IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995, con il quale e' stata approvata la nuova tabella XXIX relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria; Vista la delibera della facolta' di ingegneria del 3 maggio 1996, contenente la proposta di riordinamento dei corsi di laurea in adeguamento tabella XXIX di cui al decreto ministeriale sopracitato; Vista la nota rettorale n. 1449 del 7 luglio 1996, con la quale e' stata trasmessa la proposta intesa ad ottenere il riordinamento dei corsi di laurea in ingegneria; Vista la delibera della facolta' di ingegneria del 26 maggio 1998, in cui sono state recepite le osservazioni sollevate dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1996, nonche' la delibera del 27 gennaio 1999 contenente le tabelle del corso di laurea in ingegneria elettronica con gli insegnamenti caratterizzanti dei singoli indirizzi; Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 13 settembre 1996, rilevo' la mancanza delle caratterizzazioni negli indirizzi dei singoli corsi di laurea, nonche' il mancato recepimento di quanto riportato negli altri commi (da 3.8 a 3.11) del decreto ministeriale 22 maggio 1995; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 28 ottobre 1998 e 12 novembre 1998, hanno approvato la proposta contenuta nelle predette delibere di facolta'; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 gennaio 1998, che, all'art. 2, comma 4, prevede la possibilita', per le universita', di istituire autonomamente nuove facolta' e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario; Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle universita', nonche' indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti); Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Articolo unico L'art. 110 dell'ordinamento didattico universitario, contenente le tabelle con le annualita' relative ai singoli corsi di laurea della facolta' di ingegneria, e' modificato come segue: Titolo XI FACOLTA' DI INGEGNERIA (Tabella XXIX) L'accesso ai corsi di laurea della facolta' e' regolato dalle disposizioni di legge. Art. 110 - La facolta' di ingegneria conferisce: 1) la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio; 2) la laurea in ingegneria chimica; 3) la laurea in ingegneria civile; 4) la laurea in ingegneria edile; 5) la laurea in ingegneria elettrica; 6) la laurea in ingegneria elettronica; 7) la laurea in ingegneria meccanica; 8) la laurea in ingegneria gestionale (con sede nei primi due anni a Cagliari e dei successivi tre anni a Nuoro); 9) il diploma universitario in ingegneria per l'ambiente e le risorse; 10) il diploma universitario in ingegneria elettronica (con sede a Nuoro); 11) il diploma universitario in ingegneria meccanica. La durata degli studi dei corsi di laurea e' fissata in cinque anni. Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea sono articolati in indirizzi, secondo l'elenco sottoindicato e possono ulteriormente essere articolati in orientamenti, definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea: 1)Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Indirizzi: ambiente; difesa del suolo; georisorse; geotecnologie; pianificazione del territorio. 2) Corso di laurea in ingegneria chimica. Indirizzi: alimentare; biotecnologie industriali; materiali. 3) Corso di laurea in ingegneria civile. Indirizzi: idraulica; strutture; trasporti. 4) Corso di laurea in ingegneria edile. Senza indirizzi. 5) Corso di laurea in ingegneria elettrica. Indirizzi: automazione industriale; energia. 6) Corso di laurea in ingegneria elettronica. Indirizzi: controlli automatici; telecomunicazioni; strumentazione; biomedica; calcolatori elettronici; microelettronica. 7) Corso di laurea in ingegneria meccanica. Indirizzi: automazione industriale e robotica; biomedica; costruzioni; energia; materiali; produzione; veicoli terrestri. 8) Corso di laurea in ingegneria gestionale. Senza indirizzi. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria" con la specificazione del corso di laurea seguito. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Art. 111 - Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di effettiva attivita'. Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, e' prevista una sessione di esami di profitto della durata di almeno quattro settimane. Per i corsi di laurea in: ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale e ingegneria meccanica, ciascun anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attivita' didatticoformative, teorica, teoricapratica, comprensive delle attivita' didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di addestramento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.). Tali attivita' didattiche, per il corso di laurea in ingegneria edile, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalle normative CEE per il conseguimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di "architetto" comportano un impegno di almeno 800 ore annuali, per un totale di 4000 ore, di cui 1000 di attivita' di laboratorio. L'attivita' didatticoformativa e' organizzata sulla base di annualita', costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare e' costituito da ottantacentoventi ore di attivita' didattiche; possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quarantasessanta ore di attivita' didattiche, corrispondenti a mezza annualita'. Il corso di insegnamento integrato e' costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al piu' tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame. Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, nella predisposizione dei curricula possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.), da quotarsi in frazioni di annualita', sino ad una concorrenza di due annualita'. Le attivita' didattiche, non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti potranno essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo art. 112 e superato i relativi esami per un numero minimo di: ventotto annualita': per i corsi di laurea in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria gestionale; ventinove annualita': per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio; ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria edile. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra' aver superato gli esami relativi al seguente numero di annualita', tenendo conto delle indicazioni dei competenti consigli di corso di laurea: due per l'iscrizione al secondo anno; sei per l'iscrizione al terzo anno; dieci per l'iscrizione al quarto anno e sedici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero di esami, lo studente dovra' iscriversi come fuori corso. Se lo studente e' in difetto, oltre che del numero degli esami sopra indicato, anche di attestati di frequenza, dovra' iscriversi come ripetente con la possibilita' di frequentare fino a tre corsi dell'anno successivo e di sostenere i relativi esami. Durante il primo triennio lo studente dovra' inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera da scegliersi, da parte dello studente, in un lista predisposta dal consiglio di facolta', superando una prova di accertamento le cui modalita' verranno stabilite dal consiglio di facolta'. Gli studenti del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio per gli indirizzi "georisorse" e "geotecnologie" devono aver frequentato, prima della laurea, un tirocinio pratico della durata di due mesi presso enti o aziende del settore. Su proposta dello stesso consiglio di corso di laurea, il consiglio di facolta' puo' introdurre analogo tirocinio pratico anche per gli altri indirizzi "ambiente", "difesa del suolo", "pianificazione e gestione del territorio". Gli studenti del corso di laurea in ingegneria edile, prima della laurea, devono dimostrare la frequenza dei laboratori previsti per il numero di ore indicato al comma 2 del presente articolo. Tale frequenza deve essere attestata dal consiglio di corso di studi, attraverso apposito certificato da allegare alla domanda di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione di uno o piu' elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o piu' relatori e con le modalita' stabilite dal consiglio di facolta' su proposta del competente consiglio di corso di laurea. Art. 112 - Il consiglio di facolta' predispone annualmente, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studio ufficiale. Tale manifesto stabilisce: quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 110, e quali orientamenti sono attivati; i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti tra quelli specificati nel successivo art. 113 e che costituiscono le annualita' indicate dalle tabelle B, C, D ed E della tabella XXIX allegata al decreto ministeriale del 22 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 maggio 1995 (annualita' che vengono richiamate nel successivo art. 113, tenendo conto dei numeri minimi indicati al settimo comma dell'art. 3 della stessa tabella XXIX); i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati) scelti fra quelli specificati nel successivo art. 113 e che costituiscono le annualita' caratterizzanti gli indirizzi attivati, in numero non inferiore a tre per ciascun indirizzo; le rimanenti annualita' necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato al settimo comma del precedente art. 111, precisando quali siano obbligatorie e quali (eventualmente raggruppate in distinti orientamenti) siano a scelta dello studente. Tali annualita', fino a un massimo di due, possono essere determinate tenendo conto di quanto previsto dal quinto comma del precedente art. 111; la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al quarto comma del precedente art. 111; la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri, nonche' le propedeuticita' tra i corsi e i relativi esami. L'identita' di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi, non comporta necessariamente identita' di programma, di trattazione o di docente. Art. 113 - Elenco delle annualita' delle tabelle B, C, C, D, ed E di cui alla tabella XXIX del decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995, con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari dal quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi.