La direttiva  in oggetto,  fissa alla  data del  13 luglio  1999 il
termine entro il quale gli  Stati membri hanno l'obbligo di trasporne
i  contenuti   nel  loro  ordinamento   a  partire  dalla   quale  le
prescrizioni tecniche della direttiva stessa sono applicabili.
  Si informa  che questo Dipartimento trasporti  terrestri, in attesa
del completamento della procedura  di recepimento della direttiva, ha
emanato  la circolare  U.d.G.  B n.  13/99 con  la  quale si  rendono
applicabili  le   norme  tecniche   riportate  negli   allegati  alla
direttiva.
  Pertanto qualora  gli interessati  ne facciano richiesta,  i centri
prova  autoveicoli del  Ministero  dei trasporti  - Dipartimento  dei
trasporti  terrestri, potranno  applicare  le  norme contenute  nella
direttiva in oggetto, garantendo cosi'  il diritto dei richiedenti ad
ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello
di poter  utilizzare, ai fini della  omologazione nazionale italiana,
certificati  di omologazione  rilasciati dalle  amministrazioni degli
altri Stati membri.