Agli  sssessorati  alla  sanita'  -
                                  Regioni e province autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle associazioni di categoria
  Il  decreto  legislativo  19  marzo  1996,  n.  251  ha  introdotto
importanti modifiche  nella procedura di riconoscimento  di idoneita'
degli stabilimenti  di lavorazione di prodotti  a base di carne  e di
altri  prodotti alimentari  di origine  animale prevista  dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
  Tali  modifiche, predisposte  al  fine di  uniformare la  procedura
autorizzativa   di  filiera,   hanno   introdotto   per  i   prodotti
disciplinati  dal   suddetto  decreto  legislativo  n.   537/1992  la
previsione  del   rilascio  di  un  riconoscimento   provvisorio  per
consentire  in  tempi rapidi  l'avvio  delle  attivita' produttive  e
rendere  possibile  l'esecuzione   degli  accertamenti  ispettivi  in
condizioni di operativita' degli impianti.
  Si ritiene  utile pertanto,  in relazione  a quanto  sopra esposto,
fornire  gli elementi  procedurali  di seguito  elencati  al fine  di
chiarire eventuali dubbi applicativi.
 A) Riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti.
  Per   ottenere  il   riconoscimento   di   idoneita'  del   proprio
stabilimento il titolare deve presentare all'Assessorato alla sanita'
della regione  o provincia autonoma  di appartenenza, per  il tramite
del servizio veterinario dell'azienda  USL competente per territorio,
una istanza in carta legale, conforme al modello allegato 1.
  Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione:
  1) verbale  del sopralluogo  del servizio  veterinario dell'azienda
USL competente per territorio, conforme all'allegato 2, in originale,
timbrato e debitamente firmato;
  2) originale  della ricevuta del  bollettino di versamento  di lire
due  milioni da  effettuare sul  conto corrente  postale n.  11281011
intestato a Tesoreria provinciale dello Stato Viterbo.
   3) marca da bollo di valore corrente;
  4) certificato  di iscrizione alla Camera  di commercio, industria,
agricoltura ed artigianato  territorialmente competente, in originale
o copia  conforme, valido  alla data  di presentazione  della domanda
all'Assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma;
  5)  planimetria  dello  stabilimento  in scala  1:100  dalla  quale
risulti  evidente   la  disposizione  dei  locali,   delle  linee  di
produzione, della rete idrica e degli scarichi;
  6)  relazione tecnico  descrittiva degli  impianti e  del ciclo  di
lavorazione con  indicazioni relative  all'approviggionamento idrico,
allo smaltimento  dei rifiuti solidi  e liquidi ed alle  emissioni in
atmosfera firmata da tecnico abilitato;
  7)  copia conforme  all'originale dell'autorizzazione  allo scarico
delle acque  reflue ai  sensi dell'articolo 9  della legge  10 maggio
1976, n. 319;
  8)   attestato    del   competente   servizio    dell'azienda   USL
sull'idoneita'  al consumo  delle acque  utilizzate nell'impianto  ai
sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
  9)  per   gli  stabilimenti   non  aventi  struttura   e  carattere
industriale,  dichiarazione  del  titolare del  rispetto  del  limite
produttivo di 7,5 tonnellate di prodotto finito alla settimana.
 B) Riconoscimento provvisorio.
  Per ottenere  il rilascio del numero  di riconoscimento provvisorio
di   idoneita',  ai   fini   dell'avvio  dell'attivita'   produttiva,
dev'essere  inviata   direttamente  al  Ministero  della   sanita'  -
Dipartimento alimenti,  nutrizione e  sanita' pubblica  veterinaria -
ufficio VIII, p.le Guglielmo Marconi, 25 Palazzo Italia Roma EUR, una
copia  dell'istanza presentata  alla  regione  o provincia  autonoma,
conforme all'originale.
  La  suddetta  copia  dell'istanza, a  dimostrazione  dell'effettivo
inoltro dell'originale alla regione o provincia autonoma, deve recare
gli estremi di  accettazione della azienda U.S.L. o  della regione o,
in allegato, copia della ricevuta di spedizione qualora l'inoltro sia
avvenuto a mezzo di lettera raccomandata.
