IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista la  legge 6 agosto  1990, n. 223, concernente  la "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
  Visto   il  decreto-legge   27   agosto  1993,   n.  323,   recante
"Provvedimenti  urgenti in  materia radiotelevisiva"  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto   il  decreto-legge   23  ottobre   1996,  n.   545,  recante
"Disposizioni   urgenti  in   materia  di   esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva",  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 650;
  Vista la  legge 31  luglio 1997,  n. 249,  concernente "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
  Vista  la  direttiva  n.  89/552/CEE   del  3  ottobre  1989,  come
modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di
assegnazione  delle  frequenze  per la  radiodiffusione  televisiva",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni 1  dicembre 1998,  n. 78, concernente  "Regolamento per
rilascio delle concessioni per  la radiodiffusione televisiva privata
su frequenze  terrestri", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1998;
  Visto   il  decreto-legge   30   gennaio  1999,   n.  15,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo  equilibrato  dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la costituzione  o  il  mantenimento  di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
  Visto,   in  particolare,   l'art.   3,  comma   2,  del   predetto
decreto-legge che  prevede disposizioni  specifiche per  le emittenti
televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi
di televendita;
  Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate
dalle  predette emittenti  e'  opportuno  prevedere adeguati  criteri
correttivi  del  punteggio al  fine  di  evitare che  la  particolare
tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini,
in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il
rilascio delle concessioni  televisive, l'oggettiva impossibilita' di
ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;
  Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni
per  la radiodiffusione  televisiva privata  su frequenze  terrestri,
deliberata dall'Autorita'  per le garanzie nelle  comunicazioni nella
riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;
                             A d o t t a
  il seguente disciplinare  per il rilascio delle  concessioni per la
radiodiffusione televisiva  privata in ambito nazionale  su frequenze
terrestri:
                               Art. 1.
        Modalita' e condizioni di presentazione delle domande
  1. La  domanda per ottenere  la concessione per  la radiodiffusione
privata televisiva  in ambito  nazionale mediante l'uso  di frequenze
terrestri, deve essere presentata  al Ministero delle comunicazioni -
Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale
America,  201 -  00144 Roma,  e pervenire  entro il  31 maggio  1999.
Dell'avvenuta consegna  il Ministero e' tenuto  a rilasciare apposita
ricevuta.
  2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al
comma  1 i  soggetti  indicati  nell'art. 6  del  regolamento per  il
rilascio delle concessioni per  la radiodiffusione privata televisiva
mediante  l'uso  di frequenze  terrestri,  di  seguito indicato  come
"regolamento", che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.
  3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola
con le norme  sul bollo e deve essere  corredata dalla documentazione
prevista  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito  nazionale
dall'art. 7 del regolamento.
  4.  La domanda  deve essere  presentata in  duplice copia  in buste
separate  recanti  all'esterno  la dicitura  "originale"  e  "copia",
nonche' la  denominazione dell'emittente e il  relativo indirizzo. Le
due  buste debbono  essere contenute  in un  unico plico,  ugualmente
recante le  indicazioni della  denominazione dell'emittente,  tipo di
rete  e  indirizzo. Nel  caso  di  documentazione voluminosa  possono
essere consegnati  due plichi con  la dicitura "originale"  e "copia"
ripetenti  le indicazioni  predette. Le  pagine della  domanda devono
essere numerate sequenzialmente e firmate  a margine; la domanda deve
riportare la seguente dichiarazione:  la presente domanda contiene n.
 ... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....
  5. Alla  domanda deve essere allegata  l'attestazione del pagamento
del contributo per le spese di  istruttoria di cui all'art. 13, comma
1,  del regolamento,  in  favore del  Ministero delle  comunicazioni,
versato  sul  c/c  postale  n.  11040011,  intestato  alla  tesoreria
provinciale dello  Stato di Viterbo.  Il pagamento del  contributo e'
condizione di procedibilita' della domanda di concessione.