Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale
iscritto alle casse pensioni
INPDAP
A tutte le amministrazioni con
personale iscritto alla gestione
separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti
dello Stato
Alla direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti d'appello
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Agli enti di patronato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' -
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - segretariato
generale
Alle sezioni regionali della Corte
dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla ragioneria generale dello
Stato
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Premessa.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il
12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che
regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei
periodi di lavoro all'estero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri
per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della
riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto
1995, n. 335. Le indicate disposizioni si applicano, altresi', a
tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione l'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed
integrazioni, come piu' specificamente si dira' nel successivo punto
3 della presente circolare, con l'avvertenza che anche per queste
ultime rimangono immutate le modalita' di accettazione e pagamento
gia' in vigore nelle singole gestioni previdenziali.
1. Corsi universitari di studio.
1.0.1. L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997
dispone che la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata legale dei corsi universitari di studio, prevista dall'art.
2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificata dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi amministrate dall'INPS, ai fondi sostituivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti, che comprendono le cinque casse pensioni
gestite da questo Istituto.
Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte,
i corsi di studio universitari indicati dall'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale
previsto per il conseguimento del relativo titolo e sempreche' sia
stato conseguito il titolo stesso. La facolta' di riscatto puo'
essere esercitata anche per due o piu' dei corsi legali previsti
dalla citata legge n. 341/1990, che sono:
a) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con
corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non
inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente
alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due
anni;
d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche
disposizioni di legge.
Si rammenta che la facolta' di riscattare gli anni di studio
corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari era
consentita, per gli iscritti alle Casse pensioni gia' gestite dagli
Istituti di previdenza, solamente se la laurea o il corso
universitario fosse stato titolo richiesto per l'ammissione a
determinate posizioni di lavoro o per la progressione in carriera;
tale presupposto e' venuto meno, con la conseguenza che, a far data
dal 12 luglio 1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere
riscattati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti
per il posto ricoperto.
Inoltre, la valutazione dei periodi di studio va effettuata a
partire dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione
all'Universita' e non piu', come avveniva precedentemente, calcolando
a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea.
Qualora il richiedente, all'atto di presentazione della domanda,
risulti titolare di posizione assicurativa in piu' regimi
previdenziali, il legislatore ha dato altresi' facolta' di scegliere
uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale
e' che i periodi richiesti non devono risultare gia' riscattati o
coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso
il fondo cui e' diretta la domanda, ma anche negli altri regimi
previdenziali indicati nel citato art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 184/1997.
E' opportuno acquisire, a tal fine, autocertificazione
dell'interessato, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
1.0.2. La nuova disciplina si applica alle domande presentate
all'Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a
tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca
anteriore a tale data. Le domande presentate prima del 12 luglio 1997
e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni
di legge all'epoca vigenti, in virtu' di quanto disposto dall'art. 9
del decreto legislativo n. 184. Le domande di riscatto nelle ex Casse
pensioni amministrate dall'Istituto, da presentare nei termini
temporali previsti dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274,
dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla
competente Universita' (dalla quale risulti il titolo e la data in
cui sia stato conseguito, la relativa durata legale e la sua
collocazione temporale); tale documentazione puo' essere sostituita
con autocertificazione dell'interessato, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
1.1. Determinazione degli oneri di riscatto.
1.1.1. L'onere di riscatto viene determinato, per le domande
presentate dal 12 luglio 1997, in base alle norme che disciplinano la
liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello
contributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini
della determinazione dell'anzianita' contributiva complessiva
posseduta dall'interessato, agli effetti dell'art. 1, commi 12 e 13,
della stessa legge di riforma (calcolo della pensione secondo il
sistema misto e retributivo) e con riferimento alle disposizioni che
prevedono la liquidazione delle pensioni esclusivamente con il
sistema contributivo.
