Avvertenza:
  Si  procede alla  ripubblicazione  del testo  del presente  decreto
corredato delle  relative note,  ai sensi dell'art.  8, comma  3, del
regolamento di  esecuzione del  testo unico delle  disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
  Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto ai  sensi
dell'art. 10, commi  2 e 3, del testo unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092,  al solo
fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge modificate
o alle  quali e'  operato il  rinvio. Restano  invariati il  valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  della  sanita', d'intesa  con  la  conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome  di Trento  e di  Bolzano, adotta  un programma  (( su  base
nazionale ))  per la realizzazione,  in ciascuna regione  e provincia
autonoma,  in   coerenza  con  gli  obiettivi   del  piano  sanitario
nazionale, di (( una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo
da consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti e delle
loro famiglie, dedicate )) all'assistenza palliativa  e  di  supporto
(( prioritariamente per i pazienti affetti  da patologia  neoplastica
terminale ))  che necessitano di  cure finalizzate ad  assicurare una
migliore qualita' della loro vita e  di  quella  dei  loro familiari.
(( Le suddette strutture dovranno essere realizzate  prioritariamente
attraverso  l'adeguamento   e  la  riconversione  di   strutture,  di
proprieta'  di aziende  sanitarie  locali o  di aziende  ospedaliere,
inutilizzate  anche parzialmente,  ovvero di  strutture che  si siano
rese  disponibili in  conseguenza della  ristrutturazione della  rete
ospedaliera di cui  all'articolo 2, comma 5, della  legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni. ))
  2.  Con  atto  di  indirizzo e  coordinamento,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo  1997, n. 59, ad integrazione di
quello  approvato  con decreto  del  Presidente  della Repubblica  14
gennaio  1997, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 42  del 20  febbraio 1997,  sono stabiliti  i requisiti
strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi minimi  per  l'esercizio
delle attivita' sanitarie da parte delle  strutture di cui al comma 1
(( nonche' le modalita' di verifica dei risultati. ))
  (( 3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero ))
(( della sanita', nei termini e con le modalita' previste nel      ))
(( decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma  ))
(( 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle        ))
(( strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e   ))
(( tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e       ))
(( dell'assistenza domiciliare con le altre attivita' di           ))
(( assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della  ))
(( provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della  ))
(( regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione  ))
(( dell'attivita' delle strutture con le altre attivita' di        ))
(( assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate            ))
(( nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il        ))
(( contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la ))
(( realizzazione del programma di cui al comma 1 non puo' superare ))
(( l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire      ))
(( 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per    ))
(( l'anno 2000.                                                    ))
 ((4. Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma ))
(( 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel   ))
(( decreto di adozione del programma. La congruita' dei progetti e ))
(( dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di         ))
(( accedere al finanziamento del Ministero della sanita' per il    ))
(( raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.                ))
  5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione  dei  precedenti  commi,
determinati  in lire  155.895 milioni,  lire 100.616  milioni e  lire
53.532 milioni, rispettivamente,  per gli anni 1998, 1999  e 2000, si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  capitale "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica per  l'anno finanziario 1998, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
  6. Alle regioni  sono attribuite, in ragione  della quota capitaria
prevista  dal Piano  sanitario nazionale,  somme per  complessivi 150
miliardi  di  lire,  da  destinare  all'assistenza  domiciliare,  con
particolare   riferimento  ai   pazienti   in   fase  critica.   Alla
ripartizione  del  predetto  importo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
di  concerto con  il Ministro  della  sanita', previa  intesa con  la
Conferenza permanente  per i rapporti fra  lo Stato, le regioni  e le
province  autonome  di Trento  e  di  Bolzano. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione   del    presente   comma   si    provvede   mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per  l'anno finanziario  1998, all'uopo  utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  della   sanita'  destinato  alla  formazione
specialistica dei medici.
  7.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
_____________
          Riferimenti normativi:
            -  L'art. 2,   comma 5, della legge 28 dicembre  1995, n.
          549  (Misure  di    razionalizzazione      della    finanza
          pubblica),         come     sostituito  dall'art.  1    del
          decreto-legge 17    maggio  1996,  n.    280  (Disposizioni
          urgenti   nel   settore   sanitario),      convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18 luglio 1996, n. 382, e' il
          seguente:
            "5.  Le regioni,  entro   il   31 dicembre   1996,    con
          apposito    atto  programmatorio    di   carattere generale
          anche    a    stralcio  del    piano  sanitario  regionale,
          provvedono a  ristrutturare la rete ospedaliera, prevedendo
          l'utilizzazione  dei posti letto  ad un tasso non inferiore
          al 75 per cento in media  annua ed adottando lo standard di
          dotazione media di  5,5 posti letto   per  mille  abitanti,
          di cui l'1  per mille riservato alla riabilitazione ed alla
          lungodegenza  postacuzie,  con  un tasso di spedalizzazione
          del   160   per   mille.   Le   regioni   procedono    alla
          ristrutturazione   della   rete   ospedaliera  operando  le
          trasformazioni  di  destinazione,  gli   accorpamenti,   le
          riconversioni  e  le disattivazioni necessari,  con criteri
          di  economicita'    ed  efficienza    di  gestione,   anche
          utilizzando  i    finanziamenti  di cui all'art. 20   della
          legge  11  marzo  1988,  n.  67,   che      devono   essere
          prioritariamente  finalizzati  ai  progetti  funzionali  al
          raggiungimento dei parametri indicati al primo periodo  del
          presente  comma.  Le regioni completano la ristrutturazione
          della rete   ospedaliera entro    il  31  dicembre    1999.
