IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, secondo il quale il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli uffici del registro, salva la possibilita' per il Ministero delle finanze di affidare all'ACI, con apposita convenzione, la riscossione delle tasse automobilistiche; Visto che la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, a norma dell'art. 17, comma 14, della legge 28 dicembre 1997, n. 449, e' scaduta il 31 dicembre 1998; Visto che nelle regioni a statuto speciale restano di competenza dello Stato la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche erariali, funzioni invece trasferite alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente "Norme per l'attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria", secondo il quale la regione puo' provvedere direttamente o mediante concessionari alla riscossione delle entrate diverse dalle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone la soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari; Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997, il quale prevede che l'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino continuino a curare in proprio la riscossione delle entrate di rispettiva competenza, il cui versamento dev'essere effettuato in conto corrente postale; Ravvisata l'opportunita', per esigenze di carattere organizzativo, di accentrare la riscossione delle tasse automobilistiche erariali, affidandola all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; Decreta: Art. 1. 1. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate di Roma, la riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana, e' affidata all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma. 2. L'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse di cui al comma 1 sono curati degli uffici del registro o, ove attivati, dagli uffici delle entrate competenti in base al domicilio fiscale del contribuente. Roma, 16 marzo 1999 Il direttore generale: Romano