IL DIRIGENTE GENERALE DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235, e gli aggiornamenti successivi, recante norme per la costruzione e l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per le Funicolari aeree e terrestri con il voto n. 17 del 12 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 202 del 24 aprile 1998; Ritenuta la necessita' di adeguare le norme per la costruzione e l'esercizio di funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli; Espletata la procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva 83/189/CEE; Adotta le seguenti "Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli": PARTE 1 OGGETTO E SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 1.1.1 Le presenti Prescrizioni Tecniche Speciali (che verranno di seguito chiamate per brevita' P.T.S.) si applicano alle funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e veicoli temporaneamente collegati alla fune portante-traente previste al comma 1.1 lettera c) dell'articolo 1 del vigente Regolamento Generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone di seguito chiamato per brevita' Regolamento Generale. 1.1.2 Le presenti P.T.S. si applicano agli impianti nuovi ed alle varianti costruttive di quelli esistenti, cosi' come definite dal comma 2 del decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985 (G.U. n. 26 del 31.01.85), e di seguito citato D.M. 23/85. 1.1.3 Scopo delle P.T.S. e' quello di costituire una rielaborazione organica della preesistente normativa, aggiornata allo standard costruttivo italiano determinato dal progresso tecnico verificatosi nel settore delle funicolari aeree e terrestri in servizio destinate al trasporto di persone nonche' ai criteri adottati dalle normative CEN in via di completamento; tali P.T.S. vanno, pertanto, considerate come un "testo unico" che riassume ed annulla tutte le precedenti disposizioni emanate in materia, tranne quelle espressamente richiamate nel testo. 1.1.4 Il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti in argomento eseguiti secondo: - il Regolamento Generale, nonche' le presenti P.T.S.; - le P.T.S. relative alle parti elettriche degli impianti funiviari che saranno emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti ad Impianti Fissi, in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale; - per quanto non contenuto nelle citate P.T.S. le norme generali e particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici; - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria; - le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.T.T., per le parti elettriche; possono essere ritenuti sufficienti a far presumere la realizzazione e la gestione degli impianti "a regola d'arte", per garantire la sicurezza delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare dall'esercizio degli stessi nelle condizioni ragionevolmente prevedibili, poiche' nessuna norma per quanto accuratamente studiata puo' garantire in modo assoluto la sicurezza sopra citata. 1.1.5 Alle P.T.S. non potranno essere accordate deroghe se non in via del tutto eccezionale, sempreche' il progettista ne giustifichi la assoluta necessita' e dimostri che non possono derivarne riduzioni del livello di sicurezza. 1.1.6 Soluzioni tecniche innovative potranno essere ammesse, purche' il progettista dimostri che il livello di sicurezza offerto non e' inferiore a quello desumibile dalle P.T.S.. fornendo anche, ove ritenuto necessario dal progettista stesso o dall'Autorita' di vigilanza, i dati di una probante sperimentazione. Per soluzioni in- novative gia' eventualmente realizzate all'estero, la predetta sperimentazione potra' avvalersi dell'acquisizione di tutte le esperienze e le informazioni relative all'esercizio gia' svolto. 1.1.7 Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio Economico Europeo, qualora dette specifiche garantiscano, per i singoli componenti dell'impianto e comunque per l'insieme dell'impianto funiviario, un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal presente Decreto. Tale equivalenza sara' accertata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 1.2 Documentazione tecnica. 1.2.1 Al fine di un preventivo giudizio sull'ammissibilita' dl un impianto o di una speciale soluzione tipologica, puo' essere presentato il solo progetto preliminare (di massima) ai sensi dell'articolo 4 del Reg. Gen.; tale progetto deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere nonche' il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; l'eventuale giudizio favorevole non comporta il rilascio dell'approvazione o del nulla osta di cui all'articolo 3 del decreto presidente della repubblica 11/7/80 N 753, di seguito indicato con DPR 753/80. 1.2.2 Il progetto preliminare (di massima) deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine: 1) relazione tecnica generale illustrativa della scelta delle soluzioni prospettate e contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche, eventualmente speciali, dell'opera da realizzare; nella relazione si fara' riferimento alla rispondenza alle norme in vigore ovvero si formulera' giustificata richiesta di deroga; 2) planimetria e profilo lungitudinale, nelle scale idonee alla formulazione del giudizio; 3) disegni di insieme quotati, anche schematici, delle stazioni e delle opere di linea, ed eventualmente di dettaglio per componenti specifici, atti ad illustrare le particolarita' dell'impianto ovvero di speciali soluzioni proposte; 4) il calcolo delle configurazioni, delle funi, la loro verifica, nonche' il calcolo dei parametri fondamentali per la determinazione della velocita' e delle prestazioni e limiti di impiego nonche' delle eventuali specifiche caratteristiche di funzionamento che caratterizzano l'impianto o le particolari soluzioni proposte; 5) il programma per le operazioni di soccorso; 6) l'elenco degli eventuali attraversamenti con gli elementi per la formulazione del giudizio di ammissibilita'; 7) la documentazione relativa alle indagini effettuate in via preliminare, da un organismo pubblico o privato specializzato in materia, per accertare che la zona del terreno interessato, ai fini della stabilita' delle opere e della sicurezza dell'esercizio, sia, per caratteristiche naturali o per opere artificiali, immune dal pericolo di frane o valanghe. 1.2.3 Il progetto definitivo (generale) deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative ed i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine esso deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine: 1) relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, riportante anche in forma schematica le sue caratteristiche principali ed illustrante le specifiche costruttive ed i limiti di impiego dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove ricorra la necessita' si fara' esplicitamente menzione a richiesta di eventuali deroghe da giustificare con idonea documentazione da produrre separatamente; la relazione deve comprendere altresi' l'elenco dei materiali con le specificazioni impegnative delle loro caratteristiche nonche' l'indicazione della o delle ditte costruttrici con la dimostrazione della loro capacita' tecnica; 2) dichiarazione del progettista in cui si attesta che, ai sensi del Regolamento Generale, il progetto e' stato redatto seguendo: - le prescrizioni del Regolamento Generale, nonche' le presenti P.T.S.; - le P.T.S relative alle parti elettriche degli impianti funiviari emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.T.T. in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale; - per quanto non contenuto nelle citate P.T.S. le norme generali e particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici: - gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria; - le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.T.T., per le parti elettriche; 3) corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato o degli eventuali altri impianti limitrofi; 4) elenco degli attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti ecc.) con la relativa documentazione tecnica; 5) due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati tre metri a destra e tre metri a sinistra dell'asse dell'impianto e debbono essere riportate, per le singole campate, le configurazioni della fune portante-traente atte a determinare sia i franchi minimi che le altezze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato dall'ingegnere o dal geometra che ne ha effettuato il rilevamento e che, pertanto, se ne assume la piena responsabilita'; detto profilo deve essere altresi' controfirmato dal progettista: 6) rappresentazione schematica, in scala opportuna, delle stazioni, con indicazione dei dispositivi di alimentazione, azionamento, trazione, frenatura e tensione del veicolo e dei sostegni di linea: 7) calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni piu' significative, e relative verifiche: 8) documentazione relativa alle indagini effettuate in via preliminare, per accertare che la zona del terreno interessata, ai fini della stabilita' delle opere e della sicurezza dell'esercizio, sia per caratteristiche naturali o opere artificiali - immune dal pericolo di frane o valanghe; a tal fine deve essere prevista la documentazione seguente: 8-1) relazione geologica e geotecnica con la dimostrazione, ai sensi della legge 2.2.1964, n.74, e delle relative norme tecniche em- anate dal Ministero dei LL.PP., della stabilita' dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare, delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni trasmesse dall'impianto stesso quanto a quelle derivanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, nonche' da eventi di natura geologica od idrogeologica tenuto conto, quando ricorra il caso, di eventuali azioni sismiche: 8-2) relazione del progettista, basata su documenti rilasciati da un organismo pubblico o da professionista specializzato in materia, attestante che il tracciato dell'impianto e, in particolare, le zone ove verranno ubicate le stazioni, i sostegni e le altre eventuali opere di linea sono immuni, per ubicazione naturale o per effetto di idonee opere di protezione, dai pericoli derivanti da frane o valanghe; 9) programma dettagliato per le operazioni di soccorso in linea comprendente i mezzi, i metodi ed i tempi per lo svolgimento delle operazioni con l'indicazione impegnativa delle eventuali organizzazioni che possono fornire il loro aiuto; 10) uno o piu' fascicoli illustranti in modo compiuto gli elementi costitutivi dell'impianto in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento, nonche' le relative verifiche a dimostrazione dei risultati finali dei calcoli di verifica, raffrontati con i limiti prescritti; 11) disegni principali e schemi funzionali, redatti in formato UNI A4 ovvero nA4, che devono riferirsi a: - disegni quotati delle strutture di stazione di linea e veicoli (in scala non minore di 1:100); - disegni quotati dei dispositivi e meccanismi importanti per la sicurezza delle persone e per la regolarita' dell'esercizio; - schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione, ove esistano; - schemi funzionali dell'impianto elettrico riportanti anche il sistema di alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia, redatti secondo le specifiche norme emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione; - ogni ulteriore elemento che il progettista ritenga utile per illustrare l'opera. 1.2.4 Il progetto esecutivo, oltre a quanto previsto al punto 1.2.3, deve comprendere gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione dell'opera, i calcoli di verifica dimensionale di tutte le strutture, nonche' i disegni di insieme e di dettaglio relativi. 1.2.5 La richiesta di eventuali deroghe alla normativa tecnica di sicurezza deve essere adeguatamente motivata, supportandola con idonea documentazione concernente l'esito favorevole di esperienze fatte su altri impianti, anche all'estero, o su modelli sperimentali a cura del costruttore, ovvero da soddisfacenti analisi teoriche. 1.2.6 Qualora nell'impianto sia prevista l'introduzione di tipologie costruttive, di soluzioni tecniche d'insieme o di parti componenti (meccaniche, elettriche, etc.) di nuova concezione, ovvero di tipo mai prima adottato nel territorio nazionale, il progettista stesso dovra' farne esplicita menzione, inserendo nel progetto definitivo uno specifico capitolo contenente i relativi elaborati illustrativi, con tutte le informazioni sull'esito di analoghe realizzazioni all'estero o sulle esperienze effettuate dal costruttore con modelli sperimentali, con i calcoli di verifica ed i disegni dei particolari costruttivi; per le apparecchiature elettriche dovranno essere inoltre presentati gli schemi funzionali delle singole apparecchiature con allegate legenda e relazioni illustrative. 