Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro Alle direzioni regionali del lavoro - Settore ispezione Alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio ispezione Alla regione siciliana - Assessorato lavoro e previdenza sociale - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro Al servizio ispettivo Al servizio controllo interno 1. Disciplina legale dell'orario di lavoro in generale. La disciplina legale in materia di orario di lavoro nelle imprese industriali, commerciali di qualsiasi natura nonche' nelle aziende artigiane ed agricole, giacontenuta in vari provvedimenti normativi che risalgono al 1923 (regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692; regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956; regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957; regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657) e' stata negli ultimi anni, e precisamente con le leggi n. 549 del 28 dicembre 1995 (art. 2, commi 18, 19 e 21) e n. 196 del 24 giugno 1997 (art. 13) notevolmente modificata, sia per renderla piu' confacente alle nuove, diverse e piu' complesse esigenze tecnicoproduttive delle imprese, sia per una piu' consistente tutela dei lavoratori. Le modifiche introdotte con legge n. 549 del 1995 hanno interessato essenzialmente gli aspetti contributivi connessi con lo svolgimento del lavoro straordinario ed erano finalizzate - come ha avuto modo di precisare questo Ministero con circolare n. 100/96 - a disincentivare il ricorso al lavoro straordinario, con la previsione di maggiori oneri a carico delle aziende. La legge n. 196 del 1997 (art. 13) ha, invece, inciso, in modo sostanziale sugli aspetti relativi alla tutela dei regimi di lavoro, recependo da un lato le esigenze di maggiore flessibilita' "in subiecta materia", avvertite e prospettate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori (tempo parziale ed incentivi contributivi; estensione del parttime nel settore agricolo; incentivi alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro) ed introducendo, allo stesso tempo, un nuovo limite alla duratadell'orario di lavoro settimanale. L'ormai inattuale limite delle 48 ore settimanali e' stato abbassato a 40 e, di conseguenza, si e' fatto coincidere la nozione di lavoro straordinario (a partire dalla 41 ora) con quella prevista dalla legge n. 549/1995, sulla contribuzione aggiuntiva. 2. Campo di applicazione della nuova disciplina. Alla luce delle modifiche apportate dall'art. 13, della legge del 1997, erano sorti problemi interpretativi, che questo Ministero ha affrontato e definito con circolare n. 125 del 1997, facendo osservare che: il disposto di cui al sopracitato art. 13, riguardava il medesimo campo di applicazione individuato agli articoli 1, 4 e 6, della normativa del 1923, con la conseguenza che deve ritenersi escluso dall'obbligo di osservanza del nuovo limite di orario normale settimanale, il lavoro a bordo delle navi, negli uffici e nei servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, ecc.; che rimangono in vigore la nozione di lavoro effettivo, nonche' le deroghe espresse nell'art. 3 del regio decreto-legge n. 692, e nell'art. 5, del regio decreto n. 1955 del 1923; che alla riduzione dell'orario a 40 ore settimanali consegue l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'orario legale a partire dal superamento di questa soglia, fermo restando sul versante contributivo quanto gia' previsto dall'art. 2, della legge n. 549 del 1995. Da quest'ultima considerazione discende, come del resto gia' questo stesso Ministero ha avuto modo di precisare, con lettera circolare prot. VII/468/CX del 13 luglio 1998, che le ore di straordinario previste dall'art. 5, del regio decreto-legge n. 692 del 1923, vanno ad aggiungersi alle 40 ore settimanali, per cui il limite massimo della prestazione di lavoro e', allo stato attuale, di 52 ore settimanali. 3.Nuove disposizioni in materia di lavoro straordinario nelle imprese industriali. In attesa di ridefinire in modo organico, anche in ottemperanza alla direttiva 93/104 dell'Unione europea, la complessa normativa in materia di tempo di lavoro, con l'art. 13, legge n. 196/1997 si e' anche provveduto a prorogare la disciplina in tema di ricorso al lavoro straordinario da parte delle imprese industriali, cosi' come prevista dall'art. 5-bis, del regio decreto-legge n. 692/1923. Detta disciplina, ulteriormente prorogata prima con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, con il decreto-legge n. 248 del 1998, e stata poi decisamente innovata, sempre in attesa della programmata definitiva regolamentazione dell'istituto dell'orario di lavoro, con il decreto-legge n. 335 del 29 settembre 1998, che, nei contenuti, ha recepito parzialmente quanto gia' concordato sul tema specifico in sede sindacale con l'Accordo interconfederale del 12 novembre 1997. Quest'ultimo decreto, che e' stato peraltro notevolmente modificato con la legge di conversione n. 409 del 27 novembre 1998, ha ora sostituito integralmente l'art. 5-bis, del regio decreto-legge n. 692/1923, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079. La legge n. 409/1998 che contiene, pertanto, il nuovo testo dell'art. 5-bis, sopra richiamato, innova completamente, solo per le imprese industriali, le modalita' per il ricorso al lavoro straordinario. Non si riferisce, quindi, alle aziende agricole, a quelle commerciali, artigiane, del credito e dell'assicurazione, per le quali continua a trovare applicazione la normativa del 1923 modificata dall'art. 13, della legge n. 196/1997, secondo le osservazioni sopra indicate. A tale proposito, la nuova disciplina, dispone il rispetto di un periodo massimo di ricorso al lavoro straordinario, che non potra' superare, in assenza di disciplina collettiva, il limite di 250 ore annue e 80 ore trimestrali. Piu' in particolare, i nuovi limiti legali sopra richiamati, entro cui deve essere contenuto il lavoro straordinario, operano esclusivamente nel caso in cui manchi una disciplina collettiva, la quale preveda tetti orari superiori o inferiori a quelli legislativamente stabiliti, oppure individui casi o ipotesi specifici in cui possa essere espletato lavoro straordinario, sempre nel rispetto del principio di "contenimento" introdotto dall'art. 1, comma 2, significando, peraltro, che i contratti integrativi dovranno rispettare i tetti eventualmente fissati dalla contrattazione nazionale. Il comma 3, dell'art. 1, della legge n. 409/1998 prevede, altresi' ulteriori ipotesi nelle quali si puo' ricorrere al lavoro straordinario al di la' dei limiti quantitativi indicati in precedenza e fatte sempre salve le diverse previsioni della contrattazione collettiva. Si tratta, cioe', di fattispecie oggettive che, per loro natura, non possono essere assoggettate a limiti orari predeterminati. La norma prevede infatti, che lo straordinario "e' inoltre ammesso" in relazione a: a) "casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori": trattasi delle ipotesi che secondo il vecchio testo dell'art. 5-bis (comma 1) legittimavano il ricorso al lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali. Tale esecuzione per essere consentita, deve pero' essere giustificata oltreche' da esigenze di carattere eccezionale, dall'impossibilita', per l'impresa, di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori. Quest'ultima condizione riveste importanza primaria e determinante, nel senso che la sua mancanza porta al divieto della esecuzione del lavoro straordinario; infatti, le maggiori esigenze tecnico produttive dell'azienda potranno in tal caso essere egualmente soddisfatte con l'osservanza dell'orario normale ove l'azienda stessa provveda all'assunzione di altro personale; b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (es. cambio turno): trattasi delle ipotesi per le quali l'art. 7 del regio decreto-legge n. 692/1923 e l'art. 11, del regio decreto n. 1955/1923 gia' consentono il superamento del limite dell'orario normale; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile alle rappresentanze sindacali in azienda. Oltre agli eventi sopra indicati, il ricorso al lavoro straordinario potra' avvenire anche in presenza di altri eventi particolari individuati dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. 4. Obblighi di comunicazione. a) La nuova normativa relativa a detto settore prevede, pertanto, l'obbligo di informazione, entro il termine di 24 ore dall'inizio delle prestazioni di lavoro straordinario in caso di superamento delle 45 ore settimanali, alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, cui spetta la vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel decreto stesso. Nel caso in cui la durata di detto termine coincida con un giorno festivo, ovvero una giornata non lavorativa, il termine delle 24 ore deve intendersi prorogato al successivo primo giorno lavorativo. E' da precisare che, al di la' della comunicazione, il regime di straordinario e' determinato, come gia' del resto in precedenza si e' avuto modo di far rilevare, dal superamento delle 40 ore settimanali. Invece, nei casi in cui i contratti riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo plurisettimanale, i termini e le modalita' per la comunicazione verranno stabiliti con apposito decreto, da emanarsi entro il 28 febbraio 1999. Allo scopo di consentire all'organo ispettivo di espletare in modo proficuo la vigilanza ad esso demandata appare evidente che la comunicazione dovra' contenere tutti gli elementi utili che consentano, indipendentemente da una verifica in loco, di rilevare il rispetto di quanto previsto dalla normativa; l'obbligo consistera', quindi, nella sola indicazione del numero dei lavoratori che hanno superato la 45 ora. In caso di comunicazioni carenti, l'organo ispettivo potra' avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 4, della legge n. 628 del 1961, che, come e' noto, gli attribuisce la facolta' di chiedere notizie concernenti l'applicazione degli istituti di legislazione sociale. b) Indipendentemente dalla durata delle prestazioni straordinarie effettuate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, della norma in considerazione, il datore di lavoro deve dare comunicazione entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 