IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto  ministeriale  del   10  agosto  1998,  n.  354,
concernente la  costituzione di ambiti disciplinari  per aggregazione
di classi  di concorso  finalizzata allo snellimento  delle procedure
concorsuali ed  altre procedure connesse (pubblicato  nel supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 270  del 18
novembre 1998);
  Visto  in  particolare,   il  comma  2  dell'art.   4  che  prevede
l'esclusione dalle  prove aggiuntive per  coloro che non  superano le
prove obbligatorie;
  Ravvissata   la  necessita',   per   motivi   organizzativi  e   di
contenimento della  spesa, di  prevedere lo  svolgimento di  tutte le
prove scritte in un'unica tornata concorsuale;
  Visto,  inoltre,  l'art.  3  del  citato  decreto  ministeriale  n.
354/1998;
  Considerato che  nel disciplinare la procedura  di reclutamento per
l'ambito disciplinare n. 6, non  sono state previste disposizioni nei
confronti  dei docenti  non di  ruolo abilitati  nella classe  75/A -
dattilografia, stenografia e trattamento testi e dati;
  Ritenuto, pertanto,  di dover  dettare specifiche istruzioni  per i
suddetti docenti, in analogia a quanto previsto dal comma 5 dell'art.
5  del  citato  decreto  ministeriale   n.  354/1998  per  i  docenti
tecnicopratici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1) Nel comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 1998,
n. 354, le parole "comporta l'esclusione dalle prove aggiuntive" sono
sostituite da  "comporta l'esclusione  dalla valutazione  delle prove
aggiuntive".