1.2.7 Tutti gli elaborati relativi al progetto di una funivia debbono essere redatti in lingua italiana e firmati dall'ingegnere progettista della funivia, controfirmati dall'esercente nonche' dal costruttore dell'impianto nel caso di progetto definitivo e di quello esecutivo; la documentazione relativa ai sottosistemi puo' essere firmata anche dagli eventuali progettisti specializzati che ne hanno curato la specifica progettazione. Il progettista della funivia e la ditta costruttrice dell'impianto devono documentare la competenza ed esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari. 1.3 Esame del progetto 1.3.1 Il progetto definitivo deve essere sottoposto all'esame del D,T.T. secondo le procedure appresso indicate e su di esso, se ritenuto meritevole, sara' espresso il nulla-osta nei riguardi della rispondenza alle norme tecniche di sicurezza per l'approvazione del progetto. Di norma, solo nel caso in cui siano previste caratteristiche innovative il D.T.T. estendera' il suo esame anche al progetto esecutivo (comprendente particolari costruttivi), limitatamente alla parte relativa alle suddette innovazioni, esaminando lo specifico capitolo richiesto al punto 1.2.6, sottoponendo se ritenuto necessario, i relativi elaborati al parere della Commissione F.A.T. 1.3.2 Il progetto esecutivo, da presentare ai competenti uffici del D.T.T. unitamente al progetto definitivo, e' di norma acquisito agli atti dei suddetti uffici senza alcun esame, qualora il progettista attesti, mediante dichiarazione formale: a) che i particolari costruttivi in esame sono identici a quelli installati in altri analoghi recenti impianti realizzati dallo stesso costruttore; nel caso vengano invece adottati elementi differenti, sempreche' le differenze siano di scarsa rilevanza, quanto meno sotto il profilo funzionale, ne dovra' essere dimostrata l'equivalenza; b) che comunque tali particolari, specialmente quelli contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori (articolo 6 comma 4 del Regolamento Generale), sono stati progettati e dimensionati nel rispetto oltreche' delle specifiche norme tecniche in vigore per gli impianti funiviari, di tutti gli insegnamenti ed i principi dell'arte, nonche' delle norme ufficiali esistenti per altri settori, quando applicabili; c) che le prestazioni limite, in base alle quali sono stati progettati e dimensionati i ripetuti particolari, sono compatibili con quelle previste dall'impianto in esame. Resta comunque salva la facolta' del D.T.T. di sottoporre al proprio esame, sistematicamente od a campione, anche il progetto dei particolari costruttivi. 1.3.3 Nel caso di varianti ad impianti gia' in esercizio, da modificare od adeguare, gli interventi debbono essere descritti in apposita relazione, da inserire pure nel progetto definitivo, redatta e firmata dal Direttore di Esercizio, che ne dia motivazione e giudizio di compatibilita' con l'impianto esistente. PARTE 2 PROCEDURE 2.1 Procedure 2.1.1 In merito alle procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta ex articolo 3 del DPR n. 753/80, valgono i criteri di seguito indicati. I progetti degli impianti a fune, sia per la realizzazione di nuovi impianti che per l'esecuzione di varianti, sono redatti secondo quanto indicato nei precedenti articoli, devono essere presentati alle competenti Autorita' regionali e/o locali (nel numero di copie in bollo od in carta semplice da esse richiesto) e, per il tramite di esse all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti a Fissi (che verra' in seguito indicato come USTIF) territorialmente competente, in tre copie, in carta semplice, ciascuna accompagnata da un dettagliato elenco degli elaborati e dei documenti costituenti il progetto; l'elenco e' datato e firmato dal legale rappresentante dell'azienda proponente e dal progettista. 2.1.2 Per gli impianti con caratteristiche rispondenti alla normativa tecnica prevista dal presente testo, gia' noti al competente USTIF e favorevolmente sperimentati e privi di elementi innovativi, l'istruttoria tecnica deve essere completata presso lo stesso USTIF, al quale devono essere presentate n. 3 copie del progetto definitivo piu' una copia del progetto esecutivo: una delle copie del progetto definitivo viene restituita, in caso di esito favorevole dell'istruttoria tecnica, con l'annotazione relativa al rilascio del nulla osta tecnico, ex articolo 3 DPR n. 753/80, alla competente autorita' regionale, l'altra deve essere inviata, per conoscenza, alla Unita' di Gestione dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi (che verra' in seguito indicato come T.I.F.). 2.1.3 Per gli impianti di cui al precedente articolo 2.1.2, ma che presentano parti innovative come precisato in 1.2.6, ovvero richieste di deroga alla normativa tecnica vigente, il rilascio finale del nulla-osta sul progetto definitivo rimane ancora nelle attribuzioni dell'USTIF territorialmente competente, che pero' deve provvedere ad inviare alla T.I.F. due copie del progetto, corredate del proprio parere sullo stesso. La T.I.F., dopo l'esame tecnico, in caso di esito favorevole restituira' una delle copie del progetto, con il proprio benestare per quanto attiene alle parti innovative o alle richieste di deroghe, all'USTIF che provvedera', a sua volta, a rilasciare il proprio nulla-osta sul progetto esecutivo alla competente autorita' regionale. 2.1.4 Per gli impianti di cui al precedente articolo 2.1.2, non noti all'USTIF territorialmente competente, vale la stessa procedura stabilita al precedente articolo 2.1.3. con la differenza che l'USTIF deve provvedere ad inviare alla T.I.F., oltre a due copie del progetto definitivo, anche una copia del progetto esecutivo, corredata dal proprio motivato parere sulla situazione geomorfologica del territorio. La T.I.F., dopo l'esame tecnico, in caso favorevole restituira' una copia del progetto, provvista del proprio benestare all'USTIF, che provvedera' a sua volta a rilasciare il proprio nulla osta sul progetto esecutivo alla competente autorita' regionale. 2.1.2 Resta salva la facolta' della T.I.F. di avocare al proprio esame i progetti degli impianti di nuova concezione, o notevolmente innovativi, o richiedenti molte deroghe ovvero che, per caratteristiche o problemi particolari, debbano essere esaminati direttamente dalla stessa T.I.F., chiedendo comunque all'USTIF di fornire il proprio parere sul progetto, in particolare sul tracciato. In tal caso vale la stessa procedura stabilita al precedente punto 1.3. PARTE 3 NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE 3.1 Tracciato e profilo della linea 3.1.1 La deviazione planimetrica massima della fune portante - traente, di cui all'articolo 7.2 del Regolamento Generale, viene fissata in 0,01 rad per ogni sostegno, sempreche' siano adottati necessari accorgimenti costruttivi atti a garantire condizioni di passaggio sulle rulliere con lo stesso livello di sicurezza previsto per quelle dei rimanenti sostegni non interessati alla deviazione. Deviazioni superiori a 0,01 rad, ma sempre limitate, possono essere consentite purche' siano adottati idonei provvedimenti da esaminare caso per caso. 3.1.2 La lunghezza del tracciato, ai fini di cui all'articolo 7.3, del Regolamento Generale ed ai soli effetti delle operazioni di soccorso, non deve poter consentire in linea, di norma, la presenza di piu' di 200 persone per impianti a veicoli monoposto, di 250 persone per impianti a veicoli biposto, di 300 persone per impianti a veicoli triposto, di 350 persone per impianti a veicoli quadriposto e di 500 persone per impianti a veicoli chiusi, ammettendo convenzionalmente che risultino le seguenti condizioni di carico: 1. per gli impianti utilizzati per il trasporto in unico senso: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti sul corrispondente ramo; 2. per gli impianti utilizzati per il trasporto nei due sensi: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti su un ramo e parzialmente occupati quelli dell'altro ramo secondo quanto previsto in progetto e riportato nel regolamento di esercizio. 3.1.3 Il dimensionamento degli elementi costitutivi dell'impianto deve considerare, di norma, l'occupazione massima convenzionale dei veicoli disposti su uno o ambedue i rami a seconda che il trasporto sia previsto in uno solo od in ambedue i sensi. 3.1.4 La pendenza massima della linea, con moto a regime e nelle ipotesi di carico dell'impianto piu' sfavorevoli, non deve superare i seguenti valori: 90% riferito all'asse della fune, considerando convenzionalmente la massa dei veicoli a pieno carico (v. articolo 3.19.12) uniformemente distribuita lungo la fune stessa; 100% riferito alla traiettoria delle morse, considerando la massa del veicolo a pieno carico convenzionale concentrata nei rispettivi punti di applicazione sulla fune. 3.1.5 La lunghezza delle campate deve essere scelta tenendo conto della tensione minima che puo' verificarsi e della piu' sfavorevole condizione di occupazione delle stesse da parte dei veicoli, al fine di limitare i fenomeni di oscillazione verticale della fune. La variazione dell'angolo formato con l'orizzontale dalla tangente all'asse della fune portante-traente in corrispondenza dei due appoggi di ciascuna campata, valutata come differenza fra i valori assunti da detto angolo nelle configurazioni, rispettivamente, con veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12) e con veicoli vuoti, non deve superare 0,15 rad; tale differenza va valutata assumendo convenzionalmente a valle della campata la tensione minima della fune e, per ambedue le condizioni di carico, le masse dei veicoli uniformemente distribuite lungo la stessa, in movimento a regime. 3.1.6 La distribuzione dei sostegni in linea, l'equidistanza dei veicoli, la tensione della fune e la velocita' dell'impianto devono essere tali da non determinare rilevanti oscillazioni longitudinali della fune e, in campata, variazioni di freccia disturbanti tanto per i viaggiatori, quanto per la stabilita' della fune sugli appoggi. 3.2 Funi 3.2.1 L'accettazione in opera di tutte le funi dell'impianto e' subordinata al favorevole esito del collaudo, ai sensi degli articoli 3.2.3 e 3.2.4, dell'esame a vista e, per la fune portante- traente, dell'esame magnetoinduttivo. 3.2.2 Le funi tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche, nonche' quelle di sospensione dei conduttori di segnalazione o telefonici, devono essere, di norma, di tipo unificato. 3.2.3 Salvo quanto stabilito all'articolo 3.2.4 per le funi di tipo unificato, tutte le funi dell'impianto devono essere sottoposte a collaudo, presso un Laboratorio Ufficiale, con le modalita' stabilite nel decreto 21 giugno 1986 del Ministero dei Trasporti; il prelievo degli spezzoni per l'esecuzione delle verifiche e prove per l'accettazione e' effettuato dall'autorita' di sorveglianza, una volta accertato che le caratteristiche dichiarate dal fabbricante per la fune corrispondono a quelle previste nel progetto presentato per la costruzione dell'impianto, ovvero per la realizzazione di varianti. 3.2.4 Le funi di tipo unificato, prodotte in bobine e cordate con contrassegni ricorrenti particolari, tali da consentire, per qualsiasi spezzone l'individuazione del fabbricante e della bobina di provenienza, possono essere destinate a diversi impianti, ovvero allo stesso impianto ma in tempi diversi. Per tali funi e' ammesso che le prove di collaudo vengano effettuate solo inizialmente e con riferimento all'intera bobina; le disposizioni per il prelievo dalla bobina, degli spezzoni di prova e dei tratti di fune destinati ai diversi impianti sono emanate dal D.T.T.: le prescrizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi unificate sono indicate nelle relative tabelle di unificazione. Le bobine devono restare depositate presso il fabbricante della fune, ovvero presso ditte costruttrici di impianti a fune, che ne garantiscono comunque la buona conservazione. 3.3 Tensione delle funi 3.3.1 La tensione di ogni fune dell'impianto, salvo quanto riportato all'articolo 3.5.3, deve essere determinata di norma da un contrappeso o da un sistema idraulico (v. articolo 3.14.7) equivalente. Il sistema idraulico di tensione deve mantenere automaticamente la tensione della fune portante-traente entro limiti prefissati e la predetta tensione deve essere controllata in un intervallo massimo contenuto entro il + 10% del valore della tensione nominale. 3.3.2 Deroga alla disposizione di cui all'articolo precedente, o l'adozione di sistemi diversi di tensione, possono essere concesse, sentita eventualmente la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri. 3.3.3 La configurazione delle funi dei circuiti di linea o di quelle portanti i conduttori di tali circuiti deve risultare piu' alta di quella assunta dalla fune portante-traente in moto di regime e con veicoli scarichi nelle condizioni normali di esercizio; in caso contrario deve essere condotta la verifica della esistenza del franco minimo di 0,50 m in ogni direzione nelle condizioni di calcolo per l'intervia previste all'articolo 3.8.3.1; in ambedue i casi deve essere considerata la presenza del manicotto di ghiaccio di cui all'articolo 3.5.1. 3.4 Ancoraggi, attacchi di estremita' e impalmature 3.4.1 Gli attacchi di estremita' delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o, se ammessi, del tipo a redancia. 3.4.2 Negli attacchi a tamburo l'avvolgimento della fune deve essere realizzato con almeno tre spire complete, il capo libero deve essere bloccato da almeno due morsetti a piastra che abbiano lunghezza e forma tali da ripartire convenientemente sulla fune la pressione necessaria; il secondo morsetto deve essere montato in modo da segnalare l'eventuale scorrimento del primo. 3.4.3 Negli attacchi a redancia, non ammessi per le funi che sopportano direttamente il tiro dell'anello trattivo, i morsetti devono essere almeno in numero di tre; un terzo di essi, con arrotondamento all'intero superiore, deve essere comunque in grado di impedire lo scorrimento. Le redance devono avere un raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa. 3.4.4 I rapporti tra il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e/o di regolazione, nonche' delle funi dei circuiti di linea, oppure delle funi di supporto che i conduttori di tali circuiti, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, ed il diametro di queste e dei fili che le compongono, esclusi quelli d'anima dei trefoli, non devono essere minori di 40 e 500 rispettivamente. Tutte le pulegge interessate dalle predette funi devono avere profondita' di gola non inferiore al diametro della fune stessa: le pulegge di deviazione devono avere la gola rivestita con materiale cedevole ed essere montate su cuscinetti a rotolamento opportunamente lubrificabili. 