Esaminata la domanda presentata dai comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano, dalla Comunita' montana Colline del Fiora, dalla Conf.ne naz.le Coltivatori diretti, dall'Unione provinciale agricoltori, e dalla Confederaz. italiana agricoltori - fatta propria dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, e correlata dal parere favorevole della regione Toscana - intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sovana"; Viste le risultanze della pubblica audizione concernenti la domanda predetta, tenutasi a Sovana (Grosseto), il 20 maggio 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 21 gennaio 1999, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sovana" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sovana" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato. Per le prime tre tipologie, in luogo della indicazione rosso, e' consentita, quando ricorrono i requisiti di cui al successivo articolo, la menzione dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.