LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del Ministero  della sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata  "Antacal ''mite''"  a base  di amlodipina  della societa'
Errekappa Euroterapici  S.p.a., con sede in  Milano, nella confezione
28  compresse 5  mg,  A.I.C. n.  027461019,  risulta classificata  in
classe c);
  Vista la domanda del 25 febbraio 1998 con cui la societa' Errekappa
Euroterapici S.p.a.,  chiede la riclassificazione in  classe a) della
specialita'   medicinale   denominata   "Antacal   ''mite''",   nella
confezione  sopra  indicata, al  prezzo  al  pubblico di  L.  30.800,
allineandola a  quella della confezione  14 compresse da 10  mg della
medesima specialita' medicinale;
  Vista  la  domanda  del  25 febbraio  1998  presentata  all'ufficio
valutazione ed immissione in  commercio di specialita' medicinali con
cui la  societa' Errekappa Euroterapici S.p.a.,  chiede di modificare
la denominazione della specialita' medicinale da "Antacal ''mite'' ad
"Antacal ''5''" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.
540/1992;
  Visto  il provvedimento  prot. n.  800/AIC/8853 del  5 maggio  1998
relativo  alla pratica  n.  NOT/98/204,  dell'ufficio valutazione  ed
immissione in commercio di specialita' medicinali del Ministero della
sanita',  con cui  l'ufficio  sopra citato,  ritiene perfezionata  la
procedura prevista ai sensi  dell'art. 12-bis del decreto legislativo
n. 178/1991 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 44/1997;
  Vista la domanda  del 30 giugno 1998 con cui  la societa' Errekappa
Euroterapici  S.p.a.,  chiede,  ad   integrazione  della  domanda  di
riclassificazione in classe a)  della specialita' medicinale "Antacal
''5''" del 27 febbraio 1998,  che il prezzo applicato alla confezione
28 compresse da 5 mg di tale prodotto sia di L. 36.000;
  Considerato  che  la  specialita'  medicinale  denominata  "Antacal
''5''"  presenta   lo  stesso  principio  attivo,   la  stessa  forma
farmaceutica,  lo stesso  dosaggio  e la  medesima confezione,  della
specialita'  medicinale "Norvasc  5" della  societa' Pfizer  italiana
S.p.a.;
  Vista  la  propria  deliberazione,   assunta  nella  seduta  del  9
settembre 1998, con la quale e' stato espresso parere favorevole alla
classificazione in  classe a)  della specialita'  medicinale "Norvasc
5", nella  confezione 28compresse da  5 mg,  al prezzo di  L. 36.000,
I.V.A. compresa,  a condizione  che la  societa' invii  mensilmente i
dati  di vendita  dei prodotti  a  base di  amlodipina nelle  diverse
confezioni, riservandosi di riesaminare  la questione, sulla base dei
dati forniti, per  verificare se si saranno  realizzate le condizioni
di  risparmio   per  il   Servizio  sanitario   nazionale,  derivanti
dall'orientamento delle  prescrizioni sulla confezione da  5 mg della
specialita' medicinale "Norvasc 5";
  Vista la propria deliberazione assunta  nella seduta del 14 ottobre
1998  con  la   quale  e'  stato  espresso   parere  favorevole  alla
classificazione di  classe a)  della specialita'  medicinale "Antacal
''5''",  nella confezione  28  compresse da  5 mg,  al  prezzo di  L.
36.000, I.V.A.  compresa, applicando gli stessi  criteri definiti per
l'identica confezione  della specialita'  "Norvasc 5"  della societa'
Pfizer italiana S.p.a.;
  Vista la  nota prot. n.  F.800/Uff.XI/AG.3777 del 17  novembre 1998
del  Ministero  della sanita',  con  cui  si comunica  alla  societa'
Errekappa Euroterapici  S.p.a. il deliberato della  Commissione unica
del farmaco assunto  nella seduta del 9 settembre  1998, in relazione
alla domanda di riclassificazione di detta specialita' medicinale;
  Vista  la  comunicazione  del   18  novembre  1998  della  societa'
Errekappa Euroterapici S.p.a., con cui la medesima prende formalmente
atto della suddetta deliberazione assunta dalla Commissione unica del
farmaco nella seduta del 9  settembre 1998, in relazione alla domanda
di riclassificazione  obbligandosi nei confronti del  Ministero della
sanita' ad inviare mensilmente i dati  di vendita dei prodotti a base
di  amlodipina nelle  diverse confezioni  per verificare  l'effettivo
risparmio   per    il   Servizio   sanitario    nazionale   derivanti
dall'orientamento delle prescrizioni sulla confezione da 5 mg;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita' medicinale  denominata "ANTACAL  ''5''", a  base di
amlodipina, della societa' Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in
Milano, e' classificata in classe a)  ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24  dicembre 1993, n. 537, nella  confezione 28 compresse
da  5  mg, A.I.C.  n.  027461019,  al  prezzo  di L.  36.000,  I.V.A.
compresa, alle condizioni indicate nel preambolo.