IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1 gennaio 1999; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, con il quale si prevede che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche siano effettuati direttamente dalle regioni o tramite concessionari individuati dalle stesse, e in particolare il comma 4, ove e' disposto che il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi; Visto ancora l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, con il quale si dispone che i concessionari e i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata; Considerato che rientra nella competenza del Ministero delle finanze la gestione delle tasse automobilistiche delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta; Considerato che i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in qualita' di soggetti previsti dal predetto art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418, possono effettuare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche; Visto l'art. 6 del predetto decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, con il quale si dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999, per il periodo transitorio, la gestione degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e' assicurata dal Ministero delle finanze e, in particolare, il comma 9, prima parte, ove e' disposto che le attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche possono essere affidate, nel periodo transitorio, dalle singole regioni al Ministero delle finanze; Visto ancora 1'art. 6, comma 9, seconda parte, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 418/1998, che prevede l'emanazione di un decreto direttoriale del Ministero delle finanze per l'approvazione dei modelli di versamento delle tasse automobilistiche e le modalita' di utilizzazione degli stessi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997, concernente, tra l'altro, norme di semplificazione e modalita' di versamento; Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti residenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta possono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche presso gli sportelli dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi. 2. Per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli va utilizzato un modello conforme all'allegato 1; per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di ciclomotori, nonche' per il pagamento dell'integrazione per autotreni, articolati e targhe prova va utilizzato un modello conforme all'allegato 2. 3. Detti modelli sono redatti in duplice esemplare, dei quali il primo e' consegnato al contribuente, mentre il secondo e' trattenuto dal concessionario.