predetti e nell'attesa  che gli adempimenti dei soggetti
passivi  dell'imposta  unica  siano ridisciplinati  -  come  disposto
dall'art. 6  del ripetuto decreto  legislativo n. 504 -  con apposite
norme  regolamentari, si  forniscono, qui  di seguito,  le necessarie
istruzioni per  la corretta applicazione del  tributo sulle scommesse
nel periodo transitorio.
 2. Disposizioni generali.
  Occorre, innanzi tutto, chiarire che  l'imposta unica e' dovuta sia
per i concorsi pronostici riservati  al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. che
per  le   scommesse  di  qualunque   tipo  e  relative   a  qualunque
avvenimento, anche se svolto all'estero.
  Con la nuova disciplina sono ricomprese nel nuovo regime tributario
e quindi assoggettate ad imposta unica, anche le scommesse diverse da
quelle  ippiche  e  sportive,  sinora  sottoposte  all'imposta  sugli
spettacoli, che sono piu' avanti esaminate.
  Soggetti  passivi   dell'imposta  unica   sono  tutti   coloro  che
gestiscono,  anche  in  concessione,   i  concorsi  pronostici  e  le
scommesse.
  Particolare rilievo assumono le disposizioni recate dall'art. 4 del
decreto  legislativo  n. 504  del  1998,  che stabiliscono  le  nuove
aliquote  dell'imposta, differenziando  i  concorsi pronostici  dalle
scommesse.
  Per  i  concorsi  pronostici,  fino all'entrata  in  vigore  di  un
successivo decreto legislativo che  sara' emanato in attuazione della
delega contenuta  nell'art. 1, comma  1, della ripetuta legge  n. 288
del 1998,  l'aliquota dell'imposta viene confermata  nella misura del
26,80% della base imponibile,  costituita dall'intero ammontare della
somma corrisposta dal concorrente per  il gioco, al netto dei diritti
fissi e dei compensi ai ricevitori.
  Quanto alle scommesse, l'imposta e', ora, cosi' determinata:
  per la  scommessa TRIS e per  le scommesse ad essa  assimilabili ai
sensi  dell'art.  4,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169,  la  misura  dell'aliquota,  a
decorrere  dal 1  gennaio 2000,  e' fissata  nel 25%  della quota  di
prelievo stabilita per  ciascuna scommessa. Per l'anno  1999 la detta
aliquota e' stabilita nella misura del 32%;
  per ogni  altro tipo  di scommessa la  misura dell'aliquota  e' del
20,20% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
  Nulla   e'  mutato   relativamente  all'imputazione   del  provento
dell'imposta unica nei capitoli di entrata del bilancio dello Stato e
pertanto il tributo continuera' ad  affluire nei capitoli 1805 per il
40 per cento, 1007 per il 35 per cento e 1213 per il 25 per cento.
  Per  quanto  riguarda, in  particolare,  i  concorsi pronostici  il
diritto fisso  erariale di  cui all'art. 27  della legge  30 dicembre
1991,  n. 412,  e  il provento  del 40%  del  Totogol vanno  versati,
rispettivamente,  sui capitoli  1809  e 1811.  Nessuna variazione  e'
intervenuta in  ordine all'attribuzione alla regione  siciliana delle
proprie spettanze.
  3.   Scommesse  relative   alle  corse   dei  cavalli   organizzate
dall'U.N.I.R.E.
  Con  la circolare  n. 153/E  del 15  giugno 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 141, del  19 giugno 1998, sono state illustrate
le disposizioni  in materia di  scommesse ippiche recate  dal decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
  Nel  confermare, in  linea generale,  il permanere  della validita'
delle precisazioni a suo tempo  fornite, si riportano qui di seguito,
i necessari aggiornamenti della circolare in discorso.
  3.1. Certificazione  delle operazioni di scommesse  sulle corse dei
cavalli.
  Ai  concessionari che  si avvalgono  di strutture  informatiche, e'
fatto obbligo  di inviare  all'anagrafe tributaria, a  conclusione di
ogni giornata di corse, in via  telematica, oltre ai dati di tutte le
operazioni   gestionali  svolte,   anche   gli   schemi  di   calcolo
dell'imposta unica, secondo  il tracciato di cui agli allegati  1 e 2
della  presente circolare,  per  le scommesse  a totalizzatore  (Tris
inclusa) e a quota fissa.
3.2. Liquidazione dell'imposta.
  Con l'entrata  in vigore delle nuove  disposizioni, la liquidazione
dell'imposta deve essere effettuata  utilizzando i tracciati allegati
1 e 2, e riportando i totali nel prospetto allegato 3.