1.1.2. Sistema di calcolo retributivo.
Se i periodi oggetto di riscatto sono da collocare temporalmente
fino al 31 dicembre 1995, questi incideranno sull'anzianita'
contributiva posseduta dall'interessato alla suddetta data. Pertanto,
l'iscritto risultera' destinatario di un trattamento pensionistico
calcolato secondo il sistema retributivo (nel caso di anzianita'
contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre
1995) o misto (nel caso di anzianita' contributiva inferiore a 18
anni alla predetta data) ed il relativo onere di riscatto andra'
determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della
legge n. 1338/1962. Per calcolare la riserva matematica anzidetta, si
determina, al momento della domanda, il beneficio pensionistico
teorico relativo agli anni del corso legale di studi oggetto di
riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di
pensione determinati sulla base dell'anzianita' contributiva
dell'iscritto comprensiva e non del periodo da riscattare. La
differenza cosi' ottenuta dovra' essere capitalizzata in base ai
coefficienti indicati nelle apposite tabelle di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio
1981).
A tale proposito, si precisa che il comma 4 dell'art. 2 del decreto
legislativo in argomento prevede l'aggiornamento dei coefficienti
attuariali attualmente vigenti per il calcolo della riserva
matematica.
Si precisa che, fino a quando non sara' emanato il decreto
ministeriale relativo ai nuovi coefficienti attuariali, in base ad un
orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espresso per motivi di uniformita' con il regime generale INPS,
trovano applicazione le tariffe contenute nel citato decreto
ministeriale del 19 febbraio 1981. Pertanto, ai soli fini del calcolo
dell'onere di riscatto, anche per gli iscritti a questo Istituto,
vanno utilizzate le tabelle distintamente considerate per uomini e
donne.
Poiche' l'onere di riscatto deriva dalla capitalizzazione della
quota differenziale di pensione come sopra individuata, le modifiche
intervenute negli ultimi anni nel calcolo della pensione incidono sul
procedimento di determinazione di tale onere.
Piu' particolarmente, si vuole dire che se i periodi oggetto di
riscatto si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (vale a
dire anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.
503/1992), occorre far riferimento alla quota A della pensione da
calcolarsi con il sistema retributivo qualunque sia l'anzianita'
contributiva posseduta alla predetta data. In questo caso, per
stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da
riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la
determinazione del corrispondente onere, si dovra' moltiplicare la
retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di
riscatto, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti
accessori, per il valore differenziale delle aliquote di rendimento
corrispondenti al periodo fino al 31 dicembre 1992, comprensivo e non
del riscatto.
Per i periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1
gennaio 1993, occorre invece far riferimento alla quota B della
pensione ed in questo caso per stabilire la quota teorica di pensione
relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da
capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si
dovra' moltiplicare il valore differenziale delle aliquote di
rendimento corrispondenti al periodo successivo al 31 dicembre 1992,
comprensivo e non del riscatto, per la retribuzione media annua
contributiva determinata alla data di presentazione della domanda,
secondo l'ampiezza del periodo di riferimento indicata dall'art. 7,
commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 503/1992, modificato
dall'art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995. Si ricorda che dal 1
gennaio 1996, al fine di individuare la predetta retribuzione media
annua contributiva, andranno indicati anche gli importi del
trattamento accessorio eventualmente percepiti in attivita' di
servizio a partire dalla data medesima (art. 2, comma 9, della legge
n. 335/1995, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314).
Per quanto concerne le fattispecie che comportano la determinazione
dell'onere per periodi oggetto di riscatto da liquidarsi con il
sistema retributivo, si menziona, come esempio, il caso del
dipendente, in possesso di un'anzianita' di servizio inferiore a 18
anni al 31 dicembre 1995, il quale riscatti un periodo collocato
anteriormente al 1 gennaio 1996 e tale che, sommato a quello
esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni. Si tratta,
infatti, di ipotesi in cui il calcolo della pensione complessiva e'
effettuato esclusivamente con il sistema retributivo. Rientra nelle
predette fattispecie anche l'ipotesi in cui il periodo oggetto di
riscatto, collocato antecedentemente al 1 gennaio 1996, non comporti
il superamento del limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995 ed il
calcolo della pensione e' da effettuarsi con il sistema misto.
