L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 22 marzo 1999;
  Vista la direttiva  96/2/CE della Commissione del  16 gennaio 1996,
che modifica la direttiva  90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali;
  Vista la  risoluzione 90/C  166/02 del Consiglio  UE del  28 giugno
1990  sul  "Rafforzamento della  cooperazione  a  livello europeo  in
materia  di  radiofrequenze, in  particolare  per  quanto concerne  i
servizi a dimensione paneuropea";
  Vista la risoluzione  92/C 318/01 del Consiglio UE  del 19 novembre
1992 riguardante: "L'applicazione nella Comunita' delle decisioni del
comitato europeo per le radiocomunicazioni";
  Vista  la  legge  31  luglio 1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante: "Regolamento  di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto   il  decreto   ministeriale  25   novembre  1997,   recante:
"Disposizioni per  il rilascio delle licenze  individuali nel settore
delle telecomunicazioni";
  Visto   il   decreto   ministeriale   20   marzo   1998,   recante:
"Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle frequenze";
  Visto il decreto  ministeriale 25 marzo 1998,  n. 113: "Regolamento
recante norme  per la  copertura degli  oneri derivanti  al Ministero
della  difesa   a  seguito  di   modifiche  al  piano   nazionale  di
ripartizione delle radiofrequenze";
  Visto   il   decreto   ministeriale   26   marzo   1998,   recante:
"Modificazione dell'utilizzazione di alcune  bande di frequenza dello
spettro radioelettrico";
  Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, recante: "Numero delle
licenze rilasciabili  per il  servizio di comunicazione  numerico DCS
1800";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile
1998,  recante:   "Misure  per  garantire  condizioni   di  effettiva
concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali";
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato del  26 marzo 1998,  n. 16052, riguardante:  "Concorrenza nel
mercato delle  comunicazioni mobili  e personali" (bollettino  n. 15,
anno VIII, del 27 aprile 1998);
  Visto il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  del 5
febbraio 1999,  recante: "Costituzione e competenze  del Comitato dei
Ministri previsto dall'art. 6, comma  13, lettera c), del decreto del
Presidente della  Repubblica n. 318/1997" ed,  in particolare, l'art.
2, comma 1, lettera b);
  Viste   le   comunicazioni   del   Ministro   delle   comunicazioni
all'Autorita' del 24 dicembre 1998 e del 4 marzo 1999;
  Sentite, ai  sensi dell'art. 6,  comma 15, lettera e),  del decreto
del  Presidente  della Repubblica  n.  318/1997,  le societa'  T.I.M.
Telecom    Italia   Mobile,    Omnitel   Pronto    Italia   e    Wind
Telecomunicazioni,  in  data  19  marzo 1999,  in  ordine  ai  limiti
previsti  nel  rilascio di  ulteriori  licenze,  nonche' al  fine  di
valutare l'ottimizzazione  delle risorse  e la tutela  della qualita'
dei servizi e delle prestazioni sul mercato;
  Udita  la relazione  del presidente  e del  correlatore commissario
prof. Silvio Traversa;
  Considerato:
  1) che il limite del numero di licenze rilasciabili e' giustificato
laddove si riscontrino  risorse insufficienti in termini  di bande di
frequenza minima assegnabili cosi'  come stabilito dall'art. 2, comma
8,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997  e
dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e che
puo'  essere  rivisto  dall'Autorita'  alla luce  della  verifica  di
ulteriori  bande di  frequenza  assegnabili, al  fine  di avviare  le
procedure   concorsuali  per   il  rilascio   di  ulteriori   licenze
individuali per operare  nel settore dei servizi  mobili a dimensione
paneuropea;
  2) che il decreto ministeriale 1 aprile 1998 fissa il termine del 1
luglio 1999  entro il  quale riesaminare il  limite di  tre operatori
radiomobili nazionali in tecnologia DCS 1800;
  3)  che, ai  sensi dell'art.  6,  commi 14  e 15,  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318/1997,  la decisione di limitare il
numero   delle  licenze   individuali  deve   essere  resa   pubblica
dall'Autorita', giustificandone le ragioni;
  4)  che, ai  sensi della  normativa comunitaria  (direttiva 96/2/CE
della   Commissione  del   16   gennaio  1996)   e  della   posizione
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (bollettino n.
15,  anno  VIII  del  27 aprile  1998),  l'Autorita'  deve  garantire
l'assegnazione di  licenze individuali  per l'esercizio  del servizio
radiomobile DCS  1800 ad  una pluralita'  di imprese  scelte mediante
gara;
  5)  che   la  disponibilita'  di  risorse   non  deve  pregiudicare
l'efficienza   e  l'efficacia   degli  operatori   sul  mercato   con
l'obiettivo di salvaguardare la qualita'  dei servizi, la domanda del
mercato,  le  esigenze  normative,  lo sviluppo  dei  prodotti  e  la
necessita' di altri  utilizzatori di radiofrequenze e  che, in quanto
si  tratta   di  una  "risorsa  naturale   limitata",  e'  necessario
assicurare  un  uso  efficiente   delle  radiofrequenze,  cosi'  come
stabilito dalla risoluzione  90/C 166/02 del Consiglio  del 28 giugno
1997 e  dalla risoluzione 90/C  318/01 del Consiglio del  19 novembre
1992;
  6) che, conformemente al principio della distinzione degli obblighi
normativi e funzionali, l'attribuzione  delle frequenze deve rimanere
di competenza delle autorita' responsabili della gestione delle bande
di frequenza;
  7) che il decreto ministeriale 26 marzo 1998 attribuisce al sistema
GSM  (DCS)  1800 45  MHz  di  banda per  ciascuno  dei  due sensi  di
trasmissione (1740-1785 e 1835-1880 MHz) e che tale decreto, all'art.