3.4.5 Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi tenditrici, nonche' i rulli di appoggio sui sostegni delle funi dei circuiti di linea, oppure delle funi di supporto dei conduttori di tali circuiti, ed i relativi tamburi di ancoraggio, devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non minore di 5 volte quello della fune medesima. 3.4.6 L'impalmatura va realizzata secondo la procedura indicata nel decreto ministeriale 31.8.1937, n. 2672 e con le seguenti dimensioni: - lunghezza totale: pari ad almeno 1500 volte il diametro della fune; - lunghezza tratto centrale, compreso fra i due nodi interni: pari ad almeno 500 diametri; - lunghezza dei trefoli accecati: pari ad almeno 100 diametri; i trefoli accecati possono essere allungati fino a portarli a contatto tra loro; - diametro massimo in corrispondenza dei nodi: non deve superare del 10% il diametro nominale della fune. 3.4.7 Caratteristiche geometriche diverse possono costituire oggetto di deroga, previa presentazione di valide giustificazioni. 3.4.8 La distanza fra due eventuali impalmature contigue, di cui agli articoli 10.11 e 10.12 del Regolamento Generale, deve essere comunque tale da assicurare, fra gli estremi di esse, un tratto integro di lunghezza non inferiore a 3000 volte il diametro nominale della fune. 3.5 Sicurezza delle funi 3.5.1 Il grado di sicurezza, per funi nuove, deve risultare non inferiore ai valori seguenti: - per le funi portanti-traenti: 4,5; - per le funi tenditrici e di regolazione: 5,5; - per le funi dei circuiti di linea o portanti i conduttori di tali circuiti, se contrappesate: 3,5, prescindendo dall'eventuale formazione di manicotto di ghiaccio e 2.5, considerando convenzionalmente la presenza di un manicotto di ghiaccio di spessore pari a 12 mm. 3.5.2 Nel calcolo dello sforzo assiale totale massimo della fune portante-traente si deve tenere conto: 1. della forza peso dei veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), considerata uniformemente distribuita lungo la fune; 2. delle resistenze d'attrito lungo la linea, determinate convenzionalmente assumendo uno sforzo assiale pari al 3% del carico gravante su ciascuna rulliera se in fase di avviamento ed a regime, pari al 2% del predetto carico se in fase di frenatura; 3. delle forze d'inerzia in avviamento e in frenatura, determinate convenzionalmente assumendo una accelerazione in valore assoluto non inferiore a 0,2 m/s2 per la fase di avviamento ed a 1 m/s2 per la fase di frenatura. 3.5.3 Per le funi dei circuiti di linea, o portanti i conduttori di tali circuiti, se non contrappesate, si applicano i gradi di sicurezza e le modalita' di calcolo previsti per i conduttori dalle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, di cui alla legge 28.06.1986, n. 339. Le funi portanti i cavi dei circuiti di linea, se ancorate alle estremita' di ciascuna campata, devono possedere sistemi di attacco tali che, nell'eventualita' di rottura delle stesse funi in corrispondenza di un attacco. si verifichi l'immediata interruzione del circuito di sicurezza di linea. 3.6 Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune portante-traente nella puleggia motrice 3.6.1 L'aderenza necessaria per evitare lo scorrimento della fune portante-traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando e' soddisfatta la relazione: T/t = fa dove: - "T/t" e' il rapporto fra gli sforzi di trazione "T" nel ramo piu' teso e "t" nel ramo meno teso della fune, nelle condizioni piu' sfavorevoli per carico, avviamento e frenatura, sia in salita che in discesa, tenuto conto della possibile differenza del numero dei veicoli tra i due rami (3.12.19.3) ed assumendo, convenzionalmente, per le accelerazioni e le resistenze di attrito i valori fissati all'articolo 3.5.2; - "e" e' la base dei logaritmi naturali; - "a" in radianti e' l'angolo di avvolgimento della fune portante- traente sulla puleggia motrice; - "f" e' il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice. 3.6.2 Per il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice, rivestita con guarnizione in gomma o con altro materiale di analoghe caratteristiche di attrito, si assume convenzionalmente il valore 0,20. Valori piu' elevati possono essere ammessi solo per rivestimenti con materiali speciali, preventivamente sperimentati in applicazioni analoghe, tenendo comunque conto del margine di sicurezza di cui all'articolo 12 del Regolamento Generale. 3.7 Velocita' ed intervallo minimo tra i veicoli 3.7.1 Per garantire il sicuro e regolare svolgimento delle operazioni di imbarco e di sbarco, la velocita' dei veicoli alla partenza ed all'arrivo nelle stazioni deve essere adeguata alla categoria dei viaggiatori, alle modalita' di imbarco e di sbarco, al numero dei posti offerti da ogni singolo veicolo, alla massa oscillante ed alle altre caratteristiche proprie del veicolo stesso tese a limitare gli effetti d'urto. L'intervallo di tempo fra il passaggio di due veicoli consecutivi deve, inoltre, risultare sufficiente per consentire a ciascun viaggiatore di accedere agevolmente al punto d'imbarco alla partenza e di disimpegnarsi tempestivamente dal veicolo all'arrivo, raggiungendo rapidamente le aree non interessate dalle traiettorie dei veicoli. 3.7.2 Velocita' in linea e nelle stazioni 3.7.2.1 La velocita' massima di esercizio in linea, avuto riguardo al fatto che le sovrasollecitazioni dinamiche indotte nelle strutture dei veicoli dal passaggio sulle rulliere nonche' dall'effetto di stabilizzazione indotto dalle guide di ingresso nelle stazioni devono risultare compatibili con il dimensionamento di tali strutture tenuto conto anche degli effetti di fatica, non puo' superare i seguenti valori: - 5 m/s per gli impianti con seggiole o veicoli aperti; - 6 m/s per gli impianti con veicoli chiusi. 3.7.2.2 La velocita' dei veicoli nelle aree destinate all'accesso, all'imbarco, allo sbarco ed all'allontanamento dei viaggiatori non deve superare 1,00 m/s per le seggiovie e 0,50 m/s per gli impianti con cabine. Per le seggiovie destinate al trasporto esclusivo di viaggiatori con sci ai piedi, la velocita' puo' essere elevata all'imbarco fino a 1,30 m/s, allo sbarco fino a 1,50 m/s e fino a 2 m/s se lo sbarco avviene alla stazione intermedia con il veicolo che prosegue con traiettoria rettilinea. 3.7.3 Equidistanza in linea e nelle stazioni 3.7.3.1 L'equidistanza minima tra i veicoli in linea deve essere non inferiore a 1,2 volte lo spazio di arresto determinato dalla frenatura modulata dell'impianto, considerando per la decelerazione il minore dei valori fissati nel progetto ai sensi dell'articolo 3.13.14, e comunque tale da garantire un'adeguata protezione anticollisione in entrata ed uscita dalle stazioni (v. articolo 3.12.17.7). 3.7.3.2 Nelle seggiovie dotate di convogliatori per la movimentazione continua dei veicoli, nelle aree destinate all'accesso, all'imbarco, allo sbarco ed all'allontanamento dei viaggiatori (v. articolo 3.12.15 e seg.) ed in ogni caso laddove i percorsi dei viaggiatori possano interferire con le traiettorie dei veicoli, deve essere garantita l'assenza di altre seggiole. 3.7.4 Intervallo di tempo tra veicoli consecutivi 3.7.4.1 L'intervallo minimo di tempo fra due veicoli consecutivi deve risultare non inferiore a 6 s; detto valore puo' essere ridotto, negli impianti destinati ai viaggiatori con sci ai piedi, fino ad un minimo di 5,5 s purche' appositi cartelli collocati in posizione visibile alla stazione di partenza avvertano il viaggiatore del limitato intervallo tra i veicoli, richiamando l'attenzione sull'esigenza di un conveniente addestramento per evitare danni a se stessi ed agli altri utenti. 3.7.4.2 Nelle seggiovie adibite al trasporto di sciatori l'accesso deve venir regolato da appositi dispositivi automatici "cancelli". 3.7.5 Trasporto promiscuo 3.7.5.1 Nelle seggiovie normalmente adibite a trasporto di viaggiatori con gli sci ai piedi, puo' essere consentito anche il trasporto di viaggiatori ordinari a condizione che la regolazione del flusso dei viaggiatori ordinari, sia in entrata che in uscita, avvenga con piste distinte da quelle degli sciatori e venga realizzata mediante cancelli di accesso e piste separate e ben individuabili per ciascuna categoria di utenti. 3.8 Franchi minimi e intervia 3.8.1 Si definisce convenzionalmente assetto normale del veicolo quello assunto staticamente dal veicolo vuoto, per effetto della sola forza peso. 3.8.2 Franchi verticali in linea e nelle stazioni 3.8.2.1 In linea, salvo quanto stabilito al punto 3.11 per gli attraversamenti inferiori, durante il moto a regime dell'impianto e nelle condizioni di carico a tali effetti piu' sfavorevoli, i veicoli con il loro profilo inferiore devono presentare un franco minimo verticale non inferiore a 2 m rispetto al terreno o, comunque, agli ostacoli fissi sottostanti l'impianto stesso. Tale franco deve essere determinato tenendo conto della probabile altezza della neve secondo l'esperienza locale, assumendo i veicoli quali carichi concentrati sulla fune portante-traente, considerando la tensione minima consentita dall'eventuale dispositivo di tensione idraulica, nonche' tenendo conto degli effetti dinamici; a tal fine le frecce statiche della fune portante-traente, calcolate nelle ipotesi di carico della linea piu' sfavorevoli, devono essere aumentate convenzionalmente del 20% della suddetta freccia statica valutata in corrispondenza del punto considerato. 3.8.2.2 Nella valutazione dei franchi minimi verticali dei veicoli rispetto al suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno. 3.8.2.3 In prossimita' delle banchine delle stazioni i franchi minimi di cui al precedente articolo possono ridursi (vedi articolo 3.12.15.6); detti tratti devono venir recintati al fine di impedire l'accesso ad estranei. 3.8.2.4 Nelle seggiovie la distanza fra la superficie della banchina di imbarco e sbarco e la superficie superiore del sedile, con veicolo vuoto, deve essere non inferiore a 0,6 m; comunque deve essere possibile il transito di una seggiola vuota con il poggiasci' abbassato; tale distanza e' valutata in mezzeria del sedile sul bordo anteriore. Durante l'esercizio occorre predisporre l'altezza opportuna del manto nevoso.. L'inclinazione trasversale della superficie del sedile per effetto del carico statico eccentrico, in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco, puo' al massimo essere pari al 10%; se del caso sono da adottare i provvedimenti tecnici necessari per rispettare tale esigenza. 3.8.2.5 Nelle seggiovie, in corrispondenza delle zone di accelerazione e decelerazione, la distanza sopra definita, rispetto al terreno sottostante, deve aumentare progressivamente, con pendenza di circa il 40%, fino ad un valore compreso fra 1,5 e 2 m. 3.8.3 Intervia 3.8.3.1 In linea, l'intervia fra i due rami della fune portante- traente deve essere determinata, convenzionalmente, in maniera che il franco laterale fra i veicoli al loro incrocio, misurato in proiezione orizzontale, risulti non inferiore a 0,5 m considerando i veicoli stessi inclinati l'uno verso l'altro trasversalmente di 0,20 rad, rispetto all'assetto normale ed, inoltre, uno qualsiasi dei due rami di fune sbandato trasversalmente verso l'altro per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10) agente sulla campata che si trova nelle condizioni piu' sfavorevoli, tenuto conto della sua lunghezza e della tensione assunta dalla fune portante- traente. 3.8.4 Franchi laterali in linea 3.8.4.1 In linea il franco laterale dei veicoli aperti rispetto agli ostacoli fissi appartenenti all'impianto, ivi comprese le strutture dei sostegni di linea, considerati i veicoli stessi inclinati trasversalmente, rispetto al loro assetto normale, di 0,20 rad, non deve risultare minore di 0,5 m, misurato dal bordo interno del bracciolo, se trattasi di seggiole, ovvero del parapetto se trattasi di cabine aperte; il franco di 0,5 m non e' richiesto qualora i veicoli siano chiusi e sia impedito al viaggiatore di sporgere il braccio dal lato dell'ostacolo. Per tutti i veicoli deve essere comunque garantito il libero transito nelle condizioni di massimo sbandamento dovuto al carico squilibrato con un incremento di 0,20 rad (vedi anche articoli 3.18.13 e 3.19.6). 3.8.4.2 Fatto salvo quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, titolo III, in merito alla disciplina delle proprieta' laterali alle linee funiviarie, il franco di un qualsiasi elemento dell'impianto rispetto ad edifici o manufatti di qualunque specie non appartenenti all'impianto medesimo, deve essere: - non minore di 3 m in ogni direzione, rispetto ad edifici e manufatti accessibili a persone, nonche' a qualsiasi elemento appartenente ad altro impianto di trasporto a fune finitimo, considerato nella configurazione di massimo ingombro in ogni direzione; - non minore di 1 m lateralmente e di 2 m inferiormente, rispetto ad edifici e manufatti non accessibili a persone; nel caso di alberi il predetto franco laterale deve essere non inferiore ad 1 m. 3.8.4.3 Le distanze minime di cui all'articolo precedente vanno valutate nelle condizioni di carico della linea piu' gravose agli effetti delle distanze stesse, tenendo conto: - degli effetti dinamici come convenzionalmente stabilito all'articolo 3.8.2.1; - dello sbandamento trasversale, verso l'ostacolo, subito dalla campata considerata per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10), come indicato all'articolo 3.8.3.1; - dell'inclinazione trasversale verso l'ostacolo assunta dal veicolo, come stabilito convenzionalmente all'articolo 3.8.4.1. 