Analoga ipotesi da considerare e' quella del lavoratore assunto dal
1 gennaio 1996 il quale, riscattando un periodo collocato
temporalmente in data anteriore al 31 dicembre 1995, sara'
destinatario del calcolo della pensione secondo il sistema misto.
1.1.3. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi
oggetto di riscatto.
I principi dettati dal decreto legislativo n. 503/1992, in ordine
all'ampliamento del periodo di riferimento per la individuazione
della retribuzione pensionabile, comportano che siano stabilite,
anche per gli iscritti a questo Istituto, modalita' di accredito
della retribuzione teorica in corrispondenza dei periodi oggetto di
riscatto, qualora questi ricadano nel periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo
dell'onere di riscatto o della liquidazione del trattamento
pensionistico.
Al riguardo, tenuto conto che, per effetto del decreto legislativo
n. 503/1992, il trattamento di pensione e' la risultante di due quote
da rilevare sulla base di due distinti periodi di riferimento, si
precisa che:
-- in corrispondenza dei periodi di riscatto che ricadono entro il
31 dicembre 1992, non e' necessario accreditare alcuna retribuzione
in quanto la stessa e' ininfluente ai fini del calcolo della quota A
di pensione calcolata alla data della domanda di riscatto, dovendosi
tale quota determinare sulla base della retribuzione effettivamente
percepita all'atto della presentazione della stessa domanda di
riscatto;
-- in corrispondenza dei periodi di riscatto collocati
temporalmente dal 1 gennaio 1993, atteso che tra i periodi di
riferimento delle retribuzioni pensionabili ed il periodo oggetto di
riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale e non vi e'
alcuna indicazione normativa che disciplini la fattispecie, la
retribuzione da accreditare puo' essere individuata in quella media
pensionabile determinata applicando il procedimento previsto per la
liquidazione della pensione.
La retribuzione da accreditare e', pertanto, cosi' determinata:
1) si calcola la retribuzione media pensionabile alla data di
presentazione della domanda di riscatto, applicando integralmente il
procedimento previsto per la liquidazione della pensione;
2) si determina il quoziente tra la retribuzione media pensionabile
predetta ed il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni
individuato in relazione all'anno solare in cui si collocano le
retribuzioni da accreditare in corrispondenza del periodo riscattato,
in base ad apposita tabella relativa all'anno in cui e' stata
presentata la domanda di riscatto (in allegato si forniscono le
tabelle relative agli anni 1998 e 1999). La retribuzione cosi'
ottenuta rappresenta quella da imputare al periodo riscattato.
1.1.4. Sistema di calcolo contributivo.
Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo
il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sara'
calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianita'
contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il
corrispondente onere e' determinato, per espressa disposizione di
legge, non piu' in termini di riserva matematica, ma applicando
l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di
presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica
in cui opera il riscatto stesso.
La retribuzione di riferimento, cui va applicata la predetta
aliquota contributiva, e' quella assoggettata a contribuzione nei
dodici mesi meno remoti (andando a ritroso dalla data di
presentazione dell'istanza di riscatto) per i quali sia stata versata
dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria a questo Istituto;
qualora si rinvengano meno di dodici mensilita', si procedera' alla
media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero.
Nell'individuare i dodici mesi meno remoti nei quali ricercare la
retribuzione contributiva, non sono, pertanto, da considerare:
-- periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;
-- periodi per i quali e' prevista la copertura pensionistica
attraverso l'istituto della contribuzione figurativa;
-- periodi di prosecuzione volontaria.
Sulla retribuzione di riferimento, come sopra individuata, sara'
applicata l'aliquota contributiva vigente alla data della domanda e,
per la quantificazione dell'onere, il contributo cosi' calcolato su
base annua sara' rapportato al periodo oggetto di riscatto.
