IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Vista la legge 24 febbraio  1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998  recante la delega delle  funzioni del coordinamento
della protezione civile  di cui alla legge 24 febbraio  1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998
con il  quale al  prof. Franco  Barberi viene  attribuito l'esercizio
delle funzioni di  cui alla predetta legge 24 febbraio  1992, n. 225,
nonche' quelle di cui all'art.  8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576, convertito, con modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 677,  limitatamente alle  assegnazioni disposte con  ordinanze del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  in  data
antecedente all'entrata  in vigore della  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  1645/FPC del 1 febbraio  1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 37 del  14 febbraio
1989,  con la  quale e'  stata assegnata  alla provincia  autonoma di
Bolzano la  somma di L. 15.000.000.000  per le opere di  ripristino a
seguito dei  danni occorsi  per gli eventi  alluvionali del  luglio e
agosto 1987;
  Viste le note n.  6343 del 7 settembre 1998 e il  telefax in data 5
febbraio 1999 con i quali  la provincia autonoma di Bolzano trasmette
la  rendicontazione delle  spese  relative all'ordinanza  suindicata,
dalla quale risulta un importo disponibile di L. 441.822.595 a valere
sulla predetta assegnazione di L. 15.000.000.000;
  Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo
7587 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L.  441.822.595  assegnata alla  provincia  autonoma  di Bolzano  con
l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 1645/FPC del 1 febbraio 1989.
  2. La  somma di cui al  comma precedente sara' utilizzata  ai sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 marzo 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi