Alle    direzioni    regionali    e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle direzioni regionali del lavoro
                                  - Settore ispezione
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  lavoro - Servizio ispezione
                                  Alla     regione     siciliana    -
                                  Assessorato   lavoro  e  previdenza
                                  sociale - Ispettorato del lavoro
                                  Alla  provincia autonoma di Bolzano
                                  - Assessorato lavoro
                                  Alla provincia autonoma di Trento -
                                  Assessorato lavoro
                                  Al servizio ispettivo
                                  Al servizio controllo interno
 1. Disciplina legale dell'orario di lavoro in generale.
  La disciplina legale  in materia di orario di  lavoro nelle imprese
industriali, commerciali  di qualsiasi  natura nonche'  nelle aziende
artigiane ed  agricole, giacontenuta in vari  provvedimenti normativi
che risalgono  al 1923  (regio decreto-legge 15  marzo 1923,  n. 692;
regio decreto 10 settembre 1923,  n. 1955; regio decreto 10 settembre
1923,  n. 1956;  regio  decreto  10 settembre  1923,  n. 1957;  regio
decreto  6 dicembre  1923, n.  2657) e'  stata negli  ultimi anni,  e
precisamente con le leggi n. 549  del 28 dicembre 1995 (art. 2, commi
18, 19  e 21)  e n.  196 del  24 giugno  1997 (art.  13) notevolmente
modificata, sia  per renderla piu'  confacente alle nuove,  diverse e
piu' complesse esigenze tecnicoproduttive  delle imprese, sia per una
piu' consistente tutela dei lavoratori.
  Le modifiche introdotte con legge n. 549 del 1995 hanno interessato
essenzialmente gli  aspetti contributivi connessi con  lo svolgimento
del lavoro straordinario ed erano finalizzate - come ha avuto modo di
precisare questo Ministero con circolare n. 100/96 - a disincentivare
il ricorso  al lavoro  straordinario, con  la previsione  di maggiori
oneri a carico delle aziende.
  La legge  n. 196  del 1997  (art. 13) ha,  invece, inciso,  in modo
sostanziale sugli aspetti relativi alla  tutela dei regimi di lavoro,
recependo  da  un lato  le  esigenze  di maggiore  flessibilita'  "in
subiecta materia", avvertite  e prospettate sia dai  datori di lavoro
che  dai  lavoratori  (tempo   parziale  ed  incentivi  contributivi;
estensione  del   parttime  nel  settore  agricolo;   incentivi  alla
riduzione  e rimodulazione  dell'orario di  lavoro) ed  introducendo,
allo stesso tempo,  un nuovo limite alla  duratadell'orario di lavoro
settimanale.  L'ormai inattuale  limite delle  48 ore  settimanali e'
stato abbassato  a 40 e,  di conseguenza,  si e' fatto  coincidere la
nozione di lavoro  straordinario (a partire dalla 41  ora) con quella
prevista dalla legge n. 549/1995, sulla contribuzione aggiuntiva.
 2. Campo di applicazione della nuova disciplina.
  Alla luce delle  modifiche apportate dall'art. 13,  della legge del
1997, erano  sorti problemi  interpretativi, che questo  Ministero ha
affrontato  e  definito  con  circolare  n.  125  del  1997,  facendo
osservare che:
  il disposto di  cui al sopracitato art. 13,  riguardava il medesimo
campo  di applicazione  individuato agli  articoli  1, 4  e 6,  della
normativa del  1923, con  la conseguenza  che deve  ritenersi escluso
dall'obbligo  di  osservanza  del  nuovo  limite  di  orario  normale
settimanale, il lavoro a bordo delle navi, negli uffici e nei servizi
pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, ecc.;
  che rimangono in vigore la  nozione di lavoro effettivo, nonche' le
deroghe  espresse  nell'art. 3  del  regio  decreto-legge n.  692,  e
nell'art. 5, del regio decreto n. 1955 del 1923;
  che  alla  riduzione  dell'orario  a 40  ore  settimanali  consegue
l'applicazione  delle  disposizioni  riguardanti  l'orario  legale  a
partire dal superamento di questa soglia, fermo restando sul versante
contributivo quanto gia' previsto dall'art. 2, della legge n. 549 del
1995.
  Da quest'ultima considerazione discende, come del resto gia' questo
stesso Ministero  ha avuto modo  di precisare, con  lettera circolare
prot.  VII/468/CX del  13 luglio  1998, che  le ore  di straordinario
previste dall'art. 5, del regio  decreto-legge n. 692 del 1923, vanno
ad aggiungersi  alle 40  ore settimanali, per  cui il  limite massimo
della  prestazione  di lavoro  e',  allo  stato  attuale, di  52  ore
settimanali.
