IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 novembre 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 199 - Titolo VIII - Scuole di specializzazione del settore medico (Norme comuni alle Scuole di specializzazione non riordinate) - dall'elencazione delle scuole viene eliminata la dicitura della Scuola di specializzazione in nefrologia e vengono soppressi gli articoli dal 222 al 229 ad essa relativi, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.