Alle     regioni      a   statuto
                                  ordinario    -    Presidenza  della
                                  giunta  - Assessorato al bilancio
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministro   per   gli    affari
                                  regionali - Gabinetto
                                    Al     Ministero  della   sanita'
                                  -   Gabinetto  -   Serv.   centrale
                                  programmazione sanitaria
                                    Alla   Presidenza   del Consiglio
                                  dei  Ministri  - Segreteria   della
                                  Conferenza Statoregioni
  Il "patto di stabilita' interno"  previsto dall'art. 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  intende coinvolgere regioni ed enti locali
nel perseguimento degli obiettivi  di finanza pubblica che consentano
all'Italia  di  rispettare  gli  impegni assunti  a  livello  europeo
attraverso  il "patto  di stabilita'  e crescita".  In particolare  i
suddetti enti sono chiamati a  concorrere al contenimento del deficit
del  sistema delle  amministrazioni  pubbliche e  sono incentivati  a
ridurre il loro stock di debito pubblico.
  1. Ambito soggettivo.
  L'attuazione  dell'art.  28  richiede l'individuazione  degli  enti
chiamati a  condividere gli  obiettivi di contenimento  del disavanzo
pubblico. In particolare,  il comma 1 individua le  regioni a statuto
ordinario e a statuto speciale,  le province autonome, le province, i
comuni e le  comunita' montane, mentre il successivo  comma 4 precisa
che   gli   obiettivi  della   riduzione   del   disavanzo  annuo   e
dell'ammontare  del debito  si  applicano distintamente  a regioni  a
statuto  ordinario, regioni  a statuto  speciale, province  autonome,
province  e comuni.  Per le  regioni  gli obiettivi  si applicano  al
complesso dell'attivita'  regionale inclusiva  delle entrate  e delle
spese per l'assistenza sanitaria coinvolgendo, di fatto, nel processo
di risanamento  dei conti  pubblici anche le  aziende sanitarie  e le
aziende ospedaliere.
  Per le  regioni a statuto  speciale e  per le province  autonome si
provvedera', ai sensi  del comma 15, secondo criteri  e procedure che
dovranno essere stabiliti di intesa tra il Governo e presidenti delle
giunteregionali  e  provinciali,  nell'ambito  della  loro  autonomia
statutaria (art. 48, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449).
  Pertanto, la  presente circolare  e' destinata  esclusivamente alle
regioni  a  statuto  ordinario,  con  riferimento  anche  al  settore
sanitario.
  2. Quantificazione del disavanzo  complessivo e degli obiettivi del
comparto regioni a statuto ordinario.
  In sede di  approvazione del collegato alla  legge finanziaria 1999
la   quantificazione   del  contenimento   dell'indebitamento   netto
dell'intero   settore   delle   autonomie  locali   derivante   dalle
disposizioni dell'art. 28  e' stata stimata in 2.200  miliardi pari a
circa lo  0,1 per  cento del  prodotto interno  lordo stimato  per il
1999; tale contenimento corrisponde,  peraltro, all'1 per cento della
spesa corrente  complessiva di tutto  il comparto (regioni  a statuto
ordinario  e  speciale,  inclusiva della  spesa  sanitaria,  province
autonome,  province, comuni  e  comunita'  montane); nell'ambito  del
comparto delle regioni l'1 per cento della spesa corrente complessiva
per il 1998 delle sole regioni  a statuto ordinario corrisponde ad un
ammontare di circa 1.000 miliardi.
  Al fine  di conseguire  il suddetto risparmio  di 1.000  miliardi a
livello  aggregato, ciascuna  regione  deve  concorre al  risanamento
migliorando  il proprio  saldo  consolidato  tendenziale 1999  (saldo
1998, comprensivo  dei saldi delle  aziende sanitarie locali  e delle
aziende ospedaliere, incrementato  del 3,6 per cento  come di seguito
illustrato).
