Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP A tutte le amministrazioni con personale iscritto alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti d'appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato Agli enti di patronato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale Premessa. Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il 12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all'estero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Le indicate disposizioni si applicano, altresi', a tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, come piu' specificamente si dira' nel successivo punto 3 della presente circolare, con l'avvertenza che anche per queste ultime rimangono immutate le modalita' di accettazione e pagamento gia' in vigore nelle singole gestioni previdenziali. 1. Corsi universitari di studio. 1.0.1. L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 dispone che la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di studio, prevista dall'art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificata dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS, ai fondi sostituivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che comprendono le cinque casse pensioni gestite da questo Istituto. Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e sempreche' sia stato conseguito il titolo stesso. La facolta' di riscatto puo' essere esercitata anche per due o piu' dei corsi legali previsti dalla citata legge n. 341/1990, che sono: a) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre; b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Si rammenta che la facolta' di riscattare gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari era consentita, per gli iscritti alle Casse pensioni gia' gestite dagli Istituti di previdenza, solamente se la laurea o il corso universitario fosse stato titolo richiesto per l'ammissione a determinate posizioni di lavoro o per la progressione in carriera; tale presupposto e' venuto meno, con la conseguenza che, a far data dal 12 luglio 1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere riscattati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto. Inoltre, la valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione all'Universita' e non piu', come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea. Qualora il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in piu' regimi previdenziali, il legislatore ha dato altresi' facolta' di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale e' che i periodi richiesti non devono risultare gia' riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui e' diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997. E' opportuno acquisire, a tal fine, autocertificazione dell'interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 1.0.2. La nuova disciplina si applica alle domande presentate all'Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data. Le domande presentate prima del 12 luglio 1997 e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni di legge all'epoca vigenti, in virtu' di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 184. Le domande di riscatto nelle ex Casse pensioni amministrate dall'Istituto, da presentare nei termini temporali previsti dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Universita' (dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale); tale documentazione puo' essere sostituita con autocertificazione dell'interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 1.1. Determinazione degli oneri di riscatto. 1.1.1. L'onere di riscatto viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva complessiva posseduta dall'interessato, agli effetti dell'art. 1, commi 12 e 13, della stessa legge di riforma (calcolo della pensione secondo il sistema misto e retributivo) e con riferimento alle disposizioni che prevedono la liquidazione delle pensioni esclusivamente con il sistema contributivo. 1.1.2. Sistema di calcolo retributivo. Se i periodi oggetto di riscatto sono da collocare temporalmente fino al 31 dicembre 1995, questi incideranno sull'anzianita' contributiva posseduta dall'interessato alla suddetta data. Pertanto, l'iscritto risultera' destinatario di un trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo (nel caso di anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) o misto (nel caso di anzianita' contributiva inferiore a 18 anni alla predetta data) ed il relativo onere di riscatto andra' determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962. Per calcolare la riserva matematica anzidetta, si determina, al momento della domanda, il beneficio pensionistico teorico relativo agli anni del corso legale di studi oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione determinati sulla base dell'anzianita' contributiva dell'iscritto comprensiva e non del periodo da riscattare. La differenza cosi' ottenuta dovra' essere capitalizzata in base ai coefficienti indicati nelle apposite tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981). A tale proposito, si precisa che il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo in argomento prevede l'aggiornamento dei coefficienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo della riserva matematica. Si precisa che, fino a quando non sara' emanato il decreto ministeriale relativo ai nuovi coefficienti attuariali, in base ad un orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso per motivi di uniformita' con il regime generale INPS, trovano applicazione le tariffe contenute nel citato decreto ministeriale del 19 febbraio 1981. Pertanto, ai soli fini del calcolo dell'onere di riscatto, anche per gli iscritti a questo Istituto, vanno utilizzate le tabelle distintamente considerate per uomini e donne. Poiche' l'onere di riscatto deriva dalla capitalizzazione della quota differenziale di pensione come sopra individuata, le modifiche intervenute negli ultimi anni nel calcolo della pensione incidono sul procedimento di determinazione di tale onere. Piu' particolarmente, si vuole dire che se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (vale a dire anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503/1992), occorre far riferimento alla quota A della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo qualunque sia l'anzianita' contributiva posseduta alla predetta data. In questo caso, per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovra' moltiplicare la retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo fino al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto. Per i periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1993, occorre invece far riferimento alla quota B della pensione ed in questo caso per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovra' moltiplicare il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo successivo al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto, per la retribuzione media annua contributiva determinata alla data di presentazione della domanda, secondo l'ampiezza del periodo di riferimento indicata dall'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 503/1992, modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995. Si ricorda che dal 1 gennaio 1996, al fine di individuare la predetta retribuzione media annua contributiva, andranno indicati anche gli importi del trattamento accessorio eventualmente percepiti in attivita' di servizio a partire dalla data medesima (art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314). Per quanto concerne le fattispecie che comportano la determinazione dell'onere per periodi oggetto di riscatto da liquidarsi con il sistema retributivo, si menziona, come esempio, il caso del dipendente, in possesso di un'anzianita' di servizio inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il quale riscatti un periodo collocato anteriormente al 1 gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni. Si tratta, infatti, di ipotesi in cui il calcolo della pensione complessiva e' effettuato esclusivamente con il sistema retributivo. Rientra nelle predette fattispecie anche l'ipotesi in cui il periodo oggetto di riscatto, collocato antecedentemente al 1 gennaio 1996, non comporti il superamento del limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995 ed il calcolo della pensione e' da effettuarsi con il sistema misto. Analoga ipotesi da considerare e' quella del lavoratore assunto dal 1 gennaio 1996 il quale, riscattando un periodo collocato temporalmente in data anteriore al 31 dicembre 1995, sara' destinatario del calcolo della pensione secondo il sistema misto. 1.1.3. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. I principi dettati dal decreto legislativo n. 503/1992, in ordine all'ampliamento del periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile, comportano che siano stabilite, anche per gli iscritti a questo Istituto, modalita' di accredito della retribuzione teorica in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto, qualora questi ricadano nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell'onere di riscatto o della liquidazione del trattamento pensionistico. Al riguardo, tenuto conto che, per effetto del decreto legislativo n. 503/1992, il trattamento di pensione e' la risultante di due quote da rilevare sulla base di due distinti periodi di riferimento, si precisa che: -- in corrispondenza dei periodi di riscatto che ricadono entro il 31 dicembre 1992, non e' necessario accreditare alcuna retribuzione in quanto la stessa e' ininfluente ai fini del calcolo della quota A di pensione calcolata alla data della domanda di riscatto, dovendosi tale quota determinare sulla base della retribuzione effettivamente percepita all'atto della presentazione della stessa domanda di riscatto; -- in corrispondenza dei periodi di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1993, atteso che tra i periodi di riferimento delle retribuzioni pensionabili ed il periodo oggetto di riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale e non vi e' alcuna indicazione normativa che disciplini la fattispecie, la retribuzione da accreditare puo' essere individuata in quella media pensionabile determinata applicando il procedimento previsto per la liquidazione della pensione. La retribuzione da accreditare e', pertanto, cosi' determinata: 1) si calcola la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando integralmente il procedimento previsto per la liquidazione della pensione; 2) si determina il quoziente tra la retribuzione media pensionabile predetta ed il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni individuato in relazione all'anno solare in cui si collocano le retribuzioni da accreditare in corrispondenza del periodo riscattato, in base ad apposita tabella relativa all'anno in cui e' stata presentata la domanda di riscatto (in allegato si forniscono le tabelle relative agli anni 1998 e 1999). La retribuzione cosi' ottenuta rappresenta quella da imputare al periodo riscattato. 1.1.4. Sistema di calcolo contributivo. Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sara' calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianita' contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere e' determinato, per espressa disposizione di legge, non piu' in termini di riserva matematica, ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso. La retribuzione di riferimento, cui va applicata la predetta aliquota contributiva, e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti (andando a ritroso dalla data di presentazione dell'istanza di riscatto) per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria a questo Istituto; qualora si rinvengano meno di dodici mensilita', si procedera' alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero. Nell'individuare i dodici mesi meno remoti nei quali ricercare la retribuzione contributiva, non sono, pertanto, da considerare: -- periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati; -- periodi per i quali e' prevista la copertura pensionistica attraverso l'istituto della contribuzione figurativa; -- periodi di prosecuzione volontaria. Sulla retribuzione di riferimento, come sopra individuata, sara' applicata l'aliquota contributiva vigente alla data della domanda e, per la quantificazione dell'onere, il contributo cosi' calcolato su base annua sara' rapportato al periodo oggetto di riscatto. 1.1.5. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. La retribuzione, presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo riscattato, e' accreditata sulla posizione assicurativa dell'iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto. Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in esame, dalla data della domanda di riscatto. A quest'ultimo riguardo, si rammenta che in base all'art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentate a mezzo lettera raccomandata, si considera come data di presentazione quella di spedizione. Per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997, ai fini del riscatto di periodi collocati temporalmente a partire dal 1 gennaio 1996 da valorizzare con il sistema di calcolo contributivo, il relativo onere sara' determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 184/1997, con riferimento alla data di presentazione della domanda. Si ricorda che, nei casi di trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, l'art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i periodi di studio riscattati non concorrono al raggiungimento dell'anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo. In sintesi, relativamente ai periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1996, si operera' come segue: 1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema retributivo del calcolo della pensione), la determinazione dell'onere di riscatto avverra' comunque con le modalita' indicate dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente incidera' sull'anzianita' contributiva complessiva utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico; 2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema misto del calcolo della pensione), l'onere di riscatto per il corrispondente periodo sara' determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto, in un sistema di calcolo pensionistico prorata, i periodi che si collocano temporaneamente dal 1 gennaio 1996 in poi incidono sull'importo del trattamento di pensione solo incrementando il montante individuale contributivo; 3) qualora si tratti di neo assunto dopo il 1 gennaio 1996 (sistema contributivo del calcolo della pensione), l'onere di riscatto verra' determinato con il calcolo contributivo sopra specificato. In via esemplificativa, vengono presi in considerazione due casi di riscatto per illustrare il procedimento da seguire ai fini del calcolo del relativo onere. Primo caso. Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1 novembre 1993 - 31 ottobre 1997, presentata in data 1 dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 15 novembre 1998. 1) la collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto comporta che, ai fini della pensione, esso e' da valutarsi in parte secondo il procedimento della quota B del sistema retributivo (10 novembre 1993 - 31 dicembre 1995) ed in parte secondo il sistema contributivo (1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997). L'onere per il periodo da riscattare che si colloca in quota B dovra', pertanto, essere determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 legge n. 1338/1962. 2) a tal fine, per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovra' stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest'ultima dovra' poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di riscatto ed il 1 novembre 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B. 3) Ne consegue che necessita, quindi, determinare le retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza dell'intero periodo oggetto di riscatto. Dovra', pertanto, essere individuata la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, che e' costituita, nel caso specifico, dalla media delle retribuzioni percepite nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensive anche dell'eventuale trattamento accessorio. 4) Per la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto, dovra' essere attribuita al predetto periodo la retribuzione media dei mesi di novembre e dicembre 1998 di cui sopra, svalutata, in base ai coefficienti di variazione del costo della vita come specificato in circolare, per gli anni dal 1993 al 1996, atteso che tale retribuzione non e' soggetta ad adeguamento per l'anno di presentazione della domanda e per quello immediatamente precedente. 5) Successivamente, si dovra' procedere alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 2). 6) L'onere del riscatto del periodo in quota B e' dato dalla capitalizzazione della quota di pensione come determinata al punto 5), sulla base dei coefficienti attuariali del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. 7) Per la determinazione dell'onere per il riscatto del periodo da valutarsi ai fini pensionistici secondo il sistema contributivo, dovra' applicarsi l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda sulla retribuzione di riferimento, la quale non e' altro che quella media spettante nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensiva del rateo di 13 mensilita' moltiplicata per dodici. Per la quantificazione dell'onere, il contributo, cosi' calcolato su base annua, dovra' essere rapportato al periodo 1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997, oggetto di riscatto. 8) La retribuzione teorica da accreditare in corrispondenza del periodo di riscatto da valutarsi con il sistema contributivo e' la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, ovviamente rapportata al periodo riscattato. 9) L'onere complessivo di riscatto sara' dato dalla somma degli oneri parziali risultanti ai punti 6) e 7). Secondo caso. Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni quattro, periodo 1 novembre 1990 - 31 ottobre 1994, presentata in data 1 dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 19 aprile 1995. 1) La collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto prima del 1 gennaio 1996, comporta che, ai fini pensionistici, esso e' da valutarsi interamente con il sistema retributivo e, precisamente, secondo il procedimento della quota A per il periodo 1 novembre 1990 - 31 dicembre 1992 e secondo il procedimento della quota B per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 ottobre 1994. L'onere per il periodo da riscattare sara', pertanto, interamente determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962. 