IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 19  novembre 1990, n. 341 articoli 3,  comma 2, e 4,
comma 2,  che prevedono la formazione  universitaria degli insegnanti
elementari e  degli insegnanti delle  scuole secondarie nel  corso di
laurea  in  scienze  della  formazione primaria  e  nelle  scuole  di
specializzazione;
  Visto l'art.  2, comma 4, del  decreto 26 maggio 1998  del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto  con  il  Ministro  della pubblica  istruzione  che  prevede
l'utilizzo, nel corso di laurea  e nella scuola, di personale docente
in  servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche,  con  particolare
riferimento alla  supervisione del  tirocinio e al  coordinamento del
medesimo con altre attivita' didattiche;
  Visto il decreto del 28 luglio 1998 del Ministro dell'universita' e
della ricerca  scientifica e  tecnologica riguardante  le limitazioni
degli  accessi  al  corso  di  laurea  in  scienze  della  formazione
primaria, come  modificato dal  successivo decreto  dell'11 settembre
1998;
  Visto l'art. 1, comma 4, della  legge 3 agosto 1998, n. 315 recante
disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'universita' e
la ricerca", che prevede  l'utilizzazione in posizione di semiesonero
presso  le  universita' di  personale  docente  al fine  di  svolgere
compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo
con  altre attivita'  didattiche nell'ambito  di corsi  di laurea  in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie;
  Visto altresi' il comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n.
315, che per le  finalita' di cui al comma 4  del medesimo articolo 1
prevede  l'utilizzazione  di  docenti e  dirigenti  scolastici  della
scuola elementare, da  disporsi con le procedure di  cui al precitato
comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456,
comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si sono
resi disponibili alla data del 1  settembre 1998, e che si renderanno
disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000;
  Visti i criteri  generali determinati, ai sensi  dell'art. 1, comma
4,  della legge  3  agosto 1998,  n. 315,  dalla  commissione di  cui
all'art.  4, comma  5, della  legge  9 maggio  1989, n.  168, per  la
valutazione comparativa  degli aspiranti, riportati come  allegato al
presente decreto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le finalita'  di  cui  alle premesse  e'  consentita ai  sensi
dell'art.  1,   comma  4,  della   legge  3  agosto  1998,   n.  315,
l'utilizzazione a tempo parziale presso le universita' di un apposito
contingente  di  personale  docente  in  servizio  nelle  istituzioni
scolastiche   e,  con   riferimento  all'indirizzo   per  la   scuola
elementare,  di  personale   educativo  nelle  istituzioni  educative
statali.  Tale contingente  viene  determinato  per l'intero  biennio
1998-1999 e 1999-2000, onde  consentire alle universita' l'emanazione
di un unico bando  per tali due anni, nella misura  di 590 unita' per
l'anno 1998-1999 e 1500 unita' complessive per l'anno 1999-2000.
  La ripartizione  dei posti  tra i  corsi di laurea  e le  scuole di
specializzazione e' effettuata, nei due anni presi in considerazione,
secondo le  indicazioni contenute  nelle allegate tabelle  A e  B che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
  Il personale  docente che  intende chiedere  l'utilizzazione dovra'
inviare la domanda all'universita', a  norma dello specifico bando di
concorso.  Concluse  le  procedure  di  valutazione  comparativa,  da
effettuarsi sulla  base dei criteri  generali citati in  premessa, le
universita'    comunicheranno   le    conseguenti   graduatorie    ai
provveditorati agli  studi interessati, anche al  fine della modifica
del contratto individuale  di lavoro, e, per quanto  riguarda i corsi
di laurea, il numero degli allievi iscritti.