IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; In attesa della ridefinizione della normativa sui sistemi di compensazione e garanzia aventi a oggetto strumenti finanziari derivati; Considerata l'esigenza di consentire il rafforzamento della competitivita' della piazza finanziaria italiana anche attraverso la predisposizione di forme di collegamento tra sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Dispone: Art. 1. 1. Le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati possono aderire ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani ed esteri, per la gestione delle posizioni contrattuali dei propri aderenti. 2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma precedente adottano misure idonee a coprire i rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Consob e alla Banca d'Italia.