IL DIRIGENTE dell'ufficio IX del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 21 maggio 1992 con la quale la societa' Fonti del Cigno - Sorgente Palina di Forassini & C. S.a.s., con sede in Scarperia (Firenze), frazione Marcoiano, via di Marcoiano, 33, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Sorgente Palina" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti del Cigno - Sorgente Palina" sita in comune di Scarperia (Firenze); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla do- manda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 novembre 1998: "favorevole affinche' la societa' Fonti del Cigno - Sorgente Palina di Forassini Luigi & C. S.a.s., possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Palina ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: ''Puo' avere effetti diuretici''. L'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico. Pertanto la dicitura ''Puo' facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico'' potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente Palina" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti del Cigno - Sorgente Palina" sita in comune di Scarperia (Firenze).