Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                     iscritto   alle  casse  pensioni
                                     INPDAP
                                  A  tutte  le  amministrazioni   con
                                     personale iscritto alla gestione
                                     separata     dei     trattamenti
                                     pensionistici   ai    dipendenti
                                     dello Stato
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                     periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                     regioni   e    delle    province
                                     autonome di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti d'appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                     Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                     Stato
                                  Agli enti di patronato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri - Dipartimento  per  la
                                     funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                     previdenza sociale  -  Gabinetto
                                     del Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                     del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                     Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                     Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - segretariato
                                     generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                     dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  ragioneria   generale   dello
                                     Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                     previdenza sociale
Premessa.
  Il decreto  legislativo 30  aprile 1997,  n. 184,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27  giugno 1997 ed entrato in vigore il
12  luglio  1997,   contiene  al  capo  II   nuove  disposizioni  che
regolamentano  il riscatto  dei corsi  universitari di  studio e  dei
periodi di lavoro all'estero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri
per  la determinazione  dei relativi  oneri che  tengano conto  della
riforma  del sistema  pensionistico introdotta  dalla legge  8 agosto
1995,  n. 335.  Le indicate  disposizioni si  applicano, altresi',  a
tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione l'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed
integrazioni, come piu' specificamente  si dira' nel successivo punto
3 della  presente circolare,  con l'avvertenza  che anche  per queste
ultime rimangono  immutate le  modalita' di accettazione  e pagamento
gia' in vigore nelle singole gestioni previdenziali.
1. Corsi universitari di studio.
  1.0.1.  L'art. 2,  comma  1, del  decreto  legislativo n.  184/1997
dispone che la  facolta' di riscattare i  periodi corrispondenti alla
durata legale  dei corsi  universitari di studio,  prevista dall'art.
2-novies della  legge 16 aprile  1974, n. 114, come  modificata dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881,  e' riconosciuta a tutti gli iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi  amministrate dall'INPS,  ai fondi  sostituivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti, che comprendono le cinque casse pensioni
gestite da questo Istituto.
  Possono essere valorizzati mediante riscatto,  in tutto o in parte,
i corsi  di studio universitari  indicati dall'art. 1 della  legge 19
novembre  1990, n.  341, limitatamente  al periodo  di durata  legale
previsto per  il conseguimento del  relativo titolo e  sempreche' sia
stato  conseguito il  titolo  stesso. La  facolta'  di riscatto  puo'
essere  esercitata anche  per due  o piu'  dei corsi  legali previsti
dalla citata legge n. 341/1990, che sono:
  a) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con
corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
  b) diploma di  laurea, che si consegue dopo un  corso di durata non
inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
  c)  diploma di  specializzazione, che  si consegue  successivamente
alla laurea ed al  termine di un corso di durata  non inferiore a due
anni;
  d) dottorato  di ricerca, i  cui corsi sono regolati  da specifiche
disposizioni di legge.
  Si  rammenta che  la  facolta'  di riscattare  gli  anni di  studio
corrispondenti  alla   durata  legale  dei  corsi   universitari  era
consentita, per gli  iscritti alle Casse pensioni  gia' gestite dagli
Istituti  di   previdenza,  solamente  se   la  laurea  o   il  corso
universitario  fosse  stato  titolo   richiesto  per  l'ammissione  a
determinate posizioni  di lavoro o  per la progressione  in carriera;
tale presupposto e'  venuto meno, con la conseguenza che,  a far data
dal 12 luglio 1997, i titoli  di studio sopra indicati possono essere
riscattati indipendentemente  dalla circostanza che  siano prescritti
per il posto ricoperto.
  Inoltre,  la valutazione  dei  periodi di  studio  va effettuata  a
partire    dall'inizio    dell'anno    accademico    di    iscrizione
all'Universita' e non piu', come avveniva precedentemente, calcolando
a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea.
  Qualora il  richiedente, all'atto  di presentazione  della domanda,
risulti   titolare  di   posizione   assicurativa   in  piu'   regimi
previdenziali, il legislatore ha  dato altresi' facolta' di scegliere
uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale
e' che  i periodi  richiesti non devono  risultare gia'  riscattati o
coperti da  contribuzione obbligatoria o figurativa,  non solo presso
il  fondo cui  e' diretta  la domanda,  ma anche  negli altri  regimi
previdenziali  indicati  nel citato  art.  2,  comma 1,  del  decreto
legislativo n. 184/1997.
