IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998, con il quale si e' provveduto a ridurre la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile fissandola al 2,5 per cento in ragione d'anno con decorrenza 1 gennaio 1999; Visto l'art. 10 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale modifica, all'art. 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la misura degli interessi del nove per cento annuo sulle dilazioni di pagamento e stabilisce che tale misura e' determinata con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. 1. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi annui a scalare in misura del cinque per cento. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 1999 Il Ministro: Visco