3.8.4.4 Negli impianti dotati di veicoli che, per particolari caratteristiche costruttive dell'impianto, non possono presentare oscillazioni trasversali al passaggio dei sostegni ovvero per i quali le oscillazioni sono modeste, deve essere garantito un franco di 0,5 m rispetto agli ostacoli fissi appartenenti all'impianto, e sia impedito ai viaggiatori di sporgere il braccio. In caso contrario il franco va aumentato a 1 m. Detti franchi vanno valutati con veicoli in posizione di massima oscillazione consentita dalle caratteristiche costruttive. 3.8.5 Franchi laterali in stazione 3.8.5.1 Nelle stazioni, dal lato esterno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m e per tutta la loro lunghezza, il franco minimo laterale, misurato in proiezione orizzontale, fra il veicolo, in assetto normale, e gli ostacoli fissi, deve risultare non inferiore a 1,25 m. Nelle seggiovie tale franco, in corrispondenza delle parti fisse e mobili dei dispositivi di regolazione dell'accesso per gli sciatori (vedi articolo 3.7.4.2), puo' ridursi fino a 0,5 m. 3.8.5.2 Nelle stazioni di seggiovia, dal lato interno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m, il valore del franco minimo, misurato in proiezione orizzontale, fra la seggiola in assetto normale, e gli ostacoli fissi dell'impianto, non deve risultare inferiore ai seguenti valori: 1. 0,80 m per tutta la lunghezza della pista di accesso precedente la banchina di imbarco, alla quale gli sciatori accedono con traiettoria all'incirca parallela a quella dei veicoli; 2. 0,80 m in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco sia di pedoni che di sciatori; 3. 1,25 m in corrispondenza della pista successiva alla banchina di sbarco degli sciatori, con aumento progressivo, da ambo i lati, in maniera da consentire ai viaggiatori sbarcati di allontanarsi senza interferenze reciproche; 4. 0,80 m nelle zone nelle quali il veicolo accelera sulle rampe di partenza o decelera sulle rampe di arrivo; 5. limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e percorsi dai veicoli a velocita' costante e scarichi, puo' essere contenuto entro il valore di 0,50 m, adottando apposite guide, che garantiscano detto franco; 3.8.5.3 Nelle stazioni di impianti dotati di cabine chiuse, se e' impedito di sporgere il braccio verso l'interno della linea, il franco laterale interno nell'intera stazione, ove le cabine vengono guidate, non deve risultare interiore a 0,50 m, tenendo presente che le eventuali guide stabilizzatrici dei veicoli possono essere ubicate nello spazio definito dal predetto franco. Se dalle cabine e' possibile sporgere il braccio verso l'interno della linea, il predetto franco non deve risultare inferiore a 0,80 m. 3.9 Altezza massima dal suolo 3.9.1 Negli impianti con veicoli aperti (seggiole e cabine scoperte superiormente), durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti alla massima equidistanza prevista per l'esercizio, il punto piu' basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 10 m. Detto valore puo' essere elevato fino a 15 m per brevi tratti se ne deriva un sensibile miglioramento del profilo della linea, oppure se il terreno sottostante l'impianto, in corrispondenza delle campate interessate, e' raggiungibile, in ogni periodo di esercizio, con idonei automezzi stabilmente disponibili in zona. Detto valore puo' essere ulteriormente elevato fino a 20 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 3 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreche' ne derivi un effettivo miglioramento del profilo. 3.9.2 Negli impianti con veicoli chiusi, durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti alla massima equidistanza prevista per l'esercizio, il punto piu' basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 30 m. Detto valore puo' essere elevato fino a 60 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 5 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreche' ne derivi un effettivo miglioramento del profilo. 3.9.3 Nella valutazione delle altezze massime dei veicoli dal suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno. 3.10 Dispositivi di recupero ed evacuazione dei viaggiatori 3.10.1 Devono essere previste una dotazione di mezzi ed un'organizzazione di soccorso atte, nel caso di arresto prolungato dell'impianto, a ricondurre i viaggiatori presenti in linea in luogo sicuro ed in un lasso di tempo non superiore a quanto di seguito stabilito e computato a partire dal momento dell'arresto dell'impianto; il soccorso puo' essere effettuato con le seguenti modalita': - recupero dei veicoli, utilizzando uno degli azionamenti disponibili ovvero la gravita' (in tal caso v. articolo 3.13.17); la durata di tale operazione deve essere inferiore ad 1 ora per gli impianti con veicoli aperti ed a 1,5 ore per gli impianti con veicoli chiusi; - evacuazione dei passeggeri per calata a terra; la durata di tale operazione deve essere inferiore a 3 ore per gli impianti con veicoli chiusi ed a 2 ore e mezza per gli impianti con veicoli aperti. 3.10.2 Per l'evacuazione dei passeggeri devono essere previste: - per altezze dei veicoli dal suolo fino a 6 m: scale metalliche leggere, da agganciare ai veicoli in maniera che il viaggiatore possa impegnarle agevolmente senza essere obbligato ad effettuare movimenti difficili; - per altezze dei veicoli dal suolo superiori a 6 m: attrezzature e dispositivi per la calata al suolo del viaggiatore. 3.10.3 Le scale dovranno essere almeno in numero non inferiore a quello delle campate nelle quali si prevede di effettuare recupero dei viaggiatori con le scale stesse. Oltre alle scale deve essere sempre disponibile un sistema atto alla calata dei viaggiatori inerti. 3.10.4 I dispositivi per la calata al suolo dei viaggiatori devono essere di tipo facilmente manovrabile da un solo soccorritore, avere caratteristiche costruttive tali da non richiedere la partecipazione attiva dei viaggiatori e devono consentire la calata a terra in maniera controllata con continuita' e senza rischi di caduta accidentale, anche in presenza di movimenti scoordinati del passeggero medesimo. 3.10.5 L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi perche' l'agente possa agevolmente raggiungere i veicoli fermi in linea; detti sistemi debbono possedere i requisiti seguenti: 1. qualora l'accesso al veicolo dell'agente che effettua il soccorso avvenga partendo direttamente da terra, utilizzando attrezzature ad azione esclusivamente manuale, queste ultime devono essere munite di idoneo sistema di autoassicurazione per il soccorritore e possono venir utilizzate unicamente nei tratti della linea ove il franco verticale massimo non supera, di norma, i 20 m; 2. qualora tali sistemi prevedano un carrello per il percorso dell'agente che effettua il soccorso lungo la fune, esso deve essere facilmente installabile sulla fune portante-traente utilizzando le attrezzature permanenti previste sui sostegni e deve essere dotato di una fune per l'agevole governo della sua corsa; inoltre: - o il cartello stesso e' dotato di treno ad azione negativa che interviene nel caso di abbandono del suo comando manuale; - oppure, se il carrello e' privo di detto freno, la fune di governo deve essere rinviata ad apposito punto fisso ed ivi dotata di freno ad azione negativa; in alternativa il carrello puo' essere munito di una seconda fune per la quale va previsto un punto fisso d ancoraggio. 3.10.6 I dispositivi di evacuazione dei viaggiatori devono essere applicabili facilmente, ed in sicurezza, al tipo di veicolo adottato (vedi articolo 3.19.10), e la loro idoneita' ed efficacia deve risultare da specifiche prove pratiche. 3.10.7 Il terreno sottostante l'impianto deve essere facilmente percorribile a piedi o reso tale con adeguata sistemazione del terreno; tale requisito non ricorre ove sia prevista l'evacuazione dei passeggeri mediante spostamento lungo la linea aerea. 3.10.8. Per il pronto soccorso l'impianto deve essere attrezzato con i seguenti mezzi: 1. se in loco non esiste un'apposita organizzazione permanente di persone e mezzi per il trasporto di viaggiatori infortunati, l'impianto deve essere dotato di idonee attrezzature; 2. le stazioni devono essere dotate di cassette di pronto soccorso; 3. nelle stazioni devono essere disponibili lampade portatili da impiegare durante le operazioni di soccorso nella eventualita' che tali operazioni debbano protrarsi durante le ore serali. 3.11 Attraversamenti e parallelismi 3.11.1 Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di un impianto monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque degli elementi costituenti l'opera stessa, considerando l'impianto nella condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell'ipotesi di cui al punto 1.2.09 del decreto ministeriale LL.PP. del 21 marzo 1988, emanato in esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, interseca le funi o le strutture di linea o di stazione dell'impianto stesso, anche nel caso che risultino interposte strutture di protezione. 3.11.2 Si ha parallelismo di un impianto monofune con una qualsiasi delle opere indicate all'articolo 58 del D.P.R. n. 753/80, quando tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia fissi che mobili dell'impianto, considerati nella condizione di massimo ingombro laterale, inferiore a 6 m, o comunque tale da creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio. 3.11.3 Negli attraversamenti superiori con sentieri, strade e aree pubbliche o aperte al pubblico, l'altezza del contorno inferiore dei veicoli sul piano stradale, calcolata come indicato agli articoli 3.8.2.1 e 3.8.2.2, non deve essere inferiore a 3 m per i sentieri e per le piste da sci e 5 m per le strade carrozzabili e, salvo esistano limitazioni in altezza per l'accesso dei veicoli, per le zone adibite a parcheggio. I rapporti fra i proprietari dell'impianto e dell'opera attraversata, con esclusione di sentieri e piste da sci, devono venir comunque regolati mediante apposita convenzione, che potra' prevedere idonei sistemi di protezione contro la caduta di oggetti e comprendere, se del caso, speciali prescrizioni di esercizio per l'espletamento delle operazioni di manutenzione, nonche' per l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea. 3.11.4 Gli attraversamenti con ferrovie, tramvie oppure con altri servizi di trasporto funicolari aerei o terrestri, da ammettersi unicamente in caso di comprovate esigenze tecniche, devono essere realizzati in maniera che non possano insorgere pericoli reciproci tra i due servizi, ne' durante l'esercizio, ne' a causa delle operazioni di manutenzione o di soccorso, avendo riguardo, tra l'altro, all'eventuale caduta di oggetti. Apposite convenzioni e speciali prescrizioni di esercizio devono regolare i rapporti tra i servizi che comunque si attraversano, in relazione anche alle operazioni connesse con l'eventuale recupero dei viaggiatori in linea e con la manutenzione degli impianti stessi. 3.11.5 Nei casi previsti all'articolo precedente, il franco minimo verticale fra le funi ed i veicoli, oppure fra i veicoli dei due servizi attraversantisi, valutato nelle condizioni piu' sfavorevoli per ciascuno dei servizi stessi e tenendo conto degli effetti dinamici come stabilito dalle rispettive norme tecniche di costruzione, deve risultare non inferiore a 3 m, salvo i maggiori franchi eventualmente richiesti nei confronti dei conduttori di trazione elettrica. Qualora siano previste strutture a protezione dell'impianto sottostante contro la caduta di oggetti, il franco minimo fra dette strutture ed uno qualsiasi degli elementi costituenti l'impianto sottostante, considerati nella posizione piu' alta, tenuto anche conto degli effetti dinamici, non deve essere minore di 1 m; mentre il franco minimo fra le strutture stesse e i veicoli o le funi dell'impianto sovrastante. calcolato come indicato agli articoli 3.8.2.1 e 3.8.2.2, deve essere non minore di 3 m; tale valore e' riducibile a non meno di 2 m se dette strutture sono rese inaccessibili ad estranei. 3.11.6 E' comunque vietato l'attraversamento superiore e il parallelismo di una funivia monofune, anche con l'interposizione di opere di protezione, da parte di palorci e funivie destinate al trasporto privato. 3.11.7 Negli attraversamenti superiori, inferiori o sotterranei oppure nei parallelismi con linee elettriche devono osservarsi le norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'esecuzione delle linee aeree elettriche esterne di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339. 3.11.8 Negli attraversamenti o parallelismi con linee di telecomunicazione, escluse quelle in servizio di linee elettriche, con gasdotti o con tubazioni idrauliche, devono adottarsi, per quanto applicabili, le prescrizioni tecniche vigenti per le ferrovie. 3.11.9 Nel caso di parallelismo fra un impianto regolato dalle presenti norme ed altro impianto funicolare aereo o terrestre, di qualunque classe o categoria, il franco minimo laterale fra le parti sia fisse che mobili, misurato in proiezione orizzontale, deve risultare non inferiore a 3 m; per la valutazione dell'ingombro laterale delle funi e dei veicoli si assumono i criteri previsti agli articoli 3.8.3 e 3.8.4 3.11.10 Nel caso di impianti paralleli utilizzanti i medesimi sostegni di linea la distanza tra le funi dei rami interni deve essere almeno pari al valore dell'intervia di ciascun impianto, cosi' come determinata all'articolo 3.8.3. 