  E'   opportuno   acquisire,    a   tal   fine,   autocertificazione
dell'interessato,  ai   sensi  del   decreto  del   Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
  1.0.2.  La  nuova disciplina  si  applica  alle domande  presentate
all'Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a
tal fine, la circostanza che il  corso sia stato frequentato in epoca
anteriore a tale data. Le domande presentate prima del 12 luglio 1997
e ancora da definire saranno,  pertanto, trattate con le disposizioni
di legge all'epoca vigenti, in  virtu' di quanto disposto dall'art. 9
del decreto legislativo n. 184. Le domande di riscatto nelle ex Casse
pensioni  amministrate  dall'Istituto,   da  presentare  nei  termini
temporali previsti  dall'art. 7  della legge 8  agosto 1991,  n. 274,
dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla
competente Universita'  (dalla quale risulti  il titolo e la  data in
cui  sia  stato  conseguito,  la  relativa durata  legale  e  la  sua
collocazione temporale);  tale documentazione puo'  essere sostituita
con  autocertificazione dell'interessato,  ai sensi  del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
1.1. Determinazione degli oneri di riscatto.
  1.1.1.  L'onere  di  riscatto  viene determinato,  per  le  domande
presentate dal 12 luglio 1997, in base alle norme che disciplinano la
liquidazione della pensione  con il sistema retributivo  o con quello
contributivo  di cui  alla  legge n.  335/1995,  tenendo conto  della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini
della   determinazione   dell'anzianita'   contributiva   complessiva
posseduta dall'interessato, agli effetti dell'art.  1, commi 12 e 13,
della  stessa legge  di riforma  (calcolo della  pensione secondo  il
sistema misto e retributivo) e  con riferimento alle disposizioni che
prevedono  la  liquidazione  delle  pensioni  esclusivamente  con  il
sistema contributivo.
 1.1.2. Sistema di calcolo retributivo.
  Se i  periodi oggetto di  riscatto sono da  collocare temporalmente
fino  al   31  dicembre  1995,  questi   incideranno  sull'anzianita'
contributiva posseduta dall'interessato alla suddetta data. Pertanto,
l'iscritto  risultera' destinatario  di un  trattamento pensionistico
calcolato  secondo il  sistema  retributivo (nel  caso di  anzianita'
contributiva pari  o superiore a  18 anni  alla data del  31 dicembre
1995) o  misto (nel  caso di anzianita'  contributiva inferiore  a 18
anni  alla predetta  data) ed  il relativo  onere di  riscatto andra'
determinato in base alla riserva  matematica di cui all'art. 13 della
legge n. 1338/1962. Per calcolare la riserva matematica anzidetta, si
determina,  al  momento  della domanda,  il  beneficio  pensionistico
teorico  relativo agli  anni del  corso  legale di  studi oggetto  di
riscatto,  corrispondente  alla  differenza  tra  i  due  importi  di
pensione   determinati   sulla  base   dell'anzianita'   contributiva
dell'iscritto  comprensiva  e  non  del  periodo  da  riscattare.  La
differenza  cosi' ottenuta  dovra'  essere capitalizzata  in base  ai
coefficienti indicati  nelle apposite tabelle  di cui al  decreto del
Ministro del lavoro  e della previdenza sociale del  19 febbraio 1981
(Supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 129  del 13 maggio
1981).
  A tale proposito, si precisa che il comma 4 dell'art. 2 del decreto
legislativo  in argomento  prevede  l'aggiornamento dei  coefficienti
attuariali  attualmente   vigenti  per   il  calcolo   della  riserva
matematica.
  Si  precisa  che,  fino  a  quando non  sara'  emanato  il  decreto
ministeriale relativo ai nuovi coefficienti attuariali, in base ad un
orientamento  del Ministero  del  lavoro e  della previdenza  sociale
espresso  per motivi  di  uniformita' con  il  regime generale  INPS,
trovano  applicazione   le  tariffe  contenute  nel   citato  decreto
ministeriale del 19 febbraio 1981. Pertanto, ai soli fini del calcolo
dell'onere di  riscatto, anche  per gli  iscritti a  questo Istituto,
vanno utilizzate  le tabelle  distintamente considerate per  uomini e
donne.
