IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore
degli  enti  assoggettati  all'obbligo di  tenere  le  disponibilita'
liquide  nei  conti  della   tesoreria  statale  sono  effettuati  al
raggiungimento dei  limiti di  giacenza che,  per categorie  di enti,
vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica  in misura compresa tra il 10  e il 20
per cento dell'assegnazione di competenza;
  Visto l'art.  29, comma 12, della  legge 23 dicembre 1998,  n. 448,
che  ha  confermato fino  al  31  dicembre  2000 la  validita'  delle
disposizioni di  cui al citato art.  47, comma 1, della  legge n. 449
del 1997;
  Considerato che  per gli  enti locali i  limiti di  giacenza devono
essere  stabiliti,  ai  sensi  del predetto  comma  1  dell'art.  47,
esclusivamente per  le province  con popolazione superiore  a 400.000
abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
  Ravvisata l'opportunita'  di stabilire per le  predette province il
limite  di  giacenza  nella  misura  massima  del  20  per  cento  in
considerazione    del   significativo    ridimensionamento   che    i
trasferimenti  statali  registrano,  a decorrere  dall'anno  1999,  a
seguito    dell'attribuzione   del    gettito   dell'imposta    sulle
assicurazioni   e   dell'istituzione  dell'imposta   provinciale   di
trascrizione di cui agli articoli 56  e 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
  Considerato  che  per  i  comuni sopra  richiamati  possono  essere
individuate due categorie di enti  in relazione al grado di copertura
delle spese con le entrate proprie;
  Ravvisata l'opportunita', al fine  di semplificare l'attuazione del
nuovo  sistema di  pagamenti,  di determinare  i  limiti di  giacenza
esclusivamente per gli enti assoggettati alla Tesoreria unica;
  Ravvisata l'opportunita', al fine  di dare attuazione al richiamato
art. 47, comma 1, di individuare  la base cui commisurare i limiti di
giacenza nelle  assegnazioni di  competenza da attribuire  per l'anno
1999  ad ogni  singolo ente,  con  esclusione delle  regioni e  delle
province   autonome,  esclusivamente   dall'amministrazione  centrale
vigilante ovvero,  in caso  di indisponibilita'  di tali  dati, nelle
assegnazioni  di   competenza  attribuite  per  l'anno   1998  sempre
dall'amministrazione centrale vigilante;
  Considerato  che per  le regioni  e le  province autonome  si rende
necessario  fare riferimento,  al  fine di  individuare  la base  cui
commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del
Ministero deltesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  la necessita'  di escludere  dai limiti  di giacenza  le
somme a disposizione di giustizia  che, in quanto tali, non rientrano
nella disponibilita' degli enti;
  Visto il  proprio decreto 16 gennaio  1998 con il quale  sono stati
fissati per l'anno 1998 i limiti di giacenza in attuazione del citato
art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;
  Considerata  l'opportunita' di  emanare le  disposizioni occorrenti
per  l'applicazione per  l'anno  1999 dell'art.  47,  comma 1,  della
citata legge n. 449 del 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Regioni e province autonome
  1. Il limite  di giacenza per le regioni e  le province autonome di
Trento e di Bolzano  e' stabilito nella misura del 14  per cento e si
riferisce ai conti  di tesoreria alimentati dai  pagamenti disposti a
valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2.
  2.  Il limite  e' commisurato  alle assegnazioni  di competenza  da
attribuire per l'anno 1999 dal  Ministero del tesoro, del bilancio, e
della programmazione economica a  valere sulle unita' previsionali di
base  di  seguito indicate  con  riferimento  ai capitoli  accanto  a
ciascuna indicati:
   7.1.2.1: cap. 5941 (fondo sanitario);
   7.1.2.5:  cap.   5933 (fondo   compensativo interregionale),  cap.
5934 (compensazioni ex ARIET);
   7.1.2.6: cap. 5939 (enti locali Sardegna);
   7.1.2.8: cap. 5951 (adeguamento infrastrutture stradali);
   7.1.2.10: cap. 5958 (ammortamento mutui spesa sanitaria 1990);
   7.1.2.13: cap. 5956 (accise benzine Friuli-Venezia Giulia);
   7.1.2.16: da cap.  5964 a cap.  5970 (devoluzione tributi  regioni
a statuto speciale);
   7.1.2.18:  cap.  5955  (minoranze  slovene),    cap.  5960  (oneri
personale Campania e Abruzzo);
   7.2.1.1:  cap.  8778   (terremoto 1990  Sicilia), 8787  (terremoto
1976 Friuli-Venezia Giulia);
   7.2.1.7: cap. 8817 (terremoto Belice);
   7.2.1.12: cap. 8789 (forestali Calabria);
   7.2.1.14: cap. 8788 (sviluppo economico Sardegna);
   8.2.1.11: cap. 7425 (sviluppo occupazione aree depresse);
   8.2.1.16: cap. 7432 (fondo montagna).
  3. Il  limite si applica  esclusivamente ai pagamenti  disposti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a
valere sui capitoli richiamati al comma 2.