3.12 Norme comuni alle stazioni 3.12.1 Le pulegge, motrice e di rinvio, della fune portante-traente devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della stessa fune, non inferiore: - per gli impianti ad ammorsamento automatico: ad 80 volte il diametro della fune ed a 800 volte il diametro massimo dei fili che la compongono, esclusi quelli d'anima; - per gli impianti ad agganciamento automatico: a 100 volte il diametro della fune ed a 1200 volte il diametro massimo dei fili che la compongono, esclusi quelli d'anima. 3.12.2 Le gole delle pulegge interessate dalla fune portante- traente devono essere provviste di robusti ed efficaci raschiaghiaccio. 3.12.3 Le pulegge devono avere i fianchi della gola sagomati in maniera da contrastare l'eventuale tendenza della fune portante- traente a fuoriuscirne; a tal fine la profondita' di gola, riferita alla superficie d'appoggio della fune, non deve comunque essere inferiore al diametro nominale della fune portante-traente. 3.12.4 I tratti del percorso della fune che precedono e seguono immediatamente gli organi che la deviano (rulliere e pulegge), e non interessati dalla presenza di morse o di dispositivi di agganciamento, devono essere dotati di dispositivi atti ad impedire l'eventuale scarrucolamento della fune portante-traente. 3.12.5 Per gli accoppiamenti fra le pulegge interessate dalla fune portante-traente con i rispettivi, alberi o perni, devono essere adottate soluzioni costruttive tali da consentire che le pulegge di cui trattasi possano mantenere, entro limiti ammissibili, il loro corretto assetto normale anche nel caso di cedimento di uno o piu' cuscinetti. L'ammissibilita' della massima inclinazione che puo' essere assunta dal piano medio delle pulegge suddette (contenente l'asse della fune portante-traente), rispetto all'assetto normale, deve essere giustificata in relazione alla soluzione adottata per tali dispositivi, avuto riguardo agli articoli 3.12.3 e 3.12.4. Devono comunque essere previsti dispositivi elettrici, opportunamente posizionati, atti ad arrestare automaticamente l'impianto nell'eventualita' che venga a modificarsi l'assetto delle pulegge. 3.12.6 Se le pulegge interessate dalla fune portante-traente sono sopportate da alberi sollecitati a flessione rotante, devono essere previsti dispositivi o strutture, opportunamente dimensionati ed idoneamente ancorati ad apposite strutture di stazione, in grado di trattenere le pulegge stesse nell'ipotesi di rottura o cedimento dell'albero. Tali dispositivi o strutture non sono richiesti quando la puleggia motrice e' sopportata da un sistema sdoppiato, costituito da un elemento cavo fisso, destinato a resistere esclusivamente al tiro dell'anello trattivo, e da un elemento ruotante destinato a trasmettere il solo momento torcente. 3.12.7 I cuscinetti a rotolamento dei supporti per le pulegge interessate dalla fune portante-traente devono essere dimensionati per un carico convenzionale non inferiore a quello massimo che puo' verificarsi durante il servizio a regime, nonche' per una durata non inferiore a 50000 ore di funzionamento con tale carico convenzionale. 3.12.8 Negli impianti dotati di pulegge sospese (ossia calettate su supporti a sbalzo sporgenti verso il basso) interessate dalla fune portante-traente, devono essere adottate soluzioni costruttive atte ad impedire lo sfilamento (caduta) delle pulegge medesime, anche in caso di allentamento di uno dei due dispositivi di bloccaggio ovvero di rottura dei cuscinetti. 3.12.9 Nelle stazioni devono essere disposti, nelle posizioni piu' opportune per essere prontamente manovrati dal personale, comandi di arresto della marcia dell'impianto e, quando necessario in funzione del tipo di servizio, anche comandi di rallentamento. 3.12.10 I locali per gli agenti che presidiano le stazioni devono essere chiusi e dotati di buona visibilita' della stazione a partire dalle zone di accesso e deflusso fino a quelle di avanstazione. 3.12.11 Almeno una delle stazioni, preferibilmente la motrice, deve essere provvista di dispositivo per indicare con continuita' la velocita' del vento e, se necessario, la direzione; tale dispositivo deve fornire una segnalazione di allarme quando la velocita' si approssima al valore massimo ammesso per l'esercizio normale e determinare l'arresto dell'impianto quando detta velocita' supera il valore massimo consentito (vedi articolo 3.15.6.10). 3.12.12 Almeno una delle stazioni deve essere dotata di apparecchi installati in maniera stabile per potersi collegare, direttamente o indirettamente, con la rete telefonica pubblica. 3.12.13 Le stazioni devono essere provviste di ganci, di dispositivi di messa in tiro e di manovra delle funi nonche' di idonee attrezzature per consentire, in condizioni di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo da parte del personale. Ciascun gancio, dispositivo od attrezzatura dovra' essere contraddistinto con l'indicazione della portata massima ammissibile. 3.12.14 Nella realizzazione delle strutture devono essere utilizzati materiali non combustibili: solo per le strutture civili di contenimento e' ammissibile l'uso del legno, massiccio o lamellare incollato, purche' dimostri resistenza al fuoco di classe non inferiore a R30, valutata in conformita' alla norma UNI CN-VF 9504; il materiale isolante termo-acustico deve possedere classe di reazione al fuoco, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984. e successive modificazioni ed integrazioni, non inferiore a 1 se esposto (in vista), e non superiore a 2 se non esposto (non in vista - schermato da materiale non combustibile). Nelle stazioni il carico d'incendio deve comunque essere tenuto il piu' basso possibile, compatibilmente con le esigenze tecnico- funzionali dell'impianto; deve essere particolarmente curata la tenuta dei dispositivi che utilizzano olii idraulici ed altri liquidi infiammabili; i rivestimenti antisdruciolo a pavimento devono possedere classe di reazione al fuoco non superiore a 2; le stazioni devono comunque essere dotate di congruo numero di estintori di incendio portatili, aventi capacita' estinguente non inferiore a 21A-144BC. Se sono presenti attivita' comprese nell'elenco delle attivita' soggette al certificato di prevenzione degli incendi di cui al decreto ministeriale del - 16 febbraio 1982, n. 818, devono essere espletati gli adempimenti di prevenzione previsti dalla legge n. 966/65 e dal DPR n. 577/82. Eventuali locali adiacenti alle stazioni, non pertinenti al servizio funiviario e che siano classificabili come aree a "maggior rischio di incendio", ai sensi della normativa antincendio, sono da compartimentare con strutture resistenti al fuoco di classe non interiore a R120. 3.12.15 Piste - Banchine - Avanstazioni 3.12.15.1 La pista e la banchina sono definite nel seguente modo: - "Pista": il tracciato realizzato mediante terreno opportunamente preparato, anche innevato, destinato ad individuare i percorsi obbligati dei viaggiatori per l'accesso alle banchine d'imbarco e per l'allontanamento da quelle di sbarco; le piste di accesso e di allontanamento dalle banchine, per i viaggiatori ordinari, devono praticamente essere orizzontali; se la loro pendenza supera il 10% devono essere previste scale a gradini. - "Banchina d'imbarco e di sbarco": i tratti in piano orizzontale chiaramente individuati e specificamente destinati all'imbarco ed allo sbarco dei viaggiatori ed in corrispondenza dei quali i veicoli transitano con traiettoria orizzontale e, per le seggiovie, rettilinea. 3.12.15.2 Le banchine di imbarco e di sbarco devono essere separate tra loro, posizionate nel tratto ove la velocita' dei veicoli in stazione e' costante e presentare i seguenti requisiti: 1. estendersi in lunghezza: - nelle seggiovie per almeno 2,5 m; - negli impianti con cabine per un tratto tale da garantire a ciascun viaggiatore un tempo minimo per l'entrata o l'uscita di 1- 1,5 s, a seconda delle caratteristiche del veicolo e delle modalita' di accesso; e' comunque da considerare banchina tutto il tratto ove le cabine transitano con le porte completamente aperte; 2. estendersi in larghezza oltre la fascia d'ingombro del veicolo per un'ampiezza almeno pari al valore del franco laterale minimo (v. articoli 3.8.5). Gli ostacoli fissi e le strutture delle stazioni che delimitano lateralmente le banchine verso l'interno devono essere opportunamente raccordati, in maniera da non presentare spigoli od asperita' che possono presentare pericoli per i viaggiatori e/o per il personale. 3.12.15.3 Nelle seggiovie la banchina d'imbarco per i viaggiatori con gli sci ai piedi, oltre a rispettare i requisiti di cui sopra deve: 1. essere preceduta nel senso del moto da una pista di pendenza determinata tenuto conto della distanza fra i cancelli di accesso dei viaggiatori ed il punto di imbarco stabilito sulla banchina, da evidenziare mediante apposita segnalazione; tale pista deve essere disposta in asse alla banchina; 2. essere seguita da un primo tratto orizzontale a livello della stessa lungo circa 1 m, nel quale il veicolo puo' essere in fase di accelerazione, e da un successivo tratto realizzato come previsto all'articolo 3.8.2.5; 3. nel caso che la banchina di imbarco sia disposta non in asse con la linea, essa deve avere lunghezza complessiva di almeno 3 metri per velocita' dei veicoli > 1 m/s e di almeno 2,5 metri per velocita' dei veicoli < 1 m/s; in tutto il successivo percorso del veicolo carico che si svolge in curva, deve essere garantito il franco inferiore fra il veicolo ed il terreno sottostante, non inferiore a 0,6 metri. 3.12.15.4 Nelle seggiovie, le banchine di sbarco per i viaggiatori ordinari e per quelli con gli sci ai piedi devono possedere i requisiti fissati al precedente articolo 3.12.15.2. ed inoltre i seguenti: - essere precedute, nel senso del moto, da un tratto in ascesa come previsto all'articolo 3.8.2.5; - per i viaggiatori con gli sci ai piedi essere seguite, nel senso del moto, da una pista di allontanamento dalla stazione avente lunghezza non inferiore a circa 8 m e pendenza in discesa di circa il 15-20%, in assenza di neve. 3.12.15.5 Le piste, le banchine nonche' la posizione che i viaggiatori devono assumere su queste ultime devono essere chiaramente segnalate in maniera permanente. Opportune recinzioni ed idonee protezioni devono inoltre impedire che il pubblico ed il personale dell'impianto possano accidentalmente venire a contatto con apparecchiature meccaniche, con equipaggiamenti elettrici e, in generale, con organi o dispositivi suscettibili di provocare pericoli per le persone o per la sicurezza dell'esercizio. 3.12.15.6 Anteriormente alle stazioni, verso la linea nella zona adiacente alle banchine, quando il franco verticale dal terreno valutato dal piano di stazione, supera il valore di 1,5 m, deve essere prevista un'idonea protezione, atta ad attenuare le conseguenze di eventuali cadute di persone avente lunghezza non inferiore a 3 m e larghezza almeno pari alla luce non protetta dagli eventuali parapetti; detta protezione, che puo' essere costituita da rete di robustezza adeguata o da sistemi equivalenti, non deve comunque presentare parti pericolose in caso d'urto, e deve essere posizionata ad un'altezza compresa tra 1 m e 3 m al di sotto del profilo inferiore del veicolo carico, compatibilmente con la necessita' di impedire la collisione con il terreno sottostante in caso di caduta di persone. 3.12.15.7 Nelle seggiovie valgono inoltre le seguenti condizioni: - la lunghezza della protezione di cui all'articolo precedente, sul lato dei veicoli utilizzabili dai viaggiatori, deve essere comunque tale da garantire il franco di cui all'articolo precedente per un tratto pari al percorso del veicolo in 5 s, valutato a partire dal termine della banchina di imbarco o dall'inizio di quella di sbarco; - il cartello monitore, in arrivo per l'apertura della sbarra di chiusura della seggiola dovra' essere posizionato in corrispondenza dell'ingresso del veicolo in stazione. 3.12.16 Disposizioni particolari per le cabinovie. 3.12.16.1 Nel caso che la manovra di chiusura delle cabine avvenga in modo automatico: - l'avvenuta chiusura ed il successivo bloccaggio delle porte devono essere controllati mediante idonei dispositivi in grado di arrestare l'impianto nell'eventualita' che dette manovre non risultino tempestivamente attuate. Il piano della banchina andra' prolungato con un tratto, normalmente inaccessibile ed opportunamente protetto, di lunghezza pari allo spazio necessario per arrestare il veicolo interessato, incrementato di 1,5 m; - deve essere prevista un'idonea protezione (sagoma di controllo geometrico) che arresti l'impianto entro il tratto di cui al comma precedente, nell'ipotesi di sporgenze anomale dalla porta del veicolo. 3.12.16.2 Nel caso che la manovra di chiusura delle cabine avvenga manualmente: - il piano della banchina deve essere prolungato con un tratto di lunghezza opportuna, tale da comprendere lo spazio percorso dal veicolo durante la manovra di chiusura ed il successivo eventuale arresto nel caso di non corretta esecuzione della manovra, - deve essere prevista un'idonea protezione (sagoma di controllo geometrico) che arresti l'impianto entro il tratto di cui al comma precedente, nell'ipotesi di sporgenze anomale dalla porta del veicolo. 3.12.17 Convogliamento - Accelerazione - Decelerazione. 3.12.17.1 Negli impianti dotati di convogliatori, almeno una delle stazioni deve essere dotata di dispositivi spaziatori atti ad effettuare, automaticamente, l'invio in linea dei veicoli all'equidistanza prefissata. La velocita' conferita ai veicoli dal convogliatore non deve superare i valori di cui all'articolo 2.7.2.2. 3.12.17.2 In assenza dei predetti apparecchi convogliatori, la salita e la discesa dei viaggiatori devono avere luogo a veicolo fermo e presenziato da apposito agente, che provvede altresi' all'apertura ed alla chiusura delle porte ed all'invio manuale del veicolo all'equidistanza prefissata. 