IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  1 della legge 18  marzo 1968, n. 309,  che prevede la
cessione  di  monete di  speciale  fabbricazione  o scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 2 della legge 3  dicembre 1993, n. 500, concernente la
coniazione e l'emissione di  monete celebrative o commemorative anche
nei  tagli  da lire  mille,  cinquemila,  diecimila, cinquantamila  e
centomila;
  Visto  il  decreto ministeriale  2  giugno  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998, concernente l'emissione
di monete d'argento da L.  10.000 celebrative dei campionati mondiali
di calcio "Francia 1998";
  Visto  il decreto  ministeriale  17 giugno  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  22  giugno  1998,  concernente  le
modalita'   di  cessione   delle  suddette   monete  nella   versione
"ordinaria" ed in quella "proof";
  Vista  la  nota n.  227921  del  29  dicembre  1998, con  la  quale
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato comunica che le monete in
questione prodotte e consegnate alla  cassa speciale per le monete ed
i biglietti  a debito dello Stato  sono pari a n.  35.000 pezzi nella
versione "ordinaria"  e n.  7.000 pezzi  nella versione  "proof", dei
quali risultano  venduti rispettivamente n.  34.000 pezzi e  n. 7.000
pezzi;
  Ritenuto   di  dover   determinare  il   contingente  in   base  al
quantitativo di monete effettivamente venduto  entro i termini di cui
al citato decreto ministeriale 17 giugno 1998;
                              Decreta:
  Il  contingente in  valore nominale  delle monete  d'argento da  L.
10.000 celebrative  dei campionati mondiali di  calcio "Francia 1998"
e' stabilito in complessive L. 410.000.000  pari a n. 41.000 pezzi di
cui:
  L. 340.000.000 pari a n. 34.000 pezzi, per le monete nella versione
"ordinaria";
  L. 70.000.000 pari  a n. 7.000 pezzi, per le  monete nella versione
"proof".
  Le rimanenti 1.000 monete nella versione "ordinaria", coniate e non
vendute,  devono essere  distrutte con  onere a  carico dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Ragioneria centrale per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1999
                                        Il direttore generale: Draghi