IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto le  disposizioni concernenti  l'istituzione, l'organizzazione
ed il  funzionamento della Cassa  di compensazione e garanzia  del 16
marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto l'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  In  attesa  della  ridefinizione  della normativa  sui  sistemi  di
compensazione  e  garanzia  aventi  a  oggetto  strumenti  finanziari
derivati;
  Considerata  l'esigenza   di  consentire  il   rafforzamento  della
competitivita' della piazza finanziaria  italiana anche attraverso la
predisposizione di forme di collegamento tra sistemi di compensazione
e garanzia  delle operazioni  aventi ad oggetto  strumenti finanziari
derivati;
  D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Le societa'  che gestiscono  i  sistemi di  compensazione e  di
garanzia  delle  operazioni  aventi a  oggetto  strumenti  finanziari
derivati  possono  aderire  ad   altri  sistemi  di  compensazione  e
garanzia,  italiani  ed  esteri,  per  la  gestione  delle  posizioni
contrattuali dei propri aderenti.
  2. Le  societa' che  si avvalgono  della facolta'  di cui  al comma
precedente  adottano  misure  idonee  a coprire  i  rischi  connessi,
comunicandole preventivamente alla Consob e alla Banca d'Italia.