(parte 1)
                    IL DIRIGENTE GENERALE
               DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
          DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
   Visto  il  decreto  ministeriale  7  luglio  1960,  n. 1235, e gli
aggiornamenti  successivi,  recante  norme  per  la   costruzione   e
l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo
e collegamento temporaneo dei veicoli;
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione per le
Funicolari aeree e terrestri con il voto n. 17 del 12 dicembre 1996;
   Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  1998,  n.  400,   che
disciplina,  mediante  norme  generali,  la costruzione e l'esercizio
delle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate  al
trasporto di persone;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica, n. 202 del 24
aprile 1998;
   Ritenuta la necessita' di adeguare le norme per la  costruzione  e
l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo
e collegamento temporaneo dei veicoli;
   Espletata  la  procedura  di  informazione  in  ottemperanza degli
obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva 83/189/CEE;
                             Adotta
le seguenti "Prescrizioni tecniche speciali per le  funivie  monofune
con  movimento  unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei
veicoli":
                            PARTE 1
              OGGETTO E SCOPO DELLE PRESCRIZIONI
1.1.1 Le presenti Prescrizioni Tecniche  Speciali  (che  verranno  di
seguito  chiamate  per  brevita'  P.T.S.)  si  applicano alle funivie
monofune con movimento unidirezionale            continuo  e  veicoli
temporaneamente  collegati  alla  fune  portante-traente  previste al
comma 1.1 lettera c) dell'articolo 1 del vigente Regolamento Generale
per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al
trasporto di persone di seguito  chiamato  per  brevita'  Regolamento
Generale.
1.1.2    Le  presenti P.T.S. si applicano agli impianti nuovi ed alle
varianti costruttive di quelli esistenti,  cosi'  come  definite  dal
comma  2  del  decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985 (G.U. n.
26 del 31.01.85), e di seguito citato D.M. 23/85.
1.1.3 Scopo delle P.T.S. e' quello di costituire  una  rielaborazione
organica  della  preesistente  normativa,  aggiornata  allo  standard
costruttivo italiano determinato dal progresso  tecnico  verificatosi
nel  settore delle funicolari aeree e terrestri in servizio destinate
al trasporto di persone nonche' ai criteri adottati  dalle  normative
CEN in via di completamento; tali P.T.S. vanno, pertanto, considerate
come  un  "testo  unico"  che riassume ed annulla tutte le precedenti
disposizioni  emanate  in  materia,   tranne   quelle   espressamente
richiamate nel testo.
1.1.4  Il  progetto,  la costruzione e l'esercizio degli  impianti in
argomento eseguiti secondo:
  - il Regolamento Generale, nonche' le presenti P.T.S.;
  - le P.T.S. relative alle parti elettriche degli impianti funiviari
che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Dipartimento  dei  Trasporti  ad  Impianti   Fissi,   in   esecuzione
dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale;
  -  per quanto non contenuto nelle citate P.T.S. le norme generali e
particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine,  i
collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici;
  - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria;
  - le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione - D.T.T., per le parti elettriche;
possono  essere ritenuti sufficienti a far presumere la realizzazione
e la gestione degli impianti "a  regola  d'arte",  per  garantire  la
sicurezza  delle  persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che
possono  derivare  dall'esercizio  degli  stessi   nelle   condizioni
ragionevolmente   prevedibili,   poiche'  nessuna  norma  per  quanto
accuratamente studiata puo' garantire in modo assoluto  la  sicurezza
sopra citata.
1.1.5 Alle P.T.S. non potranno essere accordate deroghe se non in via
del  tutto  eccezionale,  sempreche' il progettista ne giustifichi la
assoluta necessita' e dimostri che non  possono  derivarne  riduzioni
del livello di sicurezza.
1.1.6  Soluzioni tecniche innovative potranno essere ammesse, purche'
il progettista dimostri che il livello di sicurezza  offerto  non  e'
inferiore  a  quello  desumibile  dalle  P.T.S..  fornendo anche, ove
ritenuto  necessario  dal  progettista  stesso  o  dall'Autorita'  di
vigilanza,  i dati di una probante sperimentazione. Per soluzioni in-
novative  gia'  eventualmente  realizzate  all'estero,  la   predetta
sperimentazione   potra'  avvalersi  dell'acquisizione  di  tutte  le
esperienze e le informazioni relative all'esercizio gia' svolto.
1.1.7 Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad  una
norma  armonizzata,  ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio Economico  Europeo,  qualora  dette
specifiche  garantiscano,  per  i  singoli componenti dell'impianto e
comunque  per  l'insieme  dell'impianto  funiviario,  un  livello  di
sicurezza equivalente a quello richiesto dal presente  Decreto.  Tale
equivalenza  sara'  accertata  dal  Ministero  dei  Trasporti e della
Navigazione.
1.2 Documentazione tecnica.
1.2.1 Al fine di un preventivo  giudizio  sull'ammissibilita'  dl  un
impianto   o  di  una  speciale  soluzione  tipologica,  puo'  essere
presentato  il  solo  progetto  preliminare  (di  massima)  ai  sensi
dell'articolo  4  del  Reg.  Gen.;  tale  progetto  deve  definire le
caratteristiche qualitative  e  funzionali  delle  opere  nonche'  il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire;  l'eventuale  giudizio  favorevole  non comporta il rilascio
dell'approvazione o del nulla osta di cui all'articolo 3 del  decreto
presidente  della  repubblica  11/7/80 N 753, di seguito indicato con
DPR 753/80.
1.2.2 Il progetto preliminare (di massima) deve essere  composto  dai
seguenti  elaborati  tecnici  progressivamente  numerati nel seguente
ordine:
  1) relazione  tecnica  generale  illustrativa  della  scelta  delle
soluzioni    prospettate    e   contenente   la   descrizione   delle
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche, eventualmente
speciali,  dell'opera  da  realizzare;  nella  relazione   si   fara'
riferimento   alla   rispondenza  alle  norme  in  vigore  ovvero  si
formulera' giustificata richiesta di deroga;
  2) planimetria e profilo lungitudinale,  nelle  scale  idonee  alla
formulazione del giudizio;
  3)  disegni  di insieme quotati, anche schematici, delle stazioni e
delle opere di linea, ed eventualmente di  dettaglio  per  componenti
specifici,  atti ad illustrare le particolarita' dell'impianto ovvero
di speciali soluzioni proposte;
  4) il calcolo delle configurazioni, delle funi, la  loro  verifica,
nonche'  il  calcolo dei parametri fondamentali per la determinazione
della velocita' e delle prestazioni e limiti di impiego nonche' delle
eventuali   specifiche   caratteristiche   di    funzionamento    che
caratterizzano l'impianto o le particolari soluzioni proposte;
  5) il programma per le operazioni di soccorso;
  6) l'elenco degli eventuali attraversamenti con gli elementi per la
formulazione del giudizio di ammissibilita';
  7)  la  documentazione  relativa  alle  indagini  effettuate in via
preliminare, da un organismo  pubblico  o  privato  specializzato  in
materia,  per  accertare che la zona del terreno interessato, ai fini
della stabilita' delle opere e della sicurezza  dell'esercizio,  sia,
per  caratteristiche  naturali  o  per  opere artificiali, immune dal
pericolo di frane o valanghe.
1.2.3   Il   progetto   definitivo   (generale)   deve    individuare
compiutamente  l'opera  nelle  sue  linee  generali  e negli elementi
costitutivi, deve illustrarne  le  caratteristiche  funzionali  e  le
prestazioni   in   relazione  alle  esigenze  da  soddisfare  e  deve
evidenziare  tutte  le  caratteristiche  significative  ed i principi
seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale  fine  esso
deve  essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente
numerati nel seguente ordine:
  1)  relazione  tecnica  generale  riferita   all'intero   impianto,
riportante   anche   in   forma  schematica  le  sue  caratteristiche
principali ed illustrante le specifiche costruttive ed  i  limiti  di
impiego  dei  suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni
previste; ove ricorra la necessita' si fara' esplicitamente  menzione
a   richiesta   di  eventuali  deroghe  da  giustificare  con  idonea
documentazione  da  produrre   separatamente;   la   relazione   deve
comprendere  altresi'  l'elenco  dei  materiali con le specificazioni
impegnative delle loro caratteristiche nonche' l'indicazione della  o
delle  ditte  costruttrici  con la dimostrazione della loro capacita'
tecnica;
  2) dichiarazione del progettista in cui si attesta  che,  ai  sensi
del Regolamento Generale, il progetto e' stato redatto seguendo:
   -  le  prescrizioni  del Regolamento Generale, nonche' le presenti
P.T.S.;
   - le P.T.S relative alle parti elettriche degli impianti funiviari
emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione -  D.T.T.  in
esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale;
   - per quanto non contenuto nelle citate P.T.S. le norme generali e
particolari  vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i
collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici:
   - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria;
   - le altre disposizioni emanate  dal  Ministero  dei  Trasporti  e
della Navigazione - D.T.T., per le parti elettriche;
  3)   corografia   in  scala  non  minore  di  1:25.000  della  zona
interessata dall'impianto, con l'indicazione del  tracciato  o  degli
eventuali altri impianti limitrofi;
  4)   elenco   degli   attraversamenti  (strade,  impianti  a  fune,
elettrodotti ecc.) con la relativa documentazione tecnica;
  5)  due  profili  longitudinali  della  linea  rilevati   sull'asse
dell'impianto,  uno  in  scala  1:5.000  e l'altro in scala 1:500; su
quest'ultimo  profilo  deve   essere   indicato   anche   l'andamento
trasversale  del terreno mediante rilievo dei punti situati tre metri
a destra e tre metri a sinistra  dell'asse  dell'impianto  e  debbono
essere  riportate,  per  le  singole campate, le configurazioni della
fune portante-traente atte a determinare sia i franchi minimi che  le
altezze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve
essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato
dall'ingegnere  o  dal geometra che ne ha effettuato il rilevamento e
che, pertanto, se ne assume la piena responsabilita';  detto  profilo
deve essere altresi' controfirmato dal progettista:
  6) rappresentazione schematica, in scala opportuna, delle stazioni,
con   indicazione  dei  dispositivi  di  alimentazione,  azionamento,
trazione, frenatura e tensione del veicolo e dei sostegni di linea:
  7)  calcoli  relativi  alla  configurazione   delle   funi,   nelle
condizioni piu' significative, e relative verifiche:
  8)   documentazione   relativa  alle  indagini  effettuate  in  via
preliminare, per accertare che la zona del  terreno  interessata,  ai
fini  della  stabilita' delle opere e della sicurezza dell'esercizio,
sia ­ per caratteristiche naturali o opere artificiali -  immune  dal
pericolo  di  frane  o  valanghe;  a tal fine deve essere prevista la
documentazione seguente:
   8-1) relazione geologica e geotecnica  con  la  dimostrazione,  ai
sensi della legge 2.2.1964, n.74, e delle relative norme tecniche em-
anate   dal  Ministero  dei  LL.PP.,  della  stabilita'  dei  terreni
interessati dall'impianto e, in particolare, delle  fondazioni  delle
stazioni,  dei  sostegni  e  delle  altre  eventuali  opere di linea,
rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto  stesso  quanto  a
quelle  derivanti  dalla  natura  e  dalla  consistenza  dei terreni,
nonche' da eventi di natura geologica od idrogeologica tenuto  conto,
quando ricorra il caso, di eventuali azioni sismiche:
   8-2)  relazione del progettista, basata su documenti rilasciati da
un organismo pubblico o da professionista specializzato  in  materia,
attestante  che il tracciato dell'impianto e, in particolare, le zone
ove verranno ubicate le stazioni, i sostegni  e  le  altre  eventuali
opere  di linea sono immuni, per ubicazione naturale o per effetto di
idonee opere  di  protezione,  dai  pericoli  derivanti  da  frane  o
valanghe;
  9)  programma  dettagliato  per  le operazioni di soccorso in linea
comprendente i mezzi, i metodi ed i tempi per  lo  svolgimento  delle
operazioni    con    l'indicazione    impegnativa   delle   eventuali
organizzazioni che possono fornire il loro aiuto;
10) uno o piu' fascicoli illustranti in modo  compiuto  gli  elementi
costitutivi   dell'impianto   in   relazione   alle   caratteristiche
costruttive e di  funzionamento,  nonche'  le  relative  verifiche  a
dimostrazione   dei   risultati   finali  dei  calcoli  di  verifica,
raffrontati con i limiti prescritti;
11) disegni principali e schemi funzionali, redatti in formato UNI A4
ovvero nA4, che devono riferirsi a:
  - disegni quotati delle strutture di stazione di  linea  e  veicoli
(in scala non minore di 1:100);
  -  disegni  quotati  dei dispositivi e meccanismi importanti per la
sicurezza delle persone e per la regolarita' dell'esercizio;
  - schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi
frenanti e di tensione, ove esistano;
  - schemi funzionali dell'impianto  elettrico  riportanti  anche  il
sistema  di  alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia,
redatti  secondo  le  specifiche  norme  emanate  dal  Ministero  dei
Trasporti e della Navigazione;
  -  ogni  ulteriore  elemento  che  il progettista ritenga utile per
illustrare l'opera.
1.2.4 Il progetto esecutivo, oltre a quanto previsto al punto  1.2.3,
deve    comprendere   gli   elaborati   necessari   per   l'effettiva
realizzazione dell'opera, i calcoli di verifica dimensionale di tutte
le strutture, nonche' i disegni di insieme e di dettaglio relativi.
1.2.5  La  richiesta  di  eventuali deroghe alla normativa tecnica di
sicurezza  deve  essere  adeguatamente  motivata,  supportandola  con
idonea  documentazione  concernente  l'esito favorevole di esperienze
fatte su altri impianti, anche all'estero, o su modelli  sperimentali
a cura del costruttore, ovvero da soddisfacenti analisi teoriche.
1.2.6  Qualora nell'impianto sia prevista l'introduzione di tipologie
costruttive, di soluzioni tecniche d'insieme o  di  parti  componenti
(meccaniche,  elettriche,  etc.)  di nuova concezione, ovvero di tipo
mai prima adottato nel territorio nazionale,  il  progettista  stesso
dovra'  farne  esplicita  menzione, inserendo nel progetto definitivo
uno specifico capitolo contenente i relativi elaborati  illustrativi,
con  tutte  le  informazioni  sull'esito  di  analoghe  realizzazioni
all'estero o sulle esperienze effettuate dal costruttore con  modelli
sperimentali,  con i calcoli di verifica ed i disegni dei particolari
costruttivi;  per  le  apparecchiature  elettriche  dovranno   essere
inoltre    presentati    gli    schemi   funzionali   delle   singole
apparecchiature con allegate legenda e relazioni illustrative.
1.2.7 Tutti gli elaborati relativi al progetto di una funivia debbono
essere  redatti  in  lingua   italiana   e   firmati   dall'ingegnere
progettista  della  funivia, controfirmati dall'esercente nonche' dal
costruttore dell'impianto nel caso di progetto definitivo e di quello
esecutivo; la documentazione relativa  ai  sottosistemi  puo'  essere
firmata  anche dagli eventuali progettisti specializzati che ne hanno
curato la specifica progettazione. Il progettista della funivia e  la
ditta  costruttrice dell'impianto devono documentare la competenza ed
esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.
