L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI di concerto con IL MINISTERO DELLE FINANZE IL MINISTERO DELLA SANITA' IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decretolegge, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1967, 29 ottobre 1979, 27 maggio 1985 e 23 luglio 1994, relativi all'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi dei cereali", pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 15 novembre 1967, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1980, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 21 giugno 1985 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1994; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale" ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione cereali, prevista dagli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, rinnovata col decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata, da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione cereali, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996; Ritenuto necessario integrare ed aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali; Sentito il parere della Commissione dell'Unione europea a norma della direttiva 83/189/CEE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art 1. 1. Sono approvati i "Metodi ufficiali di analisi dei cereali" descritti nel supplemento n. 5, di cui all'allegato del presente decreto. 2. E' abrogato il metodo di analisi per la "Determinazione delle impurita' solide (filthtest) negli sfarinati e nei prodotti di trasformazione", riportato nell'allegato al decreto ministeriale 23 luglio 1994, concernente l'approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi dei cereali". 3. I metodi di analisi "Determinazione delle impurita' solide (filthtest) negli sfarinati e nei prodotti di trasformazione" e "Identificazione di sostanze di origine biologica e di sostanze estranee minerali negli sfarinati di cereali", riportati in allegato al presente decreto, si applicano ai prodotti nazionali.