  Poiche'  l'onere di  riscatto deriva  dalla capitalizzazione  della
quota differenziale di pensione  come sopra individuata, le modifiche
intervenute negli ultimi anni nel calcolo della pensione incidono sul
procedimento di determinazione di tale onere.
  Piu' particolarmente,  si vuole  dire che se  i periodi  oggetto di
riscatto si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (vale a
dire anteriormente  all'entrata in vigore del  decreto legislativo n.
503/1992), occorre  far riferimento  alla quota  A della  pensione da
calcolarsi  con il  sistema  retributivo  qualunque sia  l'anzianita'
contributiva  posseduta  alla  predetta  data. In  questo  caso,  per
stabilire  la  quota  teorica  di pensione  relativa  al  periodo  da
riscattare  al  momento  della  domanda e  da  capitalizzare  per  la
determinazione del  corrispondente onere,  si dovra'  moltiplicare la
retribuzione spettante  alla data  di presentazione della  domanda di
riscatto,  rapportata  ad  anno  e con  esclusione  degli  emolumenti
accessori, per  il valore differenziale delle  aliquote di rendimento
corrispondenti al periodo fino al 31 dicembre 1992, comprensivo e non
del riscatto.
  Per i  periodi oggetto  di riscatto  collocati temporalmente  dal 1
gennaio  1993, occorre  invece  far riferimento  alla  quota B  della
pensione ed in questo caso per stabilire la quota teorica di pensione
relativa  al periodo  da riscattare  al  momento della  domanda e  da
capitalizzare  per la  determinazione  del  corrispondente onere,  si
dovra'  moltiplicare  il  valore   differenziale  delle  aliquote  di
rendimento corrispondenti al periodo  successivo al 31 dicembre 1992,
comprensivo  e non  del  riscatto, per  la  retribuzione media  annua
contributiva determinata  alla data  di presentazione  della domanda,
secondo l'ampiezza  del periodo di riferimento  indicata dall'art. 7,
commi  1, 2  e  3  del decreto  legislativo  n. 503/1992,  modificato
dall'art. 1, comma 17, della legge  n. 335/1995. Si ricorda che dal 1
gennaio 1996, al  fine di individuare la  predetta retribuzione media
annua  contributiva,   andranno  indicati   anche  gli   importi  del
trattamento  accessorio  eventualmente   percepiti  in  attivita'  di
servizio a partire dalla data medesima  (art. 2, comma 9, della legge
n. 335/1995,  come modificato dall'art.  6 del decreto  legislativo 2
settembre 1997, n. 314).
  Per quanto concerne le fattispecie che comportano la determinazione
dell'onere  per periodi  oggetto  di riscatto  da  liquidarsi con  il
sistema  retributivo,   si  menziona,  come  esempio,   il  caso  del
dipendente, in possesso  di un'anzianita' di servizio  inferiore a 18
anni  al 31  dicembre 1995,  il quale  riscatti un  periodo collocato
anteriormente  al  1  gennaio  1996  e tale  che,  sommato  a  quello
esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni. Si tratta,
infatti, di ipotesi  in cui il calcolo della  pensione complessiva e'
effettuato esclusivamente  con il sistema retributivo.  Rientra nelle
predette fattispecie  anche l'ipotesi  in cui  il periodo  oggetto di
riscatto, collocato antecedentemente al  1 gennaio 1996, non comporti
il  superamento del  limite dei  18 anni  al 31  dicembre 1995  ed il
calcolo della pensione e' da effettuarsi con il sistema misto.
  Analoga ipotesi da considerare e' quella del lavoratore assunto dal
1   gennaio  1996   il  quale,   riscattando  un   periodo  collocato
temporalmente  in   data  anteriore   al  31  dicembre   1995,  sara'
destinatario del calcolo della pensione secondo il sistema misto.
  1.1.3. Accredito  della retribuzione in corrispondenza  dei periodi
oggetto di riscatto.
