IL RETTORE
  Veduto lo  statuto vigente  della Universita', approvato  con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
  Veduta  la deliberazione  adottata  nella riunione  del 9  dicembre
1998,   approvata  dal   senato   accademico  e   dal  consiglio   di
amministrazione nelle riunioni del 18  dicembre 1998, con la quale la
facolta' di farmacia ha proposto  la modifica del vigente statuto con
l'istituzione  nell'ambito  della  facolta'  medesima  del  corso  di
diploma   universitario   in   tecnologie   farmaceutiche:   prodotti
cosmetici;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31   agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  27 gennaio 1998,
n. 25 "Regolamento recante  disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo e alla programmazione  del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di  coordinamento, a norma dell'art.  20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Veduta  la  delibera  del  senato accademico  del  5  giugno  1998,
approvata  dal consiglio  di  amministrazione nella  riunione del  30
giugno  1998,  con la  quale  e'  stato approvato  nell'ambito  della
programmazione universitaria per il triennio 1998/2000 l'istituzione,
presso la facolta' di farmacia, del corso di diploma universitario in
tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici;
  Visto il parere favorevole  del comitato regionale di coordinamento
delle  universita' marchigiane,  espresso nella  seduta del  3 luglio
1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Veduto l'art.  17, commi 95,  101 e 119 della  legge n. 127  del 15
maggio 1997 e la C.M. 2079 del 5 agosto 1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera   Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con  regio decreto  8 febbraio 1925,  n. 230,  e successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato nel  senso che al capo III
- dell'Ordinamento generale degli studi  - sezione I "Norme generali"
l'art. 13 e allo stesso capo III  - sezione VI "Norme speciali per la
facolta' di farmacia" l'art. 85  e seguenti, sono modificati nel modo
che segue:
                              Capo III
                      DELL'ORDINAMENTO GENERALE
                             DEGLI STUDI
                              Sezione I
                            Norme generali
  Art.  13.  -  L'ottavo  comma dell'articolo  e'  integrato  con  la
seguente  aggiunta:   "e  il  diploma  universitario   in  tecnologie
farmaceutiche: prodotti cosmetici".
                              Sezione VI
             Norme speciali per la facolta' di farmacia
  Art. 85.  - E' integrato  con la  seguente aggiunta: "e  il diploma
universitario in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici".
  Dopo  l'art.  85 sono  inserite  le  seguenti norme  relative  alla
istituzione  del   corso  di  diploma  universitario   in  tecnologie
farmaceutiche:  prodotti  cosmetici,  con l'ordinamento  degli  studi
sotto indicato:
                   Corso di diploma universitario
           in tecnologie farmaceutiche: prodotti cosmetici
  Art. 1 (Istituzione). - Presso la facolta' di farmacia e' istituito
il  corso  di  diploma  universitario  in  tecnologie  farmaceutiche:
prodotti cosmetici.
  Tale  corso  ha  lo  scopo di  fornire  agli  studenti  un'adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
settore cosmetologico.
  Il corso degli studi ha la durata triennale.
  Art. 2 (Accesso al diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in
conformita'  alle  leggi  di  accesso  agli  studi  universitari,  le
modalita'  delle eventuali  prove  di ammissione  sono stabilite  dal
consiglio di facolta'.
  Il  numero degli  iscritti sara'  stabilito annualmente  dal senato
accademico, sentito il consiglio di facolta'.
  Art. 3 (Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 1 e' dichiarato  affine al corso di laurea in chimica
e tecnologia farmaceutiche.
  Nei trasferimenti tra  corsi di diploma e tra corsi  di laurea e di
diploma, come  anche nelle  iscrizioni ad altro  corso di  coloro che
hanno gia' conseguito  un titolo di diploma o di  laurea, la facolta'
riconosce gli  insegnamenti seguiti con  esito positivo nel  corso di
provenienza considerando la loro  validita' culturale, propedeutica o
professionale  per  la formazione  prevista  dal  corso al  quale  e'
richiesto il  trasferimento o l'iscrizione. Il  consiglio di facolta'
indica altresi' l'anno  di iscrizione che, nel caso  di diplomati che
si iscrivono  ad un corso di  laurea affine, deve essere  di norma il
terzo.
  Il  riconoscimento degli  insegnamenti  ha luogo  nel rispetto  dei
criteri seguenti:
  a) riconoscimento di  tutti gli insegnamenti superati  nel corso di
provenienza ed  aventi uguale  denominazione ed annualita'  nel corso
affine  al  quale si  chiede  l'iscrizione  o il  trasferimento.  Nei
passaggi  tra  corsi  non  affini,   si  dovra'  tenere  conto  degli
insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i
due corsi di laurea;
  b) il riconoscimento  di tutti gli insegnamenti  superati nel corso
di provenienza per i quali, in  assenza dei requisiti indicati in a),
sia  possibile,  a  giudizio   della  facolta',  sostenere  un  esame
integrativo;
  c) il numero di  insegnamenti di cui in a) e in  b) che puo' essere
riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un  diplomato ad un corso di
laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di
sette   annualita'  considerando,   a   riguardo,  due   insegnamenti
semestrali equivalenti ed uno annuale. Di tali disposizioni si dovra'
tenere  conto nei  trasferimenti dal  corso  di diploma  a quello  di
laurea.
