IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  di procedimento  di  riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 1 settembre 1972,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Bianco  vergine  Valdichiana"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1989,
con il  quale sono state  apportate modificazioni al  disciplinare di
produzione dei  vini a  denominazione di origine  controllata "Bianco
vergine Valdichiana";
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  agosto  1993,  ed  il  decreto
dirigenziale  29 settembre  1995  con i  quali  sono state  apportate
ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione in discorso;
  Visto il decreto dirigenziale 21 maggio  1997 con il quale e' stato
modificato il  periodo transitorio  previsto dall'art. 3  del decreto
dirigenziale 29  settembre 1995  per l'iscrizione dei  terreni vitati
all'albo dei vigneti dei vini  a denominazione di origine controllata
"Bianco vergine Valdichiana";
  Vista  la domanda  presentata dal  Consorzio tutela  bianco vergine
Valdichiana legittimata  ai sensi dell'art.  1, comma 2,  del decreto
del  Presidente della  Repubblica 20  aprile 1994,  n. 348,  intesa a
modificare la  denominazione di  origine controllata  "Bianco vergine
Valdichiana" in "Valdichiana" e a modificare il relativo disciplinare
di produzione;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Valdichiana" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 258 del 4 novembre 1998;
  Visto il  successivo parere integrativo del  Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei vini relativo  all'art. 7, comma
5,  della  proposta   di  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Valdichiana";
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere alla modifica della
denominazione di origine controllata  "Bianco vergine Valdichiana" in
"Valdichiana"  e   all'approvazione  del  relativo   disciplinare  di
produzione dei vini in argomento in conformita' ai pareri espressi al
riguardo dal sopra citato comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
controllata   e  garantita   vengono  riconosciute   ed  i   relativi
disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   denominazione   di   origine   controllata   "Bianco   vergine
Valdichiana",   riconosciuta  con   decreto   del  Presidente   della
Repubblica 1 settembre 1972 e  successive modifiche, e' modificata in
"Valdichiana" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine  controllata "Valdichiana" e' riservata
ai vini che rispondono alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.