IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO (ART. 5 LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 - ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 1 OTTOBRE 1998 N. 2853) Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1 ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale e' nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1 ottobre, ed in particolare i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, della provincia di Lucca e i comuni di Prato e di Montemurlo della provincia di Prato; Visto l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza secondo cui il commissario delegato adotta d'intesa con la competente autorita' di bacino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 8 ottobre 1998, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle intrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica nel limite delle disponibilita' della somma di lire 15 miliardi stanziata all'art 3, comma 1; Considerato che nel suddetto piano possono essere ricompresi e attuati con le procedure e deroghe di cui alla stessa ordinanza n. 2853/98 ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di prevenzione del rischio; Considerato altresi' che in base all'art. 1, comma 3, nello stesso piano possono essere comprese le opere necessarie alla scala di bacino idrografico, ancorche' ricadenti in comuni diversi da quelli individuati all'art 1, comma 2, a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi, individuando gli enti attuatori; Visto che il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, al recupero delle condizioni di agibilita' e funzionalita' delle infrastrutture pubbliche nonche' alla salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, alla rimozione del pericolo e di prevenzione del rischio; Ritenuto necessario in analogia con le disposizioni adottate per gli eventi alluvionali del giugno e del novembre 1996 e conformemente al modello Versilia di stabilire termini rigorosi per la consegna e l'esecuzione dei lavori, allo scopo di assicurare la messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali attraverso la tempestiva realizzazione degli interventi; Ritenuto pertanto di stabilire il termine di novanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile per la consegna dei lavori e il termine di nove mesi successivi alla consegna per il completamento delle opere; Considerato che il piano prevede in conformita' all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2853/1998 gli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture diretti a soddisfare le priorita' segnalate dai sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali oggetti della stessa ordinanza, finanziate con i fondi di cui all'art. 3; Considerato altresi' che il piano comprende in conformita' all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2853/1998 ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali; Visto che il piano suddiviso in gruppi di intervento omogenei per finanziamento evidenzia, per tutte le tipologie di intervento consid- erate, che l'elenco di priorita' ivi definito e' funzionale esclusivamente all'attuale disponibilita' finanziaria, mentre l'opera di ricostruzione delle condizioni di normalita' necessita di ulteriori interventi e disponibilita' finanziarie; Ravvisata la necessita' di procedere all'approvazione del primo stralcio del piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, nel rispetto dello stanziamento di lire 15 miliardi di cui all'art. 3, comma 1; Considerato che l'individuazione degli enti attuatori risulta dal piano degli interventi allegato alla presente ordinanza; Vista l'intesa dell'autorita' di bacino di cui alla nota n. 2961 di prot. dell'1 dicembre 1998; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; O R D I N A: 1. e' approvato il piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica previsto all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1 ottobre 1998 allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale. 2. Gli interventi compresi nel piano per i motivi di cui in narrativa sono dichiarati urgenti ed indifferibili. 3. Il piano e' trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 2853/1998. 4. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere sono completate entro i successivi nove mesi. 5. Successivamente alla presa d'atto, gli enti attuatori provvedono all'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi. A tal fine i medesimi applicano, sia relativamente alla progettazione che all'affidamento dei lavori, le deroghe e le procedure di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2853/1998. 6. Con successiva ordinanza il commissario dispone in ordine ai rapporti con gli enti attuatori relativamente all'attuazione del pi- ano e alla verifica degli adempimenti di competenza degli enti medesimi. 7. La presente ordinanza e' pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale della regione e comunicata ai sindaci dei comuni interessati. Firenze, 4 dicembre 1998 Il presidente: CHITI