3.12.17.3 Le accelerazioni medie, positive e negative, subite dai veicoli rispettivamente sulle rampe di partenza e di arrivo nelle stazioni, devono essere non superiori a 1,20 m/s2. 3.12.17.4 Negli impianti ad agganciamento automatico: - il lancio del veicolo deve avvenire in maniera che questo raggiunga il punto di aggancio contemporaneamente al dispositivo di' collegamento con la fune; - quando all'atto del lancio di un veicolo il sistema di accoppiamento sia in posizione non corretta, apposito dispositivo, opportunamente predisposto in prossimita' del punto di lancio, deve impedire il lancio stesso. 3.12.17.5 All'atto del collegamento del veicolo alla fune, la differenza tra la velocita' da esso acquistata e la velocita' effettiva della fune stessa non deve superare, in valore assoluto, 0,25 m/s. 3.12.17.6 Successivamente al collegamento del veicolo alla fune deve essere effettuato, in tutte le stazioni, un controllo del corretto equidistanziamento dei veicoli; apposito dispositivo deve determinare l'arresto dell'impianto qualora tra due veicoli consecutivi la distanza sia minore del valore minimo nominale, ridotto delle tolleranze proprie del sistema e delle variazioni connesse con i dispositivi di spaziatura. 3.12.17.7 La rampa di arrivo dei veicoli nelle stazioni e, quando necessario in relazione al sistema di lancio, anche quella di partenza, devono essere suddivise in tratte (sezioni di blocco) di lunghezza adeguata in relazione alla velocita' del veicolo; appositi dispositivi devono provocare l'arresto dell'impianto qualora un veicolo non superi ciascuna delle tratte suddette nell'intervallo di tempo prestabilito, in maniera da evitare: - se trattasi di veicoli chiusi, l'urto con velocita' superiore a 1 m/s con il veicolo che segue o che precede; - se trattasi di veicoli aperti, che due veicoli si approssimino fino ad una distanza, misurata in orizzontale tra gli ingombri dei veicoli considerati vuoti e fermi, inferiore a 0,50 m. Le predette condizioni vanno verificate tenendo conto del non corretto funzionamento della prima azione frenante prevista. 2.17.8 Sulle rampe asservite ad un azionamento elettrico a programma ciclico devono essere installati anche appositi dispositivi di sorveglianza, atti ad evitare o ridurre i pericoli connessi con l'arrivo o con il lancio di un veicolo nell'eventualita' che la velocita' iniziale e rispettivamente la velocita' finale del sistema deceleratore od acceleratore non risultino correttamente correlate con la velocita' della fune, nonche' i pericoli connessi con una non regolare variazione nel tempo e nello spazio della velocita' impressa al veicolo. L'esame dei suddetti pericoli deve comprendere anche l'ipotesi di eventuali differenze transitorie di velocita' che possano intervenire nel caso di arresto dell'impianto e/o del sistema acceleratore/deceleratore. 3.2.17.9 In caso di guasto al sistema principale di movimentazione, di lancio o di rallentamento, deve risultare possibile, seppure a velocita' ridotta e sotto il controllo del personale, assicurare l'entrata e l'uscita dei veicoli dalle stazioni al fine del soccorso dei viaggiatori mediante recupero dei veicoli. 3.12.18 Collegamento dei veicoli alla fune. 3.12.18.1 Appositi dispositivi devono segnalare il passaggio nelle stazioni del tratto di fune portante-traente interessato dall'impalmatura ed inibire automaticamente la partenza dei veicoli, allo scopo di evitare che le morse possano serrarsi su un tale tratto. I dispositivi suddetti possono essere omessi qualora l'apertura delle ganasce risulti compatibile con la massima dimensione trasversale del tratto impalmato. 3.12.18.2 Il corretto accoppiamento fra la morsa e la fune portante- traente deve essere geometricamente controllato ogni volta che il relativo veicolo parte da ciascuna stazione; all'uopo devono essere previsti i seguenti dispositivi di controllo che, in caso di anormalita', devono provocare l'arresto dell'impianto fornendo apposita segnalazione permanente dell'anormalita': 1. dispositivi per il controllo, prima della fase di serraggio, della completa apertura delle ganasce e della loro corretta posizione rispetto alla fune; 2. dispositivo per il controllo, prima della fase di serraggio, della corretta posizione della fune; 3. dispositivi per il controllo del corretto accoppiamento fra ganasce e fune alla fine della fase di serraggio; 4. dispositivi per verificare, sia prima che dopo l'accoppiamento, la corretta posizione assunta da altri organi della morsa, qualora il loro assetto risulti significativo agli effetti del corretto accoppiamento o dell'integrita' degli elementi che realizzano il serraggio. 3.12.18.3 L'efficienza funzionale delle condizioni di serraggio prestabilite per la morsa di collegamento alla fune portante- traente deve essere controllata prima della partenza di ogni veicolo dalla stazione; all'uopo devono essere adottati due diversi sistemi di prova, ove almeno uno dei quali deve essere installato sul lato partenza, prima del lancio dei veicoli; in particolare: 1. uno dei sistemi di prova deve essere costituito da un dispositivo per controllare che lo sforzo di serraggio erogato dalle molle, quando le ganasce delle morse sono in posizione corrispondente a quella di chiusura su fune di diametro convenzionalmente ridotto del 3% rispetto a quello nominale (v. articolo 3.20.2.3), risulti compreso fra i 3/4 ed i 5/4 del valore prestabilito per la predetta configurazione delle ganasce; in caso di esito sfavorevole della prova, il dispositivo deve fornire apposita segnalazione permanente dell'anormalita' e, contemporaneamente, impedire che il veicolo interessato venga avviato alle rampe di partenza o, comunque, in linea; 2. l'altro sistema di prova puo' essere realizzato secondo una delle soluzioni seguenti: a) controllo diretto della resistenza allo scorrimento offerta dalla morsa gia' serrata sulla fune portante-traente mediante apposito dispositivo che le applichi uno sforzo di trattenuta non inferiore al 50% del valore stabilito per la resistenza di cui all'articolo 3.20.1; tale dispositivo deve applicare alla morsa lo sforzo di prova in maniera che la sua retta d'azione sia, per quanto possibile, coincidente con l'asse della fune portante- traente; detto dispositivo deve inoltre fornire apposita segnalazione permanente e differenziata sia nel caso che lo sforzo di prova non raggiunga il valore prefissato, sia nel caso che, durante la prova, si manifesti uno scorrimento relativo fra morsa e fune; se una qualunque delle predette prove ha esito sfavorevole, il dispositivo deve arrestare l'impianto; b) controllo dello sforzo esercitato dalle ganasce, mediante apposito dispositivo atto a verificare che tale sforzo, quando le ganasce sono chiuse su fune di diametro convenzionalmente ridotto del 3% rispetto a quello nominale (v. articolo 3.20.2.3), risulti non inferiore a 3/4 del valore prestabilito per la predetta configurazione delle ganasce; tale dispositivo deve essere realizzato, di norma, in maniera da rilevare, direttamente sulle ganasce, una reazione uguale a quella che ad esse sarebbe applicata nelle condizioni di serraggio qui indicate; in caso di esito sfavorevole della prova, il dispositivo deve fornire apposita segnalazione permanente della anormalita' ed arrestare l'impianto; c) controllo dello sforzo di serraggio erogato dalle molle, secondo quanto indicato al precedente punto 1, ma attuato nel verso opposto del moto del cinematismo e sempreche' detto cinematismo sia sufficientemente semplice da poter escludere l'inefficienza del controllo per rottura o anomalia di un elemento intermedio. In caso di esito sfavorevole della prova, tali dispositivi devono fornire apposita segnalazione permanente di anormalita' ed arrestare l'impianto; 3. i dispositivi di cui ai precedenti punti 1, 2b) e 2c), devono essere realizzati in maniera da fornire segnalazioni di livello proporzionale al valore dello sforzo di prova; 4. soluzioni diverse da quelle indicate al precedente punto 2 potranno essere ammesse, caso per caso, purche' equivalenti agli effetti dei requisiti stabiliti in questo articolo, nonche' al precedente punto 3. 3.12.18.4 Se i veicoli sono equipaggiati con dispositivi plurimorsa puo' essere adottato un solo sistema di prova purche' conforme ad una delle soluzioni indicate nel precedente articolo 3.12.18.3, fatte salve le seguenti precisazioni: - nel caso si controlli direttamente la resistenza allo scorrimento, soluzione 2a), deve comunque essere previsto il dispositivo di verifica periodica di cui all'articolo 3.20.13 ("morsa rossa"); - nel caso si controlli lo sforzo erogato dalle molle, ovvero quello di serraggio tra le ganasce, soluzioni 1, 2b), 2c), esso deve essere controllato per ciascuna morsa ed apposita segnalazione deve consentire di individuare la morsa difettosa. 3.12.18.5 In uscita dalle stazioni, a partire dall'ultimo dei dispositivi che effettuano il controllo dell'ammorsamento o dell'agganciamento, la corda della fune portante-traente deve presentare un tratto orizzontale, ovvero in salita, per una lunghezza pari ad almeno 1,2 volte lo spazio di frenatura determinato dall'intervento del predetto dispositivo, calcolato nelle piu' sfavorevoli condizioni di carico. Successivamente al predetto ultimo dispositivo di controllo, sul lato di partenza, dei veicoli carichi in uscita dalle stazioni, devono essere previste idonee guide atte a sostenere, lungo l'intero tratto di cui sopra, il veicolo non correttamente collegato; la lunghezza di tali guide in presenza di un sostegno di ritenuta, all'esterno della stazione, puo' essere limitata al termine della relativa rulliera. Se, diversamente, siano previsti dispositivi atti a trattenere in stazione il veicolo non correttamente collegato, dette guide possono essere omesse. 3.12.18.6 Sulle rampe di arrivo dei veicoli nelle stazioni devono essere installati: 1. dispositivi atti a controllare il corretto disaccoppiamento dei veicoli dalla fune portante-traente; in caso di mancato tempestivo disaccoppiamento, tali dispositivi devono arrestare l'impianto in modo da evitare che il veicolo interessato urti contro parti della stazione, veicoli od altri ostacoli e che, inoltre, vengano evitati gravi danni alla fune ove, a causa del mancato disaccoppiamento, essa possa essere strappata dalla morsa. 2. dispositivi di controllo geometrico. di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo 3.12.18.2, che devono arrestare l'impianto anche nel caso di anomalo collegamento della morsa durante la manovra di retromarcia (vedi articolo 3.13.11). 3.12.18.7 All'atto dell'ingresso di un veicolo in stazione deve essere assicurata con idonee guide la corretta posizione del dispositivo di collegamento alla fune portante-traente rispetto alle strutture della rampa di arrivo, tenuto conto delle possibili oscillazioni longitudinali e trasversali del veicolo stesso. Dette guide devono essere realizzate in maniera da contenere le sollecitazioni dinamiche da esse indotte sugli elementi dei veicoli. 3.12.18.8 Se il meccanismo di serraggio delle morse e le apparecchature di lancio e di distacco non consentono senza pericolo il rientro in stazione dei veicoli a marcia indietro alla velocita' prevista in progetto. l'impianto deve essere dotato di un dispositivo elettrico automatico che impedisca la retromarcia, provocando un intervento del freno di emergenza nel caso che l'impianto indietreggi spontaneamente. Tale dispositivo deve poter essere escluso solo per l'effettuazione di manovre, controlli ed operazioni di manutenzione a velocita' ridotta. 3.12.19 Immagazzinamento e rimozione dei veicoli. 3.12.19.1 Le stazioni devono, complessivamente, consentire l'immagazzinamento in appositi locali di tutti i veicoli in dotazione all'impianto. Per gli impianti dotati di veicoli aperti, se il dispositivo di collegamento del veicolo alla fune possiede i requisiti di cui all'articolo 3.20.14 per essere mantenuto in linea al termine del servizio giornaliero, le stazioni possono non prevedere l'immagazzinamento in appositi locali annessi all'impianto; pur tuttavia detto immagazzinamento deve poter avvenire in sito diverso, purche' al riparo dalle intemperie. 3.12.19.2 La stazione ove, eventualmente, non e' ubicato il magazzino, deve essere dotata di dispositivi per la rapida rimozione di un veicolo che debba essere tolto occasionalmente dal servizio. 3.12.19.3 Gli impianti aventi il magazzino collegato alle stazioni devono essere dotati di appositi dispositivi contatori, installati nelle stazioni ed opportunamente interconnessi fra loro, i quali devono ad ogni istante segnalare al personale della stazione motrice il numero dei veicoli che insistono su ciascun ramo dell'impianto. Qualora la differenza fra i due valori numerici superi un limite prestabilito in progetto caso per caso, tali dispositivi devono inibire automaticamente il consenso alla partenza di altri veicoli verso il ramo caricato in eccesso, ripristinando tale consenso quando l'equilibrio numerico dei veicoli sui due rami si e' ristabilito entro il limite predetto, ovvero arrestare l'impianto affinche' il riequilibrio sia effettuato manualmente. 3.12.19.4 Gli eventuali apparecchi di sollevamento previsti nel magazzino per il ricovero dei veicoli devono soddisfare la normativa specifica in vigore. 