IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione odierna,  in  presenza del  prof. Stefano  Rodota',
presidente,  del prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice presidente,  del
prof.  Ugo  De  Siervo,  componente,  dell'ing.  Claudio  Manganelli,
componente e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visti gli  articoli 13, 29 e  33, comma 3, della  legge 31 dicembre
1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
  Visti gli  articoli 7,  18 e  19 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 31  marzo 1998, n.  501, di approvazione  del "Regolamento
recante norme  per l'organizzazione ed il  funzionamento dell'Ufficio
del Garante per  la protezione dei dati personali,  a norma dell'art.
33,  comma 3,  della  legge 31  dicembre 1996,  n.  675", di  seguito
denominato "regolamento";
  Visto,  in particolare,  l'art. 18,  comma 5,  del regolamento,  il
quale prevede che  il Garante "determina con  proprio provvedimento i
casi in cui e' possibile la regolarizzazione del ricorso";
  Considerata la necessita'  di individuare alcune ipotesi  in cui e'
possibile  regolarizzare  un  ricorso  che difetti  di  alcuni  degli
elementi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 18;
  Riservata   un'ulteriore   individuazione    di   altri   casi   di
regolarizzazione  di ricorsi  che  il Garante  potra' delimitare  con
successivo provvedimento di carattere generale  o in sede di esame di
singoli  ricorsi, conseguentemente  alle  risultanze acquisite  nella
prima fase di applicazione della normativa;
  Viste  le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del regolamento;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                              Delibera:
  1. La regolarizzazione  dei ricorsi di cui all'art.  29 della legge
e' possibile:
  a)  quando il  ricorso  e' trasmesso  al Garante  da  altro ente  o
amministrazione   anziche'   direttamente   dal  ricorrente   o   dal
procuratore   speciale,   oppure   e'  trasmesso   al   Garante   con
corrispondenza diversa dal piego raccomandato  (art. 18, comma 1, del
regolamento);
  b) qualora il ricorso difetti di uno o piu' dei dati identificativi
di cui all'art. 18, comma 1,  lettere a) e b) del citato regolamento,
sempreche' nel ricorso o nei  relativi allegati vi siano gli elementi
sufficienti per identificare il  ricorrente o l'eventuale procuratore
speciale;
  c)  qualora  manchi l'indicazione  della  data  della richiesta  al
responsabile  del  trattamento (art.  18,  comma  1, lettera  c)  del
regolamento);
  d) quando  il ricorso sia  privo, ove  cio' sia necessario,  di una
sottoscrizione autenticata  nelle forme di  legge (art. 18,  comma 1,
lettera e) del regolamento);
  e)  in  caso  di  indicazione  di motivi  in  maniera  imprecisa  o
incompleta (art. 18, comma 1, lettera d) del regolamento);
  f) qualora al ricorso non  risultino allegate l'eventuale procura o
la  copia della  richiesta avanzata  al responsabile  del trattamento
(art. 18, comma 3, del regolamento);
  g)  qualora  difetti  la  prova   del  versamento  dei  diritti  di
segreteria (art. 18, comma 3,  del regolamento) o risulti imprecisa o
incompleta la  documentazione attestante  che l'interessato  si trova
nelle  condizioni previste  per  l'ammissione al  patrocinio a  spese
dello Stato  (art. 3 della  legge 30  luglio 1990, n.  217 richiamata
dalla deliberazione di questa Autorita' del 18 febbraio 1999).
  2. La  regolarizzazione o l'invito dell'Ufficio  ai sensi dell'art.
19, comma  1, lettera  c) del regolamento  non sono  necessari quando
taluno  degli  elementi  che  devono essere  contenuti  nell'atto  di
ricorso risulti dalla documentazione allegata.
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 marzo 1999
                            Il presidente
                               Rodota'
                             Il relatore
                             Santaniello
                       Il segretario generale
                             Buttarelli