  I predetti prospetti devono essere conservati, a norma dell'art. 22
del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.
600,  unitamente  alle  ricevute   annullate,  a  quelle  rimborsate,
all'elenco  delle  ricevute non  rimborsate  e  a quelle  pagate  per
vincite.  Non  sussiste  l'obbligo  di  conservazione  dei  prospetti
allegati  1 e  2 per  i soggetti  che li  hanno gia'  inviati in  via
telematica all'anagrafe tributaria.
  Riguardo  all'entita'   della  sanzione  indicata   nella  ripetuta
circolare n. 153/E, si osserva che,  ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo  n. 504/1998,  nell'ipotesi  di  omesso, insufficiente  o
ritardato   pagamento  dell'imposta   e'  dovuta   ora  la   sanzione
amministrativa  nella misura  del 30%  degli importi  non pagati  nel
termine prescritto.
  3.3.  Versamento  dell'imposta   relativa  alle  scommesse  ippiche
raccolte in Sicilia.
  Sostanzialmente mutata risulta, invece, l'attribuzione dell'imposta
unica  sugli importi  delle  scommesse ippiche  raccolte in  Sicilia,
mentre nessuna variazione e' intervenuta relativamente alle scommesse
ippiche raccolte nel restante  territorio nazionale. Per le scommesse
ippiche raccolte in Sicilia l'attribuzione avverra' ora come segue:
  alla regione  siciliana, spetta  il 60% dell'imposta  applicata con
l'aliquota del 20,20%;
  allo  Stato, il  restante  40%, nonche'  l'aumento derivante  dalla
maggiorazione dell'aliquota  della scommessa Tris (dal  20,20% al 32%
per l'anno 1999 e dal 20,20% al 25% per gli anni successivi).
  Per la ripartizione dell'imposta predetta tra lo Stato e la regione
siciliana  occorre  innanzitutto  calcolare  l'ammontare  complessivo
dell'imposta  unica del  20,20% sulle  scommesse, compresa  la parte,
sempre nei limiti del 20,20%, relativa alla scommessa Tris.
  Il  detto  ammontare  complessivo  va  ripartito  con  le  seguenti
modalita':
   regione siciliana:
  35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana;
    25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;
   erario:
  40%  dell'ammontare  complessivo di  cui  sopra,  unitamente -  per
l'anno 1999 - all'11,80% (eccedente  il 20,20%) della scommessa Tris.
Tali  quote  rientrano nella  ripartizione  per  capitoli, secondo  i
criteri in atto.
  Pertanto nella  regione siciliana i soggetti  passivi continueranno
ad  effettuare  due  distinti   versamenti,  come  specificato  nella
circolare n. 153/E in rassegna.
3.4. Scommessa Tris raccolta nelle ricevitorie.
  Nulla e' mutato, sotto il  profilo procedimentale, per la scommessa
Tris raccolta nelle ricevitorie. Per essa:
  il   versamento   dell'imposta   unica  continua   ad   effettuarsi
cumulativamente per tutti i punti di raccolta;
  per  la tris  raccolta nelle  ricevitorie del  territorio siciliano
occorre effettuare  due distinti  versamenti secondo le  modalita' in
precedenza indicate;
  la documentazione relativa va conservata nei luoghi indicati.
  4. Scommesse  relative alle  competizioni sportive  organizzate dal
C.O.N.I.
  La  nuova disciplina  applicativa  dell'imposta  unica dettata  dal
decreto legislativo n. 504, non comporta nessuna sostanziale modifica
negli adempimenti dei soggetti di imposta, atteso che la liquidazione
del  tributo,  sulla  base  della nuova  normativa,  sulle  scommesse
relative alle  gare sportive e'  effettuata dal sistema  centrale, il
quale provvede, alla  chiusura di ogni giornata di  gara, alla stampa
del prospetto di liquidazione.
  Quanto al  versamento dell'imposta  e' utile  osservare che  ora la
sanzione  amministrativa per  le ipotesi  di omesso,  insufficiente o
ritardato pagamento, ai sensi dell'art.  5 del decreto legislativo n.
504, e' pari al 30% degli importi non pagati nei termini prescritti.
  5.Scommesse  diverse  da quelle  relative  alle  corse dei  cavalli
organizzate dall'U.N.I.R.E. e  alle competizioni sportive organizzate
e svolte sotto il controllo del C.O.N.I.