  Infatti, sulla base di valutazioni macroeconomiche, la crescita del
disavanzo  tendenziale  per l'anno  1999  (e,  cioe', in  assenza  di
interventi correttivi)  per lo  stesso anno e'  stata stimata  pari a
circa il 3,6  per cento (pari all'80 per cento  del tasso di crescita
del prodotto interno lordo monetario stimato nella misura del 4,5 per
cento dal documento di programmazione economicofinanziaria per l'anno
1999).
  A livello di  singola regione, in assenza  di situazioni specifiche
che potrebbero giustificare diversi  valori, si ritiene che l'ipotesi
di un peggioramento  del saldo tendenziale pari al 3,6  per cento sia
realistica, cosi'  come l'ipotesi  di adottare  interventi correttivi
tali da determinare per il triennio 1999-2001 una riduzione del saldo
tendenziale di  ogni anno pari  all'1 per cento della  spesa corrente
1998 al netto degli interessi e comprensiva della spesa sanitaria.
  3. La determinazione del saldo per ciascun ente.
  Il disavanzo viene definito dall'art. 28, comma 1, quale differenza
tra le entrate finali  effettivamenteriscosse, inclusive dei proventi
della dismissione  dei beni immobiliari  e le uscite finali  di parte
corrente  al  netto   degli  interessi;  tra  le   entrate  non  sono
considerati i trasferimenti dello Stato  sia di parte corrente che di
parte capitale.
  Nel calcolo  del proprio disavanzo  ogni ente deve  far riferimento
esclusivamente ai  movimenti finanziari in  termini di cassa  e cioe'
alle riscossioni e  ai pagamenti effettuati dal  proprio tesoriere in
relazione sia alla competenza che ai residui.
  Ai fini  del controllo  del disavanzo regionale,  comprensivo della
spesa  sanitaria,  che  concorre alla  formazione  dell'indebitamento
netto  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  secondo  le  regole
contabili adottate per la  verifica degli adempimenti contemplati dal
trattato di Maastricht, il medesimo andra' calcolato con le modalita'
individuate nel prospetto allegato alla presente circolare.
  4. Le azioni utili per il miglioramento dei saldi.
  Determinata  l'entita' degli  interventi correttivi  sulla base  di
quanto indicato  al punto 2,  si pone  il problema di  individuare le
azioni  che  consentono  di  realizzare il  miglioramento  dei  saldi
richiesto.
  Tali  misure  sono  elencate  nel  comma 2  dell'art.  28  che,  in
particolare, prevede  che il  miglioramento dei saldi  sara' ottenuto
attraverso le seguenti azioni:
  a)  perseguimento   di  obiettivi  di  efficienza,   aumento  della
produttivita'  e  riduzione  dei  costi nella  gestione  dei  servizi
pubblici e delle attivita' di propria competenza;
  b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto
ai valori degli anni precedenti;
  c) potenziamento delle attivita' di accertamento dei tributi propri
ai fini di aumentare la base imponibile;
  d) aumento  del ricorso al  finanziamento a mezzo prezzi  e tariffe
dei servizi pubblici a domanda individuale;
  e)  dismissioni  di  immobili  di proprieta'  non  funzionali  allo
svolgimento della attivita' istituzionale.
  Da tale elencazione emerge chiaramente l'intento del legislatore di
evitare che gli obiettivi siano perseguiti attraverso la riduzione di
spese   per   investimenti    ovvero   con   decrementi   qualitativi
nell'erogazione dei servizi offerti.
  In proposito, il comma 7  precisa che nella riduzione del disavanzo
annuo deve comunque essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e
risorse,   al  fine   di   assicurare   l'efficienza  e   l'efficacia
dell'attivita'   amministrativa,   verificando  tale   corrispondenza
attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
  5. Valori di competenza e valori di cassa.
  Il comma 1 dell'art. 28, in  considerazione del fatto che il "patto
di stabilita'  e crescita"  sottoscritto dall'Italia e'  definito con
riferimento a grandezze misurate prevalentemente in termini di cassa,
richiede che il disavanzo venga definito nei medesimi termini.