1.3 Esame del progetto
1.3.1 Il progetto definitivo deve  essere  sottoposto  all'esame  del
D,T.T.  secondo  le  procedure  appresso  indicate  e  su di esso, se
ritenuto meritevole, sara' espresso il nulla-osta nei riguardi  della
rispondenza  alle  norme tecniche di sicurezza per l'approvazione del
progetto.  Di  norma,    solo  nel  caso  in   cui   siano   previste
caratteristiche innovative il D.T.T. estendera' il suo esame anche al
progetto    esecutivo    (comprendente    particolari   costruttivi),
limitatamente  alla  parte  relativa   alle   suddette   innovazioni,
esaminando   lo   specifico   capitolo   richiesto  al  punto  1.2.6,
sottoponendo se ritenuto necessario, i relativi elaborati  al  parere
della Commissione F.A.T.
1.3.2  Il  progetto esecutivo, da presentare ai competenti uffici del
D.T.T. unitamente al progetto definitivo, e' di norma acquisito  agli
atti  dei  suddetti  uffici senza alcun esame, qualora il progettista
attesti, mediante dichiarazione formale:
  a) che i particolari costruttivi in esame sono  identici  a  quelli
installati in altri analoghi recenti impianti realizzati dallo stesso
costruttore;  nel  caso  vengano invece adottati elementi differenti,
sempreche' le differenze siano di scarsa rilevanza, quanto meno sotto
il profilo funzionale, ne dovra' essere dimostrata l'equivalenza;
  b) che comunque tali particolari, specialmente quelli contro la cui
rottura  non  esistono,  nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici
atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori  (articolo 6 comma 4 del
Regolamento Generale),  sono  stati  progettati  e  dimensionati  nel
rispetto  oltreche' delle specifiche norme tecniche in vigore per gli
impianti  funiviari,  di  tutti  gli  insegnamenti  ed   i   principi
dell'arte, nonche' delle norme ufficiali esistenti per altri settori,
quando applicabili;
  c)  che  le  prestazioni  limite,  in  base  alle  quali sono stati
progettati e dimensionati i ripetuti  particolari,  sono  compatibili
con quelle previste dall'impianto in esame.
  Resta  comunque  salva  la  facolta'  del  D.T.T.  di sottoporre al
proprio esame, sistematicamente od a campione, anche il progetto  dei
particolari costruttivi.
1.3.3  Nel  caso  di  varianti  ad  impianti  gia'  in  esercizio, da
modificare od adeguare, gli interventi debbono  essere  descritti  in
apposita relazione, da inserire pure nel progetto definitivo, redatta
e  firmata  dal  Direttore  di  Esercizio,  che  ne dia motivazione e
giudizio di compatibilita' con l'impianto esistente.
                             PARTE 2
                            PROCEDURE
2.1 Procedure
2.1.1  In  merito  alle  procedure  da  seguire   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta  ex  articolo  3  del DPR n.
753/80, valgono i criteri  di  seguito  indicati.  I  progetti  degli
impianti  a  fune, sia per la realizzazione di nuovi impianti che per
l'esecuzione di varianti, sono redatti secondo  quanto  indicato  nei
precedenti   articoli,   devono  essere  presentati  alle  competenti
Autorita' regionali e/o locali (nel numero di copie in  bollo  od  in
carta  semplice  da  esse  richiesto)  e,  per  il  tramite  di  esse
all'Ufficio Speciale  Trasporti  Impianti  a  Fissi  (che  verra'  in
seguito  indicato  come  USTIF)  territorialmente  competente, in tre
copie, in carta semplice, ciascuna  accompagnata  da  un  dettagliato
elenco  degli  elaborati  e  dei  documenti  costituenti il progetto;
l'elenco e' datato e firmato dal legale  rappresentante  dell'azienda
proponente e dal progettista.
2.1.2 Per gli impianti con caratteristiche rispondenti alla normativa
tecnica  prevista dal presente testo, gia' noti al competente USTIF e
favorevolmente  sperimentati  e   privi   di   elementi   innovativi,
l'istruttoria  tecnica deve essere completata presso lo stesso USTIF,
al quale devono essere presentate n. 3 copie del progetto  definitivo
piu'  una  copia del progetto esecutivo: una delle copie del progetto
definitivo  viene   restituita,   in   caso   di   esito   favorevole
dell'istruttoria  tecnica, con l'annotazione relativa al rilascio del
nulla osta tecnico, ex articolo 3 DPR n.    753/80,  alla  competente
autorita'  regionale,  l'altra  deve  essere inviata, per conoscenza,
alla Unita' di Gestione dei Sistemi di Trasporto  ad  Impianti  Fissi
(che verra' in seguito indicato come T.I.F.).
2.1.3  Per  gli  impianti di cui al precedente articolo 2.1.2, ma che
presentano parti innovative come precisato in 1.2.6, ovvero richieste
di deroga alla normativa tecnica  vigente,  il  rilascio  finale  del
nulla-osta  sul  progetto definitivo rimane ancora nelle attribuzioni
dell'USTIF territorialmente competente, che pero' deve provvedere  ad
inviare  alla  T.I.F.  due  copie del progetto, corredate del proprio
parere sullo stesso. La T.I.F., dopo  l'esame  tecnico,  in  caso  di
esito  favorevole  restituira'  una  delle copie del progetto, con il
proprio benestare per quanto attiene alle  parti  innovative  o  alle
richieste  di  deroghe,  all'USTIF  che  provvedera',  a sua volta, a
rilasciare  il  proprio  nulla-osta  sul  progetto   esecutivo   alla
competente autorita' regionale.
2.1.4 Per gli impianti di cui al precedente articolo 2.1.2,  non noti
all'USTIF  territorialmente  competente,  vale  la  stessa  procedura
stabilita al precedente articolo 2.1.3. con la differenza che l'USTIF
deve provvedere ad  inviare  alla  T.I.F.,  oltre  a  due  copie  del
progetto   definitivo,   anche  una  copia  del  progetto  esecutivo,
corredata dal proprio motivato parere sulla situazione geomorfologica
del territorio. La T.I.F., dopo l'esame tecnico, in  caso  favorevole
restituira'  una  copia del progetto, provvista del proprio benestare
all'USTIF, che provvedera' a sua volta a rilasciare il proprio  nulla
osta sul progetto esecutivo alla competente autorita' regionale.
2.1.2  Resta  salva  la  facolta'  della T.I.F. di avocare al proprio
esame i progetti degli impianti di nuova concezione,  o  notevolmente
innovativi,   o   richiedenti   molte   deroghe   ovvero   che,   per
caratteristiche o  problemi  particolari,  debbano  essere  esaminati
direttamente  dalla  stessa  T.I.F.,  chiedendo comunque all'USTIF di
fornire il proprio parere sul progetto, in particolare sul tracciato.
In tal caso vale la stessa procedura stabilita  al  precedente  punto
1.3.
                            PARTE 3
               NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE
3.1 Tracciato e profilo della linea
3.1.1  La  deviazione  planimetrica  massima  della  fune  portante -
traente, di cui all'articolo  7.2  del  Regolamento  Generale,  viene
fissata  in  0,01  rad  per  ogni sostegno, sempreche' siano adottati
necessari accorgimenti costruttivi atti  a  garantire  condizioni  di
passaggio  sulle rulliere con lo stesso livello di sicurezza previsto
per quelle dei rimanenti sostegni non  interessati  alla  deviazione.
Deviazioni  superiori  a 0,01 rad, ma sempre limitate, possono essere
consentite purche' siano adottati idonei provvedimenti  da  esaminare
caso per caso.
3.1.2  La  lunghezza  del tracciato, ai fini di cui all'articolo 7.3,
del Regolamento Generale ed  ai  soli  effetti  delle  operazioni  di
soccorso,  non  deve poter consentire in linea, di norma, la presenza
di piu' di 200 persone per  impianti  a  veicoli  monoposto,  di  250
persone per impianti a veicoli biposto, di 300 persone per impianti a
veicoli triposto, di 350 persone per impianti a veicoli quadriposto e
di   500   persone   per   impianti   a  veicoli  chiusi,  ammettendo
convenzionalmente che risultino le seguenti condizioni di carico:
  1. per gli impianti utilizzati per il trasporto in unico senso:  si
considerano completamente occupati   tutti i veicoli  insistenti  sul
corrispondente ramo;
  2.  per  gli impianti utilizzati per il trasporto nei due sensi: si
considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti  su  un
ramo  e  parzialmente  occupati quelli dell'altro ramo secondo quanto
previsto in progetto e riportato nel regolamento di esercizio.
3.1.3 Il dimensionamento  degli  elementi  costitutivi  dell'impianto
deve  considerare,  di norma, l'occupazione massima convenzionale dei
veicoli disposti su uno o ambedue i rami a seconda che  il  trasporto
sia previsto in uno solo od in ambedue i sensi.
3.1.4  La  pendenza  massima  della  linea, con moto a regime e nelle
ipotesi di carico dell'impianto piu' sfavorevoli, non deve superare i
seguenti valori:  90%  riferito  all'asse  della  fune,  considerando
convenzionalmente  la  massa  dei veicoli a pieno carico (v. articolo
3.19.12)  uniformemente  distribuita  lungo  la  fune  stessa;   100%
riferito  alla  traiettoria  delle  morse,  considerando la massa del
veicolo a pieno carico convenzionale concentrata nei rispettivi punti
di applicazione sulla  fune.
3.1.5 La lunghezza delle campate deve  essere  scelta  tenendo  conto
della  tensione  minima che puo' verificarsi e della piu' sfavorevole
condizione di occupazione delle stesse da parte dei veicoli, al  fine
di  limitare  i  fenomeni  di oscillazione verticale della fune.   La
variazione  dell'angolo  formato  con  l'orizzontale  dalla  tangente
all'asse  della  fune  portante-traente  in  corrispondenza  dei  due
appoggi di ciascuna campata, valutata come differenza  fra  i  valori
assunti  da  detto  angolo nelle configurazioni, rispettivamente, con
veicoli a pieno carico convenzionale  (v.  articolo  3.19.12)  e  con
veicoli  vuoti,  non  deve  superare  0,15  rad;  tale  differenza va
valutata  assumendo  convenzionalmente  a  valle  della  campata   la
tensione minima della fune e, per ambedue le condizioni di carico, le
masse  dei  veicoli  uniformemente  distribuite  lungo  la stessa, in
movimento a regime.
3.1.6 La distribuzione dei  sostegni  in  linea,  l'equidistanza  dei
veicoli,  la  tensione della fune e la velocita' dell'impianto devono
essere tali da non determinare rilevanti  oscillazioni  longitudinali
della fune e, in campata, variazioni di freccia disturbanti tanto per
i viaggiatori, quanto per la stabilita' della fune sugli appoggi.
3.2 Funi
3.2.1  L'accettazione  in  opera  di  tutte  le funi dell'impianto e'
subordinata al favorevole esito del collaudo, ai sensi degli articoli
3.2.3 e 3.2.4, dell'esame a vista e, per la fune  portante-  traente,
dell'esame magnetoinduttivo.
3.2.2 Le funi tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o
telefoniche,   nonche'   quelle  di  sospensione  dei  conduttori  di
segnalazione  o  telefonici,  devono  essere,  di  norma,   di   tipo
unificato.
3.2.3  Salvo  quanto stabilito all'articolo 3.2.4 per le funi di tipo
unificato, tutte le funi dell'impianto  devono  essere  sottoposte  a
collaudo, presso un Laboratorio Ufficiale, con le modalita' stabilite
nel  decreto  21 giugno 1986 del Ministero dei Trasporti; il prelievo
degli  spezzoni  per  l'esecuzione  delle  verifiche  e   prove   per
l'accettazione  e'  effettuato  dall'autorita'  di  sorveglianza, una
volta accertato che le caratteristiche dichiarate dal fabbricante per
la fune corrispondono a quelle previste nel progetto  presentato  per
la   costruzione   dell'impianto,  ovvero  per  la  realizzazione  di
varianti.
3.2.4 Le funi di tipo unificato, prodotte in  bobine  e  cordate  con
contrassegni   ricorrenti   particolari,   tali  da  consentire,  per
qualsiasi spezzone l'individuazione del fabbricante e della bobina di
provenienza, possono essere destinate a diversi impianti, ovvero allo
stesso impianto ma in tempi diversi. Per tali funi e' ammesso che  le
prove   di  collaudo  vengano  effettuate  solo  inizialmente  e  con
riferimento all'intera bobina; le disposizioni per il prelievo  dalla
bobina,  degli  spezzoni  di  prova e dei tratti di fune destinati ai
diversi impianti sono emanate dal  D.T.T.:  le  prescrizioni  per  il
collaudo  e  l'accettazione  delle funi unificate sono indicate nelle
relative tabelle di unificazione. Le bobine devono restare depositate
presso il fabbricante della fune, ovvero presso ditte costruttrici di
impianti a fune, che ne garantiscono comunque la buona conservazione.
3.3 Tensione delle funi
3.3.1 La tensione di ogni fune dell'impianto, salvo quanto  riportato
all'articolo   3.5.3,   deve   essere  determinata  di  norma  da  un
contrappeso  o  da  un  sistema  idraulico   (v.   articolo   3.14.7)
equivalente.   Il   sistema  idraulico  di  tensione  deve  mantenere
automaticamente la tensione della fune portante-traente entro  limiti
prefissati  e  la  predetta  tensione  deve  essere controllata in un
intervallo massimo contenuto entro il + 10% del valore della tensione
nominale.
3.3.2 Deroga alla disposizione  di  cui  all'articolo  precedente,  o
l'adozione  di  sistemi diversi di tensione, possono essere concesse,
sentita eventualmente  la  Commissione  per  le  Funicolari  Aeree  e
Terrestri.
3.3.3  La configurazione delle funi dei circuiti di linea o di quelle
portanti i conduttori di tali circuiti deve risultare  piu'  alta  di
quella  assunta  dalla  fune portante-traente in moto di regime e con
veicoli scarichi nelle  condizioni  normali  di  esercizio;  in  caso
contrario deve essere condotta la verifica della esistenza del franco
minimo  di  0,50  m in ogni direzione nelle condizioni di calcolo per
l'intervia previste all'articolo 3.8.3.1;  in  ambedue  i  casi  deve
essere  considerata  la  presenza  del  manicotto  di ghiaccio di cui
all'articolo 3.5.1.
3.4 Ancoraggi, attacchi di estremita' e impalmature
3.4.1 Gli attacchi di estremita' delle funi devono essere del tipo ad
attrito su tamburo o, se ammessi, del tipo a redancia.
3.4.2 Negli attacchi a tamburo l'avvolgimento della fune deve  essere
realizzato  con almeno tre spire complete, il capo libero deve essere
bloccato da almeno due morsetti a piastra  che  abbiano  lunghezza  e
forma  tali  da  ripartire  convenientemente  sulla fune la pressione
necessaria; il secondo  morsetto  deve  essere  montato  in  modo  da
segnalare l'eventuale scorrimento del primo.
3.4.3  Negli  attacchi  a  redancia,  non  ammessi  per  le  funi che
sopportano direttamente il  tiro  dell'anello  trattivo,  i  morsetti
devono  essere  almeno  in  numero  di  tre;  un  terzo  di essi, con
arrotondamento all'intero superiore, deve essere comunque in grado di
impedire lo  scorrimento.  Le  redance  devono  avere  un  raggio  di
curvatura  minimo,  misurato  in corrispondenza dell'asse della fune,
non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa.
3.4.4 I rapporti tra il diametro delle pulegge  di  deviazione  delle
funi  tenditrici  e/o di regolazione, nonche' delle funi dei circuiti
di linea, oppure delle funi di supporto  che  i  conduttori  di  tali
circuiti,  misurato  in  corrispondenza  dell'asse  della fune, ed il
diametro di queste e dei  fili  che  le  compongono,  esclusi  quelli
d'anima   dei   trefoli,  non  devono  essere  minori  di  40  e  500
rispettivamente. Tutte le pulegge  interessate  dalle  predette  funi
devono avere profondita' di gola non inferiore al diametro della fune
stessa:  le  pulegge di deviazione devono avere la gola rivestita con
materiale cedevole ed essere  montate  su  cuscinetti  a  rotolamento
opportunamente lubrificabili.
