IL DIRETTORE REGIONALE
               della direzione regionale delle entrate
                            per la Puglia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  le  successive  modificazioni,  istitutivo  del  Servizio
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che
ha sostituito l'art.  3 del decreto legislativo n, 29  del 3 febbraio
1993;
  Visto l'art.  13 della legge 8  maggio 1998, n. 146  che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista  la notacircolare  n.  260 del  5 novembre  1998  con cui  il
direttore generale  del Dipartimento delle entrate  conferisce delega
ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di
diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi
terzo e quarto,  e 39, sesto comma, del decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista  l'istanza prodotta  in data  9  novembre 1998  con la  quale
l'Istituto di vigilanza La Pantera  1, con sede in Ostuni (Brindisi),
ha chiesto  l'applicazione dei benefici previsti  dall'art. 19, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per il pagamento di  un carico tributario relativo ad imposte
IRPEF, ritenute alla fonte  afferente l'anno d'imposta 1991, iscritto
nei ruoli posti in riscossione alla  scadenza di novembre 1997 per il
complessivo importo di L. 246.999.840, adducendo di trovarsi in stato
di temporanea difficolta' finanziaria;
  Considerato  che la  sezi one  staccata di  Brindisi, tenuto  anche
conto  dell'avviso espresso  dagli organi  all'uopo interpellati,  ha
manifestato   parere  favorevole   alla  concessione   del  richiesto
beneficio,  in   quanto  nella   fattispecie  concreta   sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata ditta;
  Rilevata  l'onerosita' del  carico tributario  desunta dalla  reale
situazione economicofinanziaria della ditta e dalla sua consistenza e
struttura;
  Tenuto  conto della  localizzazione  della ditta  in un  territorio
altamente  depresso   laddove  si  registra  un   elevato  indice  di
dissocupazione;
  Considerato, inoltre, che per effetto  del versamento di un acconto
di  L.  49.399.968,  corrispondente  al  20%  del  carico  d'imposta,
l'ammontare residuo dovuto e' pari a L. 197.599.872;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente  di poter accordare la rateazione dei
tributi  erariali   iscritti  nei  ruoli  speciali   e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La  riscossione del  residuo  carico tributario  di L.  197.599.872
dovuto dall'Istituto di vigilanza La Pantera 1 e' ripartito in cinque
rate a  decorrere dalla  scadenza di  aprile 1999  con l'applicazione
degli  interessi previsti  dall'art.  21 del  decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  La  sezione staccata  di Brindisi  nel provvedimento  di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta ditta,
ai  sensi  del  citato  art.  21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973, n.  602, e  provvedera', altresi',  a
tutti  gli  adempimenti  di  propria  competenza  che  si  rendessero
necessari.
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per la
ditta l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 12 marzo 1999
                                   Il direttore regionale: Giammarino