IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina di procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1972, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco vergine Valdichiana" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana"; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, ed il decreto dirigenziale 29 settembre 1995 con i quali sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione in discorso; Visto il decreto dirigenziale 21 maggio 1997 con il quale e' stato modificato il periodo transitorio previsto dall'art. 3 del decreto dirigenziale 29 settembre 1995 per l'iscrizione dei terreni vitati all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana"; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela bianco vergine Valdichiana legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare la denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana" in "Valdichiana" e a modificare il relativo disciplinare di produzione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1998; Visto il successivo parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo all'art. 7, comma 5, della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdichiana"; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana" in "Valdichiana" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Bianco vergine Valdichiana", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1972 e successive modifiche, e' modificata in "Valdichiana" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Valdichiana" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.