IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art.  17, comma 10, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
con il  quale si dispone che  con decreto del Ministro  delle finanze
sono  stabilite  le modalita'  con  le  quali  le regioni  a  statuto
ordinario  svolgono la  riscossione, l'accertamento,  il recupero,  i
rimborsi,   l'applicazione   delle    sanzioni   e   il   contenzioso
amministrativo  relativo alle  tasse  automobilistiche non  erariali,
funzioni  alle  stesse  regioni   a  statuto  ordinario  demandate  a
decorrere dal 1 gennaio 1999;
  Visto  l'art. 2  del  decreto  del Ministro  delle  finanze del  25
novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del
5  dicembre 1998,  con il  quale  si prevede  che il  controllo e  la
riscossione   delle    tasse   automobilistiche    siano   effettuati
direttamente dalle regioni o  tramite concessionari individuati dalle
stesse, e in particolare il comma 4, ove e' disposto che il pagamento
delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato anche tramite gli
altri soggetti  previsti dagli atti  normativi statali in  materia di
riscossione o previsti dalle norme  regionali che saranno emanate per
disciplinarne le  caratteristiche soggettive, le forme  di garanzia e
le convenzioni tipo con gli stessi;
  Visto  ancora l'art.  2, comma  5, del  decreto del  Ministro delle
finanze  25 novembre  1998, n.  418, con  il quale  si dispone  che i
concessionari e  i soggetti abilitati alla  riscossione rilasciano al
contribuente   una  attestazione   recante  l'indicazione   dei  dati
identificativi del veicolo, dell'importo  e della data di versamento,
della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata;
  Considerato  che  rientra  nella  competenza  del  Ministero  delle
finanze  la  gestione  delle  tasse  automobilistiche  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta;
  Considerato  che i  concessionari del  servizio di  riscossione dei
tributi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n.  43, in qualita' di  soggetti previsti dal predetto  art. 2,
comma 4, del decreto 25 novembre  1998, n. 418, possono effettuare il
servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
  Visto l'art. 6 del predetto  decreto del Ministro delle finanze del
25 novembre 1998, n. 418, con il quale si dispone che a decorrere dal
1 gennaio 1999, per il periodo transitorio, la gestione degli archivi
regionali e  dell'archivio nazionale delle tasse  automobilistiche e'
assicurata dal Ministero delle finanze e, in particolare, il comma 9,
prima  parte,  ove  e'  disposto  che le  attivita'  di  controllo  e
riscossione delle tasse automobilistiche possono essere affidate, nel
periodo  transitorio,  dalle  singole   regioni  al  Ministero  delle
finanze;
  Visto ancora 1'art.  6, comma 9, seconda parte,  del citato decreto
del Ministro delle  finanze n. 418/1998, che  prevede l'emanazione di
un   decreto   direttoriale   del   Ministero   delle   finanze   per
l'approvazione dei modelli di versamento delle tasse automobilistiche
e le modalita' di utilizzazione degli stessi;
  Visto  il decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n. 241,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del 28 luglio 1997, concernente, tra
l'altro, norme di semplificazione e modalita' di versamento;
  Visto il  decreto legislativo 22  febbraio 1999, n.  37, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 46 del 25 febbraio  1999, concernente il
riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  contribuenti residenti  nelle regioni  Friuli-Venezia Giulia,
Sardegna e Valle d'Aosta possono  effettuare il pagamento delle tasse
automobilistiche presso gli sportelli  dei concessionari del servizio
di riscossione dei tributi.
  2.  Per  il  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  dovute  dai
proprietari di veicoli va utilizzato un modello conforme all'allegato
1;  per   il  pagamento  delle  tasse   automobilistiche  dovute  dai
proprietari    di    ciclomotori,    nonche'   per    il    pagamento
dell'integrazione  per  autotreni,  articolati   e  targhe  prova  va
utilizzato un modello conforme all'allegato 2.
  3. Detti  modelli sono redatti  in duplice esemplare, dei  quali il
primo e' consegnato al contribuente,  mentre il secondo e' trattenuto
dal concessionario.