  Occorre inoltre allegare:
  1) verbale  del sopralluogo  del servizio  veterinario dell'azienda
U.S.L. competente  per territorio, conforme all'allegato  2, in copia
conforme all'originale.
  Nel  caso  di richiesta  di  riconoscimento  di nuovo  stabilimento
intestato  a ditta  gia' titolare  di altro  impianto in  possesso di
riconoscimento  CEE, destinato  a  cessare  l'attivita', puo'  essere
richiesta  l'attribuzione dello  stesso numero  di riconoscimento  al
nuovo stabilimento  a condizione  che la ditta  si impegni  a cessare
l'attivita' nel vecchio impianto entro dieci giorni dall'attribuzione
del riconoscimento provvisorio a quello nuovo.
 C) Iter del procedimento.
  L'Assessorato  alla sanita'  della  regione  o provincia  autonoma,
entro  tre  mesi  dal  ricevimento  dell'istanza  di  riconoscimento,
trasmette al Ministero  della sanita' l'istanza completa  di tutta la
documentazione,  corredata  dal  proprio   parere  e  dall'esito  del
sopralluogo, qualora sia stato effettuato.
  Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo la regione rilevi carenze
strutturali  o  igienico sanitarie  ne  richiede  la rimozione  e  ne
informa il Ministero  della sanita', segnalando i  tempi previsti per
il completamento dei lavori di adeguamento.
  Se  le   carenze  risultano  particolarmente  gravi,   fatti  salvi
provvedimenti   immediati  di   sospensione  dell'attivita',   potra'
proporre al  Ministero della sanita'  la sospensione o la  revoca del
riconoscimento provvisorio.
  Sulla base  degli atti istruttori ed  eventuali propri accertamenti
ispettivi il Ministero  della sanita' conferma con  decreto il numero
di riconoscimento  dello stabilimento  o provvede alla  revoca oppure
comunica alla  regione o provincia  autonoma, alla azienda  U.S.L. ed
alla  ditta  le carenze  riscontrate  assegnando  un termine  per  la
rimozione.
  A seguito della comunicazione dell'avvenuta rimozione delle carenze
o  della  decorrenza del  termine,  il  Ministero effettua  ulteriori
accertamenti necessari  e provvede  alla conferma  o alla  revoca del
riconoscimento.
 D) Variazione della ragione sociale.
  Qualora vengano  apportate variazioni  alla ragione sociale  di una
ditta  alla  quale sia  intestato  un  decreto di  riconoscimento  di
idoneita'  di uno  stabilimento o  qualora una  nuova ditta  subentri
nell'attivita'  dello stabilimento,  al  fine di  poter mantenere  il
riconoscimento di idoneita', il  titolare della nuova ragione sociale
deve  presentare   al  Ministero   della  sanita',  per   il  tramite
dell'assessorato  alla sanita'  della regione  o provincia  autonoma,
domanda in carta legale di  voltura a proprio nome del riconoscimento
di idoneita'.
  Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione:
  1) documentazione notarile attestante  il cambio di ragione sociale
in copia conforme all'originale;
  2) marca da bollo di valore corrente;
  3) certificato  di iscrizione alla Camera  di commercio, industria,
agricoltura ed artigianato  territorialmente competente, in originale
o copia conforme, valido alla data di presentazione della domanda per
la nuova ragione sociale;
  4) parere  favorevole del servizio veterinario  dell'azienda U.S.L.
competente  per  territorio  circa   il  mantenimento  dei  requisiti
strutturali ed igienico sanitan dello stabilimento.
  Fin tanto che non sia concluso  con atto formale il procedimento di
voltura   la  ditta   subentrante  potra'   comunque  utilizzare   il
riconoscimento   di  idoneita'   dello  stabilimento   salvo  diversa
indicazione motivata  da parte  dell'azienda U.S.L., della  regione o
provincia autonoma o del Ministero della sanita'.
 E) Modifiche strutturali degli stabilimenti.
