IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  Regolamento recante
modalita'  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
    Visto  l'art.  1,  comma  1,  primo periodo, del predetto decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale;
    Visto  l'art.  1,  comma  4,  del predetto decreto presidenziale,
concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
    Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
    Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni  integrative  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
    Visto  il  decreto  legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
norme    in    materia   di   armonizzazione,   razionalizzazione   e
semplificazione    delle   disposizioni   fiscali   e   previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti
da parte dei datori di lavoro;
    Visto   il   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  471,
concernente  la  riforma  delle  sanzioni  tributarie  non  penali in
materia  di  imposte  dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi;
    Visto   il   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  472,
concernente    disposizioni   generali   in   materia   di   sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
    Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 gennaio  1999,  che  ha  anticipato  all'anno  1999  il termine per
l'ammissione  alla  compensazione  di  cui  all'art.  17  del decreto
legislativo  9 luglio  1997,  n.  24,  dei  soggetti  all'imposta sul
reddito  delle  persone  giuridiche e il termine per la presentazione
della  dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei
medesimi soggetti;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  31 luglio  1998  concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996, n. 675, in materia di tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
    Visto  il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
    Vista,  in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
    Attesa  l'opportunita'  di  prevedere modalita' che consentano di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
    Considerato  che  sono  state recepite le osservazioni formulate,
con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali  in  ordine alla informativa da rendere agli interessati ed
alla   manifestazione  del  consenso  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili;
    Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
    Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la  stampa  dei  modelli  da  utilizzare  per  la compilazione, anche
meccanografica, delle dichiarazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1

    1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/99 da
presentare  nell'anno  1999.  Il modello, che deve essere prodotto in
due   esemplari   identici,  deve  essere  utilizzato  dai  sostituti
d'imposta  e  dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione
presentata   in   qualita'   di   sostituto   d'imposta   alle  altre
dichiarazioni  ed  e'  composto dal modulo base e dai quadri: SA, SB,
SC,  SD,  SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU,
SV, SW, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei
contributi   e   dei   premi  assicurativi,  la  comunicazione  degli
amministratori  dei  condomi'ni nonche' i moduli per la consegna alle
banche   convenzionate,  agli  uffici  postali  e  agli  intermediari
abilitati  dei  modelli  730  e  delle scelte per la destinazione del
quattro per mille e dell'otto per mille dell'Irpef.
    2.  Con  successivo  decreto  saranno  stabiliti  i  termini e le
modalita'  di  consegna  dei  modelli 730 e delle buste contenenti le
scelte  per  la  destinazione  del  quattro per mille e dell'otto per
mille  dell'Irpef,  presentate  dai  dipendenti  che  hanno usufruito
dell'assistenza fiscale.