5. Sistema sanzionatorio. Il comma 4, dell'art. 1, della legge n. 409/1998 indica le sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme in argomento, stabilite in misura variabile (gli importi sono stati maggiorati in sede di conversione del decreto n. 335/1998) dalle 100.000 alle 300.000 lire per ogni singolo lavoratore utilizzato in lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla legge. Operativamente, e' da ritenersi che si ricorrera' all'applicazione delle suddette sanzioni allorche' il datore di lavoro: a) in assenza di disciplina contrattuale: abbia fatto superare il limite delle 80 ore di prestazioni straordinarie nel corso di ciascun trimestre solare; abbia fatto superare il limite delle 250 ore di prestazioni straordinarie nel corso di ciascun anno solare; b) in presenza di disciplina contrattuale, con limiti superiori a quelli legali: abbia fatto superare i limiti stabiliti dalla normativa contrattuale; c) in presenza di disciplina contrattuale, con limiti inferiori a quelli legali: abbia fatto superare i limiti legali; d) in presenza di disciplina contrattuale che preveda casi o ipotesi di espletamento di lavoro straordinario: abbia fatto superare il limite delle 80 ore trimestrali, ovvero delle 250 ore annuali di prestazioni di lavoro straordinario, al di fuori dei casi o ipotesi previsti dalla contrattazione stessa; e) abbia fatto eseguire il lavoro straordinario al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, comma 3. La sanzione, articolata fra un minimo ed un massimo e proporzionata al solo numero dei lavoratori interessati alla violazione, risulta strutturata in modo sostanzialmente diverso da quello in precedenza applicabile (art. 2, decreto legislativo n. 758 del 1994) e, comunque, non desta dubbi interpretativi circa l'ammontare dell'importo pagabile in misura ridotta (L. 100.000), risultando infatti agevole l'applicazione della procedura prevista dall'art. 16, della legge n. 689/1981. Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano unicamente alle imprese industriali, cui e' riferito il novellato art. 5-bis, del regio decreto-legge n. 692 del 1923. Per gli altri settori di lavoro, regolamentati dalla disciplina di cui all'art. 5, del regio decreto-legge n. 692/1923 (come modificato dall'art. 13, della legge n. 196 del 1997) che consente, in aggiunta all'orario normale massimo, un periodo di lavoro straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, troveranno invece applicazione le sanzioni previste dall'art. 3, del decreto legislativo n. 758/1994, che ha sostituito l'art. 9, del regio decreto-legge n. 692/1923, nonche' quelle contemplate dall'art. 17, lettere b) e c) del regolamento di cui al regio decreto n. 1955 del 1923, come novellato dall'art. 4, del decreto legislativo n. 758/1994. Si fa comunque presente che, non avendo l'art. 13 della legge n. 196 del 1997, nel modificare il precetto di cui all'art. 1, del regio decreto-legge n. 692/1923 (orario massimo normale settimanale da 48 a 40 ore) richiamato le sanzioni previste dal suddetto decreto, questo Ministero non manchera' di interessare il Ministero di grazia e giustizia al fine di acquisire il parere in ordine all'applicabilita', in caso di violazione della nuova normativa in materia di orario di lavoro, di sanzioni che erano state espressamente stabilite a tutela di un precetto diversamente formulato. Infine, per quanto riguarda la mancata o ritardata comunicazione del ricorso al lavoro straordinario, eccedente la 45 ora, alla Direzione provinciale del lavoro, non sussistendo piu' la disposizione speciale disciplinata dall'abrogato art. 5-bis, trovera' applicazione la norma piu' generale prevista dall'art. 9, del regio decreto-legge 692/1923, sostituita a sua volta, dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 758/1994. Si fa, pertanto, riserva di impartire eventuali ulteriori direttive relative ai riflessi operativi della questione rappresentata. 6. Destinazioni delle sanzioni amministrative. In merito alla destinazione delle sanzioni amministrative in questione, per effetto della depenalizzazione operata ai sensi del decreto legislativo n. 758/1994, si rinvia al telex prot. VII/2/381 del 24 aprile 1995, con il quale e' stato stabilito che le sanzioni amministrative per violazioni depenalizzate ex decreto legislativo n. 758/1994 devono essere destinate all'Erario - capo VIII capitolo 2301. Pertanto, conformemente a quanto disposto con circolare del Servizio centrale I.L. n. 53 del 3 febbraio 1998, il codice tributo da attribuire alle sanzioni in questione e' il 741T, attraverso il quale le stesse vengono riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali somme, per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 409/1998, sono finalizzate "al finanziamento delle misure di riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive previste dall'art. 13, della legge n. 196/1997, allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro ed il ricorso al parttime". La presente circolare, considerata la rilevanza che riveste a livello nazionale, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro: Bassolino