IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessi volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilita'; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giuirisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni; Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 21 dicembre 1998; Decreta: La responsabilita' del mantenimento in purezza delle sottoelencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata: ----> Vedere Tabelle da Pag. 37 a Pag. 41 della G.U. <---- Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 1999 Il direttore generale: Di Salvo Avvertenza: Il seguente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.