  I principi dettati  dal decreto legislativo n.  503/1992, in ordine
all'ampliamento  del periodo  di  riferimento  per la  individuazione
della  retribuzione  pensionabile,  comportano che  siano  stabilite,
anche  per gli  iscritti a  questo Istituto,  modalita' di  accredito
della retribuzione  teorica in corrispondenza dei  periodi oggetto di
riscatto, qualora questi  ricadano nel periodo di  riferimento per la
determinazione della  retribuzione pensionabile  ai fini  del calcolo
dell'onere  di   riscatto  o   della  liquidazione   del  trattamento
pensionistico.
  Al riguardo, tenuto conto che,  per effetto del decreto legislativo
n. 503/1992, il trattamento di pensione e' la risultante di due quote
da rilevare  sulla base  di due distinti  periodi di  riferimento, si
precisa che:
  -- in corrispondenza dei periodi  di riscatto che ricadono entro il
31 dicembre  1992, non e' necessario  accreditare alcuna retribuzione
in quanto la stessa e' ininfluente  ai fini del calcolo della quota A
di pensione calcolata alla data  della domanda di riscatto, dovendosi
tale quota  determinare sulla base della  retribuzione effettivamente
percepita  all'atto  della  presentazione  della  stessa  domanda  di
riscatto;
  --   in   corrispondenza   dei  periodi   di   riscatto   collocati
temporalmente  dal  1 gennaio  1993,  atteso  che  tra i  periodi  di
riferimento delle retribuzioni pensionabili  ed il periodo oggetto di
riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale e non vi e'
alcuna  indicazione  normativa  che  disciplini  la  fattispecie,  la
retribuzione da  accreditare puo' essere individuata  in quella media
pensionabile determinata  applicando il procedimento previsto  per la
liquidazione della pensione.
  La retribuzione da accreditare e', pertanto, cosi' determinata:
  1)  si calcola  la  retribuzione media  pensionabile  alla data  di
presentazione della domanda di  riscatto, applicando integralmente il
procedimento previsto per la liquidazione della pensione;
  2) si determina il quoziente tra la retribuzione media pensionabile
predetta  ed  il  coefficiente di  rivalutazione  delle  retribuzioni
individuato  in relazione  all'anno  solare in  cui  si collocano  le
retribuzioni da accreditare in corrispondenza del periodo riscattato,
in  base  ad apposita  tabella  relativa  all'anno  in cui  e'  stata
presentata  la domanda  di  riscatto (in  allegato  si forniscono  le
tabelle  relative  agli anni  1998  e  1999). La  retribuzione  cosi'
ottenuta rappresenta quella da imputare al periodo riscattato.
 1.1.4. Sistema di calcolo contributivo.
  Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo
il 31 dicembre 1995, per i  quali la relativa quota di pensione sara'
calcolata  con  il  sistema   contributivo,  in  quanto  l'anzianita'
contributiva  alla predetta  data  risulta inferiore  a  18 anni,  il
corrispondente  onere e'  determinato, per  espressa disposizione  di
legge,  non piu'  in  termini di  riserva  matematica, ma  applicando
l'aliquota   contributiva   obbligatoria   vigente,  alla   data   di
presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica
in cui opera il riscatto stesso.
  La  retribuzione  di  riferimento,  cui va  applicata  la  predetta
aliquota  contributiva, e'  quella assoggettata  a contribuzione  nei
dodici  mesi   meno  remoti   (andando  a   ritroso  dalla   data  di
presentazione dell'istanza di riscatto) per i quali sia stata versata
dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria a questo Istituto;
qualora si rinvengano  meno di dodici mensilita',  si procedera' alla
media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero.
  Nell'individuare i dodici  mesi meno remoti nei  quali ricercare la
retribuzione contributiva, non sono, pertanto, da considerare:
   -- periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;
  --  periodi per  i  quali e'  prevista  la copertura  pensionistica
attraverso l'istituto della contribuzione figurativa;
   -- periodi di prosecuzione volontaria.
  Sulla retribuzione  di riferimento,  come sopra  individuata, sara'
applicata l'aliquota contributiva vigente  alla data della domanda e,
per la  quantificazione dell'onere, il contributo  cosi' calcolato su
base annua sara' rapportato al periodo oggetto di riscatto.
  1.1.5. Accredito  della retribuzione in corrispondenza  dei periodi
oggetto di riscatto.
