IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO
  Visto  l'art.  1, comma  2,  primo  periodo, del  decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che   prevede  interventi   di  sostegno   di  natura   temporanea  e
straordinaria al  fine di favorire iniziative  produttive industriali
inserite  in  piani  di   recupero  dell'occupazione,  relativi  alla
cessazione di  attivita' o riorganizzazione di  unita' produttive del
settore industriale che coinvolgono  oltre 500 dipendenti, sulla base
di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;
  Visto  l'art. 1,  comma 2,  secondo periodo,  del decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che prevede  che l'intervento  di cui  al punto  1 non  puo' comunque
superare  i limiti  procapite  stabiliti dall'art.  1,  comma 2,  del
decreto-legge 2  maggio 1993, n. 148,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, come modificato dall'art. 28 del
decreto-legge 23 giugno  1995, n. 244, convertito con  legge 8 agosto
1995, n. 341;
  Visto  l'art.  4, comma  24,  primo  periodo, del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito con  legge 28 novembre 1996, n. 608,
che prevede che la dimensione  di 500 dipendenti puo' essere riferita
anche a piu' unita' produttive;
  Visto  l'art. 4,  comma 24,  secondo periodo,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito con  legge 28 novembre 1996, n. 608,
che prevede  che gli interventi  di sostegno di  cui al punto  1 sono
erogati  sulla base  di  accordi collettivi  stipulati  prima del  31
dicembre 1994;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relativo alla ripartizione per  l'anno 1998 delle risorse finanziarie
tra i diversi interventi posti  a carico del Fondo per l'occupazione,
ed in particolare allo stanziamento di lire 50 miliardi per gli oneri
connessi all'incentivazione  delle iniziative  produttive industriali
previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  31  dicembre  1998  relativo
all'impegno della somma di lire  50 miliardi che gravano sul capitolo
6785  dello stato  di previsione  del  Ministero del  lavoro e  della
previdenza sociale;
  Visti  gli accordi  collettivi stipulati  in data  anteriore al  31
dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;
  Visto l'accordo collettivo stipulato in  data 29 aprile 1994 tra il
gruppo  Ferdofin,  con  oltre  500 dipendenti,  e  le  organizzazioni
sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL  nazionali e territoriali che
prevedeva, oltre la richiesta di accesso ai prepensionamenti previsti
per la siderurgia, la ripresa produttiva e la collocazione del gruppo
Ferdofin presso  operatori privati del medesimo  settore, in coerenza
con gli  impegni governativi  per il  settore siderurgico  assunti in
sede comunitaria;
  Considerato che, in ottemperanza all'accordo del 29 aprile 1994, la
societa'  Gencord  di Assemini  (Cagliari),  del  gruppo Ferdofin  in
amministrazione straordinaria, e' stata ceduta in data 28 giugno 1996
alla societa' Bridgestone Metalpha Italia;
  Considerato l'accordo  sindacale stipulato il 7  ottobre 1998, come
integrato dall'intesa del  5 novembre 1998, in sede  di Ministero del
lavoro   dalla  societa'   Bridgestone   Metalpha   Italia  e   dalle
organizzazioni  sindacali  nazionali  e  territoriali  di  categoria,
d'intesa   con  la   regione  Sardegna,   per  la   riconferma  degli
investimenti e degli interventi riorganizzativi volti al mantenimento
dell'unita' produttiva di Assemini di 171 unita' lavorative;
  Viste  la domanda  presentata dalla  societa' Bridgestone  Metalpha
Italia e la nota integrativa del 31 dicembre 1998;
  Considerati  i massimali  individuati  dal Ministero  del lavoro  e
della previdenza sociale  e dalla Commissione europea,  in materia di
aiuti all'assunzione regolati conformemente al fondo dell'occupazione
suindicato, fissati in 25.000 E.C.U. procapite per le piccole e medie
imprese operanti nelle  aree territoriali di cui  all'obiettivo 1 del
regolamento CEE n. 2081/1993 del consiglio del 20 luglio 1993;
  Considerato che l'art. 2, comma  1, della legge n. 56/1994, prevede
che il  beneficio sia  erogato in  un'unica soluzione  all'atto della
dimostrazione del risultato occupazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  societa'  Bridgestone  Metalpha   Italia  -  stabilimento  di
Assemini (Cagliari), e' concesso un contributo finanziario a sostegno
dell'occupazione pari  a L. 8.277.554.250 (EURO  4.275.000), a fronte
della salvaguardia  dell'occupazione di 171 unita'  lavorative di cui
157 ex Gencord e 14 assunte ad incremento dell'occupazione.