IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi   di  Cagliari,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1098,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale  22 maggio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  166 del 18 luglio 1995, con  il quale e' stata
approvata  la nuova  tabella XXIX  relativamente ai  corsi di  laurea
afferenti alla facolta' di ingegneria;
  Vista la delibera  della facolta' di ingegneria del  3 maggio 1996,
contenente  la  proposta di  riordinamento  dei  corsi di  laurea  in
adeguamento tabella XXIX di cui al decreto ministeriale sopracitato;
  Vista la nota rettorale n. 1449 del  7 luglio 1996, con la quale e'
stata trasmessa la  proposta intesa ad ottenere  il riordinamento dei
corsi di laurea in ingegneria;
  Vista la delibera della facolta'  di ingegneria del 26 maggio 1998,
in cui  sono state recepite  le osservazioni sollevate  dal Consiglio
universitario nazionale  nella seduta del 13  settembre 1996, nonche'
la delibera  del 27 gennaio 1999  contenente le tabelle del  corso di
laurea in ingegneria elettronica con gli insegnamenti caratterizzanti
dei singoli indirizzi;
  Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza
del 13  settembre 1996,  rilevo' la mancanza  delle caratterizzazioni
negli  indirizzi dei  singoli  corsi di  laurea,  nonche' il  mancato
recepimento di quanto riportato negli altri commi (da 3.8 a 3.11) del
decreto ministeriale 22 maggio 1995;
  Viste le  delibere del  consiglio di  amministrazione e  del senato
accademico che, rispettivamente in data 28 ottobre 1998 e 12 novembre
1998, hanno  approvato la proposta contenuta  nelle predette delibere
di facolta';
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 gennaio  1998,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17  gennaio 1998, che, all'art. 2, comma
4,  prevede  la  possibilita',   per  le  universita',  di  istituire
autonomamente nuove facolta' e corsi, con risorse a carico dei propri
bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario;
  Vista la nota d'indirizzo del  16 giugno 1998 inviata dal Ministero
dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica  e   tecnologica,
contenente  informazioni  sintetiche   finalizzate  al  completamento
dell'autonomia   delle   universita',   nonche'   indicazioni   sulle
innovazioni immediatamente percorribili, ai  sensi della legge n. 127
del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                            Articolo unico
  L'art. 110 dell'ordinamento  didattico universitario, contenente le
tabelle con le  annualita' relative ai singoli corsi  di laurea della
facolta' di ingegneria, e' modificato come segue:
                              Titolo XI
                FACOLTA' DI INGEGNERIA (Tabella XXIX)
  L'accesso  ai corsi  di  laurea della  facolta'  e' regolato  dalle
disposizioni di legge.
  Art. 110 - La facolta' di ingegneria conferisce:
  1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
   2) la laurea in ingegneria chimica;
   3) la laurea in ingegneria civile;
   4) la laurea in ingegneria edile;
   5) la laurea in ingegneria elettrica;
   6) la laurea in ingegneria elettronica;
   7) la laurea in ingegneria meccanica;
  8) la laurea in ingegneria gestionale  (con sede nei primi due anni
a Cagliari e dei successivi tre anni a Nuoro);
  9)  il diploma  universitario  in ingegneria  per  l'ambiente e  le
risorse;
  10) il diploma universitario in  ingegneria elettronica (con sede a
Nuoro);
   11) il diploma universitario in ingegneria meccanica.
  La durata  degli studi  dei corsi  di laurea  e' fissata  in cinque
anni.
  Allo scopo di permettere  l'approfondimento in un particolare campo
sia di competenze  di tipo metodologico sia  di tecniche progettuali,
realizzative  e  di  gestione,  i   predetti  corsi  di  laurea  sono
articolati  in indirizzi,  secondo l'elenco  sottoindicato e  possono
ulteriormente essere articolati in orientamenti, definiti annualmente
su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:
  1)Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
  Indirizzi:
   ambiente;
   difesa del suolo;
   georisorse;
   geotecnologie;
   pianificazione del territorio.
 2) Corso di laurea in ingegneria chimica.
  Indirizzi:
   alimentare;
   biotecnologie industriali;
   materiali.
  3) Corso di laurea in ingegneria civile.
  Indirizzi:
   idraulica;
   strutture;
   trasporti.
 4) Corso di laurea in ingegneria edile.
  Senza indirizzi.
 5) Corso di laurea in ingegneria elettrica.
  Indirizzi:
   automazione industriale;
   energia.
