La direttiva  in oggetto, fissa alla  data del 31 dicembre  1998 il
termine entro il quale gli  Stati membri hanno l'obbligo di trasporne
i contenuti nel loro ordinamento.
  Si informa  che questo Dipartimento trasporti  terrestri, in attesa
del  completamento della  procedura di  recepimento della  direttiva,
haemanato la circolare U.d.G. B n.  12/99 del 12 febbraio 1999 con la
quale  si  rendono  applicabili  le norme  tecniche  riportate  negli
allegati alla direttiva.
  Pertanto qualora  gli interessati  ne facciano richiesta,  i centri
prova  autoveicoli del  Ministero  dei trasporti  - Dipartimento  dei
trasporti  terrestri, potranno  applicare  le  norme contenute  nella
direttiva in oggetto, garantendo cosi'  il diritto dei richiedenti ad
ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello
di poter  utilizzare, ai fini della  omologazione nazionale italiana,
certificati  di omologazione  rilasciati dalle  amministrazioni degli
altri Stati membri.