  La retribuzione, presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al
periodo  riscattato,  e'  accreditata  sulla  posizione  assicurativa
dell'iscritto,  collocandola  temporalmente   in  corrispondenza  dei
periodi oggetto di riscatto.
  Ai fini del  calcolo della pensione, la  rivalutazione del montante
individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto,
ha effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in
esame, dalla data della domanda di riscatto.
  A quest'ultimo riguardo, si rammenta  che in base all'art. 7, comma
5, della  legge 8  agosto 1991,  n. 274, per  le domande  di riscatto
presentate a  mezzo lettera raccomandata,  si considera come  data di
presentazione quella di spedizione.
  Per le  domande presentate anteriormente all'entrata  in vigore del
decreto  legislativo n.  184/1997, ai  fini del  riscatto di  periodi
collocati temporalmente a  partire dal 1 gennaio  1996 da valorizzare
con  il sistema  di  calcolo contributivo,  il  relativo onere  sara'
determinato,  ai sensi  dell'art. 2,  comma 3,  dello stesso  decreto
legislativo n.  184/1997, con riferimento alla  data di presentazione
della domanda.
  Si  ricorda che,  nei casi  di trattamenti  pensionistici liquidati
esclusivamente  con il  sistema  di calcolo  contributivo, l'art.  1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995,  n. 335, prevede che i periodi di
studio  riscattati non  concorrono al  raggiungimento dell'anzianita'
contributiva  pari o  superiore a  40  anni, ferma  restando la  loro
valutazione nella determinazione del montante contributivo.
  In sintesi, relativamente ai  periodi oggetto di riscatto collocati
temporalmente dal 1 gennaio 1996, si operera' come segue:
  1) qualora  il dipendente sia  in possesso  al 31 dicembre  1995 di
un'anzianita'  contributiva  pari  o  superiore a  18  anni  (sistema
retributivo del calcolo della pensione), la determinazione dell'onere
di riscatto avverra' comunque con  le modalita' indicate dall'art. 13
della  legge  n. 1338/1962  ed  il  periodo corrispondente  incidera'
sull'anzianita'   contributiva  complessiva   utile  ai   fini  della
determinazione del trattamento pensionistico;
  2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva
al 31  dicembre 1995 inferiore a  18 anni (sistema misto  del calcolo
della pensione),  l'onere di  riscatto per il  corrispondente periodo
sara'  determinato  secondo le  norme  del  sistema contributivo,  in
quanto, in un sistema di calcolo pensionistico prorata, i periodi che
si  collocano temporaneamente  dal  1 gennaio  1996  in poi  incidono
sull'importo  del  trattamento  di  pensione  solo  incrementando  il
montante individuale contributivo;
  3) qualora si tratti di neo assunto dopo il 1 gennaio 1996 (sistema
contributivo del calcolo della  pensione), l'onere di riscatto verra'
determinato con il calcolo contributivo sopra specificato.
  In via esemplificativa, vengono presi in considerazione due casi di
riscatto  per  illustrare il  procedimento  da  seguire ai  fini  del
calcolo del relativo onere.
  Primo caso.
  Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1
novembre 1993 -  31 ottobre 1997, presentata in data  1 dicembre 1998
da dipendente assunto in servizio il 15 novembre 1998.
  1)  la  collocazione  temporale  del periodo  oggetto  di  riscatto
comporta che, ai  fini della pensione, esso e' da  valutarsi in parte
secondo il  procedimento della  quota B  del sistema  retributivo (10
novembre 1993  - 31  dicembre 1995)  ed in  parte secondo  il sistema
contributivo (1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997).
  L'onere per  il periodo  da riscattare  che si  colloca in  quota B
dovra', pertanto, essere determinato  in base alla riserva matematica
di cui all'art. 13 legge n. 1338/1962.
  2)  a tal  fine,  per  la determinazione  della  quota di  pensione
corrispondente al  periodo da riscattare  che si colloca in  quota B,
calcolata alla data di presentazione della domanda, dovra' stabilirsi
la retribuzione media pensionabile del  periodo di riferimento di cui
all'art. 7, comma 1, del  decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art.
2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la
media   pensionabile  annua,   e  quest'ultima   dovra'  poi   essere
moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento
corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della
domanda di riscatto ed il 1 novembre 1993, comprensivo e non del solo
periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.
