IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994 che individua i settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994 che integra l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con il quale viene approvato il piano di sviluppo quadriennale dell'Universita' degli studi di Ancona relativo agli anni 1986-90 e viene istituita presso l'Universita' di Ancona la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con annesso il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica; Visto il decreto rettorale n. 1025 del 20 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1990, con il quale e' stata istituita presso l'Universita' di Ancona la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987 n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1987, con il quale e' stato sostituito l'ordinamento didattico del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV annessa al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 da quello stabilito dalla tabella annessa al medesimo decreto; Constatato che il precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 assegna all'Universita' degli studi di Ancona il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica e che tale indirizzo non figura tra quelli stabiliti nella tabella XXV di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987 n. 234; Visto il decreto rettorale del 29 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1991, con il quale, in attesa dell'inserimento dell'indirizzo biologia marina ed oceanografica nella tabella nazionale precitata e su parere espresso dal CUN nella seduta del 13 luglio 1991, si e' proceduto alla modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, limitatamente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con la sostituzione dell'ordinamento didattico del preesistente corso di laurea in scienze biologiche con quello in scienze biologiche, indirizzo biologico ecologico; Visto il decreto rettorale del 6 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994, con il quale e' stato ulteriormente modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona con l'inserimento nel corso di laurea in scienze biologiche degli indirizzi biologia marina ed oceanografica e biotecnologico e la soppressione dell'indirizzo biologico ecologico; Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995, con il quale e' stato soppresso l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni, e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXV, allegata al decreto medesimo e parte integrante di esso; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Universita', rispettivamente in data 22 aprile 1996 dal consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, 27 novembre 1996 dal consiglio di amministrazione e 26 novembre 1996 dal senato accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con l'adeguamento del corso di laurea in scienze biologiche alla tabella XXV allegata al precitato decreto ministeriale del 26 maggio 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la nota ministeriale n. 981 del 2 giugno 1997 con la quale si trasmette, in allegato, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria, il parere espresso dal CUN nella seduta del 21 marzo 1997, favorevole all'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche alla tabella XXV di cui al piu' volte citato decreto ministeriale 26 maggio 1995; Visto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 2.5.1 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente (articoli 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4) l'articolato relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV allegata al decreto ministeriale 26 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995. Art. 2.5.1. 2.5.1.1 (Accesso al corso di laurea). L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. 2.5.1.2 (Durata e articolazione dei corsi). La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche e' fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo comma 2.5.1.5. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didatticoformativa comportera' un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didattica formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso modisciplinare e' costituito da un'annualita' di almeno ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da unita' didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. I contenuti didatticoformativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo comma 2.5.1.5. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Lo studente, durante il triennio di base, dovra' frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo comma 2.5.1.5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientificodisciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune. Lo studente dovra' superare, inoltre, l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche. 2.5.1.3 (Regolamento d'Ateneo). Le facolta' nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nel comma 2.5.1.5. 2.5.1. (Manifesto degli studi). All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo 2.5.1.5; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attivita' teoricopratiche da svolgersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e/o le unita' didattiche comuni ai diplomi affini. 2.5.1.5 (Articolazione del corso di laurea). 1) Laboratori di biologia sperimentale. Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni. Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, e' l'acquisizione delle conoscenze e abilita' pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo. I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarita' e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori. La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea ed in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento. L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalita' fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea. 2) Aree didattiche obbligatorie comuni. Il monte orario di attivita' didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore. Area matematica: due annualita'. Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia. Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilita' e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali. Area fisica: due annualita' con almeno un semestre di laboratorio. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprieta' fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonche' le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori. Settore B01B Fisica. Area chimica:3 annualita' con almeno un semestre di laboratorio. Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio). Area biologica: 11 annualita'. Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare o organistico dell'organizzazione biologica, nonche' dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimicofisici ed ai rapporti strutturafunzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attivita' vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unita' didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale. Le restanti 11 unita' didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno, utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo. Due unita' didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziche' nel triennio di base. Biennio di indirizzo. La Facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o piu' indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualita' per complessive 560 ore di cui tre annualita' caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientificodisciplinari. L'accesso al biennio di indirizzo e' condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Il corso di laurea in scienze biologiche della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Ancona comprende i seguenti indirizzi: a) Biologia marina ed oceanografica, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E03A Ecologia, E05A Biochimica, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D04C Oceanografia fisica, dell'atmosfera e navigazione; b) Biotecnologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata. Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla Facolta', in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo. Ancona, 31 ottobre 1998 Il prorettore: Governa