IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art.  17, comma 10, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
con il  quale si dispone che  con decreto del Ministro  delle finanze
sono  stabilite  le modalita'  con  le  quali  le regioni  a  statuto
ordinario  svolgono la  riscossione, l'accertamento,  il recupero,  i
rimborsi,   l'applicazione   delle    sanzioni   e   il   contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  25 novembre 1998,
n.  418,  adottato al  fine  di  dare  attuazione a  quanto  disposto
dall'art. 17, comma 10, sopracitato;
  Visto l'art.  5 del decreto n.  418 del 1998, il  quale ha previsto
che  con protocollo  d'intesa tra  le regioni  ed il  Ministero delle
finanze  e'  definita,  tra   l'altro,  la  costituzione  di  archivi
regionali e di un archivio nazionale delle tasse automobilistiche, ed
ha individuato, al comma 4, i soggetti tenuti all'aggiornamento degli
archivi anzidetti, prevedendo,  altresi', al comma 7,  che la regione
che costituisca un proprio archivio delle tasse automobilistiche deve
assicurare  l'aggiornamento   dell'archivio  nazionale   delle  tasse
automobilistiche;
  Visto l'art. 6,  comma 1, del sopracitato decreto n.  418 del 1998,
il quale  prevede che,  a decorrere  dal 1 gennaio  1999 e  fino alla
definizione del  protocollo d'intesa  soprarichiamato, la  gestione e
l'aggiornamento  degli  archivi di  cui  al  citato articolo  5  sono
assicurati dal  Ministero delle finanze  a mezzo del  proprio sistema
informativo;
  Visto il  comma 8 del citato  articolo 6, il quale  prevede che con
decreto  del direttore  generale del  Dipartimento delle  entrate del
Ministero  delle  finanze  sono  definiti i  flussi  informativi,  le
modalita'  di   trasmissione  dei   dati  e   l'interconnessione  con
l'archivio  delle   tasse  automobilistiche  integrato   nel  sistema
informativo  del  Ministero  delle  finanze, da  parte  del  pubblico
registro  automobilistico,  dell'Automobile  club  d'Italia  e  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  Ritenuta   l'opportunita'  di   individuare,  altresi',   i  flussi
informativi e le modalita' di  trasmissione dei dati necessari per lo
svolgimento, da parte del Ministero delle finanze a mezzo del proprio
sistema informativo,  delle funzioni indicate nel  citato articolo 6,
comma 1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il  pubblico   registro  automobilistico,   l'Automobile  club
d'Italia, la motorizzazione civile e  dei trasporti in concessione ed
i competenti uffici  dell'amministrazione finanziaria trasmettono gli
aggiornamenti  di  propria  spettanza,  entro  il  giorno  lavorativo
successivo alla  loro acquisizione,  all'archivio di cui  all'art. 6,
comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998,
n.  418,  tramite  collegamenti  telematici diretti  con  il  sistema
informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze.  Per tali  trasmissioni sono  a carico  del Ministero  delle
finanze i soli costi relativi alle linee di telecomunicazione.
  2. In  allegato 1 sono  riportati i tracciati record  relativi alle
trasmissioni di cui al comma precedente.
  3. I dati relativi ai  versamenti riscossi dai soggetti autorizzati
all'accettazione del  pagamento del  tributo tramite  collegamento in
tempo reale con  l'archivio nazionale sono trasmessi  entro il giorno
lavorativo  successivo alla  riscossione al  sistema informativo  del
Ministero delle  finanze secondo modalita', costi  e tracciati record
indicati  nelle   norme  che   regolano  la  relativa   attivita'  di
riscossione.
  4.  I dati  di aggiornamento  relativi ai  versamenti riscossi  dai
soggetti autorizzati all'accettazione del pagamento del tributo senza
il  collegamento  in  tempo   reale  con  l'archivio  nazionale  sono
trasmessi  in via  telematica  al sistema  informativo del  Ministero
delle finanze, senza oneri per  il Ministero stesso, entro il settimo
giorno dalla riscossione ovvero entro il quindicesimo giorno nel caso
di versamenti riscossi tramite le Poste italiane S.p.a..
  5. In allegato  2 sono riportati i tracciati record  che i soggetti
autorizzati a ricevere il pagamento del tributo devono utilizzare per
la fornitura dei relativi dati, a meno che il Ministero delle finanze
non abbia  stabilito diversamente in ordine  alle specifiche tecniche
di particolari attivita' di riscossione.