  Come  in  precedenza accennato,  la  nuova  disciplina dettata  dal
decreto legislativo n.  504 del 1998, sottopone  all'imposta unica, a
decorrere  dal  18 febbraio  1999,  anche  le scommesse  relative  ad
avvenimenti   diversi    dalle   corse   dei    cavalli   organizzate
dall'U.N.I.R.E. e  dalle competizioni  sportive organizzate  e svolte
sotto   il  controllo   del  C.O.N.I.   Pertanto  sono   assoggettate
all'imposta unica  anche, ad  esempio, le  scommesse sulle  corse dei
levrieri, sulle gare della pelota basca, di tamburello ecc.
  Con  l'entrata  in  vigore  del  provvedimento  anzidetto  vengono,
quindi, meno  i poteri  di accertamento, liquidazione  e riscossione,
attribuiti  alla SIAE  per  il settore,  in  materia d'imposta  sugli
spettacoli.
  Conseguentemente  gli assuntori  delle scommesse  in considerazione
non saranno piu' tenuti ad  utilizzare ricevute per scommesse recanti
il contrassegno SIAE e non dovranno piu' tenere il registro di carico
e scarico  delle dette ricevute o  dei rotoli in uso  per le gestioni
automatizzate. Tali assuntori potranno,  tuttavia, utilizzare fino ad
esaurimento i biglietti e i rotoli in dotazione.
  La  societa' autori  verifica, a  conclusione del  proprio mandato,
l'esattezza  delle  registrazioni di  scarico  delle  ricevute o  dei
rotoli  in  carico,  utilizzati  dagli  operatori  del  settore  sino
all'ultima   giornata  di   attivita'   sottoposta  alla   previgente
normativa,  nonche'  la  quantita'  dei biglietti  o  dei  rotoli  in
dotazione  non  utilizzati  e  di quelli  che  non  risultano  ancora
consegnati  all'interessato e  quindi  non  risultano ancora  assunti
formalmente in carico, pur essendosi  autorizzata la stampa prima del
18 febbraio 1999.
  Detta   societa'  fara',   infine,   pervenire,   con  la   massima
sollecitudine,  gli  elenchi  degli   assuntori  delle  scommesse  in
discorso,  distinti per  capoluogo  di  provincia, specificandone  il
codice fiscale, l'ubicazione e gli altri elementi di identificazione.
5.1. Obblighi documentali.
  Relativamente alle scommesse in esame, gli allibratori e i soggetti
che non dispongono di sistemi informatici devono:
  munirsi di ricevute per scommesse a due sezioni, recanti, a stampa,
la  numerazione  progressiva e  i  dati  identificativi del  soggetto
assuntore, in serie distinte per i diversi tipi di scommessa (fino ad
esaurimento potranno essere utilizzati  i biglietti scommessa gia' in
dotazione);
  sottoporre   le  ricevute   predette  a   vidimazione  dell'ufficio
competente  (l'ufficio delle  entrate o,  se non  attivato, l'ufficio
I.V.A.) il quale  provvedera' alla bollatura di  ciascuna ricevuta in
modo che  il bollo apposto  comprenda le due sezioni  della ricevuta.
L'ufficio rilascia, poi, attestazione della quantita' di ricevute per
scommessa vidimate, specificando il numero di ciascuna serie;
  conservare le  attestazioni dell'ufficio  per esibirle  a richiesta
degli organi di accertamento;
  riportare, all'atto del rilascio  della ricevuta, sulle due sezioni
della medesima, l'indicazione - se non gia' prestampata - del luogo e
del  giorno   di  svolgimento  dell'avvenimento  (almeno   sul  primo
biglietto della  giornata), del  numero della  gara, del  nome (anche
siglato)  o  del  numero  dell'evento  cui  la  scommessa  stessa  si
riferisce, della somma accettata come scommessa, nonche' dell'importo
da pagare in caso di vincita;
  compilare,  per   ciascuna  gara  un  foglio   riepilogativo  delle
scommesse  accettate (foglio  di  allibramento  per gli  allibratori)
indicando  il  proprio  codice  fiscale.  Come  gia'  previsto  nelle
precedenti  circolari   con  riferimento  alle  altre   tipologie  di
scommesse,  tale  foglio  viene  ritirato dalla  Guardia  di  finanza
all'inizio della gara medesima,  per il successivo invio all'anagrafe
tributaria,  che  provvedera'  all'acquisizione   dei  dati  in  esso
contenuti.
  Successivamente  la stessa  anagrafe  provvedera'  a verificare  la
corrispondenza  di   questi  ultimi  dati  con   quelli  relativi  ai
versamenti,   segnalando   le    anomalie   riscontrate   all'ufficio
competente, per l'applicazione delle eventuali sanzioni.
