IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  Regolamento recante
modalita'  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
    Visto  l'art.  1,  comma  1,  primo periodo, del predetto decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
    Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
    Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni  integrative  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
    Visto  il  decreto  legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
norme    in    materia   di   armonizzazione,   razionalizzazione   e
semplificazione    delle   disposizioni   fiscali   e   previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro;
    Visto  il  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, che ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  471,
concernente  la  riforma  delle  sanzioni  tributarie  non  penali in
materia  di  imposte  dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi;
    Visto   il   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  472,
concernente    disposizioni   generali   in   materia   di   sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
    Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996, n. 675, in materia di tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
    Visto  l'art.  1,  comma  3, del regolamento recante norme per la
determinazione  delle  modalita'  per  la scelta, da parte di ciascun
contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche ai movimenti e partiti politici,
approvato  con  decreto  del Ministro delle finanze 2 luglio 1997, n.
231,  il quale dispone che le modalita' di effettuazione della scelta
sono   definite   nei   decreti   di   approvazione  dei  modelli  di
dichiarazione dei redditi;
    Visto l'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in
base  al  quale  le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle
imposte  e  dei  contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione
assicurativa  in  una  delle  gestioni amministrate dall'INPS possono
essere versate in rate mensili di uguale importo;
    Visto   il   decreto   legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446,
concernente  l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
    Vista,  in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
    Considerato  che  sono  state recepite le osservazioni formulate,
con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali  in  ordine alla informativa da rendere agli interessati ed
alla   manifestazione  del  consenso  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili;
    Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
    Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la  stampa  dei  modelli  da  utilizzare  per  la compilazione, anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
    Ritenuta,  infine,  l'opportunita'  di  fornire  gli schemi della
modulistica  relativa  agli altri adempimenti connessi all'assistenza
fiscale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

    1.  Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2 per
il  sostituto  d'imposta,  730-2  per  il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4
integrativo  e  la  scheda  per la destinazione del quattro per mille
dell'Irpef  al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonche'
la  busta  per  la consegna del modello 730-1 e della suddetta scheda
(allegato   A),  concernenti  la  dichiarazione  unica  agli  effetti
dell'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  nonche'  le
comunicazioni relative all'assistenza fiscale da presentare nell'anno
1999.
    2.  I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in
duplice  copia  e  possono  essere  costituiti anche da un tabulato a
stampa,  purche'  contenga tutte le informazioni previste dal modello
stesso.  Qualora il modello sia costituito da piu' pagine, la sezione
terza  deve  essere  compilata  soltanto  nell'ultima  pagina. Per la
comunicazione  dei dati effettuata mediante supporti magnetici devono
essere  osservate  le  specifiche  tecniche che saranno stabilite con
successivo  decreto.  I supporti informatici devono essere presentati
al   sostituto   d'imposta   unitamente  al  modello  730-4  o  730-4
integrativo,  che  deve  essere  compilato  con  le  stesse modalita'
previste  precedentemente,  riportando  nella  sezione seconda i soli
dati  relativi  al  numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e
nome  dei  contribuenti  ai  quali  e'  stata  prestata  l'assistenza
fiscale.
    3.  Per  la  stampa  dei modelli deve essere utilizzato il colore
nero e per i fondini il colore verde (Pantone n. 347 U).