3.4.5 Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le
funi  tenditrici, nonche' i rulli di appoggio sui sostegni delle funi
dei circuiti di linea, oppure delle funi di supporto  dei  conduttori
di  tali  circuiti, ed i relativi tamburi di ancoraggio, devono avere
diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non minore
di 5 volte quello della fune medesima.
3.4.6 L'impalmatura va realizzata secondo la procedura  indicata  nel
decreto ministeriale 31.8.1937, n. 2672 e con le seguenti dimensioni:
  -  lunghezza  totale:  pari  ad almeno 1500 volte il diametro della
fune;
  - lunghezza tratto centrale, compreso fra i due nodi interni:  pari
ad almeno 500 diametri;
  -  lunghezza  dei  trefoli accecati: pari ad almeno 100 diametri; i
trefoli accecati possono essere allungati fino a portarli a  contatto
tra loro;
  -  diametro  massimo  in corrispondenza dei nodi: non deve superare
del 10% il diametro nominale della fune.
3.4.7 Caratteristiche geometriche diverse possono costituire  oggetto
di deroga, previa presentazione di valide giustificazioni.
3.4.8 La distanza fra due eventuali impalmature contigue, di cui agli
articoli 10.11 e 10.12 del Regolamento Generale, deve essere comunque
tale  da  assicurare,  fra  gli estremi di esse, un tratto integro di
lunghezza non inferiore a 3000 volte il diametro nominale della fune.
3.5 Sicurezza delle funi
3.5.1 Il grado di sicurezza,  per  funi  nuove,  deve  risultare  non
inferiore ai valori seguenti:
  - per le funi portanti-traenti: 4,5;
  - per le funi tenditrici e di regolazione: 5,5;
  - per le funi dei circuiti di linea o portanti i conduttori di tali
circuiti,   se   contrappesate:   3,5,   prescindendo  dall'eventuale
formazione   di   manicotto   di   ghiaccio   e   2.5,   considerando
convenzionalmente la presenza di un manicotto di ghiaccio di spessore
pari a 12 mm.
3.5.2  Nel  calcolo  dello  sforzo  assiale totale massimo della fune
portante-traente si deve tenere conto:
  1. della forza peso dei veicoli a pieno  carico  convenzionale  (v.
articolo  3.19.12),  considerata  uniformemente  distribuita lungo la
fune;
  2.  delle  resistenze  d'attrito  lungo   la   linea,   determinate
convenzionalmente  assumendo uno sforzo assiale pari al 3% del carico
gravante su ciascuna rulliera se in fase di avviamento ed  a  regime,
pari al 2% del predetto carico se in fase di frenatura;
  3.  delle forze d'inerzia in avviamento e in frenatura, determinate
convenzionalmente assumendo una accelerazione in valore assoluto  non
inferiore  a  0,2  m/s2  per la fase di avviamento ed a 1 m/s2 per la
fase di frenatura.
3.5.3 Per le funi dei circuiti di linea, o portanti i  conduttori  di
tali  circuiti,  se  non  contrappesate,  si  applicano  i  gradi  di
sicurezza e le modalita' di calcolo previsti per i  conduttori  dalle
norme  tecniche  per  la  progettazione, la costruzione e l'esercizio
delle linee elettriche aeree esterne, di cui alla  legge  28.06.1986,
n.  339.  Le  funi portanti i cavi dei circuiti di linea, se ancorate
alle estremita' di ciascuna  campata,  devono  possedere  sistemi  di
attacco  tali  che, nell'eventualita' di rottura delle stesse funi in
corrispondenza di un attacco. si verifichi  l'immediata  interruzione
del circuito di sicurezza di linea.
3.6  Sicurezza  rispetto allo scorrimento della fune portante-traente
nella puleggia motrice
3.6.1 L'aderenza necessaria per evitare  lo  scorrimento  della  fune
portante-traente  sulla puleggia motrice si intende assicurata quando
e' soddisfatta la relazione:
T/t = fa
dove:
  - "T/t" e' il rapporto fra gli sforzi di trazione "T" nel ramo piu'
teso e "t" nel ramo meno  teso  della  fune,  nelle  condizioni  piu'
sfavorevoli  per carico, avviamento e frenatura, sia in salita che in
discesa, tenuto conto  della  possibile  differenza  del  numero  dei
veicoli  tra  i due rami (3.12.19.3) ed assumendo, convenzionalmente,
per le accelerazioni e le resistenze  di  attrito  i  valori  fissati
all'articolo 3.5.2;
  - "e" e' la base dei logaritmi naturali;
  -  "a" in radianti e' l'angolo di avvolgimento della fune portante-
traente sulla puleggia motrice;
  - "f" e' il coefficiente di attrito  fra  fune  portante-traente  e
gola della puleggia motrice.
3.6.2 Per il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola
della  puleggia  motrice,  rivestita  con  guarnizione in gomma o con
altro materiale di analoghe caratteristiche  di  attrito,  si  assume
convenzionalmente  il valore 0,20. Valori piu' elevati possono essere
ammessi solo per rivestimenti con materiali speciali, preventivamente
sperimentati in applicazioni analoghe,  tenendo  comunque  conto  del
margine di sicurezza di cui all'articolo 12 del Regolamento Generale.
3.7 Velocita' ed intervallo minimo tra i veicoli
3.7.1 Per garantire il sicuro e regolare svolgimento delle operazioni
di  imbarco  e  di  sbarco, la velocita' dei veicoli alla partenza ed
all'arrivo nelle stazioni deve essere  adeguata  alla  categoria  dei
viaggiatori,  alle  modalita'  di  imbarco e di sbarco, al numero dei
posti offerti da ogni singolo veicolo, alla massa oscillante ed  alle
altre  caratteristiche proprie del veicolo stesso tese a limitare gli
effetti d'urto. L'intervallo di tempo fra il passaggio di due veicoli
consecutivi deve, inoltre, risultare  sufficiente  per  consentire  a
ciascun  viaggiatore  di accedere agevolmente al punto d'imbarco alla
partenza e di disimpegnarsi tempestivamente dal  veicolo  all'arrivo,
raggiungendo  rapidamente  le  aree non interessate dalle traiettorie
dei veicoli.
3.7.2 Velocita' in linea e nelle stazioni
3.7.2.1 La velocita' massima di esercizio in linea, avuto riguardo al
fatto che le sovrasollecitazioni dinamiche  indotte  nelle  strutture
dei  veicoli  dal  passaggio  sulle  rulliere nonche' dall'effetto di
stabilizzazione indotto dalle guide di ingresso nelle stazioni devono
risultare compatibili con il dimensionamento di tali strutture tenuto
conto anche degli effetti di fatica, non  puo'  superare  i  seguenti
valori:
  - 5 m/s per gli impianti con seggiole o veicoli aperti;
  - 6 m/s per gli impianti con veicoli chiusi.
3.7.2.2  La  velocita'  dei veicoli nelle aree destinate all'accesso,
all'imbarco, allo sbarco ed all'allontanamento  dei  viaggiatori  non
deve  superare  1,00 m/s per le seggiovie e 0,50 m/s per gli impianti
con cabine. Per le seggiovie  destinate  al  trasporto  esclusivo  di
viaggiatori  con  sci  ai  piedi,  la  velocita'  puo' essere elevata
all'imbarco fino a 1,30 m/s, allo sbarco fino a 1,50 m/s e fino  a  2
m/s  se lo sbarco avviene alla stazione intermedia con il veicolo che
prosegue con traiettoria rettilinea.
3.7.3 Equidistanza in linea e nelle stazioni
3.7.3.1 L'equidistanza minima tra i veicoli in linea deve essere  non
inferiore  a  1,2  volte  lo  spazio  di  arresto  determinato  dalla
frenatura modulata dell'impianto, considerando per  la  decelerazione
il  minore  dei  valori  fissati  nel progetto ai sensi dell'articolo
3.13.14,  e  comunque  tale  da  garantire   un'adeguata   protezione
anticollisione  in  entrata  ed  uscita  dalle  stazioni (v. articolo
3.12.17.7).
3.7.3.2 Nelle seggiovie dotate di convogliatori per la movimentazione
continua  dei veicoli, nelle aree destinate all'accesso, all'imbarco,
allo  sbarco  ed  all'allontanamento  dei  viaggiatori  (v.  articolo
3.12.15  e  seg.)  ed in ogni caso laddove i percorsi dei viaggiatori
possano interferire con  le  traiettorie  dei  veicoli,  deve  essere
garantita l'assenza di altre seggiole.
3.7.4 Intervallo di tempo tra veicoli consecutivi
3.7.4.1 L'intervallo minimo di tempo fra due veicoli consecutivi deve
risultare  non  inferiore  a  6  s; detto valore puo' essere ridotto,
negli impianti destinati ai viaggiatori con sci ai piedi, fino ad  un
minimo  di  5,5  s  purche'  appositi cartelli collocati in posizione
visibile alla stazione  di  partenza  avvertano  il  viaggiatore  del
limitato   intervallo   tra   i   veicoli,  richiamando  l'attenzione
sull'esigenza di un conveniente addestramento per evitare danni a  se
stessi ed agli altri utenti.
3.7.4.2  Nelle  seggiovie  adibite al trasporto di sciatori l'accesso
deve venir regolato da appositi dispositivi automatici "cancelli".
3.7.5 Trasporto promiscuo
3.7.5.1  Nelle  seggiovie  normalmente   adibite   a   trasporto   di
viaggiatori  con  gli  sci  ai piedi, puo' essere consentito anche il
trasporto di viaggiatori ordinari a condizione che la regolazione del
flusso dei viaggiatori  ordinari,  sia  in  entrata  che  in  uscita,
avvenga   con  piste  distinte  da  quelle  degli  sciatori  e  venga
realizzata mediante cancelli  di  accesso  e  piste  separate  e  ben
individuabili per ciascuna categoria di utenti.
3.8 Franchi minimi e intervia
3.8.1  Si  definisce  convenzionalmente  assetto  normale del veicolo
quello assunto staticamente dal veicolo vuoto, per effetto della sola
forza peso.
3.8.2 Franchi verticali in linea e nelle stazioni
3.8.2.1 In linea, salvo  quanto  stabilito  al  punto  3.11  per  gli
attraversamenti  inferiori,  durante il moto a regime dell'impianto e
nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, i veicoli
con il loro profilo inferiore  devono  presentare  un  franco  minimo
verticale  non  inferiore a 2 m rispetto al terreno o, comunque, agli
ostacoli fissi sottostanti l'impianto stesso. Tale franco deve essere
determinato tenendo conto della probabile altezza della neve  secondo
l'esperienza  locale,  assumendo  i veicoli quali carichi concentrati
sulla  fune  portante-traente,  considerando   la   tensione   minima
consentita  dall'eventuale dispositivo di tensione idraulica, nonche'
tenendo conto degli effetti dinamici; a tal fine le  frecce  statiche
della  fune portante-traente, calcolate nelle ipotesi di carico della
linea piu' sfavorevoli, devono essere aumentate convenzionalmente del
20%  della  suddetta  freccia  statica valutata in corrispondenza del
punto considerato.
3.8.2.2 Nella valutazione dei franchi minimi  verticali  dei  veicoli
rispetto  al suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del
terreno.
3.8.2.3 In prossimita' delle banchine delle stazioni i franchi minimi
di  cui  al  precedente  articolo  possono  ridursi  (vedi   articolo
3.12.15.6);  detti  tratti devono venir recintati al fine di impedire
l'accesso ad estranei.
3.8.2.4 Nelle seggiovie la distanza fra la superficie della  banchina
di imbarco e sbarco e la superficie superiore del sedile, con veicolo
vuoto,  deve  essere  non  inferiore  a  0,6  m; comunque deve essere
possibile il  transito  di  una  seggiola  vuota  con  il  poggiasci'
abbassato; tale distanza e' valutata in mezzeria del sedile sul bordo
anteriore.   Durante   l'esercizio   occorre   predisporre  l'altezza
opportuna  del  manto  nevoso..  L'inclinazione   trasversale   della
superficie  del  sedile per effetto del carico statico eccentrico, in
corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco,  puo'  al  massimo
essere  pari  al  10%;  se  del caso sono da adottare i provvedimenti
tecnici necessari per rispettare tale esigenza.
3.8.2.5  Nelle   seggiovie,   in   corrispondenza   delle   zone   di
accelerazione  e  decelerazione, la distanza sopra definita, rispetto
al terreno sottostante, deve aumentare progressivamente, con pendenza
di circa il 40%, fino ad un valore compreso fra 1,5 e 2 m.
3.8.3 Intervia
3.8.3.1 In linea, l'intervia fra i  due  rami  della  fune  portante-
traente deve essere determinata, convenzionalmente, in maniera che il
franco   laterale  fra  i  veicoli  al  loro  incrocio,  misurato  in
proiezione orizzontale, risulti non inferiore a 0,5 m considerando  i
veicoli  stessi inclinati l'uno verso l'altro trasversalmente di 0,20
rad, rispetto all'assetto normale ed, inoltre, uno qualsiasi dei  due
rami  di  fune sbandato trasversalmente verso l'altro per effetto del
vento massimo di  esercizio  (v.  articolo  3.15.6.10)  agente  sulla
campata  che si trova nelle condizioni piu' sfavorevoli, tenuto conto
della sua lunghezza e della tensione  assunta  dalla  fune  portante-
traente.
3.8.4 Franchi laterali in linea
3.8.4.1  In linea il franco laterale dei veicoli aperti rispetto agli
ostacoli fissi appartenenti all'impianto, ivi comprese  le  strutture
dei  sostegni  di  linea,  considerati  i  veicoli  stessi  inclinati
trasversalmente, rispetto al loro assetto normale, di 0,20  rad,  non
deve  risultare  minore  di  0,5  m,  misurato  dal bordo interno del
bracciolo, se trattasi di seggiole, ovvero del parapetto se  trattasi
di  cabine  aperte;  il  franco  di  0,5 m non e' richiesto qualora i
veicoli  siano  chiusi  e  sia impedito al viaggiatore di sporgere il
braccio dal lato dell'ostacolo.  Per  tutti  i  veicoli  deve  essere
comunque  garantito  il  libero  transito nelle condizioni di massimo
sbandamento dovuto al carico squilibrato con un  incremento  di  0,20
rad (vedi anche articoli 3.18.13 e 3.19.6).
3.8.4.2  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal decreto Presidente della
Repubblica 11 luglio  1980,  n.  753,  titolo  III,  in  merito  alla
disciplina delle proprieta' laterali alle linee funiviarie, il franco
di   un  qualsiasi  elemento  dell'impianto  rispetto  ad  edifici  o
manufatti di qualunque specie non appartenenti all'impianto medesimo,
deve essere:
  - non minore di 3 m  in  ogni  direzione,  rispetto  ad  edifici  e
manufatti   accessibili  a  persone,  nonche'  a  qualsiasi  elemento
appartenente  ad  altro  impianto  di  trasporto  a  fune   finitimo,
considerato   nella   configurazione  di  massimo  ingombro  in  ogni
direzione;
  - non minore di 1 m lateralmente e di 2 m  inferiormente,  rispetto
ad  edifici e manufatti non accessibili a persone; nel caso di alberi
il predetto franco laterale deve essere non inferiore ad 1 m.