1.1.5. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi
oggetto di riscatto.
La retribuzione, presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al
periodo riscattato, e' accreditata sulla posizione assicurativa
dell'iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei
periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante
individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto,
ha effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in
esame, dalla data della domanda di riscatto.
A quest'ultimo riguardo, si rammenta che in base all'art. 7, comma
5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto
presentate a mezzo lettera raccomandata, si considera come data di
presentazione quella di spedizione.
Per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 184/1997, ai fini del riscatto di periodi
collocati temporalmente a partire dal 1 gennaio 1996 da valorizzare
con il sistema di calcolo contributivo, il relativo onere sara'
determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto
legislativo n. 184/1997, con riferimento alla data di presentazione
della domanda.
Si ricorda che, nei casi di trattamenti pensionistici liquidati
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, l'art. 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i periodi di
studio riscattati non concorrono al raggiungimento dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a 40 anni, ferma restando la loro
valutazione nella determinazione del montante contributivo.
In sintesi, relativamente ai periodi oggetto di riscatto collocati
temporalmente dal 1 gennaio 1996, si operera' come segue:
1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di
un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema
retributivo del calcolo della pensione), la determinazione dell'onere
di riscatto avverra' comunque con le modalita' indicate dall'art. 13
della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente incidera'
sull'anzianita' contributiva complessiva utile ai fini della
determinazione del trattamento pensionistico;
2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva
al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema misto del calcolo
della pensione), l'onere di riscatto per il corrispondente periodo
sara' determinato secondo le norme del sistema contributivo, in
quanto, in un sistema di calcolo pensionistico prorata, i periodi che
si collocano temporaneamente dal 1 gennaio 1996 in poi incidono
sull'importo del trattamento di pensione solo incrementando il
montante individuale contributivo;
3) qualora si tratti di neo assunto dopo il 1 gennaio 1996 (sistema
contributivo del calcolo della pensione), l'onere di riscatto verra'
determinato con il calcolo contributivo sopra specificato.
In via esemplificativa, vengono presi in considerazione due casi di
riscatto per illustrare il procedimento da seguire ai fini del
calcolo del relativo onere.
Primo caso.
Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1
novembre 1993 - 31 ottobre 1997, presentata in data 1 dicembre 1998
da dipendente assunto in servizio il 15 novembre 1998.
1) la collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto
comporta che, ai fini della pensione, esso e' da valutarsi in parte
secondo il procedimento della quota B del sistema retributivo (10
novembre 1993 - 31 dicembre 1995) ed in parte secondo il sistema
contributivo (1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997).
L'onere per il periodo da riscattare che si colloca in quota B
dovra', pertanto, essere determinato in base alla riserva matematica
di cui all'art. 13 legge n. 1338/1962.
2) a tal fine, per la determinazione della quota di pensione
corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B,
calcolata alla data di presentazione della domanda, dovra' stabilirsi
la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art.
2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la
media pensionabile annua, e quest'ultima dovra' poi essere
moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento
corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della
domanda di riscatto ed il 1 novembre 1993, comprensivo e non del solo
periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.
3) Ne consegue che necessita, quindi, determinare le retribuzioni
teoriche da accreditare in corrispondenza dell'intero periodo oggetto
di riscatto. Dovra', pertanto, essere individuata la retribuzione
media pensionabile alla data di presentazione della domanda di
riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, che e' costituita,
nel caso specifico, dalla media delle retribuzioni percepite nei mesi
di novembre e dicembre 1998, comprensive anche dell'eventuale
trattamento accessorio.
4) Per la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare
in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto, dovra' essere
attribuita al predetto periodo la retribuzione media dei mesi di
novembre e dicembre 1998 di cui sopra, svalutata, in base ai
coefficienti di variazione del costo della vita come specificato in
circolare, per gli anni dal 1993 al 1996, atteso che tale
retribuzione non e' soggetta ad adeguamento per l'anno di
presentazione della domanda e per quello immediatamente precedente.
