IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 5 giugno 1990,  n. 135, concernente un  programma -
per una  spesa complessiva  di 2.100 miliardi  di lire  di interventi
urgenti  per la  prevenzione  e  la lotta  all'AIDS  e le  successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli
1 e  3 del  decreto legge  2 ottobre 1993,  n. 396,  convertito dalla
legge 24 dicembre 1993, n. 492;
  Visto il primo comma dell'art.  3 della predetta legge 492/1993 che
demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica
l'approvazione del nuovo programma  di interventi per la ripartizione
delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;
  Visto il  decreto legge 1  dicembre 1995, n. 509,  convertito dalla
legge 31  gennaio 1996,  n. 34,  concernente disposizioni  urgenti in
materia di strutture  e di spese del Servizio  sanitario nazionale, e
recante,  tra l'altro,  modificazioni alla  procedura prevista  dalla
citata legge 5  giugno 1990, n. 135, per  l'approvazione dei progetti
ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AlDS;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3  del  citato  decreto-legge  n.
509/1995,  modificato dall'art.  20  del  decreto-legge 13  settembre
1996,  n.  478,  che  fissa  il  termine  per  la  predisposizione  e
l'approvazione da  parte delle regioni  e delle province  autonome di
Trento  e di  Bolzano, dei  sopracitati progetti  di edilizia  per il
programma di  lotta all'AIDS,  nonche' il  termine per  il successivo
inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica
delle istanze dei relativi finanziamenti;
  Considerato  che il  decreto-legge 13  settembre 1996,  n. 478,  e'
decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;
  Visto il decreto-legge  18 novembre 1996, n.  583, convertito dalla
legge 17 gennaio 1997, n. 4,  che ha fatto salvi gli effetti prodotti
ed  i  rapporti  giuridici  sorti   sulla  base  del  citato  decreto
legislativo n. 478/1996;
  Visto l'art. 10 del decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23  maggio 1997, n. 135, concernente  la disciplina delle
modalita' di  ridestinazione dei finanziamenti residui  alla data del
31 agosto 1996, secondo le  modalita' stabilite dall'art. 3, comma 4,
del citato  decreto-legge n. 509/1995,  convertito dalla legge  n. 34
/1996,  per gli  interventi di  edilizia sanitaria  ex art.  20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto l'art.  7 della legge 3  aprile 1997, n. 94,  che ha disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro  e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione;
  Visto  il decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430,  recante
disposizioni  per  l'unificazione  dei  Ministeri del  tesoro  e  del
bilancio  e della  programmazione economica  nonche' per  il riordino
delle  competenze di  questo comitato,  a norma  del predetto  art. 7
della legge n. 94/1997;
  Visto, in particolare, il comma  2 dell'art. 1 del predetto decreto
legislativo n. 430/1997,  in base al quale e' previsto  che i compiti
di  gestione   tecnica,  amministrativa  e   finanziaria  attualmente
attribuiti a  questo comitato  siano trasferiti  alle amministrazioni
competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  20 febbraio
1998,  n.  38,  concernente  il regolamento  delle  attribuzioni  dei
dipartimenti  del   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione economica e disposizioni  in materia di organizzazione
e di personale;
  Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono
state approvate  le modificazioni al  programma di interventi  per la
lotta all'AIDS  gia' oggetto delle  deliberazioni adottate in  data 3
agosto  1990 -  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale n.  213 del  12
settembre 1990 - e 30 luglio 1991;
  Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio l998 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22  luglio 1998 - con la quale si
e' provveduto alla ridestinazione  dei finanziamenti residui relativi
al programma AIDS, pari a L. 464.668.231.592, assegnando alle regioni
interessate  la somma  complessiva di  L. 270.861.646.433  sulla base
degli interventi individuati  ed accantonando la somma  residua di L.
193.806.585.159 in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte
del Ministero della sanita';
  Considerato  che, nelle  more  dell'entrata in  vigore della  nuova
regolamentazione  prevista  dal  sopracitato decreto  legislativo  n.
430/1997,   le  amministrazioni   interessate  presentano   a  questo
comitato, nell'ambito della predetta  somma di L. 270.861.646.433, le
relative richieste di finanziamento, secondo l'attuale procedura;
  Viste le  istanze presentate  dalla regione Veneto  e dall'ospedale
pediatrico Bambino Gesu',  concernenti, rispettivamente, l'ammissione
a  finanziamento del  progetto  relativo al  completamento del  nuovo
gruppo operatorio e rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto
(Treviso)  e  del  progetto relativo  all'acquisto  attrezzature  per
potenziamento del laboratorio di  virologia presso l'ospedale Bambino
Gesu' di Roma;
  Visti  i pareri  del Ministero  della sanita'  in data  18 dicembre
1998;
  Tenuto conto delle competenze  attribuite dall'articolo 7, comma 4,
del predetto  decreto del Presidente  della Repubblica n.  38/1998 al
Nucleo tecnico di valutazione  e verifica degli investimenti pubblici
del  Ministero  del  bilancio  e della  programmazione  economica  in
materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste
da programmi di investimento pubblico;
                              Delibera:
  A valere sulle  autorizzazioni di spesa di cui alla  legge 5 giugno
1990, n. 135,  in relazione al programma diinterventi  urgenti per la
lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:
          Regioni/Enti                           Mutuo a carico
                                                  dello Stato
               __                                      __
 Veneto:
  completamento del nuovo gruppo operatorio
   e rianimazione dell'Ospedale di Castelfranco
   Veneto (Treviso)                               1.500.000.000
 Ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma:
  acquisto attrezzature per potenziamento dei
   laboratori                                       300.000.000
  L'unita' di  verifica degli  investimenti pubblici  procedera' agli
adempimenti di  competenza, informando il  Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica della  regolare  attuazione  della
presente deliberazione.
   Roma, 22 dicembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 1 marzo 1999
Registro n.  1, Tesoro,  bilancio e programmazione  economica, foglio
  n. 216