3.8.4.3 Le distanze  minime  di  cui  all'articolo  precedente  vanno
valutate  nelle  condizioni  di  carico della linea piu' gravose agli
effetti delle distanze stesse, tenendo conto:
  -  degli  effetti   dinamici   come   convenzionalmente   stabilito
all'articolo 3.8.2.1;
  -  dello  sbandamento  trasversale,  verso l'ostacolo, subito dalla
campata considerata per effetto del vento massimo  di  esercizio  (v.
articolo 3.15.6.10), come indicato all'articolo 3.8.3.1;
  -   dell'inclinazione  trasversale  verso  l'ostacolo  assunta  dal
veicolo, come stabilito convenzionalmente all'articolo 3.8.4.1.
3.8.4.4  Negli  impianti  dotati  di  veicoli  che,  per  particolari
caratteristiche  costruttive  dell'impianto,  non  possono presentare
oscillazioni trasversali al passaggio dei sostegni ovvero per i quali
le oscillazioni sono modeste, deve essere garantito un franco di  0,5
m  rispetto  agli  ostacoli  fissi  appartenenti  all'impianto, e sia
impedito ai viaggiatori di sporgere il braccio. In caso contrario  il
franco  va  aumentato a 1 m. Detti franchi vanno valutati con veicoli
in posizione di massima oscillazione consentita dalle caratteristiche
costruttive.
3.8.5 Franchi laterali in stazione
3.8.5.1 Nelle stazioni, dal  lato  esterno  rispetto  all'asse  della
linea, per un'altezza di almeno 2 m e per tutta la loro lunghezza, il
franco  minimo  laterale,  misurato in proiezione orizzontale, fra il
veicolo, in assetto normale, e gli ostacoli fissi, deve risultare non
inferiore a 1,25 m. Nelle seggiovie tale  franco,  in  corrispondenza
delle   parti   fisse   e   mobili  dei  dispositivi  di  regolazione
dell'accesso per gli sciatori (vedi articolo 3.7.4.2),  puo'  ridursi
fino a 0,5 m.
3.8.5.2  Nelle  stazioni  di  seggiovia,  dal  lato  interno rispetto
all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2  m,  il  valore  del
franco minimo, misurato in proiezione orizzontale, fra la seggiola in
assetto  normale,  e  gli  ostacoli  fissi  dell'impianto,  non  deve
risultare inferiore ai seguenti valori:
  1. 0,80 m per tutta la lunghezza della pista di accesso  precedente
la  banchina  di  imbarco,  alla  quale  gli  sciatori  accedono  con
traiettoria all'incirca parallela a quella dei veicoli;
  2. 0,80 m in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco  sia
di pedoni che di sciatori;
  3. 1,25 m in corrispondenza della pista successiva alla banchina di
sbarco  degli  sciatori,  con aumento progressivo, da ambo i lati, in
maniera da consentire ai viaggiatori sbarcati di  allontanarsi  senza
interferenze reciproche;
  4. 0,80 m nelle zone nelle quali il veicolo accelera sulle rampe di
partenza o decelera sulle rampe di arrivo;
  5. limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e
percorsi  dai  veicoli  a  velocita' costante e scarichi, puo' essere
contenuto entro il valore di 0,50 m, adottando  apposite  guide,  che
garantiscano detto franco;
3.8.5.3  Nelle  stazioni  di  impianti dotati di cabine chiuse, se e'
impedito di sporgere il  braccio  verso  l'interno  della  linea,  il
franco  laterale  interno nell'intera stazione, ove le cabine vengono
guidate, non deve risultare interiore a 0,50 m, tenendo presente  che
le eventuali guide stabilizzatrici dei veicoli possono essere ubicate
nello  spazio  definito  dal  predetto  franco.  Se  dalle  cabine e'
possibile  sporgere  il  braccio  verso  l'interno  della  linea,  il
predetto franco non deve risultare inferiore a 0,80 m.
3.9 Altezza massima dal suolo
3.9.1  Negli  impianti con veicoli aperti (seggiole e cabine scoperte
superiormente), durante il moto a regime dell'impianto e con  veicoli
scarichi uniformemente distribuiti alla massima equidistanza prevista
per  l'esercizio,  il  punto  piu'  basso  del contorno inferiore dei
veicoli  deve  trovarsi,  rispetto  al  terreno  non   innevato,   ad
un'altezza normalmente non superiore a 10 m. Detto valore puo' essere
elevato  fino  a  15  m  per  brevi  tratti se ne deriva un sensibile
miglioramento  del  profilo  della  linea,  oppure  se   il   terreno
sottostante  l'impianto, in corrispondenza delle campate interessate,
e' raggiungibile, in ogni periodo di esercizio, con idonei  automezzi
stabilmente   disponibili   in  zona.     Detto  valore  puo'  essere
ulteriormente elevato fino a 20 m per tratti di lunghezza complessiva
tale da contenere al massimo 3  veicoli  per  ramo,  in  presenza  di
depressioni  locali  del  terreno e sempreche' ne derivi un effettivo
miglioramento del profilo.
3.9.2  Negli  impianti  con  veicoli chiusi, durante il moto a regime
dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente  distribuiti  alla
massima  equidistanza  prevista  per l'esercizio, il punto piu' basso
del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno
non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 30  m.  Detto
valore  puo'  essere  elevato  fino  a  60  m per tratti di lunghezza
complessiva tale da contenere al  massimo  5  veicoli  per  ramo,  in
presenza  di depressioni locali del terreno e sempreche' ne derivi un
effettivo miglioramento del profilo.
3.9.3 Nella valutazione delle altezze massime dei veicoli  dal  suolo
si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno.
3.10 Dispositivi di recupero ed evacuazione dei viaggiatori
3.10.1   Devono   essere   previste   una   dotazione   di  mezzi  ed
un'organizzazione di soccorso atte, nel caso  di  arresto  prolungato
dell'impianto,  a ricondurre i viaggiatori presenti in linea in luogo
sicuro ed in un lasso di tempo non  superiore  a  quanto  di  seguito
stabilito   e   computato   a   partire   dal   momento  dell'arresto
dell'impianto; il soccorso puo' essere  effettuato  con  le  seguenti
modalita':
  -   recupero   dei   veicoli,  utilizzando  uno  degli  azionamenti
disponibili ovvero la gravita' (in tal caso v. articolo 3.13.17);  la
durata  di  tale  operazione  deve  essere inferiore ad 1 ora per gli
impianti con veicoli aperti ed a 1,5 ore per gli impianti con veicoli
chiusi;
  - evacuazione dei passeggeri per calata a terra; la durata di  tale
operazione deve essere inferiore a 3 ore per gli impianti con veicoli
chiusi ed a 2 ore e mezza per gli impianti con veicoli aperti.
3.10.2 Per l'evacuazione dei passeggeri devono essere previste:
  -  per  altezze  dei veicoli dal suolo fino a 6 m: scale metalliche
leggere, da agganciare ai veicoli in maniera che il viaggiatore possa
impegnarle agevolmente senza essere obbligato ad effettuare movimenti
difficili;
  - per altezze dei veicoli dal suolo superiori a 6 m: attrezzature e
dispositivi per la calata al suolo del viaggiatore.
3.10.3 Le scale dovranno essere almeno  in  numero  non  inferiore  a
quello  delle  campate  nelle quali si prevede di effettuare recupero
dei viaggiatori con le scale stesse. Oltre  alle  scale  deve  essere
sempre  disponibile  un  sistema  atto  alla  calata  dei viaggiatori
inerti.
3.10.4 I dispositivi per la calata al suolo  dei  viaggiatori  devono
essere  di tipo facilmente manovrabile da un solo soccorritore, avere
caratteristiche costruttive tali da non richiedere la  partecipazione
attiva  dei  viaggiatori  e  devono  consentire  la calata a terra in
maniera  controllata  con  continuita'  e  senza  rischi  di   caduta
accidentale,   anche   in   presenza  di  movimenti  scoordinati  del
passeggero medesimo.
3.10.5  L'impianto  deve  essere  dotato  di  idonei  sistemi perche'
l'agente possa agevolmente raggiungere  i  veicoli  fermi  in  linea;
detti sistemi debbono possedere i requisiti seguenti:
  1.  qualora  l'accesso  al  veicolo  dell'agente  che  effettua  il
soccorso  avvenga  partendo  direttamente   da   terra,   utilizzando
attrezzature  ad  azione esclusivamente manuale, queste ultime devono
essere  munite  di  idoneo  sistema  di  autoassicurazione   per   il
soccorritore  e  possono venir utilizzate unicamente nei tratti della
linea ove il franco verticale massimo non supera, di norma, i 20 m;
  2. qualora tali sistemi  prevedano  un  carrello  per  il  percorso
dell'agente  che effettua il soccorso lungo la fune, esso deve essere
facilmente installabile sulla fune  portante-traente  utilizzando  le
attrezzature permanenti previste sui sostegni e deve essere dotato di
una fune per l'agevole governo della sua corsa; inoltre:
   -  o  il cartello stesso e' dotato di treno ad azione negativa che
interviene nel caso di abbandono del suo comando manuale;
  - oppure, se il carrello e'  privo  di  detto  freno,  la  fune  di
governo deve essere rinviata ad apposito punto fisso ed ivi dotata di
freno  ad  azione  negativa;  in  alternativa il carrello puo' essere
munito di una seconda fune per la quale va previsto un punto fisso  d
ancoraggio.
3.10.6  I  dispositivi  di  evacuazione dei viaggiatori devono essere
applicabili facilmente, ed in sicurezza, al tipo di veicolo  adottato
(vedi  articolo  3.19.10),  e  la  loro  idoneita'  ed efficacia deve
risultare da specifiche prove pratiche.
3.10.7 Il  terreno  sottostante  l'impianto  deve  essere  facilmente
percorribile  a  piedi  o  reso  tale  con  adeguata sistemazione del
terreno; tale requisito non ricorre ove  sia  prevista  l'evacuazione
dei  passeggeri mediante spostamento lungo la linea aerea.
3.10.8.  Per il pronto soccorso l'impianto deve essere attrezzato con
i seguenti mezzi:
  1. se in loco non esiste un'apposita organizzazione  permanente  di
persone   e  mezzi  per  il  trasporto  di  viaggiatori  infortunati,
l'impianto deve essere dotato di idonee attrezzature;
  2. le stazioni devono essere dotate di cassette di pronto soccorso;
  3. nelle stazioni devono essere disponibili  lampade  portatili  da
impiegare  durante  le  operazioni di soccorso nella eventualita' che
tali operazioni debbano protrarsi durante le ore serali.
3.11 Attraversamenti e parallelismi
3.11.1 Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di un  impianto
monofune  con  una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del
decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, quando la
proiezione verticale di  uno  qualunque  degli  elementi  costituenti
l'opera  stessa,  considerando l'impianto nella condizione di massimo
ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell'ipotesi di cui al punto
1.2.09 del decreto ministeriale LL.PP.  del 21 marzo 1988, emanato in
esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, interseca le funi o le
strutture di linea o di stazione dell'impianto stesso, anche nel caso
che risultino interposte strutture di protezione.
3.11.2  Si  ha parallelismo di un impianto monofune con una qualsiasi
delle opere indicate all'articolo 58 del  D.P.R.  n.  753/80,  quando
tali  opere  si  svolgono  ad una distanza dagli organi sia fissi che
mobili  dell'impianto,  considerati  nella  condizione   di   massimo
ingombro  laterale,  inferiore  a  6  m,  o  comunque  tale da creare
interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio.
3.11.3 Negli attraversamenti superiori con sentieri,  strade  e  aree
pubbliche  o aperte al pubblico, l'altezza del contorno inferiore dei
veicoli sul piano stradale, calcolata  come  indicato  agli  articoli
3.8.2.1  e  3.8.2.2, non deve essere inferiore a 3 m per i sentieri e
per le piste da sci e  5  m  per  le  strade  carrozzabili  e,  salvo
esistano  limitazioni  in  altezza  per l'accesso dei veicoli, per le
zone adibite a parcheggio. I rapporti fra i proprietari dell'impianto
e dell'opera attraversata, con esclusione di sentieri e piste da sci,
devono venir comunque regolati  mediante  apposita  convenzione,  che
potra'  prevedere  idonei  sistemi  di protezione contro la caduta di
oggetti  e  comprendere,  se  del  caso,  speciali  prescrizioni   di
esercizio   per  l'espletamento  delle  operazioni  di  manutenzione,
nonche' per l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea.
3.11.4 Gli attraversamenti con ferrovie,  tramvie  oppure  con  altri
servizi  di  trasporto  funicolari  aerei  o terrestri, da ammettersi
unicamente in caso di comprovate  esigenze  tecniche,  devono  essere
realizzati  in  maniera  che non possano insorgere pericoli reciproci
tra i due  servizi,  ne'  durante  l'esercizio,  ne'  a  causa  delle
operazioni  di  manutenzione  o  di  soccorso,  avendo  riguardo, tra
l'altro, all'eventuale caduta  di  oggetti.  Apposite  convenzioni  e
speciali  prescrizioni  di esercizio devono regolare i rapporti tra i
servizi  che  comunque  si  attraversano,  in  relazione  anche  alle
operazioni connesse con l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea
e con la manutenzione degli impianti stessi.
3.11.5  Nei  casi  previsti all'articolo precedente, il franco minimo
verticale fra le funi ed i veicoli, oppure  fra  i  veicoli  dei  due
servizi  attraversantisi,  valutato nelle condizioni piu' sfavorevoli
per ciascuno  dei  servizi  stessi  e  tenendo  conto  degli  effetti
dinamici   come   stabilito   dalle   rispettive  norme  tecniche  di
costruzione, deve risultare non inferiore a 3  m,  salvo  i  maggiori
franchi  eventualmente  richiesti  nei  confronti  dei  conduttori di
trazione elettrica. Qualora siano  previste  strutture  a  protezione
dell'impianto  sottostante  contro  la  caduta  di oggetti, il franco
minimo  fra  dette  strutture  ed  uno   qualsiasi   degli   elementi
costituenti  l'impianto sottostante, considerati nella posizione piu'
alta, tenuto anche conto degli  effetti  dinamici,  non  deve  essere
minore  di  1  m; mentre il franco minimo fra le strutture stesse e i
veicoli o le funi dell'impianto sovrastante. calcolato come  indicato
agli  articoli 3.8.2.1 e 3.8.2.2, deve essere non minore di 3 m; tale
valore e' riducibile a non meno di 2 m se dette strutture  sono  rese
inaccessibili ad estranei.
3.11.6   E'   comunque   vietato  l'attraversamento  superiore  e  il
parallelismo di una funivia monofune, anche con  l'interposizione  di
opere  di  protezione,  da  parte  di  palorci e funivie destinate al
trasporto privato.
3.11.7  Negli  attraversamenti  superiori,  inferiori  o  sotterranei
oppure  nei  parallelismi  con  linee elettriche devono osservarsi le
norme tecniche per la progettazione, la  costruzione  e  l'esecuzione
delle  linee  aeree  elettriche  esterne  di cui alla legge 28 giugno
1986, n. 339.
3.11.8  Negli   attraversamenti   o   parallelismi   con   linee   di
telecomunicazione,  escluse  quelle  in servizio di linee elettriche,
con gasdotti o con tubazioni idrauliche, devono adottarsi, per quanto
applicabili, le prescrizioni tecniche vigenti per le ferrovie.
3.11.9 Nel caso  di  parallelismo  fra  un  impianto  regolato  dalle
presenti  norme  ed  altro  impianto funicolare aereo o terrestre, di
qualunque classe o categoria, il franco minimo laterale fra le  parti
sia  fisse  che  mobili,  misurato  in  proiezione  orizzontale, deve
risultare non inferiore a  3  m;  per  la  valutazione  dell'ingombro
laterale delle funi e dei veicoli si assumono i criteri previsti agli
articoli 3.8.3 e 3.8.4
3.11.10  Nel  caso  di  impianti  paralleli  utilizzanti  i  medesimi
sostegni di linea la distanza tra  le  funi  dei  rami  interni  deve
essere almeno pari al valore dell'intervia di ciascun impianto, cosi'
come determinata all'articolo 3.8.3.