5) Successivamente, si dovra' procedere alla determinazione della
quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in
quota B, secondo il procedimento indicato al punto 2).
6) L'onere del riscatto del periodo in quota B e' dato dalla
capitalizzazione della quota di pensione come determinata al punto
5), sulla base dei coefficienti attuariali del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.
7) Per la determinazione dell'onere per il riscatto del periodo da
valutarsi ai fini pensionistici secondo il sistema contributivo,
dovra' applicarsi l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla
data di presentazione della domanda sulla retribuzione di
riferimento, la quale non e' altro che quella media spettante nei
mesi di novembre e dicembre 1998, comprensiva del rateo di 13
mensilita' moltiplicata per dodici. Per la quantificazione
dell'onere, il contributo, cosi' calcolato su base annua, dovra'
essere rapportato al periodo 1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997,
oggetto di riscatto.
8) La retribuzione teorica da accreditare in corrispondenza del
periodo di riscatto da valutarsi con il sistema contributivo e' la
stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, ovviamente
rapportata al periodo riscattato.
9) L'onere complessivo di riscatto sara' dato dalla somma degli
oneri parziali risultanti ai punti 6) e 7).
Secondo caso.
Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni quattro,
periodo 1 novembre 1990 - 31 ottobre 1994, presentata in data 1
dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 19 aprile 1995.
1) La collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto prima
del 1 gennaio 1996, comporta che, ai fini pensionistici, esso e' da
valutarsi interamente con il sistema retributivo e, precisamente,
secondo il procedimento della quota A per il periodo 1 novembre 1990
- 31 dicembre 1992 e secondo il procedimento della quota B per il
periodo 1 gennaio 1993 - 31 ottobre 1994. L'onere per il periodo da
riscattare sara', pertanto, interamente determinato in base alla
riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962.
2) La quota di pensione alla data di presentazione della domanda,
relativa al periodo da riscattare collocato in quota A, sara'
calcolata moltiplicando la retribuzione spettante al dipendente
all'atto di presentazione della domanda stessa, rapportata ad anno e
con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore
differenziale dell'aliquota di rendimento corrispondente al periodo
da riscattare fino al 31 dicembre 1992 e l'aliquota di rendimento
corrispondente all'anzianita' contributiva pari a zero.
3) Come precisato in circolare, non si presenta necessario
accreditare alcuna retribuzione in corrispondenza del periodo di cui
al punto 2), risultando la stessa ininfluente nel calcolo della quota
A.
4) Per la determinazione della quota di pensione corrispondente al
periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data
di presentazione della domanda, dovra' stabilirsi la retribuzione
media pensionabile del periodo di riferimento di cui all'art. 7,
comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art. 2 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media
pensionabile annua, e quest'ultima dovra' poi essere moltiplicata per
il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti
al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il
1 gennaio 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui
alla stessa quota B.
5) Per quanto concerne la determinazione delle retribuzioni
teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di
riscatto ricadente in quota B, si rinvia al procedimento illustrato
per il caso precedente ai punti 3) e 4), afferenti la individuazione
della retribuzione media pensionabile alla data di presentazione
della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, e
la determinazione delle retribuzioni da accreditare.
6) Dovra' procedersi, quindi, alla determinazione della quota di
pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B,
secondo il procedimento indicato al punto 4) del presente caso.
7) L'onere di riscatto e' dato dalla capitalizzazione della somma
delle quote di pensione afferenti i periodi da riscattare collocati
in quota A ed in quota B (v. punti 2 e 6).
2.Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa.
2.1. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 ha
esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali
esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria la
facolta' di riscatto di periodi di lavoro effettuati all'estero che
non siano altrimenti utili a pensione, cosi' come previsto dall'art.
51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato
dall'art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.
Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 25 luglio 1998
e' stato pubblicato il regolamento n. 1606/98, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', e
modifica, altresi', il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le
modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine
di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
In conseguenza di tale estensione, dal 25 ottobre 1998 - data di
entrata in vigore del cennato regolamento - e' riconosciuta anche ai
pubblici dipendenti la possibilita' di cumulare i periodi
assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali
appartenenti alla Comunita' europea ai fini dell'acquisizione e
conservazione del diritto alle prestazioni, facendo cosi' venire meno
la necessita' di riscatto per la valutazione di tali periodi.
Con successiva circolare saranno indicate tutte le ipotesi di
valorizzazione dei periodi di lavoro comunque prestati presso Stati
esteri.
2.2. L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997,
consente ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge
11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985,
n. 333, di chiedere il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di
aspettativa medesima, sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da
contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa.
Si precisa che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al
collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato, il cui
coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare
servizio all'estero.
Tale facolta', successivamente, e' stata estesa, con la legge n.
333/1985, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio
all'estero per conto di soggetti non statali.
Per gli iscritti alle casse pensioni gia' gestite dagli istituti di
previdenza, la facolta' di chiedere il riscatto dell'indicata
aspettativa non e' esercitabile, a meno che non abbiano servizi
pregressi prestati alle dipendenze dello Stato.
Fanno peraltro eccezione, in quanto dipendenti statali, gli
iscritti alla Cassa per gli ufficiali giudiziari, per gli aiutanti
ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonche' i segretari comunali
iscritti alla ex CPDEL ed i dipendenti di enti pubblici individuati
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per i quali in attuazione di quanto
disposto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346, la possibilita' di essere posti in aspettativa
per seguire il coniuge chiamato a prestare servizio all'estero viene
disciplinata con le stesse norme gia' dettate dalla stessa legge n.
26/1980.
Anche per questo tipo di riscatto, l'onere sara' determinato
secondo le nuove modalita' indicate dall'art. 2 commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo in esame, come sopra dettagliatamente
specificate.
Si precisa che l'esercizio della facolta' di riscatto puo'
riguardare anche periodi di aspettativa effettuati prima del 12
luglio 1997, fermo restando che qualora l'istanza di riscatto sia
stata presentata anteriormente, verra' d'ufficio differita a tale
data.
Per tutti gli altri casi per i quali non trova applicazione la
legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, si ricorda
che i periodi di aspettativa concessi dopo il 31 dicembre 1996 sono
riscattabili nella misura massima di tre anni, cosi' come previsto
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564.
3. Altre tipologie di riscatto.
3.1. Le modalita' di riscatto contenute ai commi 3, 4 e 5,
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 sopra illustrate,
trovano applicazione in tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini
del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
A questo proposito, oltre ai periodi previsti dagli articoli 2 e 3
del decreto legislativo in esame, sono da considerare, con
riferimento a quanto disposto con il decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564:
i periodi di astensione facoltativa per maternita' non coperti da
assicurazione e collocati temporalmente al di fuori dal rapporto di
lavoro, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a
condizione che l'assicurata possa far valere complessivamente almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva
attivita' lavorativa (art. 2, comma 5);
i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di
tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in
base a norme di legge o di contratto e che risultino privi di
copertura assicurativa (art. 5);
i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione
professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura
assicurativa, finalizzati alla acquisizione dititoli o competenze
professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la
progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito
il relativo titolo o attestato nonche' i periodi corrispondenti a
tipologie di inserimento nel mercato del lavoro, non soggetti ad
iscrizione previdenziale (art. 6).
Al riguardo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, saranno individuati i corsi di formazione professionale, i
periodi di studio o di ricerca, nonche' le tipologie di ingresso al
mercato del lavoro, ammessi al riscatto in base al citato articolo;
i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel
caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31
dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa
(art. 7);
i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa,
successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione
obbligatoria, nei confronti degli iscritti che svolgono attivita' da
lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale o ciclico (art. 8, come integrato dal decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278).
Il presidente: Seppia