IL RETTORE Veduto lo statuto vigente della Universita', approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 9 dicembre 1998, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1998, con la quale la facolta' di farmacia ha proposto la modifica del vigente statuto con l'istituzione nell'ambito della facolta' medesima del corso di diploma universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Veduta la delibera del senato accademico del 5 giugno 1998, approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 30 giugno 1998, con la quale e' stato approvato nell'ambito della programmazione universitaria per il triennio 1998/2000 l'istituzione, presso la facolta' di farmacia, del corso di diploma universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici; Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento delle universita' marchigiane, espresso nella seduta del 3 luglio 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduto l'art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e la C.M. 2079 del 5 agosto 1997; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato nel senso che al capo III - dell'Ordinamento generale degli studi - sezione I "Norme generali" l'art. 13 e allo stesso capo III - sezione VI "Norme speciali per la facolta' di farmacia" l'art. 85 e seguenti, sono modificati nel modo che segue: Capo III DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI Sezione I Norme generali Art. 13. - L'ottavo comma dell'articolo e' integrato con la seguente aggiunta: "e il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici". Sezione VI Norme speciali per la facolta' di farmacia Art. 85. - E' integrato con la seguente aggiunta: "e il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici". Dopo l'art. 85 sono inserite le seguenti norme relative alla istituzione del corso di diploma universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici, con l'ordinamento degli studi sotto indicato: Corso di diploma universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici Art. 1 (Istituzione). - Presso la facolta' di farmacia e' istituito il corso di diploma universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici. Tale corso ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al settore cosmetologico. Il corso degli studi ha la durata triennale. Art. 2 (Accesso al diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari, le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'. Art. 3 (Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' dichiarato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. Il consiglio di facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti: a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tenere conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea; b) il riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo; c) il numero di insegnamenti di cui in a) e in b) che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ed uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tenere conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea. Art. 4 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attivita' didattiche complessive. Il corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu' docenti) viene effettuato con un unico esame. Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da insegnamenti "istituzionalizzanti" facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare. Gli insegnamenti istituzionali, una aliquota eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi concorsuali. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per il diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientificodisciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese, tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti "caratterizzanti" il corso di diploma e lo specifico orientamento. Tali annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari come riportato nel successivo articolo. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati. La facolta' si riserva di attivare insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualita' non superiore a tre. Art. 5 (Ordinamento didattico). - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire operatori aventi conoscenze e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientificosperimentale. In particolare il corso fornira' competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico. Insegnamenti istituzionalizzanti (7 annualita'): area chimica biologica: E05A (Biochimica) 1 annualita'; area chimica generale: C03X (Chimica generale ed inorganica) 1 annualita'; area chimica organica: C05X (Chimica organica) 1 annualita'; area matematica: A02A (Analisi matematica) 1 annualita'; area fisica: B01B (Fisica) 1 annualita'; area microbiologia ed igiene: F05X (Microbiologia e microbiologia clinica), F22A (Igiene generale ed applicata) 1 annualita'; area anatomia, fisiologia, patologia: E09A (Anatomia umana, E04A (Fisiologia generale), F04A (Patologia generale) 1 annualita'. Insegnamenti caratterizzanti (8 annualita): area tossicologica: C07X (Chimica farmaceutica), E07X (Farmacologia) 2 annualita'; area analitico applicativa: C01A (Chimica analitica), C07X (Chimica farmaceutica, C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo) C09X (Chimica bromatologica) 2 annualita'; area legislazione farmaceutica: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo) 1 annualita'; area tecnologica applicativa: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica) 2 annualita'; 1 annualita' libera. Art. 6 (Esame di diploma).- L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. Art. 7 (Regolamento del corso di diploma). - Il consiglio di facolta' determina, con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5. Nel piano di studi saranno individuati: gli insegnamenti "istituzionalizzanti" e "caratterizzanti" definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri e le relative propedeuticita'; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 26 febbraio 1999 Il rettore: Bo