3.12 Norme comuni alle stazioni
3.12.1  Le  pulegge, motrice e di rinvio, della fune portante-traente
devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse  della
stessa fune, non inferiore:
  -  per  gli  impianti  ad  ammorsamento  automatico: ad 80 volte il
diametro della fune ed a 800 volte il diametro massimo dei  fili  che
la compongono, esclusi quelli d'anima;
  -  per  gli  impianti  ad  agganciamento automatico: a 100 volte il
diametro della fune ed a 1200 volte il diametro massimo dei fili  che
la compongono, esclusi quelli d'anima.
3.12.2 Le gole delle pulegge interessate dalla fune portante- traente
devono essere provviste di robusti ed efficaci raschiaghiaccio.
3.12.3  Le  pulegge  devono  avere  i  fianchi della gola sagomati in
maniera da contrastare  l'eventuale  tendenza  della  fune  portante-
traente  a  fuoriuscirne; a tal fine la profondita' di gola, riferita
alla superficie d'appoggio  della  fune,  non  deve  comunque  essere
inferiore al diametro nominale della fune portante-traente.
3.12.4  I  tratti  del  percorso  della  fune che precedono e seguono
immediatamente gli organi che la deviano (rulliere e pulegge), e  non
interessati   dalla   presenza   di   morse   o   di  dispositivi  di
agganciamento, devono essere dotati di dispositivi atti  ad  impedire
l'eventuale scarrucolamento della fune portante-traente.
3.12.5  Per  gli  accoppiamenti fra le pulegge interessate dalla fune
portante-traente con i rispettivi,  alberi  o  perni,  devono  essere
adottate  soluzioni  costruttive tali da consentire che le pulegge di
cui trattasi possano mantenere, entro  limiti  ammissibili,  il  loro
corretto  assetto  normale  anche nel caso di cedimento di uno o piu'
cuscinetti. L'ammissibilita'  della  massima  inclinazione  che  puo'
essere  assunta  dal  piano  medio delle pulegge suddette (contenente
l'asse della fune portante-traente),  rispetto  all'assetto  normale,
deve  essere  giustificata  in  relazione alla soluzione adottata per
tali dispositivi, avuto  riguardo  agli  articoli  3.12.3  e  3.12.4.
Devono comunque essere previsti dispositivi elettrici, opportunamente
posizionati,    atti    ad   arrestare   automaticamente   l'impianto
nell'eventualita' che venga a modificarsi l'assetto delle pulegge.
3.12.6 Se le pulegge interessate  dalla  fune  portante-traente  sono
sopportate  da  alberi sollecitati a flessione rotante, devono essere
previsti dispositivi  o  strutture,  opportunamente  dimensionati  ed
idoneamente  ancorati  ad apposite strutture di stazione, in grado di
trattenere le pulegge stesse  nell'ipotesi  di  rottura  o  cedimento
dell'albero.  Tali  dispositivi o strutture non sono richiesti quando
la puleggia motrice e' sopportata da un sistema sdoppiato, costituito
da un elemento cavo fisso, destinato a  resistere  esclusivamente  al
tiro  dell'anello  trattivo,  e  da  un elemento ruotante destinato a
trasmettere il solo momento torcente.
3.12.7 I  cuscinetti  a  rotolamento  dei  supporti  per  le  pulegge
interessate  dalla  fune  portante-traente devono essere dimensionati
per un carico convenzionale non inferiore a quello massimo  che  puo'
verificarsi  durante il servizio a regime, nonche' per una durata non
inferiore a 50000 ore di funzionamento con tale carico convenzionale.
3.12.8 Negli impianti dotati di pulegge sospese (ossia  calettate  su
supporti  a  sbalzo  sporgenti verso il basso) interessate dalla fune
portante-traente, devono essere adottate soluzioni  costruttive  atte
ad  impedire  lo sfilamento (caduta) delle pulegge medesime, anche in
caso di allentamento di uno dei due dispositivi di bloccaggio  ovvero
di rottura dei cuscinetti.
3.12.9  Nelle  stazioni  devono essere disposti, nelle posizioni piu'
opportune per essere prontamente manovrati dal personale, comandi  di
arresto  della  marcia dell'impianto e, quando necessario in funzione
del tipo di servizio, anche comandi di rallentamento.
3.12.10 I locali per gli agenti che  presidiano  le  stazioni  devono
essere  chiusi e dotati di buona visibilita' della stazione a partire
dalle zone di accesso e deflusso fino a quelle di avanstazione.
3.12.11  Almeno  una delle stazioni, preferibilmente la motrice, deve
essere provvista di  dispositivo  per  indicare  con  continuita'  la
velocita'  del vento e, se necessario, la direzione; tale dispositivo
deve fornire una segnalazione  di  allarme  quando  la  velocita'  si
approssima  al  valore  massimo  ammesso  per  l'esercizio  normale e
determinare l'arresto dell'impianto quando detta velocita' supera  il
valore massimo consentito (vedi articolo 3.15.6.10).
3.12.12  Almeno  una  delle stazioni deve essere dotata di apparecchi
installati in maniera stabile per potersi collegare,  direttamente  o
indirettamente, con la rete telefonica pubblica.
3.12.13  Le stazioni devono essere provviste di ganci, di dispositivi
di  messa  in  tiro  e  di  manovra  delle  funi  nonche'  di  idonee
attrezzature    per   consentire,   in   condizioni   di   sicurezza,
l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo da parte
del personale. Ciascun gancio,  dispositivo  od  attrezzatura  dovra'
essere   contraddistinto  con  l'indicazione  della  portata  massima
ammissibile.
3.12.14 Nella realizzazione delle strutture devono essere  utilizzati
materiali   non   combustibili:  solo  per  le  strutture  civili  di
contenimento e' ammissibile l'uso del legno,  massiccio  o  lamellare
incollato,  purche'  dimostri  resistenza  al  fuoco  di  classe  non
inferiore a R30, valutata in conformita' alla norma UNI  CN-VF  9504;
il   materiale  isolante  termo-acustico  deve  possedere  classe  di
reazione al fuoco, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno  1984.
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  non inferiore a 1 se
esposto (in vista), e non superiore a 2 se non esposto (non in  vista
- schermato da materiale non combustibile).
Nelle  stazioni  il  carico d'incendio deve comunque essere tenuto il
piu'  basso  possibile,  compatibilmente  con  le  esigenze  tecnico-
funzionali  dell'impianto;  deve  essere  particolarmente  curata  la
tenuta dei dispositivi che utilizzano olii idraulici ed altri liquidi
infiammabili;  i  rivestimenti  antisdruciolo  a   pavimento   devono
possedere  classe di reazione al fuoco non superiore a 2; le stazioni
devono comunque essere dotate  di  congruo  numero  di  estintori  di
incendio  portatili,  aventi  capacita'  estinguente  non inferiore a
21A-144BC.
Se sono  presenti  attivita'  comprese  nell'elenco  delle  attivita'
soggette  al  certificato  di  prevenzione  degli  incendi  di cui al
decreto ministeriale del - 16 febbraio 1982, n.  818,  devono  essere
espletati  gli  adempimenti  di  prevenzione  previsti dalla legge n.
966/65 e dal DPR n. 577/82.
Eventuali locali adiacenti alle stazioni, non pertinenti al  servizio
funiviario e che siano classificabili come aree a "maggior rischio di
incendio",   ai   sensi   della   normativa   antincendio,   sono  da
compartimentare con strutture  resistenti  al  fuoco  di  classe  non
interiore a R120.
3.12.15 Piste - Banchine - Avanstazioni
3.12.15.1 La pista e la banchina sono definite nel seguente modo:
  -  "Pista": il tracciato realizzato mediante terreno opportunamente
preparato,  anche  innevato,  destinato  ad  individuare  i  percorsi
obbligati dei viaggiatori per l'accesso alle banchine d'imbarco e per
l'allontanamento  da  quelle  di  sbarco;  le  piste  di accesso e di
allontanamento dalle banchine, per  i  viaggiatori  ordinari,  devono
praticamente  essere  orizzontali;  se la loro pendenza supera il 10%
devono essere previste scale a gradini.
  - "Banchina d'imbarco e di sbarco": i tratti in  piano  orizzontale
chiaramente  individuati  e  specificamente  destinati all'imbarco ed
allo sbarco dei viaggiatori ed in corrispondenza dei quali i  veicoli
transitano   con   traiettoria   orizzontale  e,  per  le  seggiovie,
rettilinea.
3.12.15.2 Le banchine di imbarco e di sbarco devono  essere  separate
tra  loro,  posizionate  nel  tratto  ove la velocita' dei veicoli in
stazione e' costante e presentare i seguenti requisiti:
  1. estendersi in lunghezza:
   - nelle seggiovie per almeno 2,5 m;
   - negli impianti con cabine per un  tratto  tale  da  garantire  a
ciascun  viaggiatore  un  tempo minimo per l'entrata o l'uscita di 1-
1,5 s, a seconda delle caratteristiche del veicolo e delle  modalita'
di  accesso;  e' comunque da considerare banchina tutto il tratto ove
le cabine transitano con le porte completamente aperte;
  2. estendersi in larghezza oltre la fascia d'ingombro  del  veicolo
per  un'ampiezza almeno pari al valore del franco laterale minimo (v.
articoli 3.8.5).
Gli ostacoli fissi e  le  strutture  delle  stazioni  che  delimitano
lateralmente le banchine verso l'interno devono essere opportunamente
raccordati,  in  maniera  da  non presentare spigoli od asperita' che
possono presentare pericoli per i viaggiatori e/o per il personale.
3.12.15.3 Nelle seggiovie la banchina d'imbarco per i viaggiatori con
gli sci ai piedi, oltre a rispettare i requisiti di cui sopra deve:
  1. essere preceduta nel senso del moto da  una  pista  di  pendenza
determinata tenuto conto della distanza fra i cancelli di accesso dei
viaggiatori  ed  il  punto  di  imbarco  stabilito sulla banchina, da
evidenziare mediante apposita segnalazione; tale  pista  deve  essere
disposta in asse alla banchina;
  2.  essere  seguita  da un primo tratto orizzontale a livello della
stessa lungo circa 1 m, nel quale il veicolo puo' essere in  fase  di
accelerazione,  e  da  un  successivo tratto realizzato come previsto
all'articolo 3.8.2.5;
  3. nel caso che la banchina di imbarco sia disposta non in asse con
la linea, essa deve avere lunghezza complessiva di almeno 3 metri per
velocita' dei veicoli > 1 m/s e di almeno 2,5 metri per velocita' dei
veicoli < 1 m/s; in tutto il successivo percorso del  veicolo  carico
che si svolge in curva, deve essere garantito il franco inferiore fra
il veicolo ed il terreno sottostante, non inferiore a 0,6 metri.
3.12.15.4  Nelle  seggiovie,  le banchine di sbarco per i viaggiatori
ordinari e per quelli  con  gli  sci  ai  piedi  devono  possedere  i
requisiti  fissati  al  precedente  articolo  3.12.15.2. ed inoltre i
seguenti:
  - essere precedute, nel senso del moto, da un tratto in ascesa come
previsto all'articolo 3.8.2.5;
  - per i viaggiatori con gli sci ai piedi essere seguite, nel  senso
del  moto,  da  una  pista  di  allontanamento  dalla stazione avente
lunghezza non inferiore a circa 8 m e pendenza in discesa di circa il
15-20%, in assenza di neve.
3.12.15.5  Le  piste,  le  banchine  nonche'  la  posizione   che   i
viaggiatori   devono   assumere   su   queste  ultime  devono  essere
chiaramente segnalate in maniera permanente. Opportune recinzioni  ed
idonee  protezioni  devono  inoltre  impedire  che  il pubblico ed il
personale dell'impianto possano accidentalmente venire a contatto con
apparecchiature  meccaniche,  con  equipaggiamenti  elettrici  e,  in
generale, con organi o dispositivi suscettibili di provocare pericoli
per le persone o per la sicurezza dell'esercizio.
3.12.15.6  Anteriormente  alle  stazioni,  verso  la linea nella zona
adiacente alle banchine,  quando  il  franco  verticale  dal  terreno
valutato  dal  piano  di  stazione,  supera  il valore di 1,5 m, deve
essere  prevista  un'idonea  protezione,   atta   ad   attenuare   le
conseguenze  di  eventuali  cadute  di  persone  avente lunghezza non
inferiore a 3 m e larghezza almeno pari alla luce non protetta  dagli
eventuali  parapetti; detta protezione, che puo' essere costituita da
rete di robustezza  adeguata  o  da  sistemi  equivalenti,  non  deve
comunque  presentare  parti  pericolose in caso d'urto, e deve essere
posizionata ad un'altezza compresa tra 1 m e 3  m  al  di  sotto  del
profilo   inferiore   del  veicolo  carico,  compatibilmente  con  la
necessita' di impedire la collisione con il  terreno  sottostante  in
caso di caduta di persone.
3.12.15.7 Nelle seggiovie valgono inoltre le seguenti condizioni:
  - la lunghezza della protezione di cui all'articolo precedente, sul
lato  dei  veicoli utilizzabili dai viaggiatori, deve essere comunque
tale da garantire il franco di cui  all'articolo  precedente  per  un
tratto  pari  al  percorso del veicolo in 5 s, valutato a partire dal
termine della banchina di imbarco o dall'inizio di quella di sbarco;
  - il cartello monitore, in arrivo per l'apertura  della  sbarra  di
chiusura  della  seggiola dovra' essere posizionato in corrispondenza
dell'ingresso del veicolo in stazione.
3.12.16 Disposizioni particolari per le cabinovie.
3.12.16.1 Nel caso che la manovra di chiusura delle cabine avvenga in
modo automatico:
  -  l'avvenuta  chiusura  ed  il  successivo  bloccaggio delle porte
devono essere controllati mediante idonei  dispositivi  in  grado  di
arrestare   l'impianto   nell'eventualita'   che  dette  manovre  non
risultino tempestivamente attuate. Il  piano  della  banchina  andra'
prolungato con un tratto, normalmente inaccessibile ed opportunamente
protetto,  di  lunghezza pari allo spazio necessario per arrestare il
veicolo interessato, incrementato di 1,5 m;
  - deve essere prevista un'idonea protezione  (sagoma  di  controllo
geometrico)  che  arresti  l'impianto entro il tratto di cui al comma
precedente,  nell'ipotesi  di  sporgenze  anomale  dalla  porta   del
veicolo.
3.12.16.2  Nel  caso  che la manovra di chiusura delle cabine avvenga
manualmente:
  - il piano della banchina deve essere prolungato con un  tratto  di
lunghezza  opportuna,  tale  da  comprendere  lo  spazio percorso dal
veicolo durante la manovra di chiusura  ed  il  successivo  eventuale
arresto nel caso di non corretta esecuzione della manovra,
  -  deve  essere  prevista un'idonea protezione (sagoma di controllo
geometrico) che arresti l'impianto entro il tratto di  cui  al  comma
precedente,   nell'ipotesi  di  sporgenze  anomale  dalla  porta  del
veicolo.
3.12.17 Convogliamento - Accelerazione - Decelerazione.
3.12.17.1 Negli impianti dotati di convogliatori,  almeno  una  delle
stazioni  deve  essere  dotata  di  dispositivi  spaziatori  atti  ad
effettuare,   automaticamente,   l'invio   in   linea   dei   veicoli
all'equidistanza  prefissata.  La  velocita' conferita ai veicoli dal
convogliatore non deve superare i valori di cui all'articolo 2.7.2.2.
