IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio "Francia 1998"; Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, concernente le modalita' di cessione delle suddette monete nella versione "ordinaria" ed in quella "proof"; Vista la nota n. 227921 del 29 dicembre 1998, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato comunica che le monete in questione prodotte e consegnate alla cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato sono pari a n. 35.000 pezzi nella versione "ordinaria" e n. 7.000 pezzi nella versione "proof", dei quali risultano venduti rispettivamente n. 34.000 pezzi e n. 7.000 pezzi; Ritenuto di dover determinare il contingente in base al quantitativo di monete effettivamente venduto entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 17 giugno 1998; Decreta: Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio "Francia 1998" e' stabilito in complessive L. 410.000.000 pari a n. 41.000 pezzi di cui: L. 340.000.000 pari a n. 34.000 pezzi, per le monete nella versione "ordinaria"; L. 70.000.000 pari a n. 7.000 pezzi, per le monete nella versione "proof". Le rimanenti 1.000 monete nella versione "ordinaria", coniate e non vendute, devono essere distrutte con onere a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1999 Il direttore generale: Draghi