IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto ministeriale n. 298, del 21 ottobre 1994, modificato con i decreti ministeriali n. 367 del 24 dicembre 1994, n. 106 del 28 marzo 1995, n. 111 del 30 marzo 1995 e n. 233 del 10 luglio 1995, con il quale sono stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero; Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, sen. prof.ssa Carla Rocchi, prof. Sergio Zoppi e on.le Teresio Delfino; Decreta: Art. 1. 1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti; 2. Resta altresi' ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politicoamministrative impartite; 3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai sottosegretari di Stato menzionati in premessa e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6;