IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di certificati  di
credito  del  tesoro,  con  l'osservanza delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, tra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il decreto-legge  23 maggio  1994, n.  307, convertito,  con
modificazioni,  nella legge  22  luglio 1994,  n.  457, recante,  fra
l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;
  Visto,  in particolare,  l'art.  5,  commi 1  e  1-bis, del  citato
decreto-legge  n.   307  del   1994,  con   cui  si   stabilisce  che
all'estinzione  dei  crediti   risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei  redditi, delle dichiarazioni  annuali dell'imposta
sul  valore aggiunto  e delle  dichiarazioni dei  sostituti d'imposta
relative agli interessi e ad  altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi  d'imposta chiusi  entro  il 31  dicembre  1989, si  provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia
fatta  richiesta  entro  il  30  settembre  1994,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
  Visto,  altresi',   il  secondo   comma  dell'art.  5   del  citato
decreto-legge n. 307  del 1994, con cui si  stabiliscono le modalita'
di calcolo del rimborso, e si dispone che:
  il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995;
  l'importo massimo dell'emissione dei  titoli non puo' superare lire
10.000 miliardi;
  con   decreto   del  Ministro   del   tesoro   sono  stabilite   le
caratteristiche,  le modalita'  e  le procedure  di assegnazione  dei
titoli stessi;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello Stato per l'anno  finanziario 1999, ed,
in particolare, il quarto comma dell'art.  3, con cui si e' stabilito
il  limite massimo  di  emissione dei  prestiti  pubblici per  l'anno
stesso, al netto di quelli da  rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  Titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 304  del 30 dicembre 1994,  come risulta
modificato dal  decreto n.  473447 del  27 novembre  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 294 del 17 dicembre 1998,  con il quale,
in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994,
si e' provveduto a fissare le  caratteristiche dei titoli di cui alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati certificati di credito  del Tesoro ottennali, con godimento
1 gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove
si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi
per un  importo corrispondente all'ammontare complessivo  dei crediti
d'imposta  risultante dagli  elenchi dei  contribuenti trasmessi  dal
Ministero delle finanze  arrotondando, quando necessario, all'importo
minimo di 1.000 euro l'importo di ciascun credito;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
  n.  788632  del  19   dicembre  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 7  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 12 del
16 gennaio 1997, come risulta  modificato dal decreto ministeriale n.
178861 del 16 aprile 1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 1997;
  n. 179471 del  4 luglio 1997, pubblicato  nel supplemento ordinario
n.  145 alla  Gazzetta Ufficiale  - serie  generale -  n. 166  del 18
luglio  1997, come  risulta  modificato dal  decreto ministeriale  n.
180249 del  22 ottobre 1997,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
252 del 28 ottobre 1997;
  n. 472259 del  25 giugno 1998, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n.  157  dell'8 luglio  1998,  come  risulta modificato  dal  decreto
ministeriale  n.  472873  del  16 settembre  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998;
  n. 472489 del  21 luglio 1998, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 28 luglio 1998;
  n. 473143 del 27 ottobre  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 del 7 novembre 1998;
  con  i quali  sono state  disposte, in  attuazione dell'art.  5 del
citato decreto-legge  n. 307  del 1994,  emissioni di  certificati di
credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per
complessive L. 5.518.592.000.000;
  Vista la lettera in data 4  febbraio 1999 con la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art.  5 del citato decreto-legge n.
307  del  1994,  ha  trasmesso  un  apposito  elenco,  facente  parte
integrante del  presente decreto, riguardante un  creditore d'imposta
ai sensi  della medesima  disposizione legislativa, per  l'importo di
505.388.000 euro;
  Ritenuto,  pertanto, che  occorre  procedere  all'emissione di  una
sesta  tranche  dei  certificati  di  cui  sopra,  per  l'importo  di
505.388.000 euro,  e che  a fronte di  tale emissione  verra' versato
all'entrata del bilancio statale il controvalore in lire italiane del
predetto importo,  calcolato sulla  base del rapporto  di conversione
permanente di lire 1936,27 per ogni euro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 38  della  legge  30  marzo  1981, n.  119,  e
successive modificazioni,  e per le  finalita' di cui all'art.  5 del
decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 307,  convertito  nella legge  22
luglio 1994, n. 457, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei
certificati  di credito  del Tesoro  al portatore,  per l'importo  di
nominali  505.388.000   euro  da  assegnare  al   soggetto  creditore
d'imposta  indicato nell'elenco  allegato al  presente decreto,  alle
seguenti condizioni:
   durata: otto anni;
   godimento: 1 gennaio 1995;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003;
  tasso  d'interesse semestrale:  variabile, da  determinarsi con  le
modalita' di cui all'art. 1  del decreto ministeriale del 22 dicembre
1994, citato nelle premesse.