  3.Nuove  disposizioni  in  materia di  lavoro  straordinario  nelle
imprese industriali.
  In attesa  di ridefinire  in modo  organico, anche  in ottemperanza
alla direttiva 93/104 dell'Unione  europea, la complessa normativa in
materia di  tempo di lavoro, con  l'art. 13, legge n.  196/1997 si e'
anche  provveduto a  prorogare la  disciplina in  tema di  ricorso al
lavoro straordinario  da parte delle imprese  industriali, cosi' come
prevista dall'art. 5-bis, del regio decreto-legge n. 692/1923.
  Detta  disciplina, ulteriormente  prorogata prima  con la  legge 27
dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, con il decreto-legge n. 248
del 1998,  e stata poi  decisamente innovata, sempre in  attesa della
programmata definitiva regolamentazione  dell'istituto dell'orario di
lavoro, con il  decreto-legge n. 335 del 29 settembre  1998, che, nei
contenuti, ha  recepito parzialmente quanto gia'  concordato sul tema
specifico  in sede  sindacale con  l'Accordo interconfederale  del 12
novembre 1997.
  Quest'ultimo decreto, che e' stato peraltro notevolmente modificato
con  la legge  di conversione  n. 409  del 27  novembre 1998,  ha ora
sostituito  integralmente l'art.  5-bis, del  regio decreto-legge  n.
692/1923, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079.
  La  legge  n.  409/1998  che contiene,  pertanto,  il  nuovo  testo
dell'art. 5-bis, sopra richiamato,  innova completamente, solo per le
imprese  industriali,   le  modalita'   per  il  ricorso   al  lavoro
straordinario.  Non si  riferisce, quindi,  alle aziende  agricole, a
quelle commerciali, artigiane, del  credito e dell'assicurazione, per
le  quali  continua a  trovare  applicazione  la normativa  del  1923
modificata  dall'art.  13,  della   legge  n.  196/1997,  secondo  le
osservazioni sopra indicate.
  A tale  proposito, la nuova  disciplina, dispone il rispetto  di un
periodo massimo  di ricorso al  lavoro straordinario, che  non potra'
superare, in assenza  di disciplina collettiva, il limite  di 250 ore
annue  e 80  ore trimestrali.  Piu'  in particolare,  i nuovi  limiti
legali sopra  richiamati, entro cui  deve essere contenuto  il lavoro
straordinario,  operano esclusivamente  nel  caso in  cui manchi  una
disciplina  collettiva,  la quale  preveda  tetti  orari superiori  o
inferiori a quelli legislativamente  stabiliti, oppure individui casi
o   ipotesi  specifici   in   cui  possa   essere  espletato   lavoro
straordinario, sempre  nel rispetto  del principio  di "contenimento"
introdotto  dall'art.  1,  comma  2, significando,  peraltro,  che  i
contratti  integrativi  dovranno  rispettare  i  tetti  eventualmente
fissati dalla contrattazione nazionale.
  Il comma 3, dell'art. 1,  della legge n. 409/1998 prevede, altresi'
ulteriori   ipotesi  nelle   quali  si   puo'  ricorrere   al  lavoro
straordinario  al   di  la'  dei  limiti   quantitativi  indicati  in
precedenza  e   fatte  sempre  salve  le   diverse  previsioni  della
contrattazione collettiva. Si tratta, cioe', di fattispecie oggettive
che, per loro natura, non  possono essere assoggettate a limiti orari
predeterminati.
  La norma prevede infatti, che lo straordinario "e' inoltre ammesso"
in relazione a:
  a)   "casi  di   eccezionali   esigenze   tecnicoproduttive  e   di
impossibilita'  di  fronteggiarle  attraverso l'assunzione  di  altri
lavoratori":  trattasi delle  ipotesi  che secondo  il vecchio  testo
dell'art.  5-bis  (comma  1)   legittimavano  il  ricorso  al  lavoro
straordinario oltre le 48 ore settimanali. Tale esecuzione per essere
consentita, deve  pero' essere giustificata oltreche'  da esigenze di
carattere eccezionale,  dall'impossibilita', per l'impresa,  di farvi
fronte  attraverso  l'assunzione  di altri  lavoratori.  Quest'ultima
condizione riveste importanza primaria  e determinante, nel senso che
la  sua  mancanza  porta  al  divieto  della  esecuzione  del  lavoro
straordinario;  infatti,  le  maggiori  esigenze  tecnico  produttive
dell'azienda potranno  in tal caso essere  egualmente soddisfatte con
l'osservanza  dell'orario  normale   ove  l'azienda  stessa  provveda
all'assunzione di altro personale;
  b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro ad
orario normale costituisce un pericolo o un danno alle persone o alla
produzione (es.  cambio turno): trattasi  delle ipotesi per  le quali
l'art. 7 del  regio decreto-legge n. 692/1923 e l'art.  11, del regio
decreto  n.  1955/1923  gia'  consentono il  superamento  del  limite
dell'orario normale;
  c)  eventi   particolari,  come  mostre,  fiere   e  manifestazioni
collegate   all'attivita'   produttiva,   nonche'   allestimento   di
prototipi,   modelli   o   simili,   predisposti   per   le   stesse,
preventivamente comunicati agli uffici  competenti ai sensi dell'art.
