Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Art. 1. 1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentativita' delle organizzazioni e confederazioni sindacali: a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993; b) in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'ARAN procede alla verifica della rappresentativita' delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto "scuola", alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 369/1997 (Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale nel settore del pubblico impigo, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal D.Lgs. n. 80/1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di consentite che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalita' previsti dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti: a) in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, puo' essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'art. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi; b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'art. 47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'art. 47- bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore; c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione; d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentativita' richiesta si fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti; e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al 1 dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alla quali sono affiliate; f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei permessi retribuiti al 1 dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla leggera g), i permessi di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazionisindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale e puo' prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari; g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'art. 47-bis. A seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentativita', dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f); h) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'art. 50 e con le procedure dell'art. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera b) definiscono con appositi accordi le modalita' di elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Deccorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1; i) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funziona pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formulazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del parttime, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunita'. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che: 1) abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del decreto legislativo 3 febbrato 1993, n. 29; 2) abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Le sperimentazioni di cui alla lettera i) del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale. 3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentativita' sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentativita' delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del deecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Si riporta il testo degli articoli 47 e 47-bis del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva. 2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi. 3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. 5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8. 6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. 8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del compatto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai comini 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essese costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale. 10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'art. 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali. 11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430". "Art. 47-bis (Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5%, considerando a tal fine, la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. 2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organzzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate. 3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area, contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. 4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree, o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'art. 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. 6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'art. 54, e dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area. 7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmesssi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni. 8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area. 10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione. 11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto dello seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, o successive disposizioni correttive ed integrative".