IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, componente, dell'ing. Claudio Manganelli, componente e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 13, 29 e 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge"; Visti gli articoli 7, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, di approvazione del "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675", di seguito denominato "regolamento"; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 5, del regolamento, il quale prevede che il Garante "determina con proprio provvedimento i casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso"; Considerata la necessita' di individuare alcune ipotesi in cui e' possibile regolarizzare un ricorso che difetti di alcuni degli elementi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 18; Riservata un'ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione di ricorsi che il Garante potra' delimitare con successivo provvedimento di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, conseguentemente alle risultanze acquisite nella prima fase di applicazione della normativa; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del regolamento; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Delibera: 1. La regolarizzazione dei ricorsi di cui all'art. 29 della legge e' possibile: a) quando il ricorso e' trasmesso al Garante da altro ente o amministrazione anziche' direttamente dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure e' trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal piego raccomandato (art. 18, comma 1, del regolamento); b) qualora il ricorso difetti di uno o piu' dei dati identificativi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b) del citato regolamento, sempreche' nel ricorso o nei relativi allegati vi siano gli elementi sufficienti per identificare il ricorrente o l'eventuale procuratore speciale; c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta al responsabile del trattamento (art. 18, comma 1, lettera c) del regolamento); d) quando il ricorso sia privo, ove cio' sia necessario, di una sottoscrizione autenticata nelle forme di legge (art. 18, comma 1, lettera e) del regolamento); e) in caso di indicazione di motivi in maniera imprecisa o incompleta (art. 18, comma 1, lettera d) del regolamento); f) qualora al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta avanzata al responsabile del trattamento (art. 18, comma 3, del regolamento); g) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 18, comma 3, del regolamento) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217 richiamata dalla deliberazione di questa Autorita' del 18 febbraio 1999). 2. La regolarizzazione o l'invito dell'Ufficio ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c) del regolamento non sono necessari quando taluno degli elementi che devono essere contenuti nell'atto di ricorso risulti dalla documentazione allegata. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1999 Il presidente Rodota' Il relatore Santaniello Il segretario generale Buttarelli