3.12.17.2 In assenza dei predetti apparecchi convogliatori, la salita
e la discesa dei viaggiatori devono avere luogo  a  veicolo  fermo  e
presenziato da apposito agente, che provvede altresi' all'apertura ed
alla   chiusura   delle   porte  ed  all'invio  manuale  del  veicolo
all'equidistanza prefissata.
3.12.17.3 Le accelerazioni medie, positive  e  negative,  subite  dai
veicoli  rispettivamente  sulle  rampe  di partenza e di arrivo nelle
stazioni, devono essere non superiori a 1,20 m/s2.
3.12.17.4 Negli impianti ad agganciamento automatico:
  -  il  lancio  del  veicolo  deve  avvenire  in  maniera che questo
raggiunga il punto di aggancio contemporaneamente al dispositivo  di'
collegamento con la fune;
-   quando   all'atto   del  lancio  di  un  veicolo  il  sistema  di
accoppiamento sia in posizione non  corretta,  apposito  dispositivo,
opportunamente  predisposto  in prossimita' del punto di lancio, deve
impedire il lancio stesso.
3.12.17.5  All'atto  del  collegamento  del  veicolo  alla  fune,  la
differenza  tra  la  velocita'  da  esso  acquistata  e  la velocita'
effettiva della fune stessa non deve superare,  in  valore  assoluto,
0,25 m/s.
3.12.17.6  Successivamente al collegamento del veicolo alla fune deve
essere effettuato, in tutte le stazioni, un  controllo  del  corretto
equidistanziamento dei veicoli; apposito dispositivo deve determinare
l'arresto  dell'impianto  qualora  tra  due  veicoli  consecutivi  la
distanza  sia  minore  del  valore  minimo  nominale,  ridotto  delle
tolleranze  proprie  del  sistema  e  delle variazioni connesse con i
dispositivi di spaziatura.
3.12.17.7 La rampa di arrivo dei veicoli  nelle  stazioni  e,  quando
necessario  in  relazione  al  sistema  di  lancio,  anche  quella di
partenza, devono essere suddivise in tratte (sezioni  di  blocco)  di
lunghezza  adeguata in relazione alla velocita' del veicolo; appositi
dispositivi  devono  provocare  l'arresto  dell'impianto  qualora  un
veicolo  non superi ciascuna delle tratte suddette nell'intervallo di
tempo prestabilito, in maniera da evitare:
  - se trattasi di veicoli chiusi, l'urto con velocita' superiore a 1
m/s con il veicolo che segue o che precede;
  - se trattasi di veicoli aperti, che due  veicoli  si  approssimino
fino  ad  una  distanza, misurata in orizzontale tra gli ingombri dei
veicoli considerati vuoti e fermi, inferiore a 0,50 m.
  Le predette condizioni  vanno  verificate  tenendo  conto  del  non
corretto funzionamento della prima azione frenante prevista.
2.17.8  Sulle rampe asservite ad un azionamento elettrico a programma
ciclico  devono  essere  installati  anche  appositi  dispositivi  di
sorveglianza,  atti  ad  evitare  o  ridurre  i pericoli connessi con
l'arrivo o con il lancio  di  un  veicolo  nell'eventualita'  che  la
velocita'  iniziale e rispettivamente la velocita' finale del sistema
deceleratore od acceleratore non  risultino  correttamente  correlate
con  la velocita' della fune, nonche' i pericoli connessi con una non
regolare variazione nel tempo e nello spazio della velocita' impressa
al veicolo. L'esame dei  suddetti  pericoli  deve  comprendere  anche
l'ipotesi  di  eventuali  differenze  transitorie  di  velocita'  che
possano intervenire nel caso di arresto dell'impianto e/o del sistema
acceleratore/deceleratore.
3.2.17.9 In caso di guasto al sistema principale  di  movimentazione,
di  lancio  o  di  rallentamento, deve risultare possibile, seppure a
velocita' ridotta e sotto  il  controllo  del  personale,  assicurare
l'entrata  e l'uscita dei veicoli dalle stazioni al fine del soccorso
dei viaggiatori mediante recupero dei veicoli.
3.12.18 Collegamento dei veicoli alla fune.
3.12.18.1  Appositi  dispositivi  devono segnalare il passaggio nelle
stazioni   del   tratto   di   fune   portante-traente    interessato
dall'impalmatura  ed inibire automaticamente la partenza dei veicoli,
allo scopo di evitare che  le  morse  possano  serrarsi  su  un  tale
tratto.   I   dispositivi  suddetti  possono  essere  omessi  qualora
l'apertura  delle  ganasce  risulti  compatibile   con   la   massima
dimensione trasversale del tratto impalmato.
3.12.18.2  Il corretto accoppiamento fra la morsa e la fune portante-
traente deve essere geometricamente controllato  ogni  volta  che  il
relativo  veicolo  parte da ciascuna stazione; all'uopo devono essere
previsti  i  seguenti  dispositivi  di  controllo  che,  in  caso  di
anormalita',   devono   provocare  l'arresto  dell'impianto  fornendo
apposita segnalazione permanente dell'anormalita':
  1. dispositivi per il controllo, prima  della  fase  di  serraggio,
della completa apertura delle ganasce e della loro corretta posizione
rispetto alla fune;
  2.  dispositivo  per  il  controllo, prima della fase di serraggio,
della corretta posizione della fune;
  3. dispositivi per il  controllo  del  corretto  accoppiamento  fra
ganasce e fune alla fine della fase di serraggio;
  4.  dispositivi per verificare, sia prima che dopo l'accoppiamento,
la corretta posizione assunta da altri organi della morsa, qualora il
loro  assetto  risulti  significativo  agli  effetti   del   corretto
accoppiamento  o  dell'integrita'  degli  elementi  che realizzano il
serraggio.
3.12.18.3  L'efficienza  funzionale  delle  condizioni  di  serraggio
prestabilite per la morsa di collegamento alla fune portante- traente
deve  essere  controllata  prima della partenza di ogni veicolo dalla
stazione; all'uopo devono essere  adottati  due  diversi  sistemi  di
prova,  ove  almeno  uno  dei  quali  deve essere installato sul lato
partenza, prima del lancio dei veicoli; in particolare:
  1.  uno  dei  sistemi  di  prova  deve  essere  costituito  da   un
dispositivo  per controllare che lo sforzo di serraggio erogato dalle
molle, quando le ganasce delle morse sono in posizione corrispondente
a quella di chiusura su fune di  diametro  convenzionalmente  ridotto
del  3%  rispetto  a  quello nominale (v. articolo 3.20.2.3), risulti
compreso fra i 3/4 ed i 5/4 del valore prestabilito per  la  predetta
configurazione  delle  ganasce;  in  caso  di esito sfavorevole della
prova, il dispositivo deve fornire apposita  segnalazione  permanente
dell'anormalita'  e,  contemporaneamente,  impedire  che  il  veicolo
interessato venga avviato alle rampe  di  partenza  o,  comunque,  in
linea;
  2.  l'altro  sistema  di  prova  puo' essere realizzato secondo una
delle soluzioni seguenti:
   a)  controllo  diretto  della  resistenza allo scorrimento offerta
dalla  morsa  gia'  serrata  sulla  fune  portante-traente   mediante
apposito  dispositivo  che  le  applichi uno sforzo di trattenuta non
inferiore al 50% del  valore  stabilito  per  la  resistenza  di  cui
all'articolo  3.20.1;  tale  dispositivo deve applicare alla morsa lo
sforzo di prova in maniera che la sua retta d'azione sia, per  quanto
possibile, coincidente con l'asse della fune portante- traente; detto
dispositivo  deve  inoltre fornire apposita segnalazione permanente e
differenziata sia nel caso che lo sforzo di prova  non  raggiunga  il
valore  prefissato,  sia nel caso che, durante la prova, si manifesti
uno scorrimento relativo fra morsa e fune;  se  una  qualunque  delle
predette  prove  ha  esito sfavorevole, il dispositivo deve arrestare
l'impianto;
   b) controllo  dello  sforzo  esercitato  dalle  ganasce,  mediante
apposito  dispositivo  atto  a  verificare che tale sforzo, quando le
ganasce sono chiuse su fune di diametro convenzionalmente ridotto del
3% rispetto a quello nominale (v.  articolo  3.20.2.3),  risulti  non
inferiore   a   3/4   del   valore   prestabilito   per  la  predetta
configurazione  delle   ganasce;   tale   dispositivo   deve   essere
realizzato,  di  norma,  in  maniera  da rilevare, direttamente sulle
ganasce, una reazione uguale a quella che ad esse  sarebbe  applicata
nelle  condizioni  di  serraggio  qui  indicate;  in  caso  di  esito
sfavorevole  della  prova,  il  dispositivo  deve  fornire   apposita
segnalazione permanente della anormalita' ed arrestare l'impianto;
   c)  controllo  dello  sforzo  di  serraggio  erogato  dalle molle,
secondo quanto indicato al precedente punto 1, ma attuato  nel  verso
opposto  del  moto del cinematismo e sempreche' detto cinematismo sia
sufficientemente  semplice  da  poter  escludere  l'inefficienza  del
controllo  per  rottura o anomalia di un elemento intermedio. In caso
di esito sfavorevole della prova,  tali  dispositivi  devono  fornire
apposita   segnalazione   permanente   di  anormalita'  ed  arrestare
l'impianto;
  3. i dispositivi di cui ai precedenti punti 1, 2b)  e  2c),  devono
essere  realizzati  in  maniera  da  fornire  segnalazioni di livello
proporzionale al valore dello sforzo di prova;
  4. soluzioni diverse da  quelle  indicate  al  precedente  punto  2
potranno  essere  ammesse,  caso  per  caso, purche' equivalenti agli
effetti dei  requisiti  stabiliti  in  questo  articolo,  nonche'  al
precedente punto 3.
3.12.18.4  Se  i veicoli sono equipaggiati con dispositivi plurimorsa
puo' essere adottato un solo sistema di prova purche' conforme ad una
delle soluzioni indicate nel  precedente  articolo  3.12.18.3,  fatte
salve le seguenti precisazioni:
  -   nel   caso   si   controlli  direttamente  la  resistenza  allo
scorrimento,  soluzione  2a),  deve  comunque  essere   previsto   il
dispositivo di verifica periodica di cui all'articolo 3.20.13 ("morsa
rossa");
  -  nel  caso  si  controlli  lo  sforzo erogato dalle molle, ovvero
quello di serraggio tra le ganasce, soluzioni 1, 2b), 2c), esso  deve
essere  controllato  per ciascuna morsa ed apposita segnalazione deve
consentire di individuare la morsa difettosa.
3.12.18.5  In  uscita  dalle  stazioni,  a  partire  dall'ultimo  dei
dispositivi  che  effettuano   il   controllo   dell'ammorsamento   o
dell'agganciamento,   la   corda  della  fune  portante-traente  deve
presentare un tratto orizzontale, ovvero in salita, per una lunghezza
pari  ad  almeno  1,2  volte  lo  spazio  di  frenatura   determinato
dall'intervento   del  predetto  dispositivo,  calcolato  nelle  piu'
sfavorevoli condizioni di carico. Successivamente al predetto  ultimo
dispositivo  di  controllo, sul lato di partenza, dei veicoli carichi
in uscita dalle stazioni, devono essere previste idonee guide atte  a
sostenere,  lungo  l'intero  tratto  di  cui  sopra,  il  veicolo non
correttamente collegato; la lunghezza di tali guide in presenza di un
sostegno  di  ritenuta,  all'esterno  della  stazione,  puo'   essere
limitata  al termine della relativa rulliera. Se, diversamente, siano
previsti dispositivi atti a trattenere in  stazione  il  veicolo  non
correttamente collegato, dette guide possono essere omesse.
3.12.18.6  Sulle  rampe  di  arrivo dei veicoli nelle stazioni devono
essere installati:
  1. dispositivi atti a controllare il corretto disaccoppiamento  dei
veicoli  dalla  fune  portante-traente; in caso di mancato tempestivo
disaccoppiamento, tali dispositivi  devono  arrestare  l'impianto  in
modo  da  evitare  che il veicolo interessato urti contro parti della
stazione, veicoli od altri ostacoli e che, inoltre,  vengano  evitati
gravi danni alla fune ove, a causa del mancato disaccoppiamento, essa
possa essere strappata dalla morsa.
  2.  dispositivi  di controllo geometrico. di cui ai punti 2 e 3 del
precedente articolo 3.12.18.2, che devono arrestare l'impianto  anche
nel  caso  di  anomalo collegamento della morsa durante la manovra di
retromarcia (vedi articolo 3.13.11).
3.12.18.7 All'atto dell'ingresso  di  un  veicolo  in  stazione  deve
essere   assicurata  con  idonee  guide  la  corretta  posizione  del
dispositivo di collegamento alla fune portante-traente rispetto  alle
strutture  della  rampa  di  arrivo,  tenuto  conto  delle  possibili
oscillazioni longitudinali e trasversali del  veicolo  stesso.  Dette
guide   devono   essere   realizzate   in  maniera  da  contenere  le
sollecitazioni dinamiche da esse indotte sugli elementi dei veicoli.
3.12.18.8  Se  il  meccanismo  di  serraggio   delle   morse   e   le
apparecchature  di lancio e di distacco non consentono senza pericolo
il rientro in stazione dei veicoli a marcia indietro  alla  velocita'
prevista in progetto. l'impianto deve essere dotato di un dispositivo
elettrico  automatico  che  impedisca  la  retromarcia, provocando un
intervento del freno di emergenza nel caso che l'impianto indietreggi
spontaneamente. Tale dispositivo deve poter essere escluso  solo  per
l'effettuazione di manovre, controlli ed operazioni di manutenzione a
velocita' ridotta.
3.12.19 Immagazzinamento e rimozione dei veicoli.
3.12.19.1    Le   stazioni   devono,   complessivamente,   consentire
l'immagazzinamento in appositi locali di tutti i veicoli in dotazione
all'impianto. Per gli  impianti  dotati  di  veicoli  aperti,  se  il
dispositivo   di  collegamento  del  veicolo  alla  fune  possiede  i
requisiti di cui all'articolo 3.20.14 per essere mantenuto  in  linea
al   termine  del  servizio  giornaliero,  le  stazioni  possono  non
prevedere l'immagazzinamento in appositi locali annessi all'impianto;
pur tuttavia detto  immagazzinamento  deve  poter  avvenire  in  sito
diverso, purche' al riparo dalle intemperie.
3.12.19.2   La   stazione  ove,  eventualmente,  non  e'  ubicato  il
magazzino, deve essere dotata di dispositivi per la rapida  rimozione
di un veicolo che debba essere tolto occasionalmente dal servizio.
3.12.19.3  Gli  impianti  aventi il magazzino collegato alle stazioni
devono essere dotati di appositi  dispositivi  contatori,  installati
nelle  stazioni  ed  opportunamente  interconnessi  fra loro, i quali
devono ad ogni istante segnalare al personale della stazione  motrice
il  numero  dei  veicoli che insistono su ciascun ramo dell'impianto.
Qualora la differenza fra i due  valori  numerici  superi  un  limite
prestabilito  in  progetto  caso  per  caso,  tali dispositivi devono
inibire automaticamente il consenso alla partenza  di  altri  veicoli
verso il ramo caricato in eccesso, ripristinando tale consenso quando
l'equilibrio  numerico  dei  veicoli  sui  due rami si e' ristabilito
entro il limite predetto, ovvero arrestare  l'impianto  affinche'  il
riequilibrio sia effettuato manualmente.
