IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto presidenziale, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1999, che ha anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Attesa l'opportunita' di prevedere modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica; Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Decreta: Art. 1 1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/99 da presentare nell'anno 1999. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta e dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione presentata in qualita' di sostituto d'imposta alle altre dichiarazioni ed e' composto dal modulo base e dai quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomi'ni nonche' i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'Irpef. 2. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalita' di consegna dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'Irpef, presentate dai dipendenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.