L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con  regio decreto 4 gennaio 1925, n
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49 CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 per
la  parte che  prevede l'approvazione  delle modifiche  dello statuto
sociale;
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674  CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle  imprese di assicurazione ed  in particolare l'art.
11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio;
  Visto il decreto  ministeriale in data 13 febbraio  1987 nonche' il
decreto  ministeriale  in  data   18  febbraio  1994  concernenti  le
autorizzazioni all'esercizio  dell'attivita' assicurativa in  tutti i
rami danni e riassicurativa in tutti  i rami danni con esclusione dei
rami credito e cauzione;
  Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della B.P.B.
Assicurazioni  S.p.a., tenutasi  in data  10 dicembre  1998, relativo
all'aumento del capitale sociale a  L. 59.500 milioni ed all'adozione
di  un  nuovo  testo  di  statuto sociale,  ora  composto  da  n.  32
(trentadue) articoli;
  Visto  il  decreto  di  omologa  del 18  gennaio  1999  emesso  dal
tribunale civile e penale di Milano;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   ordine
all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale;
                              Dispone:
  E'  approvato, ai  sensi dell'art.  40 del  decreto legislativo  n.
175/1995,  il   nuovo  testo  dello  statuto   sociale  della  B.P.B.
Assicurazioni S.p.a., con sede in  Milano, con le modifiche relative:
all'oggetto sociale  (art. 2); alla possibilita'  di istituire, nello
Stato e  all'estero, filiali e  rappresentanze (art. 3);  alla durata
della societa' (art. 5); al  capitale sociale, aumentato da L. 56.100
milioni  a  L.  59.500  milioni nonche'  alla  facolta'  di  emettere
obbligazioni (art.  6); ai  diritti inerenti  le azioni  nonche' alle
modalita'  di  cessione  delle  stesse  (articoli 7,  8  e  9);  alla
convocazione  ed   alle  modalita'  di  svolgimento   delle  riunioni
assembleari (articoli  10, 12-15); al termine  per l'approvazione del
bilancio al 30 aprile dell'anno  successivo a quello cui si riferisce
il bilancio stesso, con possibilita'  di prorogare tale termine al 30
giugno  quando particolari  esigenze lo  richiedano ovvero  quando la
compagnia, autorizzata  anche all'attivita'  riassicurativa, eserciti
quest'ultima in misura  rilevante (art. 11); ai  poteri del consiglio
di  amministrazione   nonche'  alle   modalita'  di   convocazione  e
svolgimento delle riunioni dello stesso (articoli 17-21); alla delega
dei poteri da parte del  consiglio di amministrazione (art. 22); alla
rappresentanza   della  societa'   nei  procedimenti   giudiziari  ed
amministrativi (art. 23); alla nomina  di un direttore generale ed al
conferimento dei relativi poteri (articoli  24 e 25); alla nomina del
collegio sindacale (art. 26);  alla distribuzione dei dividendi (art.
29);  all'introduzione delle  disposizioni transitorie  relative alla
costituzione di un  collegio arbitrale ed al richiamo  alle norme del
codice civile e delle leggi speciali per i casi non contemplati dallo
stesso statuto (articoli 31 e 32).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1999
                                             Il presidente: Manghetti