  Tutte  le  modifiche  strutturali apportate  agli  stabilimenti  ed
eventualmente  quelle   impiantistiche,  rilevanti   sotto  l'aspetto
igienico  sanitario,  devono  essere comunicate  al  Ministero  della
sanita'  ed all'Assessorato  alla sanita'  della regione  o provincia
autonoma allegando:
  1) planimetria  aggiornata dello stabilimento in  scala 1:100 dalla
quale risulti  evidente la  disposizione dei  locali, delle  linee di
produzione, della rete idrica e degli scarichi;
  2) relazione  tecnico descrittiva  aggiornata degli impianti  e del
ciclo di lavorazione  con indicazione relativa all'approvvigionamento
idrico,  allo  smaltimento  dei  rifiuti solidi  e  liquidi  ed  alle
emissioni in atmosfera;
  3) parere  favorevole del servizio veterinario  dell'azienda U.S.L.
competente,  per  territorio  circa  il  mantenimento  dei  requisiti
strutturali ed igienico sanitari dello stabilimento.
 F) Modifiche della tipologia produttiva dell'attivita'.
  Nei decreti di riconoscimento  di idoneita' degli stabilimenti sono
indicati  i prodotti  per  i quali  lo  stabilimento e'  riconosciuto
idoneo.
  A tal  fine i prodotti  affini per caratteristiche e  tecnologie di
produzione sono inquadrati nelle tipologie di seguito indicate:
       Tipologie                                Tipologie
prodotti a base di carne            altri prodotti di origine animale
          __                                        __
Prodotti di salumeria crudi      Stomaci - vesciche - budelli
Prodotti di salumeria cotti      Grassi animali fusi e ciccioli
Conserve di carne                Sangue e plasma
Prodotti di gastronomia          Estratti di carne
Paste alimentari farcite         Farine di carne
  Qualora  la ditta  riconosciuta ritenga  di modificare  l'indirizzo
produttivo del  proprio stabilimento possono verificarsi  le seguenti
situazioni:
  A) Sostituzione o aggiunta di  nuovi prodotti compresi nella stessa
tipologia di quelli per i  quali lo stabilimento e' gia' riconosciuto
idoneo.
  Questa   situazione   non   richiede  aggiornamenti   del   decreto
ministeriale  di  riconoscimento   di  idoneita'  dello  stabilimento
pertanto e' sufficiente che il titolare o il responsabile della ditta
provveda  ad effettuare  apposita  comunicazione  al Ministero  della
sanita' per il tramite del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. e
della regione corredata da:
  1) parere  favorevole del servizio veterinario  dell'azienda U.S.L.
competente per territorio;
  2)  relazione tecnico  descrittiva degli  impianti e  del ciclo  di
lavorazione con  indicazioni relative  all'approviggionamento idrico,
allo smaltimento  dei rifiuti solidi  e liquidi ed alle  emissioni in
atmosfera firmata da tecnico abilitato.
  B) Sostituzione o aggiunta di  nuovi prodotti compresi in tipologie
diverse da  quelli per i  quali lo stabilimento e'  gia' riconosciuto
idoneo.
  Questa situazione comporta l'aggiornamento del decreto ministeriale
di  riconoscimento  di  idoneita'   dello  stabilimento  pertanto  e'
necessario che il titolare o  il responsabile della ditta provveda ad
effettuare  apposita  domanda  in  carta  legale  di  estensione  del
riconoscimento di  idoneita' alla nuova tipologia  produttiva, per il
tramite del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. e della regione,
corredata da:
  1)  verbale di  sopralluogo del  servizio veterinario  dell'azienda
U.S.L. con parere favorevole;
  2)  relazione tecnico  descrittiva degli  impianti e  del ciclo  di
lavorazione con  indicazioni relative  all'approviggionamento idrico,
allo smaltimento  dei rifiuti solidi  e liquidi ed alle  emissioni in
atmosfera firmata da tecnico abilitato;
  3)  planimetria  dello  stabilimento  in scala  1:100  dalla  quale
risulti  evidente   la  disposizione  dei  locali,   delle  linee  di
produzione, della rete idrica e degli scarichi;
   4) marca da bollo di valore corrente.
  C) Attivazione di  produzioni di altri prodotti  di origine animale
in  stabilimento riconosciuto  idoneo alla  produzione di  prodotti a
base di carne o viceversa.
  Questa situazione  richiede la verifica della  compatibilita' delle
due  attivita'  nello  stesso  stabilimento  pertanto  e'  necessario
attivare  apposita  procedura  di riconoscimento  dello  stabilimento
conformemente a quanto indicato alla lettera A).
                                                   Il Ministro: Bindi