IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive"; Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, concernente "Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo"; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge che prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita; Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti e' opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva impossibilita' di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria; Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998; A d o t t a il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri: Art. 1. Modalita' e condizioni di presentazione delle domande 1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dell'avvenuta consegna il Ministero e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. 2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come "regolamento", che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste. 3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale dall'art. 7 del regolamento. 4. La domanda deve essere presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura "originale" e "copia", nonche' la denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura "originale" e "copia" ripetenti le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. ... pagine, numerate da pagina 1 a pagina .... 5. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo e' condizione di procedibilita' della domanda di concessione.