IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Vista la  legge 23 agosto  1988, n.  400 e successive  modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto  legislativo 23 febbraio 1993, n.  29 e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto legislativo 16  aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  298,  del  21  ottobre  1994,
modificato con i decreti ministeriali n. 367 del 24 dicembre 1994, n.
106 del  28 marzo  1995, n. 111  del 30  marzo 1995 e  n. 233  del 10
luglio  1995,  con  il  quale  sono stati  individuati  gli  atti  di
competenza  del Ministro  della  pubblica istruzione  e  gli atti  di
competenza dei  dirigenti generali  e degli altri  dirigenti preposti
agli uffici centrali di questo Ministero;
  Ritenuto  di dover  delegare  l'adozione di  alcuni  degli atti  di
propria competenza ai sottosegretari  di Stato prof.ssa Nadia Masini,
sen.  prof.ssa  Carla Rocchi,  prof.  Sergio  Zoppi e  on.le  Teresio
Delfino;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Resta   ferma  la   competenza  del   Ministro  sugli   atti  e
provvedimenti per  i quali  una espressa disposizione  di legge  o di
regolamento escluda  la possibilita'  di delega, nonche'  quelli che,
sebbene delegati, siano  dal Ministro specificamente a  se' avocati o
comunque direttamente compiuti;
  2. Resta  altresi' ferma la  competenza del Ministro sugli  atti di
natura  politica, siano  essi  di natura  legislativa  siano essi  di
natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo  e di direttiva, come pure
sulla  verifica dei  risultati dell'azione  amministrativa alla  luce
delle direttive generali politicoamministrative impartite;
  3. Ferma restando la  competenza sugli atti di cui ai  commi 1 e 2,
ai sottosegretari  di Stato  menzionati in  premessa e'  conferita la
delega a  trattare, sulla  base delle  indicazioni del  Ministro, gli
affari  inerenti  le materie  per  ciascuno  indicate nei  successivi
articoli 2, 3, 4, 5 e 6;