1, comma  2, lettere 68B)  e 68C), prevede l'utilizzazione  di queste
bande  di  cui i  primi  30  MHz  (1755-1785  e 1850-1880  MHz)  sono
disponibili dal 1 novembre 1998 nelle citta' di Roma, Milano, Torino,
Genova, Bologna,  Firenze, Napoli e  Palermo e  dal 1 luglio  1999 in
tutte le citta'  capoluogo di regione; dal 1 luglio  2000 su tutto il
territorio nazionale e i restanti  15 MHz (1740-1755 e 1835-1850 MHz)
sono attribuibili  al servizio  radiomobile a  partire dal  1 gennaio
2002,  salva  l'anticipata  disponibilita'  secondo  quanto  previsto
dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;
  8)  che  quanto ai  primi  30  MHz,  20  MHz sono  stati  assegnati
complessivamente  agli operatori  gia'  esistenti  (T.I.M. e  Omnitel
Pronto  Italia)  e  all'aggiudicatario   della  terza  licenza  (Wind
Telecomunicazioni), mentre  10 MHz restano disponibili  per ulteriori
operatori, e che quanto ai secondi 15 MHz, 10 MHz sono previsti (art.
2 e art. 3 del decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 aprile  1998) per l'assegnazione agli  operatori esistenti (T.I.M.,
Omnitel  Pronto Italia,  Wind Telecomunicazioni)  entro il  1 gennaio
2002, mentre  5 MHz  restano disponibili, entro  la stessa  data, per
ulteriori operatori;
  9) che  l'Autorita', con nota del  10 novembre 1998, ha  chiesto al
Ministero  delle  comunicazioni  di avviare  il  coordinamento  delle
frequenze  900 MHz  e 1800  MHz al  fine di  tutelare l'efficienza  e
l'efficacia  degli operatori  gia' presenti  sul mercato  in funzione
della domanda commerciale e del traffico;
  10) che tale coordinamento e' avvenuto sia nel rispetto dei termini
e dei criteri previsti dalle normative (decreto ministeriale 20 marzo
1998 e  decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri  4 aprile
1998), sia con l'assenso da parte delle societa' interessate, Telecom
Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia  e Wind Telecomunicazioni, e che
in  seguito a  tale  coordinamento sono  state  allocate ai  predetti
operatori frequenze  nella banda dei 900  MHz e 1800 MHz  per fornire
efficacemente il servizio sia nelle principali citta', sia nelle aree
extraurbane;
  11)  che  nella  comunicazione  del  Ministro  delle  comunicazioni
all'Autorita' del 4 marzo 1999  si comunica la liberazione anticipata
delle frequenze  per il servizio  GSM (DCS) 1800,  relativamente alle
bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz,  da parte del Ministero della difesa
su tutto  il territorio nazionale,  in adempimento a  quanto disposto
nel decreto ministeriale 26 marzo 1998 in merito alle modificazioni e
nel  rispetto  delle  previsioni  di   cui  all'art.  3  del  decreto
ministeriale 25 marzo 1998;
  12) che  il memorandum d'intesa, sottoscritto  dallo stato maggiore
della  Difesa e  dagli  operatori dei  servizi radiomobili  nazionali
(T.I.M.,  Omnitel  Pronto Italia  e  Wind  Telecomunicazioni) per  la
liberazione delle frequenze al fine  di anticipare i termini previsti
dal decreto  ministeriale 26 marzo  1998 per la disponibilita'  di 30
MHz  (bande 1755-1785  e 1850-1880  MHz)  da utilizzare  su tutto  il
territorio  nazionale  entro  il  30 giugno  1999,  costituisce  atto
preliminare  per  il  procedimento  finalizzato  all'istituzione  del
Comitato  dei  Ministri per  l'aggiudicazione  delle  licenze per  il
servizio  di   comunicazione  numerico   GSM  (DCS)   1800,  comitato
costituito con  decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri 5
febbraio 1999;
  13)  che, ai  sensi  degli  orientamenti comunitari  (comunicazione
della Direzione generale IV - Concorrenza dell'11 marzo 1998), 15 MHz
costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz
necessaria  ad  operare  su  base nazionale  nel  lungo  periodo  con
disponibilita'  di bande  proporzionale  alla  crescita del  traffico
dell'operatore entrante.  La disponibilita'  immediata di 10  MHz sul
territorio nazionale e la futura assegnazione di 5 MHz entro tre anni
sono condizioni coerenti con i predetti orientamenti comunitari;
  14) che da quanto precede risultano assegnabili per il servizio GSM
(DCS) 1800  10 MHz a  partire dal 1  luglio 1999 e  5 MHz entro  il 1
gennaio 2002, per complessivi 15 MHz su tutto il territorio nazionale
equivalenti a 75 canali radio in standard GSM;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini dell'espletamento  della  gara  per l'assegnazione  di
licenze per  il servizio radiomobile  pubblico in standard  GSM (DCS)
1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili e' limitato ad
una unita'.
  2. Il limite di quattro  operatori sul mercato italiano dei servizi
radiomobili  paneuropei sara'  riesaminato entro  12 mesi  dalla data
della  presente  delibera al  fine  di  verificare, alla  luce  della
disponibilita' di frequenze, le possibilita' in ordine al rilascio di
eventuali ulteriori licenze.
  La presente  delibera e' pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
   Roma, 22 marzo 1999
                                                 Il presidente: Cheli