19, della legge  7 agosto 1990, n. 241, come  sostituito dall'art. 2,
comma 10,  della legge 24  dicembre 1993, n.  537, e, in  tempo utile
alle rappresentanze sindacali in azienda.
  Oltre   agli  eventi   sopra   indicati,  il   ricorso  al   lavoro
straordinario  potra'  avvenire anche  in  presenza  di altri  eventi
particolari individuati dai  contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.
 4. Obblighi di comunicazione.
  a) La nuova  normativa relativa a detto  settore prevede, pertanto,
l'obbligo di  informazione, entro  il termine  di 24  ore dall'inizio
delle  prestazioni di  lavoro  straordinario in  caso di  superamento
delle  45 ore  settimanali,  alla Direzione  provinciale del  lavoro,
Servizio   ispezione   del   lavoro,    cui   spetta   la   vigilanza
sull'osservanza delle norme contenute nel decreto stesso.
  Nel caso in  cui la durata di detto termine  coincida con un giorno
festivo, ovvero una giornata non  lavorativa, il termine delle 24 ore
deve intendersi prorogato al successivo primo giorno lavorativo.
  E' da  precisare che, al di  la' della comunicazione, il  regime di
straordinario e' determinato, come gia' del resto in precedenza si e'
avuto modo di far rilevare, dal superamento delle 40 ore settimanali.
Invece, nei casi in cui i contratti riferiscono l'orario normale alla
durata  media delle  prestazioni  in un  periodo plurisettimanale,  i
termini e  le modalita' per  la comunicazione verranno  stabiliti con
apposito decreto, da emanarsi entro il 28 febbraio 1999.
  Allo scopo di consentire all'organo  ispettivo di espletare in modo
proficuo  la  vigilanza ad  esso  demandata  appare evidente  che  la
comunicazione  dovra'   contenere  tutti   gli  elementi   utili  che
consentano, indipendentemente da una verifica in loco, di rilevare il
rispetto di  quanto previsto dalla normativa;  l'obbligo consistera',
quindi, nella  sola indicazione del  numero dei lavoratori  che hanno
superato  la  45 ora.  In  caso  di comunicazioni  carenti,  l'organo
ispettivo potra' avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 4, della
legge n. 628 del 1961, che, come e' noto, gli attribuisce la facolta'
di  chiedere notizie  concernenti  l'applicazione  degli istituti  di
legislazione sociale.
  b) Indipendentemente  dalla durata delle  prestazioni straordinarie
effettuate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, della norma in
considerazione, il datore di lavoro  deve dare comunicazione entro 24
ore dall'inizio  di tali  prestazioni, alle  rappresentanze sindacali
unitarie,  ovvero  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e,  in
mancanza, alle  associazioni territoriali di categoria  aderenti alle
confederazioni dei  lavoratori comparativamente  piu' rappresentative
sul piano nazionale.
 5. Sistema sanzionatorio.
  Il comma 4, dell'art. 1, della legge n. 409/1998 indica le sanzioni
amministrative  in  caso  di  violazione delle  norme  in  argomento,
stabilite in misura  variabile (gli importi sono  stati maggiorati in
sede  di conversione  del  decreto n.  335/1998)  dalle 100.000  alle
300.000  lire  per  ogni  singolo  lavoratore  utilizzato  in  lavoro
straordinario  oltre  i limiti  temporali  e  al  di fuori  dei  casi
previsti dalla legge.
  Operativamente, e' da ritenersi  che si ricorrera' all'applicazione
delle suddette sanzioni allorche' il datore di lavoro:
    a) in assenza di disciplina contrattuale:
  abbia  fatto  superare  il  limite  delle  80  ore  di  prestazioni
straordinarie nel corso di ciascun trimestre solare;
  abbia  fatto  superare  il  limite delle  250  ore  di  prestazioni
straordinarie nel corso di ciascun anno solare;
  b) in presenza  di disciplina contrattuale, con  limiti superiori a
quelli legali:
  abbia   fatto  superare   i   limiti   stabiliti  dalla   normativa
contrattuale;
  c) in presenza  di disciplina contrattuale, con  limiti inferiori a
quelli legali:
    abbia fatto superare i limiti legali;
  d)  in  presenza di  disciplina  contrattuale  che preveda  casi  o
ipotesi di espletamento di lavoro straordinario:
  abbia fatto  superare il  limite delle  80 ore  trimestrali, ovvero
delle 250 ore  annuali di prestazioni di lavoro  straordinario, al di
fuori dei casi o ipotesi previsti dalla contrattazione stessa;
  e) abbia fatto  eseguire il lavoro straordinario al  di fuori delle
previsioni di cui all'art. 1, comma 3.