  Ciononostante,  considerato che  il "patto  di stabilita'  interno"
rimarra' in vigore almeno anche per  gli anni 2000 e 2001, si ritiene
che   un'azione  strutturale   di  riduzione   dei  disavanzi   debba
interessare  tutto il  processo di  formazione dei  bilanci e  quindi
anche la competenza.
  Pertanto, per il 1999, le regioni che non avessero ancora approvato
il  bilancio potranno  operare le  loro scelte,  anche in  termini di
competenza, in coerenza  con gli obiettivi ed i  criteri indicati dal
"patto di stabilita' interno".
  Le regioni che  invece hanno gia' definito i propri  bilanci per il
1999 dovranno  agire sulla base dei  dati mensili di cassa,  anche in
sede di variazione  di bilancio, in corso d'anno, al  fine di evitare
scostamenti rispetto al saldo programmatico.
  Ne  deriva  che   il  saldo  programmatico  va   definito  sia  con
riferimento  ai   dati  di  competenza  (valori   del  bilancio  1998
raffrontati con  quelli del  bilancio 1999),  sia con  riferimento ai
dati di cassa (valori di consuntivo 1998 e valori previsionali 1999).
  6. Verifica mensile dell'andamento dei conti.
  L'art. 28,  comma 5,  dispone che  la verifica  della realizzazione
degli obiettivi in corso d'anno va operata su base mensile.
  Conseguentemente,   le  regioni   predispongono,   entro  un   mese
dall'emanazione  della  presente   circolare,  il  prospetto  annuale
dimostrativo  del  saldo 1998  e  del  saldo programmatico  1999,  da
allegare, ove possibile, al bilancio di previsione del 1999.
  Ai  fini  poi  della   verifica  mensile,  codeste  amministrazioni
predispongono  il   prospetto  dei   dati  di   cassa  effettivamente
realizzati,  comprensivi  dei  saldi   del  complesso  delle  aziende
ospedaliere  e sanitarie  locali,  curandone il  successivo invio  al
Ministero del tesoro,del bilancio  e della programmazione economica -
Dipartimento della  ragioneria generale dello Stato  - I.Ge.P.A. Div.
VI - Via  XX Settembre, 97, cap.  00187 Roma, entro il  giorno 15 del
mese successivo a quello di riferimento, o mediante posta elettronica
al  seguente  sito  Internet:  "sg.igespa  interbusinnes.it",  o  via
telefax ai seguenti numeri 06/47613522  e 06/4814027, o tramite posta
celere.
  Eventuali  chiarimenti  in  ordine   ai  contenuti  della  presente
circolare e  alla compilazione dei prospetto  potranno essere forniti
dalla  divisione  VI,  dott. Giancarlo  Giordano,  tel.  06/47613772,
telefax 06/47613522.
  7. La continuita' degli obiettivi negli anni 2000 e 2001.
  Il patto di stabilita' interno  ha, come gia' sottolineato, valenza
triennale; in particolare il comma 2 stabilisce che negli anni 2000 e
2001 la percentuale sul PIL  del disavanzo rimanga costante e, cioe',
che il  risparmio per i suddetti  anni sia pari a  quello programmato
per l'anno 1999 (circa 2.200  miliardi nel complesso e 1.000 miliardi
per le regioni a statuto ordinario anche per gli anni 2000 e 2001). A
tal fine, nell'ipotesi in cui l'intervento correttivo nel 1999 si sia
rivelato insufficiente  per il perseguimento del  saldo programmatico
1999  occorrera'   operare  sul  bilancio  2000   per  realizzare  le
correzioni necessarie  per ricondurre il saldo  sui livelli richiesti
dal "patto di stabilita' interno".
  8. Forza giuridica del "patto di stabilita' interno".
  Il "patto  di stabilita'  interno", cosi' come  formulato nell'art.
