IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti classico"; Visto il ricorso n. 15895/96 proposto dalla Unione italiana vini - Federazione nazionale del commercio vinicolo, inteso ad ottenere l'annullamento della disciplina che impone il vincolo dell'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia nella zona di produzione, o in deroga nelle province limitrofe, relativamente al vino a D.O.C.G. "Chianti", portante il riferimento alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Pisani, Montalbano e Rufina, per il vino a D.O.C.G. "Chianti" portante la specifica "Superiore" e per il vino a D.O.C.G. "Chianti classico", nonche' per quello destinato a "riserva contenuto nei disciplinari di produzione approvati con il citato decreto del 5 agosto 1996; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II Ter, n. 1818/98 che nell'astenersi dal pronunciare sulla ipotizzata illegittimita' delle disposizioni contenute nei sopra riferiti disciplinari di produzione per contrasto con gli articoli 34 e 36 del trattato CEE, ha ritenuto illegittima la disciplina censurata nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia obbligatorio in zona delimitata per il vino D.O.C.G. "Chianti", portante il riferimento alle zottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Pisani, Montalbano e Rufina, per il vino a D.O.C.G. "Chianti" portante la specifica "Superiore" (art. 5, commi 4 e 5), e per il vino a D.O.C.G. "Chianti classico", nonche' per quello destinato e "riserva" (art. 5, commi 3, 4 e 9), eccependo, a motivo, "il rilevato vizio di carenza istruttoria" propedeutica alla modifica dei disciplinari di cui al gia' citato decreto; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle donominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita vengono riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Ritenuto di doversi provvedere, in attesa di ulteriore pronuncia da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, alla emanazione del decreto di sospenzione, nella parte in qua, del decreto dirigenziale 5 agosto 1996, in attuazione dell'ordinanza sopra indicata; Decreta: Art. 1. In ottemperanza dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II Ter, n. 1818/98, e' sospesa l'efficacia della parte dell'art. 5, commi 4 e 5, che dispone l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia all'interno della zona di produzione sia per il vino a D.O.C.G. "Chianti" portante il riferimento alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Pisani, Montalbano e Rufina; sia per il vino a D.O.C.G. "Chianti" portante la specifica "Superiore"; nonche' l'efficacia che dispone l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia all'intero della zona di produzione della parte dell'art. 5, commi 3, 4 e 9, per il vino a D.O.C.G. "Chianti classico" e per quello destinato a "riserva".