IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n.  633   e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,  che  reca
disposizioni generali in materia di imposte sul valore aggiunto;
  Visto  l'art. 15,  della legge  27 dicembre  1997, n.  449, che  ha
riaperto i termini per la chiusura delle partite I.V.A. inattive;
  Visto il decreto del Ministro  delle finanze dell'11 febbraio 1997,
n. 37,  con il quale e'  stato adottato il regolamento  recante norme
relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi
dell'amministrazione finanziaria;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  2, che  prevede  taluni  casi  di
annullamento  degli  atti  impositivi da  parte  dell'amministrazione
finanziaria  e l'art.  3,  che indica  quale  ipotesi prioritaria  di
esercizio  dell'autotutela  le  fattispecie  di  rilevante  interesse
generale  e, fra  queste ultime,  quelle per  le quali  sia in  atto,
ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;
  Ritenuto  che  il  potere  di   autotutela  include  il  potere  di
sospensione   degli  atti,   al  fine   di  consentirne   l'esame  di
legittimita'   e  di   evitare   che   l'esecuzione  produca,   prima
dell'eventuale  annullamento,   disagi  ovvero  effetti   lesivi  nei
confronti dei contribuenti;
  Considerato che con  emissione febbraio 1999 sono  state iscritte a
ruolo, con scadenza  aprile 1999, i rilievi  relativi alle violazioni
della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. afferenti
l'anno 1996;
  Rilevato che  alcune delle predette iscrizioni  a ruolo contenevano
importi non dovuti dai contribuenti;
  Considerato  che per  non esporre  i contribuenti  al pagamento  di
somme  indebite si  e' ritenuto  necessario, prima  di notificare  le
cartelle  di   pagamento,  procedere   al  discarico   delle  partite
erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali;
                              Decreta:
  Il pagamento  delle cartelle di pagamento  relative alle violazioni
della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. afferenti
l'annualita' 1996,  recanti l'indicazione di scadenza  rata 10 aprile
1999, e' posticipato al 10 giugno 1999.
  I  termini  procedurali  di  cui  al  titolo  IV  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n.  43, decorrono dalla
scadenza della rata cosi' come posticipata.
  Sulle  cartelle  di  pagamento  da notificare  ai  contribuenti  va
riportata, anche in  sovrastampa, una frase del  seguente tenore: "E'
posticipata  al 10  giugno 1999  la scadenza  per il  pagamento delle
cartelle  che  recano la  data  del  10  aprile 1999,  relative  alle
violazioni  della  tassa  di concessione  governativa  sulla  partita
I.V.A. afferenti l'anno 1996.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 marzo 1999
                                        Il direttore generale: Romano