IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate; Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non puo' comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unita' produttive; Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1998 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 50 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto il decreto direttoriale del 31 dicembre 1998 relativo all'impegno della somma di lire 50 miliardi che gravano sul capitolo 6785 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende; Visto l'accordo collettivo stipulato in data 29 aprile 1994 tra il gruppo Ferdofin, con oltre 500 dipendenti, e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionali e territoriali che prevedeva, oltre la richiesta di accesso ai prepensionamenti previsti per la siderurgia, la ripresa produttiva e la collocazione del gruppo Ferdofin presso operatori privati del medesimo settore, in coerenza con gli impegni governativi per il settore siderurgico assunti in sede comunitaria; Considerato che, in ottemperanza all'accordo del 29 aprile 1994, la societa' Gencord di Assemini (Cagliari), del gruppo Ferdofin in amministrazione straordinaria, e' stata ceduta in data 28 giugno 1996 alla societa' Bridgestone Metalpha Italia; Considerato l'accordo sindacale stipulato il 7 ottobre 1998, come integrato dall'intesa del 5 novembre 1998, in sede di Ministero del lavoro dalla societa' Bridgestone Metalpha Italia e dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria, d'intesa con la regione Sardegna, per la riconferma degli investimenti e degli interventi riorganizzativi volti al mantenimento dell'unita' produttiva di Assemini di 171 unita' lavorative; Viste la domanda presentata dalla societa' Bridgestone Metalpha Italia e la nota integrativa del 31 dicembre 1998; Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 E.C.U. procapite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 del consiglio del 20 luglio 1993; Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale; Decreta: Art. 1. Alla societa' Bridgestone Metalpha Italia - stabilimento di Assemini (Cagliari), e' concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 8.277.554.250 (EURO 4.275.000), a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 171 unita' lavorative di cui 157 ex Gencord e 14 assunte ad incremento dell'occupazione.