IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Visto, altresi', il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalita' di calcolo del rimborso, e si dispone che: il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 10.000 miliardi; con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, come risulta modificato dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1 gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, all'importo minimo di 1.000 euro l'importo di ciascun credito; Visti i sottoindicati decreti ministeriali: n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997; n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997; n. 472259 del 25 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 1998, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 472873 del 16 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998; n. 472489 del 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1998; n. 473143 del 27 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998; con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 5.518.592.000.000; Vista la lettera in data 4 febbraio 1999 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante un creditore d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per l'importo di 505.388.000 euro; Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una sesta tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo di 505.388.000 euro, e che a fronte di tale emissione verra' versato all'entrata del bilancio statale il controvalore in lire italiane del predetto importo, calcolato sulla base del rapporto di conversione permanente di lire 1936,27 per ogni euro; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 505.388.000 euro da assegnare al soggetto creditore d'imposta indicato nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni: durata: otto anni; godimento: 1 gennaio 1995; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.