  3) Ne  consegue che necessita, quindi,  determinare le retribuzioni
teoriche da accreditare in corrispondenza dell'intero periodo oggetto
di  riscatto. Dovra',  pertanto, essere  individuata la  retribuzione
media  pensionabile  alla  data  di presentazione  della  domanda  di
riscatto, riferita al periodo di  servizio svolto, che e' costituita,
nel caso specifico, dalla media delle retribuzioni percepite nei mesi
di  novembre  e  dicembre   1998,  comprensive  anche  dell'eventuale
trattamento accessorio.
  4) Per la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare
in  corrispondenza del  periodo  oggetto di  riscatto, dovra'  essere
attribuita  al predetto  periodo la  retribuzione media  dei mesi  di
novembre  e  dicembre  1998  di  cui sopra,  svalutata,  in  base  ai
coefficienti di variazione  del costo della vita  come specificato in
circolare,  per  gli   anni  dal  1993  al  1996,   atteso  che  tale
retribuzione   non  e'   soggetta  ad   adeguamento  per   l'anno  di
presentazione della domanda e per quello immediatamente precedente.
  5) Successivamente,  si dovra' procedere alla  determinazione della
quota  di pensione  relativa al  periodo da  riscattare collocato  in
quota B, secondo il procedimento indicato al punto 2).
  6)  L'onere del  riscatto  del periodo  in quota  B  e' dato  dalla
capitalizzazione della  quota di  pensione come determinata  al punto
5), sulla base  dei coefficienti attuariali del  decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.
  7) Per la determinazione dell'onere  per il riscatto del periodo da
valutarsi  ai fini  pensionistici  secondo  il sistema  contributivo,
dovra' applicarsi  l'aliquota contributiva obbligatoria  vigente alla
data   di  presentazione   della   domanda   sulla  retribuzione   di
riferimento, la  quale non  e' altro che  quella media  spettante nei
mesi  di  novembre e  dicembre  1998,  comprensiva  del rateo  di  13
mensilita'   moltiplicata   per   dodici.  Per   la   quantificazione
dell'onere,  il contributo,  cosi'  calcolato su  base annua,  dovra'
essere  rapportato al  periodo  1  gennaio 1996  -  31 ottobre  1997,
oggetto di riscatto.
  8)  La retribuzione  teorica da  accreditare in  corrispondenza del
periodo di  riscatto da valutarsi  con il sistema contributivo  e' la
stessa retribuzione  presa a  base di calcolo  dell'onere, ovviamente
rapportata al periodo riscattato.
  9) L'onere  complessivo di  riscatto sara'  dato dalla  somma degli
oneri parziali risultanti ai punti 6) e 7).
  Secondo caso.
  Domanda di  riscatto del  corso legale di  laurea di  anni quattro,
periodo  1 novembre  1990 -  31 ottobre  1994, presentata  in data  1
dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 19 aprile 1995.
  1) La collocazione temporale del  periodo oggetto di riscatto prima
del 1 gennaio  1996, comporta che, ai fini pensionistici,  esso e' da
valutarsi  interamente con  il sistema  retributivo e,  precisamente,
secondo il procedimento della quota A  per il periodo 1 novembre 1990
- 31  dicembre 1992 e  secondo il procedimento  della quota B  per il
periodo 1 gennaio  1993 - 31 ottobre 1994. L'onere  per il periodo da
riscattare  sara', pertanto,  interamente  determinato  in base  alla
riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962.
  2) La quota  di pensione alla data di  presentazione della domanda,
relativa  al  periodo  da  riscattare collocato  in  quota  A,  sara'
calcolata  moltiplicando  la  retribuzione  spettante  al  dipendente
all'atto di presentazione della domanda  stessa, rapportata ad anno e
con   esclusione   degli   emolumenti  accessori,   per   il   valore
differenziale dell'aliquota  di rendimento corrispondente  al periodo
da riscattare  fino al  31 dicembre 1992  e l'aliquota  di rendimento
corrispondente all'anzianita' contributiva pari a zero.
  3)  Come  precisato  in   circolare,  non  si  presenta  necessario
accreditare alcuna retribuzione in  corrispondenza del periodo di cui
al punto 2), risultando la stessa ininfluente nel calcolo della quota
A.
