IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                 Presidente del Consiglio superiore
                         della magistratura
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il testo  attualmente  vigente del  regolamento interno  del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista la delibera in data 20 gennaio 1999 con la quale il Consiglio
superiore  della magistratura  ha modificato  il testo  del comma  11
dell'art. 34 del regolamento interno;
                              Decreta:
  Il  comma 11  dell'art. 34  del regolamento  interno del  Consiglio
superiore della magistratura e' sostituito dal seguente:
  "11. E'  competente la  Seconda Commissione per  le ipotesi  in cui
l'esposto, il rapporto, la segnalazione prospettino una situazione di
incompatibilita' nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti
di parentela,  coniugio o  stabile convivenza, concorrano  fattori di
incompatibilita' ambientale o funzionale di altro tipo".
   Roma, 1 marzo 1999
                              SCALFARO