IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche; Visto il decreto del 28 luglio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riguardante le limitazioni degli accessi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, come modificato dal successivo decreto dell'11 settembre 1998; Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le universita' di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie; Visto altresi' il comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si sono resi disponibili alla data del 1 settembre 1998, e che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000; Visti i criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. Per le finalita' di cui alle premesse e' consentita ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione a tempo parziale presso le universita' di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato per l'intero biennio 1998-1999 e 1999-2000, onde consentire alle universita' l'emanazione di un unico bando per tali due anni, nella misura di 590 unita' per l'anno 1998-1999 e 1500 unita' complessive per l'anno 1999-2000. La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione e' effettuata, nei due anni presi in considerazione, secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovra' inviare la domanda all'universita', a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le universita' comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, e, per quanto riguarda i corsi di laurea, il numero degli allievi iscritti.