Agli sssessorati alla sanita' - Regioni e province autonome e, per conoscenza: Alle associazioni di categoria Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251 ha introdotto importanti modifiche nella procedura di riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti di lavorazione di prodotti a base di carne e di altri prodotti alimentari di origine animale prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537. Tali modifiche, predisposte al fine di uniformare la procedura autorizzativa di filiera, hanno introdotto per i prodotti disciplinati dal suddetto decreto legislativo n. 537/1992 la previsione del rilascio di un riconoscimento provvisorio per consentire in tempi rapidi l'avvio delle attivita' produttive e rendere possibile l'esecuzione degli accertamenti ispettivi in condizioni di operativita' degli impianti. Si ritiene utile pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, fornire gli elementi procedurali di seguito elencati al fine di chiarire eventuali dubbi applicativi. A) Riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti. Per ottenere il riconoscimento di idoneita' del proprio stabilimento il titolare deve presentare all'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma di appartenenza, per il tramite del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, una istanza in carta legale, conforme al modello allegato 1. Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione: 1) verbale del sopralluogo del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, conforme all'allegato 2, in originale, timbrato e debitamente firmato; 2) originale della ricevuta del bollettino di versamento di lire due milioni da effettuare sul conto corrente postale n. 11281011 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato Viterbo. 3) marca da bollo di valore corrente; 4) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato territorialmente competente, in originale o copia conforme, valido alla data di presentazione della domanda all'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma; 5) planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi; 6) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approviggionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera firmata da tecnico abilitato; 7) copia conforme all'originale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319; 8) attestato del competente servizio dell'azienda USL sull'idoneita' al consumo delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; 9) per gli stabilimenti non aventi struttura e carattere industriale, dichiarazione del titolare del rispetto del limite produttivo di 7,5 tonnellate di prodotto finito alla settimana. B) Riconoscimento provvisorio. Per ottenere il rilascio del numero di riconoscimento provvisorio di idoneita', ai fini dell'avvio dell'attivita' produttiva, dev'essere inviata direttamente al Ministero della sanita' - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria - ufficio VIII, p.le Guglielmo Marconi, 25 Palazzo Italia Roma EUR, una copia dell'istanza presentata alla regione o provincia autonoma, conforme all'originale. La suddetta copia dell'istanza, a dimostrazione dell'effettivo inoltro dell'originale alla regione o provincia autonoma, deve recare gli estremi di accettazione della azienda U.S.L. o della regione o, in allegato, copia della ricevuta di spedizione qualora l'inoltro sia avvenuto a mezzo di lettera raccomandata. Occorre inoltre allegare: 1) verbale del sopralluogo del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, conforme all'allegato 2, in copia conforme all'originale. Nel caso di richiesta di riconoscimento di nuovo stabilimento intestato a ditta gia' titolare di altro impianto in possesso di riconoscimento CEE, destinato a cessare l'attivita', puo' essere richiesta l'attribuzione dello stesso numero di riconoscimento al nuovo stabilimento a condizione che la ditta si impegni a cessare l'attivita' nel vecchio impianto entro dieci giorni dall'attribuzione del riconoscimento provvisorio a quello nuovo. C) Iter del procedimento. L'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma, entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza di riconoscimento, trasmette al Ministero della sanita' l'istanza completa di tutta la documentazione, corredata dal proprio parere e dall'esito del sopralluogo, qualora sia stato effettuato. Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo la regione rilevi carenze strutturali o igienico sanitarie ne richiede la rimozione e ne informa il Ministero della sanita', segnalando i tempi previsti per il completamento dei lavori di adeguamento. Se le carenze risultano particolarmente gravi, fatti salvi provvedimenti immediati di sospensione dell'attivita', potra' proporre al Ministero della sanita' la sospensione o la revoca del riconoscimento provvisorio. Sulla base degli atti istruttori ed eventuali propri accertamenti ispettivi il Ministero della sanita' conferma con decreto il numero di riconoscimento dello stabilimento o provvede alla revoca oppure comunica alla regione o provincia autonoma, alla azienda U.S.L. ed alla ditta le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione. A seguito della comunicazione dell'avvenuta rimozione delle carenze o della decorrenza del termine, il Ministero effettua ulteriori accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento. D) Variazione della ragione sociale. Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta alla quale sia intestato un decreto di riconoscimento di idoneita' di uno stabilimento o qualora una nuova ditta subentri nell'attivita' dello stabilimento, al fine di poter mantenere il riconoscimento di idoneita', il titolare della nuova ragione sociale deve presentare al Ministero della sanita', per il tramite dell'assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma, domanda in carta legale di voltura a proprio nome del riconoscimento di idoneita'. Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione: 1) documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale in copia conforme all'originale; 2) marca da bollo di valore corrente; 3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato territorialmente competente, in originale o copia conforme, valido alla data di presentazione della domanda per la nuova ragione sociale; 4) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio circa il mantenimento dei requisiti strutturali ed igienico sanitan dello stabilimento. Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura la ditta subentrante potra' comunque utilizzare il riconoscimento di idoneita' dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte dell'azienda U.S.L., della regione o provincia autonoma o del Ministero della sanita'. E) Modifiche strutturali degli stabilimenti. Tutte le modifiche strutturali apportate agli stabilimenti ed eventualmente quelle impiantistiche, rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, devono essere comunicate al Ministero della sanita' ed all'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma allegando: 1) planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi; 2) relazione tecnico descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazione relativa all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera; 3) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente, per territorio circa il mantenimento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dello stabilimento. F) Modifiche della tipologia produttiva dell'attivita'. Nei decreti di riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti sono indicati i prodotti per i quali lo stabilimento e' riconosciuto idoneo. A tal fine i prodotti affini per caratteristiche e tecnologie di produzione sono inquadrati nelle tipologie di seguito indicate: Tipologie Tipologie prodotti a base di carne altri prodotti di origine animale __ __ Prodotti di salumeria crudi Stomaci - vesciche - budelli Prodotti di salumeria cotti Grassi animali fusi e ciccioli Conserve di carne Sangue e plasma Prodotti di gastronomia Estratti di carne Paste alimentari farcite Farine di carne Qualora la ditta riconosciuta ritenga di modificare l'indirizzo produttivo del proprio stabilimento possono verificarsi le seguenti situazioni: A) Sostituzione o aggiunta di nuovi prodotti compresi nella stessa tipologia di quelli per i quali lo stabilimento e' gia' riconosciuto idoneo. Questa situazione non richiede aggiornamenti del decreto ministeriale di riconoscimento di idoneita' dello stabilimento pertanto e' sufficiente che il titolare o il responsabile della ditta provveda ad effettuare apposita comunicazione al Ministero della sanita' per il tramite del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. e della regione corredata da: 1) parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio; 2) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approviggionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera firmata da tecnico abilitato. B) Sostituzione o aggiunta di nuovi prodotti compresi in tipologie diverse da quelli per i quali lo stabilimento e' gia' riconosciuto idoneo. Questa situazione comporta l'aggiornamento del decreto ministeriale di riconoscimento di idoneita' dello stabilimento pertanto e' necessario che il titolare o il responsabile della ditta provveda ad effettuare apposita domanda in carta legale di estensione del riconoscimento di idoneita' alla nuova tipologia produttiva, per il tramite del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. e della regione, corredata da: 1) verbale di sopralluogo del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. con parere favorevole; 2) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approviggionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera firmata da tecnico abilitato; 3) planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi; 4) marca da bollo di valore corrente. C) Attivazione di produzioni di altri prodotti di origine animale in stabilimento riconosciuto idoneo alla produzione di prodotti a base di carne o viceversa. Questa situazione richiede la verifica della compatibilita' delle due attivita' nello stesso stabilimento pertanto e' necessario attivare apposita procedura di riconoscimento dello stabilimento conformemente a quanto indicato alla lettera A). Il Ministro: Bindi