 6) Corso di laurea in ingegneria elettronica.
  Indirizzi:
   controlli automatici;
   telecomunicazioni;
   strumentazione;
   biomedica;
   calcolatori elettronici;
   microelettronica.
 7) Corso di laurea in ingegneria meccanica.
  Indirizzi:
   automazione industriale e robotica;
   biomedica;
   costruzioni;
   energia;
   materiali;
   produzione;
   veicoli terrestri.
 8) Corso di laurea in ingegneria gestionale.
  Senza indirizzi.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in
ingegneria" con la specificazione del corso di laurea seguito.
  Dell'indirizzo  eventualmente  seguito  viene  fatta  menzione  sul
certificato di laurea.
  Art. 111 - Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato
in due  periodi didattici (semestri)  della durata di  almeno tredici
settimane di effettiva attivita'. Al termine di ogni semestre e prima
dell'inizio del  primo semestre  dell'anno accademico  successivo, e'
prevista una  sessione di  esami di profitto  della durata  di almeno
quattro settimane.
  Per  i  corsi  di  laurea   in:  ingegneria  per  l'ambiente  e  il
territorio,   ingegneria  chimica,   ingegneria  civile,   ingegneria
elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale e ingegneria
meccanica, ciascun anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore
di attivita' didatticoformative, teorica, teoricapratica, comprensive
delle  attivita' didattiche  integrative (esercitazioni,  laboratori,
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite
tecniche, prove  parziali di addestramento, correzione  e discussione
di progetti ed elaborati, ecc.).
  Tali attivita'  didattiche, per  il corso  di laurea  in ingegneria
edile, al  fine di soddisfare  le esigenze formative  stabilite dalle
normative CEE per il conseguimento  del titolo ai fini dell'esercizio
della professione di "architetto" comportano un impegno di almeno 800
ore annuali, per un  totale di 4000 ore, di cui  1000 di attivita' di
laboratorio.
  L'attivita'  didatticoformativa   e'  organizzata  sulla   base  di
annualita',   costituite   da   corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari    o   integrati.    Il   corso    di   insegnamento
monodisciplinare e' costituito da  ottantacentoventi ore di attivita'
didattiche;   possono   essere   istituiti  corsi   di   insegnamento
monodisciplinari  di durata  ridotta, costituiti  da quarantasessanta
ore di  attivita' didattiche,  corrispondenti a mezza  annualita'. Il
corso  di  insegnamento integrato  e'  costituito  come un  corso  di
insegnamento monodisciplinare,  ma le  lezioni sono svolte  in moduli
coordinati  di almeno  venti  ore ciascuno  da due,  o  al piu'  tre,
professori  di ruolo  che faranno  tutti parte  della commissione  di
esame.
  Nell'ambito  della  sperimentazione  didattica, anche  al  fine  di
facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, nella
predisposizione dei  curricula possono essere utilizzati  anche altri
moduli didattici (quali corsi  intensivi brevi, seminari, laboratori,
ecc.), da quotarsi in frazioni di annualita', sino ad una concorrenza
di due annualita'.
  Le attivita' didattiche, non  puramente teoriche, facenti parte dei
singoli insegnamenti  potranno essere svolte presso  qualificati enti
pubblici  e privati  con i  quali l'Ateneo  abbia stipulato  apposite
convenzioni.
  Per essere ammesso  a sostenere l'esame di laurea  lo studente deve
aver  seguito insegnamenti  ufficiali,  scelti sulla  base di  quanto
stabilito nel successivo art. 112 e  superato i relativi esami per un
numero minimo di:
  ventotto annualita': per i corsi di laurea in ingegneria elettrica,
ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria gestionale;
  ventinove  annualita': per  i  corsi di  laurea  in ingegneria  per
l'ambiente e  il territorio;  ingegneria chimica,  ingegneria civile,
ingegneria edile.
  Per l'iscrizione agli anni successivi  al primo, lo studente dovra'
aver superato  gli esami relativi  al seguente numero  di annualita',
tenendo conto delle  indicazioni dei competenti consigli  di corso di
laurea: due per l'iscrizione al secondo anno; sei per l'iscrizione al
terzo  anno; dieci  per  l'iscrizione  al quarto  anno  e sedici  per
l'iscrizione al quinto anno.