3.13 Stazione motrice 3.13.1 Il motore principale deve, di norma, essere elettrico ed alimentato da apposito azionamento rispondente ai seguenti requisiti: - la regolazione manuale della velocita' deve essere possibile, con continuita', in tutto il campo compreso fra un opportuno valore minimo ed il valore massimo ammesso; - l'avviamento e il rallentamento dell'impianto devono poter essere regolati automaticamente, con accelerazione (positiva e negativa) opportunamente prefissata ed indipendente dalle condizioni di carico della linea 3.13.2 La potenza continuativa del motore principale e del relativo azionamento deve essere determinata con ampio margine, in base alla massima velocita' di regime ed alla coppia motrice richiesta dall'impianto, nelle piu' sfavorevoli condizioni con prevalenza di carico sia in salita che in discesa; inoltre la coppia massima erogata dal motore deve essere tale da consentire l'avviamento dell'impianto nelle predette condizioni e con accelerazione di valore non inferiore a quella indicata all'articolo 3.5.2.3. 3.13.3 Le prestazioni del motore di recupero e del relativo azionamento devono consentire di avviare e mantenere in moto l'impianto ad una velocita' non inferiore a 0,5 m/s per tutto il tempo necessario al completo ricovero dei viaggiatori, nelle piu' sfavorevoli condizioni con prevalenza di carico sia in salita che in discesa; detto motore e il relativo azionamento devono inoltre consentire di rimettere in moto l'impianto in un tempo non superiore a 15 minuti primi da quando si manifesti la necessita'. 3.13.4 Le prestazioni del motore di riserva e del relativo azionamento, di cui all'articolo 18.6 del Regolamento Generale, devono corrispondere ai requisiti richiesti per quello principale, fatto salvo per quanto riguarda il valore della velocita' massima, che comunque non deve essere inferiore alla meta' di quella massima di esercizio ottenuta col motore principale; detto motore ed il relativo azionamento di riserva devono inoltre consentire di rimettere in moto l'impianto in un tempo non superiore a 15 minuti primi da quando si manifesti la necessita'. 3.13.5 I motori ed i relativi azionamenti devono essere atti a funzionare correttamente in ogni condizione ambientale prevista per l'installazione; il posto di manovra non deve venir disturbato dalla eccessiva rumorosita' dei motori e dell'argano durante il servizio normale. 3.13.6 Quando venga adottato un motore termico con trasmissione meccanica, idrostatica od idrodinamica, tale motore deve essere a ciclo Diesel, di tipo industriale ed a non elevato numero di giri: la sua potenza continuativa, dichiarata dal costruttore e convenzionalmente ridotta in relazione alla quota di installazione, deve risultare non inferiore a quella calcolata per l'impianto a re- gime e nelle condizioni piu' sfavorevoli. In tali condizioni, ma con prevalenza di carico in discesa, il motore termico e la relativa trasmissione devono altresi' essere in grado di mantenere la prefissata velocita', senza che essa tenda ad aumentare. Inoltre la coppia massima allo spunto, dichiarata dal costruttore, ma anch'essa ridotta convenzionalmente come prima indicato, deve garantire l'avviamento dell'impianto nelle suddette condizioni piu' sfavorevoli, ma con prevalenza di carico in salita. 3.13.7 Quando per un azionamento venga adottata una trasmissione di tipo idrostatico, accoppiata ad un motore elettrico o ad un motore termico, la regolazione della velocita' deve essere manuale e continua, tanto in trazione quanto in recupero, da zero al valore massimo prefissato; in particolare, per l'azionamento di recupero, deve essere previsto un comando manuale, per quanto possibile diretto, agente sull'apparecchiatura idrostatica per la regolazione della sua velocita'; la coppia massima deve garantire sia l'avviamento dell'impianto nelle condizioni piu' sfavorevoli, ma con prevalenza di carico in salita, sia l'arresto nelle predette condizioni ma con prevalenza di carico in discesa; tale coppia deve, inoltre, poter mantenere fermo l'impianto in queste ultime condizioni anche se per un limitato periodo di tempo. 3.13.8 L'azionamento provvisto di motore termico con trasmissione meccanica diretta deve essere dotato di apposito dispositivo che, a seguito di comando di arresto dell'impianto, lo distacchi automaticamente dalla trasmissione contemporaneamente all'intervento del freno di servizio. 3.13.9 Gli impianti di cui all'articolo 18.4, 2 capoverso, del Regolamento Generale, possono essere esonerati dall'obbligo di installare il motore di recupero sempreche' risultino verificate contemporaneamente le seguenti condizioni: 1. l'impianto non sia destinato alle finalita' di cui all'articolo 18.6 del Regolamento Generale; 2. il numero dei veicoli per ramo non sia superiore a 30; 3. l'impianto non presenti una lunghezza inclinata superiore a 500 m; 4. l'impianto non sorga in zona impervia o soggetta a condizioni climatiche particolarmente difficili ed il terreno sottostante la linea sia interamente percorribile con mezzi meccanici; 5. l'evacuazione possa essere effettuata prevalentemente a mezzo scale. 3.13.10 Il motore di recupero deve, di norma, essere dotato di trasmissione indipendente da quella principale ed agente direttamente sulla puleggia motrice; a quanto sopra si puo' derogare nei casi nei quali ricorrano le condizioni contemplate all'articolo precedente, ove il numero di veicoli per ramo e la lunghezza di cui al precedente articolo 3.13.9 si intendono raddoppiati. 3.13.11 Gli azionamenti principali, di recupero e di riserva devono consentire, con manovra semplice e rapida, l'inversione del senso di marcia. 3.13.12 Il dispositivo a forza centrifuga, di cui all'articolo 18.15 del Regolamento Generale, a protezione contro l'eccesso di velocita' dell'impianto, deve intervenire per un valore di velocita' superiore alla piu' elevata tra quelle di esercizio consentite, ma minore al 120% della medesima. 3.13.13 Tutti gli azionamenti, ai fini dell'articolo 18.10 del Regolamento Generale, devono possedere dispositivi di protezione ad azione istantanea atti ad arrestare l'impianto automaticamente, per un valore di coppia superiore a quella richiesta nelle condizioni piu' gravose di esercizio, sia in moto di regime che di avviamento, ma inferiore al 120% delle medesime; l'azionamento di recupero puo' essere dotato di un unico livello di protezione. A quanto sopra si puo' derogare, ai sensi dell'articolo 18.10 del Regolamento Generale, nel caso di motori termici a trasmissione meccanica diretta, per i quali dovra' essere evitato il sovradimensionamento della coppia motrice. 3.13.14 Ciascun sistema frenante deve poter determinare uno o piu' valori di decelerazione media, valutata come rapporto fra il quadrato della velocita' posseduta dall'impianto ed il doppio dello spazio di arresto; detti valori, comunque compresi fra 0,5 m/s2 e 1 m/s2, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli di carico trascinante; sono scelti in funzione dei dispositivi di sorveglianza che ne determinano l'intervento ed in relazione agli spazi d'arresto previsti per l'intervento dei medesimi dispositivi alla massima velocita' dell'impianto. L'argano principale e quello eventuale di riserva devono essere dotati dei due seguenti sistemi di frenatura meccanica: 1. freno di servizio meccanico, di norma agente su un organo diverso dalla puleggia motrice, il quale deve intervenire: - automaticamente nel caso di intervento di uno qualsiasi dei dispositivi di protezione dell'impianto; - manualmente per intervento del personale sui dispositivi di comando per l'arresto; 2. freno di emergenza, agente direttamente sulla puleggia motrice, il quale deve intervenire: - automaticamente nel caso di intervento della protezione contro l'eccesso di velocita' di cui all'articolo 3.13.12, nel caso di intervento del dispositivo di controllo della continuita' della trasmissione del moto alla puleggia motrice, nonche' nel caso di intervento di eventuali altre protezioni con comando elettrico; - manualmente per intervento del personale sui dispositivi di comando per l'arresto. 3.13.15 I due freni, di servizio e di emergenza, devono poter attuare, sia per comando automatico che manuale, un'azione frenante modulata in modo continuo, al fine di ottenere una decelerazione di valore medio costante, indipendentemente dalle condizioni di carico della linea ("intervento modulato"); la decelerazione prodotta da ciascun freno deve essere controllata con continuita' in modo che: 1. ove si verifichi mancata o non corretta decelerazione da parte del freno di servizio, sia provocato l'intervento modulato del freno di emergenza; 2. ove si verifichi mancata o non corretta decelerazione da parte del freno di emergenza sia provocato il serraggio con applicazione immediata dello sforzo frenante totale ("intervento a scatto") del freno medesimo. 3.13.16 I freni di servizio e di emergenza devono possedere i seguenti requisiti: 1. devono essere del tipo ad azione negativa, attuata da una sorgente di energia potenziale, costituita da contrappeso, da molle lavoranti in compressione o sistemi equivalenti, nei quali comunque deve essere trascurabile l'effetto delle forze di inerzia erogate dai dispositivi medesimi; 2. gli elementi che applicano lo sforzo di frenatura all'organo in movimento devono essere del tipo autoequilibrato; 3. devono essere previsti dispositivi che consentano l'apertura controllata del freno anche in caso di avaria di uno qualsiasi dei componenti che attuano normalmente l'apertura; 4. devono essere completamente indipendenti tra loro, sia per quanto riguarda le apparecchiature elettromeccaniche, che per le sorgenti di energia potenziale (se azionate da sistemi idraulici o pneumatici, devono essere indipendenti anche i serbatoi), in maniera che un'avaria o qualsiasi disfunzione a qualunque componente dell'uno non possa impedire il corretto funzionamento dell'altro; dette apparecchiature o sorgenti devono essere altresi' separate da quelle eventualmente destinate ad altre funzioni; 5. lo stato di apertura e di chiusura, nonche' le modalita' dell'intervento nel caso di differenziazione o modulazione, devono essere segnalati sul banco di manovra; 6. deve essere possibile una sufficiente regolazione dello sforzo frenante massimo, per adeguarlo alle caratteristiche reali dell'impianto affinche', nelle condizioni piu' sfavorevoli di carico in salita, l'erogazione istantanea dell'energia potenziale accumulata non determini decelerazioni che possano risultare pericolose, a causa delle conseguenti oscillazioni della linea per i viaggiatori o per la stabilita' della fune portante-traente sui propri appoggi; comunque il valore di tale decelerazione, valutato convenzionalmente come indicato al precedente articolo 3.13.14, non deve superare, di norma, i 2 m/s2. 3.13.17 L'azione frenante moderabile manualmente, di cui all'articolo 18.12 del Regolamento Generale, deve essere realizzabile dal posto di manovra o dal posto di lavoro in pedana; per i modulabili cio' puo' essere attuato anche per via elettrica. Nel caso in cui sia previsto il recupero dei veicoli in linea per gravita' (vedi articolo 3.10.1), l'azione frenante moderabile deve essere realizzata da un autonomo sistema frenante, agente sulla puleggia motrice, ampiamente regolabile per via meccanica ed eventualmente anche ad azione positiva. 3.13.18 Uno dei comandi del freno di emergenza, di cui all'articolo 18.16 del Regolamento Generale, deve poter determinare l'intervento a scatto con comando meccanico manuale. 3.13.19 Il dispositivo a forza centrifuga mosso direttamente dalla puleggia motrice per l'intervento automatico a scatto del freno di emergenza deve essere costituito da un sistema di comando tale da rendere necessaria apposita operazione di ripristino meccanico. 3.13.20 Ove, ai sensi dell'articolo 18.12 del Regolamento Generale, l'azionamento principale o di riserva sia previsto quale primo elemento di rallentamento, a seguito di comando automatico o manuale di arresto, l'azionamento deve poter garantire i valori di decelerazione di cui all'articolo 3.13.14. ed il rallentamento deve essere controllato con continuita'. In tale caso il freno di emergenza puo' anche non essere del tipo ad azione modulabile; dovra' comunque intervenire a scatto automaticamente su comando dei controlli di eccesso di velocita' (articolo 3.13.12), di integrita' della trasmissione (articolo 3.13.14.2), nonche' di mancata o non corretta decelerazione del freno di servizio (articolo 3.13.15.1); inoltre nelle condizioni di carico in discesa o in salita piu' sfavorevoli dovra' poter determinare decelerazioni rispettivamente non minori di 0.5 m/s2 e non maggiori di 2 m/s2. 3.13.21 I dispositivi attuatori elettromeccanici che determinano l'intervento a scatto del freno di emergenza devono essere doppi, con disposizione in parallelo e possibilita' di verifica separata di efficienza. 3.13.22 Le apparecchiature idrauliche per il comando dei due freni devono possedere i seguenti requisiti: 1. le vie di aspirazione del fluido devono essere dotate ciascuna di apposito filtro con indicatore di intasamento; 2. non sono ammessi filtri sulle tubazioni allo scarico; 3. ove sulle tubazioni di scarico siano necessarie valvole di contropressione, esse devono essere duplicate per ciascuno scarico e disposte in parallelo; 4. per il freno di emergenza devono essere previste una via di scarico diretta, completamente libera, per il comando a scatto manuale meccanico descritto all'atticolo 3.13.18 ed una per l'intervento del dispositivo a forza centrifuga di cui all'articolo 3.13.12. 3.13.23 Le apparecchiature pneumatiche per il comando dei due freni devono possedere i seguenti requisiti: 1. le vie di aspirazione e mandata dal serbatoio devono essere dotate di dispositivo per l'eliminazione dell'umidita'; 2. le elettrovalvole di comando diretto del freno di emergenza devono essere doppie, con disposizione in parallelo e con possibilita' separata di verifica dell'efficienza. 