IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Vista la legge 24 febbraio  1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998  recante la delega delle  funzioni del coordinamento
della protezione civile  di cui alla legge 24 febbraio  1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998
con il  quale al  prof. Franco  Barberi viene  attribuito l'esercizio
delle funzioni di  cui alla predetta legge 24 febbraio  1992, n. 225,
nonche' quelle di cui all'art.  8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576, convertito, con modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 677,  limitatamente alle  assegnazioni disposte con  ordinanze del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  in  data
antecedente all'entrata  in vigore della  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile  n. 1901/FPC del  19 aprile 1990,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 99  del 30  aprile
1990, con  la quale e'  stata assegnata  al comune di  Quincinetto la
somma di L. 800.000.000 per l'esecuzione delle opere di completamento
tese   all'eliminazione   del   pericolo  incombente   per   dissesto
idrogeologico;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n. 1632/FPC del  30 dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 8  dell'11 gennaio
1989, con la quale e' stata  assegnata al comune di Orsara Bormida la
somma  di  L. 500.000.000  per  le  opere  di  somma urgenza  atte  a
consolidare  una parete  rocciosa,  sottostante la  zona abitata  del
centro comunale, oggetto di una frana, al fine di consentire un primo
immediato intervento  teso alla eliminazione del  pericolo incombente
nel comune medesimo;
  Viste  le note  n.  1636  con la  quale  il  comune di  Quincinetto
dichiara  un  residuo   di  L.  14.492.720  a   valere  sul  predetto
stanziamento di e L. 800.000.000, e n. 1151 del 12 giugno 1998 con la
quale il comune di Orsara  Bormida dichiara un importo disponibile di
L. 2.933.946 a valere sulla predetta assegnazione di L. 500.000.000;
  Considerato  che   la  somma  di  L.   14.492.720  risulta  tuttora
disponibile  sul   capitolo  7588   del  centro   di  responsabilita'
"Protezione civile"  dello stato  di previsione della  Presidenza del
Consiglio  dei   Ministri  e  la   somma  di  L.   2.933.946  risulta
completamente erogata al comune di Orsara Bormida;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate  in premessa, sono revocate la somma
di L. 14.492.720  assegnata al comune di  Quincinetto con l'ordinanza
del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1901/FPC
del 19 aprile 1990 e la somma  di L. 2.933.946 assegnata al comune di
Orsara  Bormida con  l'ordinanza  del Ministro  per il  coordinamento
della protezione civile n. 1632/FPC del 30 dicembre 1988.
  2. La somma di L. 2.933.946 e' versata dal comune di Orsara Bormida
al cap. XXX - capitolo  3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato,
per  essere riassegnata,  con  decreto del  Ministro  del tesoro,  al
capitolo 7615 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Le somme di cui al comma 1 saranno utilizzate ai sensi dell'art.
8  del  decreto-legge  12  novembre 1996,  n.  576,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 marzo 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi