La direttiva in oggetto, fissa alla data del 13 luglio 1999 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento a partire dalla quale le prescrizioni tecniche della direttiva stessa sono applicabili. Si informa che questo Dipartimento trasporti terrestri, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare U.d.G. B n. 13/99 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva. Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo cosi' il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.