28, indica dei risultati da raggiungere, e in questo e' prescrittivo,
ma  non  pone  dei  vincoli sulle  modalita'  di  raggiungimento  dei
risultati, che possono essere diversamente  calibrate, e in questo e'
programmatico.  In altri  termini, il  "patto di  stabilita' interno"
impone oneri e  non obblighi, nel senso che  impone il raggiungimento
di  due  risultati,  ma  non impone  l'utilizzazione  di  determinati
strumenti  per  il loro  raggiungimento.  I  due risultati  sono:  il
miglioramento  del  saldo finanziario  e  la  riduzione del  rapporto
debito/PIL.
  Conseguentemente,  le indicazioni  dell'art.  28 non  costituiscono
requisiti  di   legittimita'  dei  documenti  di   bilancio  e  delle
deliberazioni  in  genere  assunte od  omesse  dalle  amministrazioni
interessate.  Se  le prescrizioni  contenute  nell'art.  28 non  sono
rilevanti dal punto di vista del controllo dei documenti di bilancio,
esse hanno  grande rilievo dal  punto di vista  della responsabilita'
del sistema  delle autonomie  in caso  di mancato  raggiungimento dei
risultati desiderati.  I presupposti  e le  condizioni dell'eventuale
responsabilita' sonodescritti  nei commi 6  e 8 dell'art. 28  dove e'
chiarissimo che si  risponde appunto in termini  di responsabilita' e
non in  termini di legittimita'/illegittimita' dei  vari documenti di
bilancio (bilancio di previsione,  conto consuntivo, deliberazioni di
variazione, ecc.).
  L'impegno che  e' richiesto alle  regioni per la  realizzazione dei
due obiettivi, definiti dall'art. 28,  si caratterizza per un diverso
grado di cogenza.
  Il miglioramento  del saldo finanziario deve  considerarsi come una
componente essenziale  dell'insieme di interventi  correttivi attuati
con la legge n. 448/1998. Al rispetto di tale obiettivo e' associato,
infatti, un risparmio di 1.000 miliardi per l'insieme delle regioni a
statuto  ordinario  inclusa  la  spesa sanitaria.  Si  tratta  di  un
obiettivo primario  che il sistema  delle autonomie ha  fatto proprio
per concorrere  agli obiettivi di risanamento  della finanza pubblica
italiana.
  Il miglioramento del rapporto debito/PIL deve considerarsi, invece,
come un obiettivo derivato,  conseguente soprattutto al miglioramento
del saldo finanziario.
  Il  sistema di  sanzioni disposto  dal comma  8 dell'art.  28 e  le
procedure di accertamento attribuite alla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano,  riguardano,   principalmente  se  non   esclusivamente,  le
violazioni dell'obiettivo  sul saldo finanziario e  non si applicano,
se non in circostanze eccezionali, alle violazioni dell'obiettivo nel
rapporto debito/PIL.
  Gli eventuali  scostamenti rispetto  agli obiettivi,  accertati dal
Governo, sono  sottoposti alla  conferenza permanente per  i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano,
alla quale e' affidata, dalla legge, l'individuazione delle misure da
prescrivere per il ripristino degli obiettivi.
  Se,  nonostante  l'applicazione  di tali  misure,  gli  scostamenti
dovessero  persistere   alla  fine   dell'anno  e   l'Italia  venisse
sottoposta  a sanzione  per  deficit eccessivo,  tale sanzione  sara'
posta a carico  degli enti che non hanno realizzato  gli obiettivi in
proporzione alla quota ad essi imputabile.
  Nel segnalare  che sulla presente circolare  risultano acquisite le
intese del  Ministro per gli  affari regionali e del  Ministero della
sanita',  in  conformita'  al  disposto  di cui  al  citato  comma  5
dell'art. 28  della legge 23  dicembre 1998,  n. 448, si  confida nel
puntuale adempimento di quanto in essa riportato.
                                               p. Il Ministro: Giarda