2) La quota di pensione alla data di presentazione della domanda, relativa al periodo da riscattare collocato in quota A, sara' calcolata moltiplicando la retribuzione spettante al dipendente all'atto di presentazione della domanda stessa, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale dell'aliquota di rendimento corrispondente al periodo da riscattare fino al 31 dicembre 1992 e l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianita' contributiva pari a zero. 3) Come precisato in circolare, non si presenta necessario accreditare alcuna retribuzione in corrispondenza del periodo di cui al punto 2), risultando la stessa ininfluente nel calcolo della quota A. 4) Per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovra' stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest'ultima dovra' poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 1 gennaio 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B. 5) Per quanto concerne la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto ricadente in quota B, si rinvia al procedimento illustrato per il caso precedente ai punti 3) e 4), afferenti la individuazione della retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, e la determinazione delle retribuzioni da accreditare. 6) Dovra' procedersi, quindi, alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 4) del presente caso. 7) L'onere di riscatto e' dato dalla capitalizzazione della somma delle quote di pensione afferenti i periodi da riscattare collocati in quota A ed in quota B (v. punti 2 e 6). 2.Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa. 2.1. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 ha esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria la facolta' di riscatto di periodi di lavoro effettuati all'estero che non siano altrimenti utili a pensione, cosi' come previsto dall'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114. Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 25 luglio 1998 e' stato pubblicato il regolamento n. 1606/98, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e modifica, altresi', il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici. In conseguenza di tale estensione, dal 25 ottobre 1998 - data di entrata in vigore del cennato regolamento - e' riconosciuta anche ai pubblici dipendenti la possibilita' di cumulare i periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunita' europea ai fini dell'acquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni, facendo cosi' venire meno la necessita' di riscatto per la valutazione di tali periodi. Con successiva circolare saranno indicate tutte le ipotesi di valorizzazione dei periodi di lavoro comunque prestati presso Stati esteri. 2.2. L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997, consente ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, di chiedere il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di aspettativa medesima, sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa. Si precisa che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato, il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero. Tale facolta', successivamente, e' stata estesa, con la legge n. 333/1985, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Per gli iscritti alle casse pensioni gia' gestite dagli istituti di previdenza, la facolta' di chiedere il riscatto dell'indicata aspettativa non e' esercitabile, a meno che non abbiano servizi pregressi prestati alle dipendenze dello Stato. Fanno peraltro eccezione, in quanto dipendenti statali, gli iscritti alla Cassa per gli ufficiali giudiziari, per gli aiutanti ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonche' i segretari comunali iscritti alla ex CPDEL ed i dipendenti di enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per i quali in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, la possibilita' di essere posti in aspettativa per seguire il coniuge chiamato a prestare servizio all'estero viene disciplinata con le stesse norme gia' dettate dalla stessa legge n. 26/1980. Anche per questo tipo di riscatto, l'onere sara' determinato secondo le nuove modalita' indicate dall'art. 2 commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo in esame, come sopra dettagliatamente specificate. Si precisa che l'esercizio della facolta' di riscatto puo' riguardare anche periodi di aspettativa effettuati prima del 12 luglio 1997, fermo restando che qualora l'istanza di riscatto sia stata presentata anteriormente, verra' d'ufficio differita a tale data. Per tutti gli altri casi per i quali non trova applicazione la legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, si ricorda che i periodi di aspettativa concessi dopo il 31 dicembre 1996 sono riscattabili nella misura massima di tre anni, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. 3. Altre tipologie di riscatto. 3.1. Le modalita' di riscatto contenute ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 sopra illustrate, trovano applicazione in tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. A questo proposito, oltre ai periodi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo in esame, sono da considerare, con riferimento a quanto disposto con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564: i periodi di astensione facoltativa per maternita' non coperti da assicurazione e collocati temporalmente al di fuori dal rapporto di lavoro, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che l'assicurata possa far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa (art. 2, comma 5); i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa (art. 5); i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione dititoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato nonche' i periodi corrispondenti a tipologie di inserimento nel mercato del lavoro, non soggetti ad iscrizione previdenziale (art. 6). Al riguardo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca, nonche' le tipologie di ingresso al mercato del lavoro, ammessi al riscatto in base al citato articolo; i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7); i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei confronti degli iscritti che svolgono attivita' da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico (art. 8, come integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278). Il presidente: Seppia