  Art. 4 (Articolazione del corso  di studi). - L'attivita' didattica
complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.
  Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti
pubblici  o  privati  con  i quali  siano  state  stipulate  apposite
convenzioni.
  Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori
ad un terzo delle attivita' didattiche complessive.
  Il corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari
a  quindici  annualita' con  un  numero  di esami  convenzionali  non
superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati
(anche  se svolti  da piu'  docenti)  viene effettuato  con un  unico
esame.
  Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da
insegnamenti  "istituzionalizzanti"  facenti  parte ciascuno  di  uno
specifico gruppo disciplinare.
  Gli insegnamenti  istituzionali, una  aliquota eccedente  le cinque
annualita' monodisciplinari, potranno  eventualmente essere impartiti
come corsi integrati di discipline  appartenenti ad uno o piu' gruppi
concorsuali.
  La   scelta  degli   insegnamenti   istituzionali  dall'elenco   di
discipline riportate  nei singoli gruppi concorsuali  indicati per il
diploma, deve  rispondere alle  esigenze di  fornire agli  studenti i
principi   ed   i   contenuti  basilari   dei   rispettivi   comparti
scientificodisciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali
principi e contenuti per l'apprendimento degli altri insegnamenti del
corso di diploma universitario.
  Durante il  primo biennio del  corso di diploma lo  studente dovra'
dimostrare  di  avere acquisito  la  capacita'  di aggiornarsi  nella
letteratura  scientifica  in  lingua inglese,  tale  capacita'  sara'
accertata  con  modalita'  che  saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno
costituite da insegnamenti "caratterizzanti" il corso di diploma e lo
specifico orientamento.
  Tali annualita',  ai sensi  dell'art. 11  della legge  n. 341/1990,
sono ripartite  per aree  disciplinari come riportato  nel successivo
articolo.  I relativi  insegnamenti potranno  essere strutturati  sia
come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.
  La facolta' si riserva di attivare insegnamenti alternativi in base
a particolari  esigenze culturali e  professionali, per un  numero di
annualita' non superiore a tre.
  Art. 5 (Ordinamento  didattico). - Il corso di diploma  ha lo scopo
di  fornire operatori  aventi conoscenze  e competenze  professionali
specifiche utili  in laboratori di  indagine scientificosperimentale.
In  particolare  il  corso  fornira'  competenze  specifiche  per  il
controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico.
  Insegnamenti istituzionalizzanti (7 annualita'):
   area chimica biologica: E05A (Biochimica) 1 annualita';
  area  chimica generale:  C03X  (Chimica generale  ed inorganica)  1
annualita';
  area chimica organica: C05X (Chimica organica) 1 annualita';
   area matematica: A02A (Analisi matematica) 1 annualita';
   area fisica: B01B (Fisica) 1 annualita';
  area microbiologia  ed igiene: F05X (Microbiologia  e microbiologia
clinica), F22A (Igiene generale ed applicata) 1 annualita';
  area anatomia,  fisiologia, patologia:  E09A (Anatomia  umana, E04A
(Fisiologia generale), F04A (Patologia generale) 1 annualita'.
  Insegnamenti caratterizzanti (8 annualita):
  area    tossicologica:    C07X   (Chimica    farmaceutica),    E07X
(Farmacologia) 2 annualita';
  area analitico applicativa: C01A (Chimica analitica), C07X (Chimica
farmaceutica,  C08X   (Farmaceutico  tecnologico   applicativo)  C09X
(Chimica bromatologica) 2 annualita';
  area  legislazione  farmaceutica:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo) 1 annualita';
  area  tecnologica   applicativa:  C08X   (Farmaceutico  tecnologico
applicativo), C09X (Chimica bromatologica) 2 annualita'; 1 annualita'
libera.
  Art.  6 (Esame  di diploma).-  L'esame  di diploma  consiste in  un
colloquio   tendente  ad   accertare  la   preparazione  di   base  e
professionale del candidato; in tale colloquio potra' essere discusso
un eventuale elaborato finale.
  Art.  7 (Regolamento  del  corso  di diploma).  -  Il consiglio  di
facolta' determina, con apposito regolamento ed in conformita' con il
regolamento  didattico  di  Ateneo,   l'articolazione  del  corso  di
diploma, in accordo con quanto  previsto dall'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990.
  In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel
rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5.
  Nel piano di studi saranno individuati:
  gli insegnamenti "istituzionalizzanti" e "caratterizzanti" definiti
dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato.
Di questi corsi  dovra' essere indicata la durata  annuale (almeno 70
ore)  o  semestrale  (almeno  35  ore) oltre  al  numero  di  ore  di
esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;
  la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici
(anni o semestri e le relative propedeuticita';
  le  prove di  valutazione degli  studenti e  la composizione  delle
relative commissioni;
  i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 26 febbraio 1999
                                                       Il rettore: Bo