3.13.24 Le parti della puleggia motrice sulle quali agiscono gli elementi frenanti, per caratteristiche costruttive o per adeguati ripari, non devono poter essere imbrattate da lubrificanti o grasso e comunque devono essere protette da ghiaccio, neve o pioggia. 3.13.25 Negli impianti che effettuano esclusivamente trasporto di viaggiatori in salita, a condizione che la manovra in retromarcia sia eseguibile solo a velocita' opportunamente ridotta ma che comunque non puo' essere inferiore a 2 m/s, i due sistemi frenanti meccanici possono essere dimensionati in modo tale che, in marcia avanti siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 3.13.16.6, e che in retromarcia siano soddisfatte le condizioni seguenti: 1. nelle condizioni di carico trascinante piu' sfavorevoli la decelerazione deve essere correlata con i sistemi di protezione e sicurezza dell'impianto e comunque di valore non inferiore a 0,4 m/s2; 2. l'impianto deve essere dotato di dispositivo elettrico che determini l'intervento del freno di emergenza quando cambia il senso di marcia senza apposita predisposizione; 3. sia previsto un dispositivo elettrico di protezione atto ad intervenire in retromarcia e per un valore di velocita' non superiore al 120% di quella consentita in tale senso di marcia. 3.13.26 Negli impianti con doppia fune portante-traente, nel funzionamento sia con gli azionamenti ed i motori principali, sia con quelli di riserva, sia infine con gli azionamenti ed i motori di recupero, deve essere garantita l'uguaglianza delle velocita' delle due funi entro limiti compatibili con il dimensionamento dei carrelli dei veicoli cui sono collegate le morse rispetto alla massima differenza di tensione prefissata fra le due funi. Devono essere quindi previsti dispositivi di protezione e controllo atti ad arrestare automaticamente l'impianto nell'ipotesi sia di squilibrio delle coppie erogate dai due argani, sia di differenze di velocita'. A tal fine, tra l'altro, deve essere realizzata una attrezzatura permanente per il rilievo delle eventuali differenze di diametro fra le due pulegge motrici, nonche' per la tornitura delle relative guarnizioni, ove necessario, per compensare le differenze di diametro. Le alimentazioni elettriche di riserva, in grado di garantire un esercizio prolungato ad una velocita' pari almeno al 50% di quella massima, devono essere suddivise in due gruppi indipendenti, in maniera che, in caso di avaria ad uno di tali gruppi, l'altro sia ancora in grado di azionare ambedue gli argani, sia pure ad una velocita' pari al 25% di quella massima, senza quindi dover ancora fare ricorso ai motori di recupero. L'azionamento di recupero potra' essere unico, ma comunque con un motore per ciascuno dei due argani. 3.14 Dispositivi di tensione 3.14.1 L'escursione disponibile del carrello tenditore, delle eventuali parti mobili e del contrappeso, deve essere almeno pari a quella determinata come risultante: 1. del maggiore degli spostamenti dovuto allo sviluppo delle catenarie tra le condizioni di linea a fune nuda e quelle che si verificano nelle fasi di caricamento dei veicoli, fino a quella con i veicoli a pieno carico convenzionale su un ramo o su ambedue i rami a seconda del tipo di esercizio previsto, avuto riguardo alle deformazioni elastiche della medesima; 2. dello spostamento dipendente dalla variazione di lunghezza subita da ogni ramo di fune per effetto di una variazione convenzionale di temperatura di 50C; 3. di un margine di sicurezza, convenzionalmente fissato in 0,5 m per ogni 1000 m di lunghezza dell'impianto. 3.14.2 Quando i dispositivi di tensione sono provvisti di apposito arganello per la regolazione della lunghezza della fune tenditrice, di cui all'articolo 3.14.6, lo spostamento di cui al punto 2 del precedente articolo va commisurato ad una variazione convenzionale di temperatura di 30C. 3.14.3 Il carrello tenditore, che porta la puleggia di rinvio della fune portante-traente o la puleggia motrice, deve essere realizzato in maniera da ridurre al minimo le resistenze d'attrito e da evitare pericoli di impuntamento; all'uopo le ruote del carrello devono essere provviste di idonei dispositivi antisvio ed essere montate su cuscinetti a rotolamento. Quando il carrello tenditore porta la puleggia motrice esso deve essere provvisto di ruote di guida ad asse verticale, pure montate con cuscinetti a rotolamento, per contrastare la coppia di reazione ai momenti motore e frenante. 3.14.4 Il vano entro il quale puo' scorrere il contrappeso deve essere accessibile solo al personale, sistemazioni completamente all'aperto del contrappeso possono essere ammesse a condizione che vengano comunque adottati idonei provvedimenti per garantire la costanza della tensione applicata, la libera escursione del contrappeso e l'ispezionabilita' delle funi tenditrici, dei relativi attacchi e delle strutture di supporto, nonche' per garantire la protezione da possibili manomissioni. L'accesso al pozzo deve essere recintato e realizzato mediante scala fissa. 3.14.5 La posizione del contrappeso e quella del carrello tenditore devono essere individuabili in ogni momento su scala graduata. Il carrello tenditore deve essere dotato di finecorsa meccanici, nonche' di dispositivi per l'arresto dell'impianto del tipo a ripristino lo- cale, ovvero a segnalazione permanente del loro intervento, ubicati a conveniente distanza dai finecorsa meccanici per un opportuno margine di sicurezza che tenga anche conto di possibili effetti dinamici. Analoghi dispositivi di arresto devono essere previsti anche per il contrappeso sia dell'anello della fune portante-traente che delle funi dei circuiti di linea. 3.14.6 Per variare la lunghezza della fune tenditrice, puo' essere interposto, fra carrello di tensione e contrappeso, un arganello di regolazione, che deve essere provvisto di trasmissione di tipo irreversibile, nonche' di dispositivo autobloccante per la sicurezza della manovra e di dispositivo di blocco del tamburo dell'arganello. Quando la fune tenditrice viene completamente svolta, l'attacco al tamburo deve comunque rispondere ai requisiti di cui all'articolo 3.4.2. 3.14.7 Sistema Idraulico per la messa in tensione della fune 3.14.7.1 Qualora la tensione della fune portante-traente venga realizzata mediante dispositivi idraulici atti a mantenerla in un determinato intervallo (v. articolo 3.3.1), si dovranno rispettare le disposizioni di cui ai punti che seguono; del citato intervallo di variabilita' della tensione si deve tener opportunamente conto nella verifica dell'aderenza della fune nella puleggia motrice, nelle verifiche del cilindro di cui al successivo punto 9, nonche' nelle verifiche di stabilita' della fune sulle rulliere di cui al successivo punto 16; per ogni altra verifica richiesta dalla presente norma, ove non diversamente indicato, si tiene conto del valore nominale della tensione. 3.14.7.2 Gli attacchi del cilindro e del pistone o del relativo stelo, sia alle strutture fisse della stazione di tensione che al carrello tenditore, devono essere realizzati in modo da non indurre apprezzabili sollecitazioni di flessione nel dispositivo di tensione, nel cilindro e nello stelo del pistone; inoltre le superfici di accoppiamento fra cilindro e pistone, nonche' fra cilindro e stelo del pistone stesso, devono avere lunghezza commisurata alle modalita' di lavoro ed alla corsa prevista per il dispositivo, in maniera che il pistone risulti sempre perfettamente guidato nel cilindro, senza pericoli di impuntamenti, anche nei tratti finali della corsa. 3.14.7.3 La corsa totale del pistone deve comprendere almeno un tratto finale, non utilizzabile come corsa utile in relazione a quanto stabilito al successivo punto 14, dotato di idoneo sistema strozzatore del deflusso dell'olio, in maniera da attenuare gli effetti di eventuali urti nel moto relativo fra pistone e cilindro che possono essere provocati da variazioni del tiro dell'anello trattivo. 3.14.7.4 Il circuito idraulico deve essere alimentato da un sistema in grado di mantenere la pressione del fluido operatore entro un prefissato intervallo di variabilita' rispetto al valore nominale, avuto riguardo di quanto stabilito al punto successivo; il dimensionamento del sistema deve assicurare una velocita' del pistone rispetto al cilindro di almeno 5 mm/s, a meno che il tipo di impianto non richieda una velocita' maggiore. 3.14.7.5 L'azione esercitata dal tenditore deve essere controllata da due diversi dispositivi, destinati l'uno a rilevare la pressione nel cilindro e l'altro la tensione applicata all'anello trattivo; appositi strumenti devono consentire la lettura continua delle due grandezze rilevate. Detti sistemi di controllo devono determinare l'arresto dell'impianto quando la pressione o la tensione escono dal predeterminato intervallo di controllo, il quale non puo' comunque superare del +10% il valore nominale della tensione; e' escluso da tale campo l'errore massimo degli strumenti di misura e controllo che, non deve comunque superare il +2% a fondo scala. 3.14.7.6 Il circuito idraulico deve possedere un dispositivo di protezione, valvola di sicurezza, atto a limitare la pressione a valori non superiori del 20% rispetto a quello nominale: detta valvola di sicurezza deve essere posizionata in modo da poter controllare in ogni condizione la pressione nel cilindro e deve essere dotata di scarico indipendente con sezione commisurata alla portata del sistema di alimentazione. La sua taratura deve essere sigillata per impedire manomissioni e risultare controllabile. 3.14.7.7 All'uscita del cilindro, quale primo organo della tubazione di mandata e scarico, deve essere previsto un dispositivo ("valvola paracadute") atto ad intervenire quando la velocita' di scorrimento del pistone nel cilindro supera il triplo della velocita' di cui al precedente punto 4, interrompendo il flusso dell'olio; nel sistema deve essere previsto un dispositivo per provare l'efficienza di tale valvola. 3.14.7.8 Il sistema deve essere dotato di pompa per la ricarica manuale del circuito idraulico e di appositi filtri posti in aspirazione o mandata, i quali devono essere dotati di dispositivo per il controllo dell'intasamento; i filtri posti allo scarico, oltre al predetto controllo, devono essere dotati di by pass. 3.14.7.9 Il cilindro deve essere verificato per il valore massimo della pressione consentito dal campo di variazione di cui al precedente punto 5. In tali condizioni il grado di sicurezza, rispetto al carico unitario di snervamento del materiale non deve risultare inferiore a 3. 3.14.7.10 Il cilindro del dispositivo tenditore deve essere sottoposto, in officina ed a cura del costruttore, ad una prova di resistenza allo scoppio, assoggettandolo ad una pressione di valore non inferiore a 2 volte quella nominale. L'intero sistema costituente il dispositivo tenditore deve essere sottoposto, sull'impianto ed a cura del direttore dei lavori, ad una prova di tenuta, assoggettandolo ad una pressione di valore non inferiore a 1,5 volte quella nominale e verificando che non si riscontrino trafilamenti apprezzabili; le modalita' di realizzazione per quest'ultima prova devono essere tali da non ingenerare comunque sovratensioni nella fune portante-traente. 3.14.7.11 Nel caso che il dispositivo tenditore comprenda due cilindri alimentati in parallelo idraulico, ciascuno di essi deve essere provvisto di un proprio sistema di controllo come indicato al punto 5; inoltre, le strutture di supporto e quelle del carrello tenditore devono essere dimensionate considerando anche l'ipotesi che uno dei due cilindri sia grippato; in tale ipotesi, tuttavia, puo' ammettersi per le strutture suddette un grado di sicurezza non inferiore a 1,5 rispetto al carico unitario di snervamento del materiale. 3.14.7.12 L'escursione disponibile del carrello di tensione deve essere convenientemente ampia e comunque non inferiore a quella definita all'articolo 3.14.1; la corsa del carrello deve essere in ogni caso limitata da propri finecorsa meccanici ed elettrici (v. articolo 3.14.5), indipendenti da quelli che controllano la corsa del pistone di cui al successivo punto 14. 3.14.7.13 La corsa utile del pistone nel cilindro deve essere almeno pari a quella richiesta per il carrello di tensione. In alternativa, per consentire al carrello di tensione l'utilizzazione dell'intera escursione disponibile, l'ancoraggio del dispositivo tenditore alle strutture fisse deve essere spostabile con facilita', in tempi brevi ed in sicurezza; in tal caso la corsa totale del pistone nel cilindro, qualunque sia il punto di ancoraggio, deve essere almeno pari alla risultante: 1. dello spostamento massimo derivante dalla variazione di lunghezza subita da ogni ramo della fune portante-traente fra la condizione di linea completamente scarica e quella con tutti i veicoli in linea a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), avuto riguardo alle variazioni della configurazione della fune e delle deformazioni elastiche della medesima, tenuto conto del campo di variazione della tensione previsto al precedente punto 5; 2. della corsa dovuta alla variazione della temperatura, considerando una variazione complessiva di almeno 30C; 3. dell'ulteriore tratto finale di ammortizzazione di cui al precedente punto 3; 4. della lunghezza pari ad un'equidistanza tra i vari punti di ancoraggio. 3.14.7.14 Circa la corsa utile del pistone all'interno del tratto che non contiene l'ammortizzazione finale si deve: 1. installare gli interruttori di finecorsa, posti a non meno di 10cm dall'estremita' ditale tratto, il cui intervento deve determinare l'arresto dell'impianto; 2. prevedere nel progetto dell'impianto il tratto nel quale puo' trovarsi la parte mobile del sistema di tensione all'inizio di