IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 2 luglio 1984 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata e garantita  "Chianti" ed e' stato  approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio  1996 con il quale e' stato
modificato  il  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita di cui sopra;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  5  agosto  1996,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre
1996, concernente  modificazioni al disciplinare di  produzione della
denominazione  di  origine  controllata   e  garantita  "Chianti"  ed
approvazione  dei  disciplinari  di  produzione relativi  ai  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti
classico";
  Visto il ricorso n. 15895/96  proposto dalla Unione italiana vini -
Federazione  nazionale del  commercio  vinicolo,  inteso ad  ottenere
l'annullamento    della   disciplina    che    impone   il    vincolo
dell'imbottigliamento  e l'affinamento  in  bottiglia  nella zona  di
produzione, o  in deroga  nelle province limitrofe,  relativamente al
vino  a D.O.C.G.  "Chianti", portante  il riferimento  alle sottozone
Colli  Aretini,   Colli  Fiorentini,  Colli  Senesi,   Colli  Pisani,
Montalbano e  Rufina, per  il vino a  D.O.C.G. "Chianti"  portante la
specifica "Superiore"  e per il  vino a D.O.C.G.  "Chianti classico",
nonche' per quello destinato a "riserva contenuto nei disciplinari di
produzione approvati con il citato decreto del 5 agosto 1996;
  Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione II Ter,  n. 1818/98 che nell'astenersi  dal pronunciare sulla
ipotizzata  illegittimita'  delle  disposizioni contenute  nei  sopra
riferiti disciplinari di produzione per contrasto con gli articoli 34
e  36  del  trattato  CEE,  ha  ritenuto  illegittima  la  disciplina
censurata  nella  parte  in   cui  si  dispone  l'imbottigliamento  e
l'affinamento  in bottiglia  obbligatorio in  zona delimitata  per il
vino D.O.C.G. "Chianti", portante il riferimento alle zottozone Colli
Aretini, Colli  Fiorentini, Colli Senesi, Colli  Pisani, Montalbano e
Rufina,  per  il vino  a  D.O.C.G.  "Chianti" portante  la  specifica
"Superiore" (art. 5, commi 4 e 5),  e per il vino a D.O.C.G. "Chianti
classico", nonche' per quello destinato e "riserva" (art. 5, commi 3,
4  e  9),  eccependo,  a   motivo,  "il  rilevato  vizio  di  carenza
istruttoria" propedeutica  alla modifica  dei disciplinari di  cui al
gia' citato decreto;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  donominazioni di  origine e  l'approvazione dei
disciplinari di  produzione, prevede che le  denominazioni di origine
controllata  e le  denominazioni di  origine controllata  e garantita
vengono  riconosciute  o modificate  ed  i  relativi disciplinari  di
produzione vengono  approvati o modificati con  decreto del dirigente
responsabile del procedimento;
  Ritenuto di doversi provvedere, in attesa di ulteriore pronuncia da
parte  del   tribunale  amministrativo  regionale  del   Lazio,  alla
emanazione  del  decreto di  sospenzione,  nella  parte in  qua,  del
decreto  dirigenziale 5  agosto  1996,  in attuazione  dell'ordinanza
sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   ottemperanza  dell'ordinanza   del  tribunale   amministrativo
regionale del Lazio, sez. II  Ter, n. 1818/98, e' sospesa l'efficacia
della parte dell'art. 5, commi  4 e 5, che dispone l'imbottigliamento
e l'affinamento in bottiglia all'interno della zona di produzione sia
per  il  vino  a  D.O.C.G. "Chianti"  portante  il  riferimento  alle
sottozone  Colli  Aretini,  Colli  Fiorentini,  Colli  Senesi,  Colli
Pisani, Montalbano  e Rufina;  sia per il  vino a  D.O.C.G. "Chianti"
portante la  specifica "Superiore";  nonche' l'efficacia  che dispone
l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia all'intero della zona
di produzione della parte dell'art. 5, commi  3, 4 e 9, per il vino a
D.O.C.G. "Chianti classico" e per quello destinato a "riserva".