IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  4 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  5
febbraio 1953,  n. 39, secondo il  quale il pagamento della  tassa di
circolazione deve  essere effettuato presso gli  uffici del registro,
salva  la possibilita'  per il  Ministero delle  finanze di  affidare
all'ACI,  con  apposita  convenzione,   la  riscossione  delle  tasse
automobilistiche;
  Visto che la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e
l'ACI, a norma dell'art. 17, comma  14, della legge 28 dicembre 1997,
n. 449, e' scaduta il 31 dicembre 1998;
  Visto che  nelle regioni a  statuto speciale restano  di competenza
dello Stato la riscossione,  l'accertamento, il recupero, i rimborsi,
l'applicazione  delle  sanzioni   ed  il  contenzioso  amministrativo
relativo  alle  tasse   automobilistiche  erariali,  funzioni  invece
trasferite alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1 gennaio
1999, dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art. 8,  terzo  comma, del  decreto  del Presidente  della
Repubblica  26   luglio  1965,   n.  1074,  concernente   "Norme  per
l'attuazione  dello  statuto  della   regione  siciliana  in  materia
finanziaria",   secondo  il   quale   la   regione  puo'   provvedere
direttamente o mediante concessionari  alla riscossione delle entrate
diverse dalle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 237, che dispone la
soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari;
  Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 237
del 1997,  il quale prevede che  l'ufficio del registro per  le tasse
sulle  concessioni  governative  di  Roma e  l'ufficio  del  registro
abbonamenti  radio e  televisione di  Torino continuino  a curare  in
proprio la riscossione delle entrate di rispettiva competenza, il cui
versamento dev'essere effettuato in conto corrente postale;
  Ravvisata l'opportunita', per  esigenze di carattere organizzativo,
di accentrare  la riscossione delle tasse  automobilistiche erariali,
affidandola all'ufficio  del registro per le  tasse sulle concessioni
governative di Roma;
  Visto l'art.  16, comma  1, lettera c),  del decreto  legislativo 3
febbraio  1993,  n. 29,  come  sostituito  dall'art. 11  del  decreto
legislativo 31 marzo  1998, n. 80, che individua tra  le funzioni dei
dirigenti    generali    anche    l'adozione   di    atti    relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fino all'attivazione  degli uffici  delle entrate  di Roma,  la
riscossione  delle  tasse  automobilistiche  erariali  relative  alle
regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana, e'
affidata  all'ufficio del  registro  per le  tasse sulle  concessioni
governative di Roma.
  2. L'accertamento,  il recupero,  i rimborsi,  l'applicazione delle
sanzioni ed il contenzioso amministrativo  relativo alle tasse di cui
al comma  1 sono curati  degli uffici  del registro o,  ove attivati,
dagli uffici  delle entrate competenti  in base al  domicilio fiscale
del contribuente.
   Roma, 16 marzo 1999
                                        Il direttore generale: Romano