3.12.19.4  Gli  eventuali  apparecchi  di  sollevamento  previsti nel
magazzino per il ricovero dei veicoli devono soddisfare la  normativa
specifica in vigore.
3.13 Stazione motrice
3.13.1  Il  motore  principale  deve,  di  norma, essere elettrico ed
alimentato da apposito azionamento rispondente ai seguenti requisiti:
  - la regolazione manuale della velocita' deve essere possibile, con
continuita', in tutto il  campo  compreso  fra  un  opportuno  valore
minimo ed il valore massimo ammesso;
  - l'avviamento e il rallentamento dell'impianto devono poter essere
regolati  automaticamente,  con  accelerazione  (positiva e negativa)
opportunamente prefissata ed indipendente dalle condizioni di  carico
della linea
3.13.2  La  potenza continuativa del motore principale e del relativo
azionamento deve essere determinata con ampio margine, in  base  alla
massima   velocita'  di  regime  ed  alla  coppia  motrice  richiesta
dall'impianto, nelle piu' sfavorevoli condizioni  con  prevalenza  di
carico  sia  in  salita  che  in  discesa;  inoltre la coppia massima
erogata dal  motore  deve  essere  tale  da  consentire  l'avviamento
dell'impianto nelle predette condizioni e con accelerazione di valore
non inferiore a quella indicata all'articolo 3.5.2.3.
3.13.3   Le  prestazioni  del  motore  di  recupero  e  del  relativo
azionamento  devono  consentire  di  avviare  e  mantenere  in   moto
l'impianto  ad  una  velocita'  non  inferiore a 0,5 m/s per tutto il
tempo necessario al completo ricovero  dei  viaggiatori,  nelle  piu'
sfavorevoli  condizioni con prevalenza di carico sia in salita che in
discesa; detto  motore  e  il  relativo  azionamento  devono  inoltre
consentire  di rimettere in moto l'impianto in un tempo non superiore
a 15 minuti primi da quando si manifesti la necessita'.
3.13.4  Le  prestazioni  del  motore  di  riserva  e   del   relativo
azionamento,  di  cui  all'articolo  18.6  del  Regolamento Generale,
devono corrispondere ai requisiti richiesti  per  quello  principale,
fatto  salvo  per  quanto riguarda il valore della velocita' massima,
che comunque non deve essere inferiore alla meta' di  quella  massima
di  esercizio  ottenuta  col  motore  principale;  detto motore ed il
relativo  azionamento  di  riserva  devono  inoltre   consentire   di
rimettere  in  moto  l'impianto in un tempo non superiore a 15 minuti
primi da quando si manifesti la necessita'.
3.13.5 I motori ed  i  relativi  azionamenti  devono  essere  atti  a
funzionare  correttamente  in ogni condizione ambientale prevista per
l'installazione; il posto di manovra non deve venir disturbato  dalla
eccessiva  rumorosita'  dei  motori e dell'argano durante il servizio
normale.
3.13.6 Quando venga  adottato  un  motore  termico  con  trasmissione
meccanica,  idrostatica  od  idrodinamica,  tale motore deve essere a
ciclo Diesel, di tipo industriale ed a non elevato  numero  di  giri:
la   sua   potenza   continuativa,   dichiarata   dal  costruttore  e
convenzionalmente ridotta in relazione alla quota  di  installazione,
deve  risultare non inferiore a quella calcolata per l'impianto a re-
gime e nelle condizioni piu' sfavorevoli. In tali condizioni, ma  con
prevalenza  di  carico  in  discesa,  il motore termico e la relativa
trasmissione  devono  altresi'  essere  in  grado  di  mantenere   la
prefissata  velocita',  senza che essa tenda ad aumentare. Inoltre la
coppia massima allo spunto, dichiarata dal costruttore, ma  anch'essa
ridotta   convenzionalmente   come  prima  indicato,  deve  garantire
l'avviamento   dell'impianto   nelle   suddette    condizioni    piu'
sfavorevoli, ma con prevalenza di carico in salita.
3.13.7  Quando  per un azionamento venga adottata una trasmissione di
tipo idrostatico, accoppiata ad un motore elettrico o  ad  un  motore
termico,  la  regolazione  della  velocita'  deve  essere  manuale  e
continua, tanto in trazione quanto in recupero,  da  zero  al  valore
massimo  prefissato;  in  particolare, per l'azionamento di recupero,
deve  essere  previsto  un  comando  manuale,  per  quanto  possibile
diretto,  agente  sull'apparecchiatura idrostatica per la regolazione
della  sua  velocita';  la  coppia   massima   deve   garantire   sia
l'avviamento  dell'impianto nelle condizioni piu' sfavorevoli, ma con
prevalenza  di  carico  in  salita,  sia  l'arresto  nelle   predette
condizioni  ma con prevalenza di carico in discesa; tale coppia deve,
inoltre, poter mantenere fermo l'impianto in queste ultime condizioni
anche se per un limitato periodo di tempo.
3.13.8  L'azionamento  provvisto  di  motore termico con trasmissione
meccanica diretta deve essere dotato di apposito dispositivo  che,  a
seguito   di   comando   di   arresto   dell'impianto,  lo  distacchi
automaticamente dalla trasmissione contemporaneamente  all'intervento
del freno di servizio.
3.13.9  Gli  impianti  di  cui  all'articolo  18.4,  2 capoverso, del
Regolamento  Generale,  possono  essere  esonerati  dall'obbligo   di
installare  il  motore  di  recupero  sempreche' risultino verificate
contemporaneamente le seguenti condizioni:
  1. l'impianto non sia destinato alle finalita' di cui  all'articolo
18.6 del Regolamento Generale;
  2. il numero dei veicoli per ramo non sia superiore a 30;
  3.  l'impianto non presenti una lunghezza inclinata superiore a 500
m;
  4. l'impianto non sorga in zona impervia o  soggetta  a  condizioni
climatiche  particolarmente  difficili   ed il terreno sottostante la
linea sia interamente percorribile con mezzi meccanici;
  5. l'evacuazione possa essere effettuata  prevalentemente  a  mezzo
scale.
3.13.10  Il  motore  di  recupero  deve,  di  norma, essere dotato di
trasmissione indipendente da quella principale ed agente direttamente
sulla puleggia motrice; a quanto sopra si puo' derogare nei casi  nei
quali  ricorrano  le  condizioni contemplate all'articolo precedente,
ove il numero di veicoli per ramo e la lunghezza di cui al precedente
articolo 3.13.9 si intendono raddoppiati.
3.13.11 Gli azionamenti principali, di recupero e di  riserva  devono
consentire,  con manovra semplice e rapida, l'inversione del senso di
marcia.
3.13.12 Il dispositivo a forza centrifuga, di cui all'articolo  18.15
del  Regolamento Generale, a protezione contro l'eccesso di velocita'
dell'impianto, deve intervenire per un valore di velocita'  superiore
alla  piu'  elevata  tra quelle di esercizio consentite, ma minore al
120% della medesima.
3.13.13 Tutti  gli  azionamenti,  ai  fini  dell'articolo  18.10  del
Regolamento  Generale,  devono possedere dispositivi di protezione ad
azione istantanea atti ad arrestare l'impianto  automaticamente,  per
un  valore  di  coppia  superiore a quella richiesta nelle condizioni
piu' gravose di esercizio, sia in moto di regime che  di  avviamento,
ma  inferiore  al 120% delle medesime; l'azionamento di recupero puo'
essere dotato di un unico livello di protezione. A  quanto  sopra  si
puo' derogare, ai sensi dell'articolo 18.10 del Regolamento Generale,
nel  caso  di  motori termici a trasmissione meccanica diretta, per i
quali dovra' essere  evitato  il  sovradimensionamento  della  coppia
motrice.
3.13.14  Ciascun  sistema  frenante deve poter determinare uno o piu'
valori di decelerazione media, valutata come rapporto fra il quadrato
della velocita' posseduta dall'impianto ed il doppio dello spazio  di
arresto; detti valori, comunque compresi fra 0,5 m/s2 e 1 m/s2, anche
nelle  condizioni piu' sfavorevoli di carico trascinante; sono scelti
in  funzione  dei  dispositivi  di  sorveglianza  che  ne determinano
l'intervento ed  in  relazione  agli  spazi  d'arresto  previsti  per
l'intervento   dei   medesimi   dispositivi  alla  massima  velocita'
dell'impianto. L'argano principale  e  quello  eventuale  di  riserva
devono essere dotati dei due seguenti sistemi di frenatura meccanica:
  1.  freno  di  servizio  meccanico,  di  norma  agente su un organo
diverso dalla puleggia motrice, il quale deve intervenire:
   - automaticamente nel caso di  intervento  di  uno  qualsiasi  dei
dispositivi di protezione dell'impianto;
   -  manualmente  per  intervento  del  personale sui dispositivi di
comando per l'arresto;
  2. freno di emergenza, agente direttamente sulla puleggia  motrice,
il quale deve intervenire:
   -  automaticamente  nel caso di intervento della protezione contro
l'eccesso di velocita' di  cui  all'articolo  3.13.12,  nel  caso  di
intervento  del  dispositivo  di  controllo  della  continuita' della
trasmissione del moto alla puleggia  motrice,  nonche'  nel  caso  di
intervento di eventuali altre protezioni con comando elettrico;
   -  manualmente  per  intervento  del  personale sui dispositivi di
comando per l'arresto.
3.13.15 I due  freni,  di  servizio  e  di  emergenza,  devono  poter
attuare,  sia  per comando automatico che manuale, un'azione frenante
modulata in modo continuo, al fine di ottenere una  decelerazione  di
valore  medio  costante, indipendentemente dalle condizioni di carico
della linea ("intervento modulato");  la  decelerazione  prodotta  da
ciascun freno deve essere controllata con continuita' in modo che:
  1.  ove  si verifichi mancata o non corretta decelerazione da parte
del freno di servizio, sia provocato  l'intervento modulato del freno
di emergenza;
  2. ove si verifichi mancata o non corretta decelerazione  da  parte
del  freno  di  emergenza sia provocato il serraggio con applicazione
immediata dello sforzo frenante totale ("intervento  a  scatto")  del
freno medesimo.
3.13.16  I  freni  di  servizio  e  di  emergenza  devono possedere i
seguenti requisiti:
  1. devono essere del  tipo  ad  azione  negativa,  attuata  da  una
sorgente  di  energia potenziale, costituita da contrappeso, da molle
lavoranti in compressione o sistemi equivalenti, nei  quali  comunque
deve essere trascurabile l'effetto delle forze di inerzia erogate dai
dispositivi medesimi;
  2.  gli elementi che applicano lo sforzo di frenatura all'organo in
movimento devono essere del tipo  autoequilibrato;
  3. devono essere previsti  dispositivi  che  consentano  l'apertura
controllata  del  freno  anche in caso di avaria di uno qualsiasi dei
componenti che attuano normalmente l'apertura;
  4. devono essere  completamente  indipendenti  tra  loro,  sia  per
quanto  riguarda  le  apparecchiature  elettromeccaniche,  che per le
sorgenti di energia potenziale (se azionate da  sistemi  idraulici  o
pneumatici,  devono essere indipendenti anche i serbatoi), in maniera
che un'avaria o qualsiasi disfunzione a qualunque componente dell'uno
non  possa  impedire  il  corretto  funzionamento  dell'altro;  dette
apparecchiature o sorgenti devono essere altresi' separate da  quelle
eventualmente destinate ad altre funzioni;
  5.  lo  stato  di  apertura  e  di  chiusura,  nonche' le modalita'
dell'intervento nel caso di differenziazione  o  modulazione,  devono
essere segnalati sul banco di manovra;
  6.  deve  essere possibile una sufficiente regolazione dello sforzo
frenante  massimo,  per  adeguarlo     alle   caratteristiche   reali
dell'impianto  affinche', nelle condizioni piu' sfavorevoli di carico
in salita, l'erogazione istantanea dell'energia potenziale accumulata
non determini decelerazioni che possano risultare pericolose, a causa
delle conseguenti oscillazioni della linea per i viaggiatori o per la
stabilita' della fune portante-traente sui propri  appoggi;  comunque
il  valore  di  tale  decelerazione,  valutato convenzionalmente come
indicato al precedente articolo 3.13.14, non deve superare, di norma,
i 2 m/s2.
3.13.17 L'azione frenante moderabile manualmente, di cui all'articolo
18.12 del Regolamento Generale, deve essere realizzabile dal posto di
manovra o dal posto di lavoro in pedana; per i modulabili  cio'  puo'
essere attuato anche per via elettrica.  Nel caso in cui sia previsto
il  recupero    dei  veicoli  in  linea  per  gravita' (vedi articolo
3.10.1), l'azione frenante moderabile deve essere  realizzata  da  un
autonomo  sistema frenante, agente sulla puleggia motrice, ampiamente
regolabile  per  via  meccanica  ed  eventualmente  anche  ad  azione
positiva.
3.13.18  Uno  dei comandi del freno di emergenza, di cui all'articolo
18.16 del Regolamento Generale, deve poter determinare l'intervento a
scatto con comando meccanico manuale.
3.13.19 Il dispositivo a forza centrifuga  mosso  direttamente  dalla
puleggia  motrice  per  l'intervento automatico a scatto del freno di
emergenza deve essere costituito da un sistema  di  comando  tale  da
rendere necessaria apposita operazione di ripristino meccanico.
3.13.20  Ove,  ai sensi dell'articolo 18.12 del Regolamento Generale,
l'azionamento principale  o  di  riserva  sia  previsto  quale  primo
elemento  di rallentamento, a seguito di comando automatico o manuale
di  arresto,  l'azionamento  deve  poter  garantire   i   valori   di
decelerazione  di  cui all'articolo 3.13.14. ed il rallentamento deve
essere  controllato  con  continuita'.  In  tale  caso  il  freno  di
emergenza  puo'    anche  non  essere  del tipo ad azione modulabile;
dovra' comunque intervenire a scatto automaticamente su  comando  dei
controlli  di  eccesso di velocita' (articolo 3.13.12), di integrita'
della trasmissione (articolo 3.13.14.2), nonche'  di  mancata  o  non
corretta  decelerazione  del  freno di servizio (articolo 3.13.15.1);
inoltre nelle condizioni di  carico  in  discesa  o  in  salita  piu'
sfavorevoli  dovra'  poter  determinare decelerazioni rispettivamente
non minori di 0.5 m/s2 e non maggiori di 2 m/s2.
3.13.21  I  dispositivi  attuatori  elettromeccanici  che determinano
l'intervento a scatto del freno di emergenza devono essere doppi, con
disposizione in parallelo e  possibilita'  di  verifica  separata  di
efficienza.
3.13.22  Le  apparecchiature  idrauliche per il comando dei due freni
devono possedere i seguenti  requisiti:
  1. le vie di aspirazione del fluido devono essere  dotate  ciascuna
di apposito filtro con indicatore di  intasamento;
  2. non sono ammessi filtri sulle tubazioni allo scarico;
  3.  ove  sulle  tubazioni  di  scarico  siano necessarie valvole di
contropressione, esse devono essere duplicate per ciascuno scarico  e
disposte in parallelo;
  4.  per  il  freno  di  emergenza devono essere previste una via di
scarico diretta, completamente   libera,  per  il  comando  a  scatto
manuale   meccanico   descritto   all'atticolo  3.13.18  ed  una  per
l'intervento del dispositivo a forza centrifuga di  cui  all'articolo
3.13.12.
3.13.23  Le  apparecchiature pneumatiche per il comando dei due freni
devono possedere i seguenti requisiti:
  1. le vie di aspirazione e  mandata  dal  serbatoio  devono  essere
dotate di dispositivo per l'eliminazione dell'umidita';
  2.  le  elettrovalvole  di  comando  diretto del freno di emergenza
devono  essere  doppie,  con    disposizione  in  parallelo   e   con
possibilita' separata di verifica dell'efficienza.
