IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4; Vista la legge 13 ottobre 1998, n. 362, recante disposizioni relative al finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione, dei fondi resi disponibili dalla suindicata normativa, al fine di consentire l'attivazione degli interventi contemplati nei precitati articoli 2 e 4 della legge 23/1996, per il terzo piano annuale del primo piano di programmazione triennale formulato dalle competenti amministrazioni regionali; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1996, con il quale, nell'indicare le somme disponibili per la prima annualita' del primo triennio di applicazione, sono stati stabiliti per il citato, intero, triennio gli indirizzi diretti ad assicurare - al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale - il necessario coordinamento dei suindicati interventi; Preso atto dell'auspicio formulato dalla Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento nella seduta del 18 aprile 1996 affinche' il riparto delle annualita' successive alla prima riconsiderassero - invertendoli - i pesi in essa attribuiti agli indici inerenti agli edifici soggetti a vincolo storico ed a quelli sprovvisti di palestre ed impianti sportivi; Acquisito, altresi', il parere formulato dall'Osservatorio permanente per edilizia scolastica nella seduta del 17 dicembre 1996 finalizzato, anche in esito a quanto in precedenza indicato, ad attribuire il valore percentuale 10 all'indicatore relativo agli edifici sprovvisti di palestra ed impianti sportivi e 5 a quello relativo agli immobili soggetti a vincolo storico - cosi' invertendo la relativa valorizzazione formulata in occasione del primo piano annuale - nonche' diretto a rimodulare dal 10% al 5% l'accantonamento da ridistribuire tra regioni interessate in ragione della rispettiva capacita' di spesa; Ritenuto di confermare, ai fini della presente ripartizione, i criteri e gli indirizzi in precedenza indicati e gia' utilizzati nel corso del riparto relativo alla seconda annualita' disposto con decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 263, con esclusione della percentuale aggiuntiva attribuita, per tale sola annualita', alle regioni Marche ed Umbria - interessate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 - dall'art. 5 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 come convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434; Preso atto che - come da note 20 novembre 1998 prot. n. 448830 del Ministero del tesoro nonche' 23 ottobre 1998 prot. n. 402, 14 dicembre 1998 prot. n. 468 e 24 febbraio 1999 prot. 40 della Cassa depositi e prestiti - a fronte di un importo globale di L. 597.306.470.393 la somma concretamente ripartibile, tenuto anche conto del necessario preammortamento previsto dalla normativa di riferimento, ammonta a L. 591.000.000.000; Acquisito, come formulato nella seduta del 21 gennaio 1999 (Rep. atti n. 600 di pari data), il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime; Decreta: Art. 1. Per la terza annualita' del primo piano di programmazione triennale contemplata dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, richiamata in epigrafe, assistita da interventi finanziari dello Stato in materia di edilizia scolastica, e' globalmente disponibile la somma di L. 591.000.000.000, secondo quanto in premessa indicato.