IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, adottato al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 17, comma 10, sopracitato; Visto l'art. 5 del decreto n. 418 del 1998, il quale ha previsto che con protocollo d'intesa tra le regioni ed il Ministero delle finanze e' definita, tra l'altro, la costituzione di archivi regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche, ed ha individuato, al comma 4, i soggetti tenuti all'aggiornamento degli archivi anzidetti, prevedendo, altresi', al comma 7, che la regione che costituisca un proprio archivio delle tasse automobilistiche deve assicurare l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche; Visto l'art. 6, comma 1, del sopracitato decreto n. 418 del 1998, il quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa soprarichiamato, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui al citato articolo 5 sono assicurati dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo; Visto il comma 8 del citato articolo 6, il quale prevede che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono definiti i flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche integrato nel sistema informativo del Ministero delle finanze, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'Automobile club d'Italia e della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Ritenuta l'opportunita' di individuare, altresi', i flussi informativi e le modalita' di trasmissione dei dati necessari per lo svolgimento, da parte del Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo, delle funzioni indicate nel citato articolo 6, comma 1; Decreta: Art. 1. 1. Il pubblico registro automobilistico, l'Automobile club d'Italia, la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria trasmettono gli aggiornamenti di propria spettanza, entro il giorno lavorativo successivo alla loro acquisizione, all'archivio di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Per tali trasmissioni sono a carico del Ministero delle finanze i soli costi relativi alle linee di telecomunicazione. 2. In allegato 1 sono riportati i tracciati record relativi alle trasmissioni di cui al comma precedente. 3. I dati relativi ai versamenti riscossi dai soggetti autorizzati all'accettazione del pagamento del tributo tramite collegamento in tempo reale con l'archivio nazionale sono trasmessi entro il giorno lavorativo successivo alla riscossione al sistema informativo del Ministero delle finanze secondo modalita', costi e tracciati record indicati nelle norme che regolano la relativa attivita' di riscossione. 4. I dati di aggiornamento relativi ai versamenti riscossi dai soggetti autorizzati all'accettazione del pagamento del tributo senza il collegamento in tempo reale con l'archivio nazionale sono trasmessi in via telematica al sistema informativo del Ministero delle finanze, senza oneri per il Ministero stesso, entro il settimo giorno dalla riscossione ovvero entro il quindicesimo giorno nel caso di versamenti riscossi tramite le Poste italiane S.p.a.. 5. In allegato 2 sono riportati i tracciati record che i soggetti autorizzati a ricevere il pagamento del tributo devono utilizzare per la fornitura dei relativi dati, a meno che il Ministero delle finanze non abbia stabilito diversamente in ordine alle specifiche tecniche di particolari attivita' di riscossione.