IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n 164;
  Visto il  decreto dirigenziale 20  novembre 1995 con il  quale sono
state  riconosciute  le   indicazioni  geografiche  tipiche  "Colline
Savonesi", "Golfo del Tigullio" e  "Valpolcevera" per i vini prodotti
nel  territorio  della  regione  Liguria e  sono  stati  approvati  i
relativi disciplinari di produzione;
  Vista  la  domanda  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata "Valpolcevera", presentata dalla
Federazione  provinciale coldiretti  di Genova,  dalla Confederazione
italiana  agricoltori  di  Genova   e  dalla  Confagricoltura  Unione
provinciale agricoltori di Genova, corredata dal parere della regione
Liguria, per i  vini delle tipologie bianco  (anche frizzante), rosso
(anche frizzante) e rosato (anche frizzante), passito e novello, gia'
riconosciuti ad  indicazione geografica tipica con  il citato decreto
dirigenziale 20 novembre  1995, nel cui dispositivo  e' prevista, tra
l'altro, la decadenza della indicazione geografica tipica nel momento
stesso  in  cui  viene   riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata recante il nome geografico in discorso;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  sopra  indicata domanda  e  la
proposta  del   relativo  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Valpolcevera", pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1998;
  Vista l'istanza presentata dalla regione Liguria intesa ad ottenere
alcune modifiche all'art. 7, comma  3, del disciplinare di produzione
dei vini doc "Valpolcevera";
  Visto il parere integrativo del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini con il  quale il medesimo ha accolto per
intero le istanze di cui sopra  e l'art. 7, comma 3, del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Valpolcevera",  con  le  integrazioni  richieste,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1999;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedere  al riconoscimento
della   denominazione  di   origine   controllata  "Valpolcevera"   e
all'approvazione del relativo disciplinare  di produzione dei vini in
argomento,  in  conformita'  al   parere  espresso  e  alla  proposta
formulata dal sopracitato Comitato;
  Considerato che  1'art. 4 del  regolamento 20 aprile 1994,  n. 348,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
i  disciplinari di  produzione vengano  approvati e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  "Valpolcevera", riconosciuta  quale  indicazione
geografica  tipica  con decreto  dirigenziale  20  novembre 1995,  e'
riconosciuta  come   denominazione  di  origine  controllata   ed  e'
approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata "Valpolcevera" e' riservata
ai vini che rispondono alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.