3.13.24  Le  parti  della  puleggia  motrice sulle quali agiscono gli
elementi frenanti, per caratteristiche  costruttive  o  per  adeguati
ripari, non devono poter essere imbrattate da lubrificanti o grasso e
comunque devono essere protette da ghiaccio, neve o pioggia.
3.13.25  Negli  impianti  che  effettuano esclusivamente trasporto di
viaggiatori in salita, a condizione che la manovra in retromarcia sia
eseguibile solo a velocita' opportunamente ridotta  ma  che  comunque
non  puo'  essere inferiore a 2 m/s, i due sistemi frenanti meccanici
possono essere dimensionati in modo tale che, in marcia avanti  siano
rispettate  le  condizioni di cui al precedente articolo 3.13.16.6, e
che in retromarcia siano soddisfatte le condizioni seguenti:
  1. nelle condizioni  di  carico  trascinante  piu'  sfavorevoli  la
decelerazione  deve  essere  correlata con i  sistemi di protezione e
sicurezza dell'impianto e comunque di  valore  non  inferiore  a  0,4
m/s2;
  2.  l'impianto  deve  essere  dotato  di  dispositivo elettrico che
determini l'intervento del freno di emergenza quando cambia il  senso
di marcia senza apposita predisposizione;
  3.  sia  previsto  un  dispositivo  elettrico di protezione atto ad
intervenire in retromarcia e per un valore di velocita' non superiore
al 120% di quella consentita in tale senso di marcia.
3.13.26   Negli   impianti  con  doppia  fune  portante-traente,  nel
funzionamento sia con gli azionamenti ed i   motori  principali,  sia
con  quelli di riserva, sia infine con gli azionamenti ed i motori di
recupero, deve essere garantita l'uguaglianza delle  velocita'  delle
due funi entro limiti compatibili con il dimensionamento dei carrelli
dei  veicoli  cui  sono  collegate  le  morse  rispetto  alla massima
differenza di tensione prefissata fra  le  due  funi.  Devono  essere
quindi  previsti  dispositivi  di  protezione  e  controllo  atti  ad
arrestare automaticamente l'impianto nell'ipotesi sia  di  squilibrio
delle  coppie erogate dai due argani, sia di differenze di velocita'.
A tal fine, tra l'altro, deve essere    realizzata  una  attrezzatura
permanente  per il rilievo delle eventuali differenze di diametro fra
le due pulegge motrici,  nonche'  per  la  tornitura  delle  relative
guarnizioni,   ove   necessario,  per  compensare  le  differenze  di
diametro.  Le  alimentazioni  elettriche  di  riserva,  in  grado  di
garantire    un  esercizio prolungato ad una velocita' pari almeno al
50%  di  quella  massima,  devono  essere  suddivise  in  due  gruppi
indipendenti,  in  maniera  che,  in  caso  di  avaria ad uno di tali
gruppi, l'altro sia ancora in grado di azionare ambedue  gli  argani,
sia  pure  ad  una  velocita'  pari al 25% di quella   massima, senza
quindi  dover  ancora   fare   ricorso   ai   motori   di   recupero.
L'azionamento  di  recupero  potra'  essere unico, ma comunque con un
motore per ciascuno dei due argani.
3.14 Dispositivi di tensione
3.14.1  L'escursione  disponibile  del  carrello   tenditore,   delle
eventuali  parti  mobili e del contrappeso, deve essere almeno pari a
quella determinata come risultante:
  1. del  maggiore  degli  spostamenti  dovuto  allo  sviluppo  delle
catenarie  tra  le  condizioni  di  linea a fune nuda e quelle che si
verificano nelle fasi di caricamento dei veicoli, fino a quella con i
veicoli a pieno carico convenzionale su un ramo o su ambedue i rami a
seconda  del  tipo  di  esercizio  previsto,  avuto   riguardo   alle
deformazioni elastiche della medesima;
  2.  dello  spostamento  dipendente  dalla  variazione  di lunghezza
subita  da  ogni  ramo  di  fune  per  effetto  di   una   variazione
convenzionale di temperatura di 50C;
  3.  di  un margine di sicurezza, convenzionalmente fissato in 0,5 m
per ogni 1000 m di lunghezza dell'impianto.
3.14.2 Quando i dispositivi di tensione sono  provvisti  di  apposito
arganello  per  la regolazione della lunghezza della fune tenditrice,
di cui all'articolo 3.14.6, lo spostamento di  cui  al  punto  2  del
precedente articolo va commisurato ad una variazione convenzionale di
temperatura di 30C.
3.14.3  Il  carrello tenditore, che porta la puleggia di rinvio della
fune portante-traente o la puleggia motrice, deve  essere  realizzato
in  maniera da ridurre al minimo le resistenze d'attrito e da evitare
pericoli di impuntamento;  all'uopo  le  ruote  del  carrello  devono
essere  provviste di idonei dispositivi antisvio ed essere montate su
cuscinetti a rotolamento.  Quando  il  carrello  tenditore  porta  la
puleggia motrice esso deve essere provvisto di ruote di guida ad asse
verticale, pure montate con cuscinetti a rotolamento, per contrastare
la coppia di reazione ai momenti motore e frenante.
3.14.4  Il  vano  entro  il  quale  puo' scorrere il contrappeso deve
essere accessibile  solo  al  personale,  sistemazioni  completamente
all'aperto  del  contrappeso  possono essere ammesse a condizione che
vengano comunque  adottati  idonei  provvedimenti  per  garantire  la
costanza   della   tensione   applicata,  la  libera  escursione  del
contrappeso e l'ispezionabilita' delle funi tenditrici, dei  relativi
attacchi  e  delle  strutture  di  supporto, nonche' per garantire la
protezione da possibili manomissioni. L'accesso al pozzo deve  essere
recintato e realizzato mediante scala fissa.
3.14.5  La  posizione del contrappeso e quella del carrello tenditore
devono essere individuabili in ogni momento  su  scala  graduata.  Il
carrello tenditore deve essere dotato di finecorsa meccanici, nonche'
di  dispositivi per l'arresto dell'impianto del tipo a ripristino lo-
cale, ovvero a segnalazione permanente del loro intervento, ubicati a
conveniente distanza dai finecorsa meccanici per un opportuno margine
di sicurezza che tenga anche conto  di  possibili  effetti  dinamici.
Analoghi  dispositivi  di arresto devono essere previsti anche per il
contrappeso sia dell'anello della  fune  portante-traente  che  delle
funi dei circuiti di linea.
3.14.6  Per  variare  la lunghezza della fune tenditrice, puo' essere
interposto, fra carrello di tensione e contrappeso, un  arganello  di
regolazione,  che  deve  essere  provvisto  di  trasmissione  di tipo
irreversibile, nonche' di dispositivo autobloccante per la  sicurezza
della  manovra e di dispositivo di blocco del tamburo dell'arganello.
Quando la fune tenditrice viene completamente  svolta,  l'attacco  al
tamburo  deve  comunque  rispondere  ai requisiti di cui all'articolo
3.4.2.
3.14.7 Sistema Idraulico per la messa in tensione della fune
3.14.7.1  Qualora  la  tensione  della  fune  portante-traente  venga
realizzata  mediante  dispositivi  idraulici  atti a mantenerla in un
determinato intervallo (v. articolo 3.3.1), si dovranno rispettare le
disposizioni di cui ai punti che seguono; del  citato  intervallo  di
variabilita'  della tensione si deve tener opportunamente conto nella
verifica dell'aderenza  della  fune  nella  puleggia  motrice,  nelle
verifiche  del  cilindro  di cui al successivo punto 9, nonche' nelle
verifiche  di  stabilita'  della  fune  sulle  rulliere  di  cui   al
successivo punto 16; per ogni altra verifica richiesta dalla presente
norma,  ove  non  diversamente  indicato,  si  tiene conto del valore
nominale della tensione.
3.14.7.2  Gli  attacchi  del  cilindro  e  del pistone o del relativo
stelo, sia alle strutture fisse della stazione  di  tensione  che  al
carrello  tenditore,  devono essere realizzati in modo da non indurre
apprezzabili sollecitazioni di flessione nel dispositivo di tensione,
nel cilindro e nello stelo  del  pistone;  inoltre  le  superfici  di
accoppiamento  fra  cilindro  e pistone, nonche' fra cilindro e stelo
del pistone stesso, devono avere lunghezza commisurata alle modalita'
di lavoro ed alla corsa prevista per il dispositivo, in  maniera  che
il  pistone  risulti sempre perfettamente guidato nel cilindro, senza
pericoli di impuntamenti, anche nei tratti finali della corsa.
3.14.7.3 La corsa totale  del  pistone  deve  comprendere  almeno  un
tratto  finale,  non  utilizzabile  come  corsa  utile in relazione a
quanto stabilito al successivo punto 14,  dotato  di  idoneo  sistema
strozzatore  del  deflusso  dell'olio,  in  maniera  da attenuare gli
effetti di eventuali urti nel moto relativo fra  pistone  e  cilindro
che  possono  essere  provocati  da  variazioni  del tiro dell'anello
trattivo.
3.14.7.4 Il circuito idraulico deve essere alimentato da  un  sistema
in  grado  di  mantenere  la  pressione del fluido operatore entro un
prefissato intervallo di variabilita' rispetto  al  valore  nominale,
avuto   riguardo   di   quanto  stabilito  al  punto  successivo;  il
dimensionamento del sistema deve assicurare una velocita' del pistone
rispetto al cilindro di almeno 5 mm/s, a meno che il tipo di impianto
non richieda una velocita' maggiore.
3.14.7.5 L'azione esercitata dal tenditore deve essere controllata da
due diversi dispositivi, destinati l'uno a rilevare la pressione  nel
cilindro   e  l'altro  la  tensione  applicata  all'anello  trattivo;
appositi strumenti devono consentire la lettura  continua  delle  due
grandezze  rilevate.  Detti  sistemi  di controllo devono determinare
l'arresto dell'impianto quando la pressione o la tensione escono  dal
predeterminato  intervallo  di  controllo, il quale non puo' comunque
superare del +10% il valore nominale della tensione;  e'  escluso  da
tale  campo  l'errore  massimo  degli strumenti di misura e controllo
che, non deve comunque superare il +2% a fondo scala.
3.14.7.6 Il circuito  idraulico  deve  possedere  un  dispositivo  di
protezione,  valvola  di  sicurezza,  atto  a limitare la pressione a
valori non superiori  del  20%  rispetto  a  quello  nominale:  detta
valvola  di  sicurezza  deve  essere  posizionata  in  modo  da poter
controllare in ogni condizione  la  pressione  nel  cilindro  e  deve
essere  dotata  di  scarico indipendente con sezione commisurata alla
portata del sistema di alimentazione. La  sua  taratura  deve  essere
sigillata per impedire manomissioni e risultare controllabile.
3.14.7.7  All'uscita del cilindro, quale primo organo della tubazione
di mandata e scarico, deve essere previsto un  dispositivo  ("valvola
paracadute")  atto  ad intervenire quando la velocita' di scorrimento
del pistone nel cilindro supera il triplo della velocita' di  cui  al
precedente  punto  4,  interrompendo il flusso dell'olio; nel sistema
deve essere previsto un dispositivo per provare l'efficienza di  tale
valvola.
3.14.7.8  Il  sistema  deve  essere  dotato  di pompa per la ricarica
manuale  del  circuito  idraulico  e  di  appositi  filtri  posti  in
aspirazione  o  mandata,  i quali devono essere dotati di dispositivo
per il controllo dell'intasamento; i filtri posti allo scarico, oltre
al predetto controllo, devono essere dotati di by pass.
3.14.7.9 Il cilindro deve essere verificato  per  il  valore  massimo
della  pressione  consentito  dal  campo  di  variazione  di  cui  al
precedente punto  5.  In  tali  condizioni  il  grado  di  sicurezza,
rispetto  al  carico  unitario  di snervamento del materiale non deve
risultare inferiore a 3.
3.14.7.10  Il  cilindro  del  dispositivo   tenditore   deve   essere
sottoposto,  in  officina  ed a cura del costruttore, ad una prova di
resistenza allo scoppio, assoggettandolo ad una pressione  di  valore
non inferiore a 2 volte quella nominale. L'intero sistema costituente
il  dispositivo  tenditore deve essere sottoposto, sull'impianto ed a
cura  del  direttore  dei   lavori,   ad   una   prova   di   tenuta,
assoggettandolo  ad una pressione di valore non inferiore a 1,5 volte
quella nominale e verificando che  non  si  riscontrino  trafilamenti
apprezzabili;  le  modalita'  di realizzazione per quest'ultima prova
devono essere tali da non  ingenerare  comunque  sovratensioni  nella
fune portante-traente.
3.14.7.11  Nel  caso  che  il  dispositivo  tenditore  comprenda  due
cilindri alimentati in parallelo idraulico,  ciascuno  di  essi  deve
essere  provvisto di un proprio sistema di controllo come indicato al
punto 5; inoltre, le strutture di  supporto  e  quelle  del  carrello
tenditore devono essere dimensionate considerando anche l'ipotesi che
uno  dei  due  cilindri sia grippato; in tale ipotesi, tuttavia, puo'
ammettersi per le  strutture  suddette  un  grado  di  sicurezza  non
inferiore  a  1,5  rispetto  al  carico  unitario  di snervamento del
materiale.
3.14.7.12 L'escursione disponibile  del  carrello  di  tensione  deve
essere  convenientemente  ampia  e  comunque  non  inferiore a quella
definita all'articolo 3.14.1; la corsa del carrello  deve  essere  in
ogni  caso  limitata  da  propri finecorsa meccanici ed elettrici (v.
articolo 3.14.5), indipendenti da quelli che controllano la corsa del
pistone di cui al successivo punto 14.
3.14.7.13 La corsa utile del pistone nel cilindro deve essere  almeno
pari  a quella richiesta per il carrello di tensione. In alternativa,
per consentire al carrello di  tensione  l'utilizzazione  dell'intera
escursione  disponibile,  l'ancoraggio del dispositivo tenditore alle
strutture fisse deve essere spostabile con facilita', in tempi  brevi
ed  in  sicurezza;  in  tal  caso  la  corsa  totale  del pistone nel
cilindro, qualunque sia il punto di ancoraggio,  deve  essere  almeno
pari alla risultante:
  1.   dello   spostamento  massimo  derivante  dalla  variazione  di
lunghezza subita da ogni ramo  della  fune  portante-traente  fra  la
condizione  di  linea  completamente  scarica  e  quella  con tutti i
veicoli in linea a pieno carico convenzionale (v. articolo  3.19.12),
avuto  riguardo  alle  variazioni  della  configurazione della fune e
delle deformazioni elastiche della medesima, tenuto conto  del  campo
di variazione della tensione previsto al precedente punto 5;
  2.   della   corsa   dovuta   alla  variazione  della  temperatura,
considerando una variazione complessiva di almeno 30C;
  3. dell'ulteriore  tratto  finale  di  ammortizzazione  di  cui  al
precedente punto 3;
  4.  della  lunghezza  pari  ad  un'equidistanza tra i vari punti di
ancoraggio.
3.14.7.14 Circa la corsa utile del pistone all'interno del tratto che
non contiene l'ammortizzazione finale si deve:
  1. installare gli interruttori di finecorsa, posti a  non  meno  di
10cm   dall'estremita'   ditale   tratto,   il  cui  intervento  deve
determinare l'arresto dell'impianto;
  2. prevedere nel progetto dell'impianto il tratto  nel  quale  puo'
trovarsi  la  parte  mobile  del  sistema  di  tensione all'inizio di