          L'organizzazione interna degli  ospedali deve  osservare il
          modello    dipartimentale al fine di  consentire a  servizi
          affini e  complementari di  operare in forma coordinata per
          evitare ritardi,  disfunzioni  e  distorto  utilizzo  delle
          risorse   finanziarie. Le  regioni  procedono  ad attivita'
          di  controllo  e     verifica  sulla  osservanza      delle
          disposizioni  di    cui  ai  commi  da  1 a 14 del presente
          articolo, sul corretto utilizzo da  parte  degli  erogatori
          di  prestazioni    sanitarie  ospedaliere    delle  risorse
          impiegate   nel   trattamento   dei   pazienti   e    sulla
          qualita' dell'assistenza".
            -  L'art.  8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo per il conferimento  di funzioni e    compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per     la    riforma    della
          pubblica  amministrazione   e    per    la  semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
            "Art.  8.  -  1.  Gli atti   di indirizzo e coordinamento
          delle funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti    di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le    direttive  relative
          all'esercizio delle   funzioni  delegate,    sono  adottati
          previa    intesa  con  la    Conferenza  permanente per   i
          rapporti tra   lo Stato,   le  regioni    e    le  province
          autonome di  Trento e  di Bolzano, o con la singola regione
          interessata.
            2.   Qualora   nel   termine   di  quarantacinque  giorni
          dalla    prima  consultazione  l'intesa    non  sia   stata
          raggiunta,  gli  atti di  cui al comma 1 sono  adottati con
          deliberazione del  Consiglio dei ministri, previo    parere
          della    Commissione    parlamentare   per   le   questioni
          regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
            3.  In  caso di  urgenza il Consiglio  dei Ministri  puo'
          provvedere senza  l'osservanza  delle  procedure   di   cui
          ai  commi  1  e  2.  I provvedimenti in  tal modo  adottati
          sono  sottoposti  all'esame degli organi di cui ai  commi 1
          e 2 entro i  successivi quindici giorni. Il  Consiglio  dei
          Ministri  e'    tenuto a   riesaminare i   provvedimenti in
          ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
            4. Gli atti di indirizzo e  coordinamento,  gli  atti  di
          coordinamento  tecnico,  nonche'    le  direttive  adottate
          con    deliberazione   del Consiglio dei    Ministri,  sono
          trasmessi alle  competenti Commissioni parlamentari.
            5.  Sono   abrogate le seguenti disposizioni  concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
               a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
            b)   l'art.   4, secondo    comma,    del    decreto  del
          Presidente  della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, il
          primo    comma del   medesimo articolo  limitatamente  alle
          parole  da: "nonche'  la  funzione  di indirizzo"  fino  a:
          "n.   382"  e alle  parole  "e  con la  Comunita' economica
          europea", nonche'  il terzo  comma del  medesimo  articolo,
          limitatamente   alle   parole:   "impartisce direttive  per
          l'esercizio delle funzioni amministrative  delegate    alle
          regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
            c)  l'art.    2,  comma  3,  lettera   d), della legge 23
          agosto 1988, n.   400,    limitatamente   alle      parole:
          "gli      atti       di    indirizzo       e  coordinamento
          dell'attivita'   amministrativa   delle regioni   e,    nel
          rispetto   delle   disposizioni  statutarie, delle  regioni
          a  statuto speciale e delle province autonome di  Trento  e
          Bolzano"   (      lettera   dichiarata   costituzionalmente
          illegittima  dalla Corte costituzionale con sentenza  10-14
          dicembre  1998,  n.  408, in   Gazzetta Ufficiale - 1 serie
          speciale - n. 50 del 16 dicembre 1998 - n.d.r.);
            d) l'art. 13,   comma 1, lettera  e),  della  legge    23
          agosto 1988, n.  400,  limitatamente  alle  parole:  "anche
          per   quanto   concerne  le funzioni statali di indirizzo e
          coordinamento";
            e) l'art.  1, comma 1,  lettera  hh),    della legge   12
          gennaio 1991, n. 13.
            6.  E' soppresso   l'ultimo periodo della lettera a)  del
          primo comma dell'art. 17 della legge  16  maggio  1970,  n.
          281".
            -    Il   decreto   del   Presidente della  Repubblca  14
          gennaio  1997 (pubblicato nel   supplemento ordinario  alla
          Gazzetta    Ufficiale  n.  42 del 20 febbraio  1997), reca:
          "Approvazione dell'atto  di indirizzo e coordinamento  alle
          regioni  e alle  province autonome di Trento  e di Bolzano,
          in   materia  di  requisiti  strutturali,   tecnologici  ed
          organizzativi   minimi per   l'esercizio delle    attivita'
          sanitarie  da parte delle strutture pubbliche e private".