  Tutti i  documenti considerati (compresa la  matrice delle ricevute
utilizzate) devono  essere tenuti a  norma dell'art. 2219  del codice
civile e conservati per il periodo di dieci anni.
  I soggetti che  si avvalgono di sistemi  informatici devono inviare
all'anagrafe tributaria,  su supporti magnetici o  in via telematica,
le registrazioni  di tutte  le operazioni svolte  (accettazione delle
scommesse, annulli  delle ricevute, rimborsi, pagamenti  per vincite,
ecc.), nonche' di quelle  di liquidazione giornaliera dell'imposta di
cui si dira' appresso.
  Ritenuto  che le  prescrizioni suddescritte,  adottate per  la fase
transitoria,  appaiono  idonee  a garantire  l'esatta  certificazione
delle operazioni svolte mediante il rilascio delle ricevute compilate
manualmente  o a  mezzo  di sistemi  informatici  autorizzati, si  fa
presente  che,  anche per  le  operazioni  in  discorso -  come  gia'
chiarito nella circolare n. 153/E del 15 giugno 1998 - non sussistono
ulteriori obblighi di certificazione.
5.2. Dichiarazione di inizio di attivita'.
  I  soggetti   passivi  d'imposta  sono  tenuti   a  presentare,  la
dichiarazione di inizio di  attivita', utilizzando, con gli opportuni
adattamenti,  uno  stampato  conforme  al modello  approvato  con  il
decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998 (pubblicato nel
supplemento ordinario n.  111, alla Gazzetta Ufficiale n.  145 del 24
giugno   1998)  per   i  concessionari   delle  scommesse   sportive,
all'ufficio  competente   e  prestare  idonea  garanzia   diretta  ad
assicurare il regolare pagamento dell'imposta.
  In questa  fase transitoria  non sono tenuti  a tali  adempimenti i
soggetti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo in oggetto.  Al riguardo si fa, peraltro,  riserva di far
pervenire  sollecitamente  agli   uffici  competenti  l'elenco  degli
assuntori   delle   scommesse   in  considerazione   operanti   nelle
circoscrizioni territoriali di competenza.
  Eventuali nuove attivita' o variazioni  dei dati di quelle in atto,
nella  detta  fase  transitoria,  andranno  comunicate  dai  soggetti
interessati   all'ufficio   competente  esclusivamente   in   formato
cartaceo.
5.3. Liquidazione dell'imposta.
  Nella fase  transitoria, la  liquidazione dell'imposta  unica sulle
scommesse diverse da quelle ippiche e sportive innanzi specificate e'
effettuata,  dai   soggetti  passivi  d'imposta,  sulla   scorta  dei
prospetti  allegati  1, 2  e  3  riproducibili mediante  fotocopia  e
compilati  per  la   parte  di  competenza,  per   ogni  giornata  di
accettazione  di   scommesse.  L'allegato   3  e'   poi  sottoscritto
dall'interessato.
  Gli  assuntori   delle  scommesse  in  discorso   devono  liquidare
l'imposta unica, relativa alle  scommesse a totalizzatore sulle quote
di prelievo  fissate dai  singoli regolamenti  di gioco  approvati ai
sensi dell'art.  161 del  regolamento di  esecuzione del  testo unico
delle leggi di  pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto 6 maggio
1940,  n.  635,  e  quella  relativa alle  scommesse  a  quota  fissa
sull'importo giornaliero di concessione corrisposto dall'allibratore.
  I predetti  documenti, con  allegate le ricevute  annullate, quelle
rimborsate, l'elenco delle ricevute non rimborsate, nonche' di quelle
pagate per vincite devono essere  conservati a norma dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su
richiesta   del  contribuente   e'  ammesso   l'impiego  di   sistemi
fotografici o  ottici di conservazione secondo  modalita' previamente
approvate dall'amministrazione finanziaria.
  Le scritture  contabili e la documentazione  relativa alla gestione
delle  scommesse   e  ai   versamenti  dell'imposta   possono  essere
conservati  o   tenuti  anche   presso  soggetti   abilitati,  previa
comunicazione all'ufficio competente.
5.4. Versamento dell'imposta.
  Il versamento  dell'imposta deve essere effettuato  entro il decimo
giorno successivo  a quello nel  quale gli avvenimenti  oggetto delle
scommesse hanno avuto luogo.  Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o
ritardato pagamento  e' applicata  una sanzione  amministrativa nella
misura del 30% degli importi non pagati nel termine prescritto.
  a) Scommesse raccolte nel territorio nazionale con esclusione della
Sicilia.
