L'ISPETTORATO CENTRALE
                          REPRESSIONE FRODI
                           di concerto con
                     IL MINISTERO DELLE FINANZE
                     IL MINISTERO DELLA SANITA'
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.  29, concernente
norme    per   la    razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e revisione  della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visti l'art. 43  del regio decreto-legge 15 ottobre  1925, n. 2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  di uso  agrario  e di  prodotti agrari,  e  l'art. 108  del
regolamento di esecuzione dello  stesso regio decretolegge, approvato
con regio decreto 1 luglio 1926,  n. 1361, i quali prescrivono che le
analisi occorrenti  in applicazione  delle norme contenute  nel regio
decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai
laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di
concerto con il  Ministero delle finanze, il  Ministero della sanita'
ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1967, 29 ottobre 1979, 27
maggio 1985 e  23 luglio 1994, relativi  all'approvazione dei "Metodi
ufficiali di  analisi dei cereali", pubblicati  rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 285  del 15 novembre
1967,  nel  supplemento  ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1980, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 145 del 21 giugno 1985 e nel supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 186
del 10 agosto 1994;
  Visto il  decreto legislativo  4 giugno 1997,  n. 143,  relativo al
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale" ed in particolare l'art.  2 che istituisce il Ministero per
le  politiche agricole,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;
  Sentito il parere della  commissione per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali  di  analisi  - sottocommissione  cereali,  prevista  dagli
articoli 110, 111  e 112 del decreto del  Presidente della Repubblica
12  febbraio 1965,  n.  162, rinnovata  col  decreto ministeriale  11
febbraio 1981,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata, da ultimo, per quanto
attiene  la sottocommissione  cereali,  col  decreto ministeriale  20
novembre 1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 18 del 23 gennaio 1996;
  Ritenuto  necessario integrare  ed aggiornare  i metodi  di analisi
approvati con i succitati decreti ministeriali;
  Sentito  il parere  della Commissione  dell'Unione europea  a norma
della direttiva  83/189/CEE, concernente la  procedura d'informazione
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20,  contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art 1.
  1.  Sono approvati  i  "Metodi ufficiali  di  analisi dei  cereali"
descritti  nel supplemento  n. 5,  di cui  all'allegato del  presente
decreto.
  2. E'  abrogato il metodo  di analisi per la  "Determinazione delle
impurita'  solide  (filthtest)  negli  sfarinati e  nei  prodotti  di
trasformazione", riportato  nell'allegato al decreto  ministeriale 23
luglio  1994, concernente  l'approvazione  dei  "Metodi ufficiali  di
analisi dei cereali".
  3.  I  metodi di  analisi  "Determinazione  delle impurita'  solide
(filthtest)  negli  sfarinati e  nei  prodotti  di trasformazione"  e
"Identificazione  di  sostanze di  origine  biologica  e di  sostanze
estranee minerali negli sfarinati  di cereali", riportati in allegato
al presente decreto, si applicano ai prodotti nazionali.