  In  caso  di non  superamento  del  previsto  numero di  esami,  lo
studente dovra'  iscriversi come  fuori corso. Se  lo studente  e' in
difetto, oltre  che del numero  degli esami sopra indicato,  anche di
attestati  di  frequenza, dovra'  iscriversi  come  ripetente con  la
possibilita' di frequentare  fino a tre corsi  dell'anno successivo e
di sostenere i relativi esami.
  Durante il primo triennio lo  studente dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza pratica e  la comprensione di almeno  una lingua straniera
da scegliersi, da  parte dello studente, in un  lista predisposta dal
consiglio di  facolta', superando  una prova  di accertamento  le cui
modalita' verranno stabilite dal consiglio di facolta'.
  Gli studenti del corso di laurea  in ingegneria per l'ambiente e il
territorio per  gli indirizzi  "georisorse" e  "geotecnologie" devono
aver  frequentato, prima  della  laurea, un  tirocinio pratico  della
durata di  due mesi presso  enti o  aziende del settore.  Su proposta
dello stesso consiglio  di corso di laurea, il  consiglio di facolta'
puo'  introdurre  analogo  tirocinio  pratico  anche  per  gli  altri
indirizzi "ambiente", "difesa del  suolo", "pianificazione e gestione
del territorio".
  Gli studenti del  corso di laurea in ingegneria  edile, prima della
laurea, devono dimostrare la frequenza dei laboratori previsti per il
numero di ore indicato al comma 2 del presente articolo.
  Tale  frequenza deve  essere attestata  dal consiglio  di corso  di
studi, attraverso  apposito certificato  da allegare alla  domanda di
laurea.
  L'esame  di  laurea  consiste  nella  discussione  di  uno  o  piu'
elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il
controllo di  uno o piu'  relatori e  con le modalita'  stabilite dal
consiglio di facolta'  su proposta del competente  consiglio di corso
di laurea.
  Art.  112 -  Il consiglio  di facolta'  predispone annualmente,  su
proposta del  competente consiglio di  corso di laurea,  il manifesto
annuale degli  studi, che costituisce  il piano di  studio ufficiale.
Tale manifesto stabilisce:
  quali  indirizzi,  tra  quelli  previsti  dall'art.  110,  e  quali
orientamenti sono attivati;
  i  corsi  di  insegnamento  (monodisciplinari,  monodisciplinari  a
durata  ridotta  o  integrati)  scelti  tra  quelli  specificati  nel
successivo art. 113 e che  costituiscono le annualita' indicate dalle
tabelle  B,  C,  D  ed  E della  tabella  XXIX  allegata  al  decreto
ministeriale del  22 maggio 1995 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n.  166 del  18 maggio  1995 (annualita'  che vengono  richiamate nel
successivo  art. 113,  tenendo conto  dei numeri  minimi indicati  al
settimo comma dell'art. 3 della stessa tabella XXIX);
  i  corsi  di  insegnamento  (monodisciplinari,  monodisciplinari  a
durata  ridotta  o  integrati)  scelti  fra  quelli  specificati  nel
successivo art. 113 e che costituiscono le annualita' caratterizzanti
gli indirizzi  attivati, in  numero non inferiore  a tre  per ciascun
indirizzo;
  le  rimanenti annualita'  necessarie al  raggiungimento del  numero
minimo indicato al settimo comma  del precedente art. 111, precisando
quali  siano  obbligatorie  e  quali  (eventualmente  raggruppate  in
distinti   orientamenti)  siano   a  scelta   dello  studente.   Tali
annualita',  fino a  un massimo  di due,  possono essere  determinate
tenendo conto di quanto previsto dal quinto comma del precedente art.
111;
  la suddivisione temporale  di ciascun corso integrato  tra le varie
discipline  che vi  concorrono, tenendo  conto dei  limiti di  cui al
quarto comma del precedente art. 111;
  la  collocazione degli  insegnamenti negli  anni di  corso e  negli
eventuali  semestri,  nonche' le  propedeuticita'  tra  i corsi  e  i
relativi esami.
  L'identita' di  denominazione di insegnamenti impartiti  in diversi
corsi di laurea o in  diversi indirizzi, non comporta necessariamente
identita' di programma, di trattazione o di docente.
  Art. 113 - Elenco  delle annualita' delle tabelle B, C,  C, D, ed E
di cui  alla tabella  XXIX del decreto  ministeriale 22  maggio 1995,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  166 del 18 luglio  1995, con
l'indicazione dei  settori scientificodisciplinari dal  quali possono
essere tratti gli insegnamenti relativi.