  Il versamento dell'imposta unica  sulle scommesse in esame (diverse
da  quelle  ippiche  e  sportive)  si  effettua  sull'apposito  conto
corrente  postale n.  43035005  intestato alla  sezione di  tesoreria
provinciale dello Stato di  Viterbo, denominato: "imposta unica sulle
scommesse diverse da quelle ippiche e sportive".
  Per tali  versamenti devono essere utilizzati  bollettini postali a
nome  del   soggetto  d'imposta,  con  l'indicazione,   nello  spazio
riservato per la causale del versamento, del proprio codice fiscale.
  Le poste  provvedono all'accredito dei versamenti  sul citato conto
corrente, all'invio dei  certificati di accreditamento ed  a tutte le
altre operazioni con le stesse cadenze gia' indicate nelle precedenti
circolari. Analogamente l'anagrafe tributaria procedera' ai riscontri
di rito.
  In  base all'art.  8 del  decreto legislativo  predetto l'ammontare
dell'imposta  unica riscossa  nel  territorio  nazionale, esclusa  la
Sicilia, e' cosi' imputato al bilancio dello Stato:
  per il  40 per cento, al  capo V, capitolo 1805,  denominato "quota
del 40  per cento  dell'imposta unica  sui giochi  di abilita'  e sui
concorsi pronostici";
  per il 35  per cento, al capo VI, capitolo  1007, denominato "quota
del 35  per cento  dell'imposta unica  sui giochi  di abilita'  e sui
concorsi pronostici";
  per il 25 per cento, al capo VIII, capitolo 1213, denominato "quota
del 25  per cento  dell'imposta unica  sui giochi  di abilita'  e sui
concorsi pronostici".
  b) Scommesse raccolte in Sicilia.
  L'imposta unica  sugli importi delle scommesse  raccolte in Sicilia
e' attribuita come segue:
  alla  regione  siciliana,  il   60  per  cento  dell'imposta  cosi'
ripartito:
  35  per  cento  sul  capitolo   1007  del  bilancio  della  regione
siciliana;
    25 per cento sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;
  allo Stato,  il restante 40  per cento secondo la  ripartizione per
capitolo indicata al punto a) del presente paragrafo.
  Pertanto nella regione siciliana i  soggetti passivi sono tenuti ad
effettuare due distinti versamenti:
  uno per la  quota d'imposta di competenza della  regione, sul conto
corrente postale  n. 20636908 con la  seguente intestazione: "Regione
Sicilia - Imposta unica scommesse - Gestione Banco Sicilia - Palermo"
in conto  entrata al bilancio  regionale con imputazione al  capo VI,
capitolo 1007, per la quota 35% e  al capo VIII, capitolo 1213 per la
quota del 25%;
  un altro, per la quota  di spettanza all'erario (40% dell'ammontare
complessivo)  sul  conto  corrente   postale  n.  43035005  intestato
"Tesoreria  provinciale di  Viterbo -  Imposta unica  sulle scommesse
diverse da quelle ippiche e sportive".
 6. Accertamenti e controlli.
  Competente per l'accertamento dell'imposta unica e' l'ufficio delle
entrate   (o,  se   non  istituito,   l'ufficio  I.V.A.)   nella  cui
circoscrizione si svolge l'attivita'  di accettazione delle scommesse
relative alle gare in considerazione.
  I funzionari  dell'amministrazione finanziaria, muniti  di speciale
tessera di  riconoscimento, sono abilitati  a compiere i  controlli e
gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo
e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano
le scommesse.
  La Guardia di finanza effettuera'  verifiche di massa e controlli a
campione nei  confronti dei  soggetti passivi  d'imposta, al  fine di
accertare l'esatto versamento  del tributo e il  rispetto delle norme
che regolano la materia.
  La  stessa provvedera'  poi  a  trasmettere all'ufficio  competente
(ufficio  delle entrate  o se  non attivato,  all'ufficio I.V.A.)  il
verbale   delle  infrazioni   constatate,   ai  fini   dell'eventuale
applicazione della sanzione pecuniaria pari al 30 % degli importi non
pagati nel termine prescritto.
  Per l'irrogazione della  sanzione amministrativa prevista dall'art.
5  del  citato decreto  legislativo  23  dicembre  1998, n.  504,  si
applicano le  disposizioni del decreto legislativo  18 dicembre 1997,
n. 472.
  La presente circolare  viene emanata d'intesa con  il Ministero del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica - Dipartimento
della ragioneria  generale dello  Stato, ai  sensi dell'art.  646 del
regolamento di contabilita' generale dello Stato.
                                             Il direttore centrale
                                        per gli affari amministrativi
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                    Ferranti