  4) Per la determinazione della  quota di pensione corrispondente al
periodo da riscattare che si colloca  in quota B, calcolata alla data
di  presentazione della  domanda, dovra'  stabilirsi la  retribuzione
media  pensionabile del  periodo di  riferimento di  cui all'art.  7,
comma  1, del  decreto  legislativo  n. 503/1992  ed  all'art. 2  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media
pensionabile annua, e quest'ultima dovra' poi essere moltiplicata per
il valore  differenziale delle aliquote di  rendimento corrispondenti
al periodo compreso tra la data  di presentazione della domanda ed il
1 gennaio 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui
alla stessa quota B.
  5)  Per  quanto  concerne   la  determinazione  delle  retribuzioni
teoriche  da accreditare  in  corrispondenza del  periodo oggetto  di
riscatto ricadente in  quota B, si rinvia  al procedimento illustrato
per il caso precedente ai punti  3) e 4), afferenti la individuazione
della  retribuzione media  pensionabile  alla  data di  presentazione
della domanda di riscatto, riferita  al periodo di servizio svolto, e
la determinazione delle retribuzioni da accreditare.
  6) Dovra'  procedersi, quindi,  alla determinazione della  quota di
pensione  relativa al  periodo da  riscattare collocato  in quota  B,
secondo il procedimento indicato al punto 4) del presente caso.
  7) L'onere di  riscatto e' dato dalla  capitalizzazione della somma
delle quote di  pensione afferenti i periodi  da riscattare collocati
in quota A ed in quota B (v. punti 2 e 6).
  2.Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa.
  2.1.  L'art. 3,  comma 1,  del decreto  legislativo n.  184/1997 ha
esteso,  a decorrere  dal  12 luglio  1997,  ai regimi  previdenziali
esclusivi e  sostitutivi dell'assicurazione generale  obbligatoria la
facolta' di riscatto  di periodi di lavoro  effettuati all'estero che
non siano altrimenti utili a  pensione, cosi' come previsto dall'art.
51, comma  2, della  legge 30  aprile 1969,  n. 153,  come modificato
dall'art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.
  Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 25 luglio 1998
e'  stato  pubblicato il  regolamento  n.  1606/98, che  modifica  il
regolamento (CEE) n. 1408/71  relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale  ai lavoratori subordinati, ai  lavoratori autonomi
ed ai loro  familiari che si spostano all'interno  della Comunita', e
modifica, altresi', il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le
modalita' di applicazione  del regolamento (CEE) n.  1408/71, al fine
di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
  In conseguenza  di tale estensione, dal  25 ottobre 1998 -  data di
entrata in vigore del cennato  regolamento - e' riconosciuta anche ai
pubblici   dipendenti  la   possibilita'   di   cumulare  i   periodi
assicurativi   considerati  dalle   diverse  legislazioni   nazionali
appartenenti  alla  Comunita'  europea ai  fini  dell'acquisizione  e
conservazione del diritto alle prestazioni, facendo cosi' venire meno
la necessita' di riscatto per la valutazione di tali periodi.
  Con  successiva  circolare saranno  indicate  tutte  le ipotesi  di
valorizzazione dei  periodi di lavoro comunque  prestati presso Stati
esteri.
  2.2.  L'art.  3, comma  2,  del  decreto legislativo  n.  184/1997,
consente ai lavoratori collocati in  aspettativa ai sensi della legge
11 febbraio 1980,  n. 26, come integrata dalla legge  25 giugno 1985,
n. 333, di chiedere il riscatto, in  tutto o in parte, dei periodi di
aspettativa medesima, sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da
contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa.
  Si  precisa che  la legge  n.  26/1980 contiene  norme relative  al
collocamento  in  aspettativa  dei  dipendenti dello  Stato,  il  cui
coniuge, anch'esso  dipendente dello  Stato, sia chiamato  a prestare
servizio all'estero.
  Tale facolta',  successivamente, e' stata  estesa, con la  legge n.
333/1985,  ai  dipendenti  statali  il cui  coniuge  presti  servizio
all'estero per conto di soggetti non statali.
  Per gli iscritti alle casse pensioni gia' gestite dagli istituti di
previdenza,  la  facolta'  di   chiedere  il  riscatto  dell'indicata
aspettativa  non e'  esercitabile,  a meno  che  non abbiano  servizi
pregressi prestati alle dipendenze dello Stato.