  La sanzione, articolata fra un minimo ed un massimo e proporzionata
al solo  numero dei  lavoratori interessati alla  violazione, risulta
strutturata in  modo sostanzialmente diverso da  quello in precedenza
applicabile  (art.  2,  decreto  legislativo  n.  758  del  1994)  e,
comunque,   non   desta   dubbi  interpretativi   circa   l'ammontare
dell'importo  pagabile in  misura  ridotta  (L. 100.000),  risultando
infatti agevole l'applicazione della procedura prevista dall'art. 16,
della legge n. 689/1981.
  Le  sanzioni amministrative  di cui  sopra si  applicano unicamente
alle imprese  industriali, cui e'  riferito il novellato  art. 5-bis,
del regio  decreto-legge n. 692  del 1923.  Per gli altri  settori di
lavoro, regolamentati dalla  disciplina di cui all'art.  5, del regio
decreto-legge n. 692/1923 (come  modificato dall'art. 13, della legge
n.  196  del  1997)  che consente,  in  aggiunta  all'orario  normale
massimo, un periodo di lavoro straordinario che non superi le due ore
al giorno e le dodici ore settimanali, troveranno invece applicazione
le  sanzioni  previste  dall'art.   3,  del  decreto  legislativo  n.
758/1994,  che ha  sostituito l'art.  9, del  regio decreto-legge  n.
692/1923, nonche'  quelle contemplate dall'art.  17, lettere b)  e c)
del  regolamento di  cui  al regio  decreto n.  1955  del 1923,  come
novellato dall'art. 4, del decreto legislativo n. 758/1994.
  Si fa  comunque presente che, non  avendo l'art. 13 della  legge n.
196 del 1997, nel modificare il precetto di cui all'art. 1, del regio
decreto-legge n. 692/1923 (orario massimo normale settimanale da 48 a
40 ore) richiamato le sanzioni  previste dal suddetto decreto, questo
Ministero  non manchera'  di  interessare il  Ministero  di grazia  e
giustizia   al    fine   di    acquisire   il   parere    in   ordine
all'applicabilita', in  caso di  violazione della nuova  normativa in
materia  di   orario  di   lavoro,  di   sanzioni  che   erano  state
espressamente  stabilite   a  tutela  di  un   precetto  diversamente
formulato.
  Infine, per  quanto riguarda  la mancata o  ritardata comunicazione
del  ricorso  al lavoro  straordinario,  eccedente  la 45  ora,  alla
Direzione   provinciale  del   lavoro,   non   sussistendo  piu'   la
disposizione speciale disciplinata dall'abrogato art. 5-bis, trovera'
applicazione la norma  piu' generale prevista dall'art.  9, del regio
decreto-legge 692/1923, sostituita a sua volta, dall'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo n. 758/1994.
  Si fa, pertanto, riserva di impartire eventuali ulteriori direttive
relative ai riflessi operativi della questione rappresentata.
 6. Destinazioni delle sanzioni amministrative.
  In  merito  alla  destinazione  delle  sanzioni  amministrative  in
questione, per  effetto della  depenalizzazione operata ai  sensi del
decreto legislativo n.  758/1994, si rinvia al  telex prot. VII/2/381
del 24 aprile  1995, con il quale e' stato  stabilito che le sanzioni
amministrative per violazioni depenalizzate ex decreto legislativo n.
758/1994  devono essere  destinate  all'Erario -  capo VIII  capitolo
2301.  Pertanto, conformemente  a quanto  disposto con  circolare del
Servizio centrale I.L.  n. 53 del 3 febbraio 1998,  il codice tributo
da attribuire  alle sanzioni in  questione e' il 741T,  attraverso il
quale le stesse vengono riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui
all'art.  1, comma  7,  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito  nella legge  19  luglio  1993, n.  236.  Tali somme,  per
espressa previsione  dell'art. 1, comma  2, della legge  n. 409/1998,
sono  finalizzate  "al  finanziamento  delle misure  di  riduzione  e
rimodulazione  delle  aliquote  contributive previste  dall'art.  13,
della legge n. 196/1997, allo scopo di favorire riduzioni dell'orario
di lavoro ed il ricorso al parttime".
  La  presente  circolare, considerata  la  rilevanza  che riveste  a
livello nazionale, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
                                               Il Ministro: Bassolino