IL DIRIGENTE GENERALE
                dell'unita' di gestione autotrasporto
                          di persone e cose
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in  materia di pubblico impiego, a norma
dell'art.  2 della  legge 23  ottobre  1992, n.  421, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 45  del 24 febbraio
1994;
  Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni
e integrazioni,  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 200  del 31
luglio 1974;
  Visto il decreto  ministeriale 3 febbraio 1988, n.  82 e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
1988,   concernente  la   disciplina  relativa   al  rilascio   delle
autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  1998, n. 84, per il riordino
della disciplina per l'accesso  alla professione di autotrasportatore
di cose in conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del
9 aprile 1998;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  1998, n. 85, per il riordino
della  disciplina concernente  il rilascio  delle autorizzazioni  per
l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto  di cose per conto terzi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998;
  Viste le  risoluzioni C.E.M.T. n.  91/2 del  21 novembre 1991  e di
Annecy  del  27 maggio  1994,  nonche'  le disposizioni  generali  di
utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.
  Considerato  che  l'Italia  si  e'  avvalsa,  per  il  1999,  della
possibilita' prevista dalla C.E.M.T. nella 259 sessione del Consiglio
dei  Ministri, tenutasi  a Copenaghen  il  26 maggio  1998, di  poter
trasformare  ciascuna autorizzazione  C.E.M.T. annuale,  utilizzabile
con   veicolo  tradizionale,   in   quattro  autorizzazioni   annuali
utilizzabili con veicoli del tipo "Euro 2" (piu' verdi e sicuri);
  Considerato  che in  seguito a  tale trasformazione  il contingente
italiano per il 1999 e' risultato di 229 autorizzazioni anziche' 67;
  Considerato che tale contingente e' cosi' formato:
  13  autorizzazioni  di "breve  durata"  da  utilizzare con  veicoli
tradizionali;
  216 autorizzazioni annuali da utilizzare con veicoli del tipo "euro
due";
  e, tenendo conto che delle  sopracitate autorizzazioni 165 non sono
valide in Austria e 162 non sono valide in Grecia;
  Considerato  che le  autorizzazioni  valide  per l'Austria  debbono
essere  assegnate ad  imprese che  siano  in grado  di garantirne  la
massima utilizzazione;
  Considerato che  ai suddetti fini  le imprese vanno  individuate in
base  all'essere  titolari per  il  1999  di autorizzazioni  C.E.M.T.
valide  per l'Austria  oppure  di "ecopunti"  oppure di  assegnazioni
fisse  per  le  seguenti  relazioni  di  traffico:  Repubblica  Ceca,
Repubblica Slovacca, Bielorussia, Polonia;
  Considerato  che  delle  229 autorizzazioni  che  costituiscono  il
contingente italiano  1999 ne  sono state gia'  utilizzate 62  per il
rinnovo alle  imprese che ne  erano gia' titolari  nel 1998 e  che le
hanno utilizzate convenientemente, mentre 5 autorizzazioni sono state
revocate,  perche'  utilizzate  in  modo  insufficiente,  e  che,  di
conseguenza restano da attribuire  per graduatoria 167 autorizzazioni
C.E.M.T.;
  Tenuto  conto che  le autorizzazioni  C.E.M.T. disponibili  debbono
essere ripartite, a norma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale
3  febbraio 1988,  n.  82,  in ragione  del  50%  tra le  graduatorie
previste alle lettere A) e B);
  Tenendo  conto  che  se  le  imprese collocate  in  una  delle  due
graduatorie sono  meno numerose delle autorizzazioni  disponibili, le
autorizzazioni eccedenti, cosi'  come previsto dal citato  art. 2 del
decreto ministeriale  n. 82,  sono assegnate alle  imprese dell'altra
graduatoria  che seguono,  nell'ordine, quelle  gia' vincitrici  e le
autorizzazioni  ancora  disponibili,  dopo  tale  assegnazione,  sono
nuovamente ripartite al 50% fra le due graduatorie A) e B);
  Esaminate le 192 domande presentate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi n. 1
e n. 3, allegati al presente  decreto, relative all'anno 1999, per il
rilascio delle autorizzazioni multilaterali  al trasporto di merci su
strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti,
da attribuire  alle imprese  che aspirano a  conseguire per  la prima
volta autorizzazioni multilaterali (Nuove),  nonche' alle imprese che
ne sono gia' titolari (Vecchie).