  Fanno  peraltro  eccezione,  in   quanto  dipendenti  statali,  gli
iscritti alla  Cassa per gli  ufficiali giudiziari, per  gli aiutanti
ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonche' i segretari comunali
iscritti alla ex  CPDEL ed i dipendenti di  enti pubblici individuati
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per i quali in attuazione di quanto
disposto dall'art. 22 del decreto  del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n.  346, la possibilita' di essere  posti in aspettativa
per seguire il coniuge chiamato  a prestare servizio all'estero viene
disciplinata con le  stesse norme gia' dettate dalla  stessa legge n.
26/1980.
  Anche  per  questo  tipo  di riscatto,  l'onere  sara'  determinato
secondo le nuove  modalita' indicate dall'art. 2 commi 3,  4 e 5, del
decreto   legislativo   in   esame,   come   sopra   dettagliatamente
specificate.
  Si  precisa  che  l'esercizio   della  facolta'  di  riscatto  puo'
riguardare  anche  periodi di  aspettativa  effettuati  prima del  12
luglio 1997,  fermo restando  che qualora  l'istanza di  riscatto sia
stata  presentata anteriormente,  verra' d'ufficio  differita a  tale
data.
  Per tutti  gli altri  casi per  i quali  non trova  applicazione la
legge n. 26/1980, come integrata  dalla legge n. 333/1985, si ricorda
che i periodi  di aspettativa concessi dopo il 31  dicembre 1996 sono
riscattabili nella  misura massima di  tre anni, cosi'  come previsto
dall'art. 5, comma  1, del decreto legislativo 16  settembre 1996, n.
564.
3. Altre tipologie di riscatto.
  3.1.  Le  modalita' di  riscatto  contenute  ai  commi  3, 4  e  5,
dell'art.  2 del  decreto legislativo  n. 184/1997  sopra illustrate,
trovano applicazione in tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini
del calcolo  dell'onere, si applica  l'art. 13 della legge  12 agosto
1962, n. 1338.
  A questo proposito, oltre ai periodi  previsti dagli articoli 2 e 3
del  decreto   legislativo  in   esame,  sono  da   considerare,  con
riferimento a quanto disposto con il decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564:
  i periodi di  astensione facoltativa per maternita'  non coperti da
assicurazione e collocati  temporalmente al di fuori  dal rapporto di
lavoro,  riscattabili   nella  misura  massima  di   cinque  anni,  a
condizione che l'assicurata possa  far valere complessivamente almeno
cinque  anni  di  contribuzione  versata  in  costanza  di  effettiva
attivita' lavorativa (art. 2, comma 5);
  i periodi successivi  al 31 dicembre 1996, nella  misura massima di
tre anni,  in cui il rapporto  di lavoro sia interrotto  o sospeso in
base  a norme  di  legge o  di  contratto e  che  risultino privi  di
copertura assicurativa (art. 5);
  i   periodi  successivi   al  31   dicembre  1996,   di  formazione
professionale,   di  studio   o  di   ricerca,  privi   di  copertura
assicurativa,  finalizzati alla  acquisizione  dititoli o  competenze
professionali  richiesti   per  l'assunzione  al  lavoro   o  per  la
progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito
il relativo  titolo o  attestato nonche'  i periodi  corrispondenti a
tipologie  di inserimento  nel mercato  del lavoro,  non soggetti  ad
iscrizione previdenziale (art. 6).
  Al riguardo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, saranno  individuati i corsi di  formazione professionale, i
periodi di studio  o di ricerca, nonche' le tipologie  di ingresso al
mercato del lavoro, ammessi al riscatto in base al citato articolo;
  i periodi  intercorrenti tra  un rapporto di  lavoro e  l'altro nel
caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31
dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa
(art. 7);
  i  periodi  di  non  effettuazione  della  prestazione  lavorativa,
successivi  al  31  dicembre   1996,  non  coperti  da  contribuzione
obbligatoria, nei confronti degli  iscritti che svolgono attivita' da
lavoro dipendente  con contratto di  lavoro a tempo parziale  di tipo
orizzontale, verticale o ciclico (art.  8, come integrato dal decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278).
                                                Il presidente: Seppia