IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge  11  gennaio 1996,  n. 23,  ed  in particolare  gli
articoli 2 e 4;
  Vista  la  legge 13  ottobre  1998,  n. 362,  recante  disposizioni
relative al finanziamento  del terzo piano annuale  di attuazione dei
piani triennali di edilizia scolastica  di cui all'art. 4 della legge
11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni;
  Considerata  la  necessita'  di procedere  alla  ripartizione,  tra
ciascuna  regione,  dei  fondi   resi  disponibili  dalla  suindicata
normativa,  al  fine  di consentire  l'attivazione  degli  interventi
contemplati nei precitati articoli 2 e  4 della legge 23/1996, per il
terzo  piano  annuale del  primo  piano  di programmazione  triennale
formulato dalle competenti amministrazioni regionali;
  Visto il  decreto ministeriale 18  aprile 1996, n.  152, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale   del  30  aprile  1996,   con  il  quale,
nell'indicare le somme disponibili per  la prima annualita' del primo
triennio di applicazione, sono stati stabiliti per il citato, intero,
triennio gli indirizzi  diretti ad assicurare - al  fine di un'idonea
programmazione scolastica nazionale - il necessario coordinamento dei
suindicati interventi;
  Preso  atto  dell'auspicio  formulato dalla  Conferenza  permanente
Stato, regioni e  province autonome di Bolzano e  Trento nella seduta
del 18 aprile  1996 affinche' il riparto  delle annualita' successive
alla  prima  riconsiderassero  -  invertendoli   -  i  pesi  in  essa
attribuiti  agli  indici inerenti  agli  edifici  soggetti a  vincolo
storico ed a quelli sprovvisti di palestre ed impianti sportivi;
  Acquisito,   altresi',   il  parere   formulato   dall'Osservatorio
permanente per edilizia scolastica nella  seduta del 17 dicembre 1996
finalizzato,  anche in  esito  a quanto  in  precedenza indicato,  ad
attribuire  il valore  percentuale  10  all'indicatore relativo  agli
edifici  sprovvisti di  palestra ed  impianti sportivi  e 5  a quello
relativo agli immobili soggetti a  vincolo storico - cosi' invertendo
la  relativa valorizzazione  formulata in  occasione del  primo piano
annuale - nonche' diretto a rimodulare dal 10% al 5% l'accantonamento
da ridistribuire tra regioni  interessate in ragione della rispettiva
capacita' di spesa;
  Ritenuto  di confermare,  ai  fini della  presente ripartizione,  i
criteri e gli indirizzi in  precedenza indicati e gia' utilizzati nel
corso  del  riparto relativo  alla  seconda  annualita' disposto  con
decreto  ministeriale 8  giugno 1998,  n. 263,  con esclusione  della
percentuale  aggiuntiva attribuita,  per tale  sola annualita',  alle
regioni Marche ed Umbria -  interessate dagli eventi sismici iniziati
il 26 settembre 1997 - dall'art. 5 del decreto-legge 27 ottobre 1997,
n. 364 come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
  Preso atto che - come da note  20 novembre 1998 prot. n. 448830 del
Ministero  del  tesoro nonche'  23  ottobre  1998  prot. n.  402,  14
dicembre 1998  prot. n. 468 e  24 febbraio 1999 prot.  40 della Cassa
depositi  e  prestiti  -  a  fronte  di  un  importo  globale  di  L.
597.306.470.393  la  somma  concretamente ripartibile,  tenuto  anche
conto  del necessario  preammortamento  previsto  dalla normativa  di
riferimento, ammonta a L. 591.000.000.000;
  Acquisito, come  formulato nella seduta  del 21 gennaio  1999 (Rep.
atti  n. 600  di pari  data), il  parere favorevole  della Conferenza
permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento
e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per la terza annualita' del primo piano di programmazione triennale
contemplata  dall'art.  4  della  legge   11  gennaio  1996,  n.  23,
richiamata  in epigrafe,  assistita  da  interventi finanziari  dello
Stato in  materia di edilizia scolastica,  e' globalmente disponibile
la somma di L. 591.000.000.000, secondo quanto in premessa indicato.